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/06/2014 13.19 EDMAFaxHl->A SNAMI - Milano Pag. 1/17 Regione Lombardia- Giun1a DIREZIONE GENERALE SALUTE GOVERNO DEl DATI, DELLE STRATEGIE E PIANI DEL SISTEMA SANITARIO FARMACEUTICA, PROTESICA E DISPOSITIVI MEDICI Regione Lo m bo rclio Pfou:a Città di lombardia n.l 20124Mflono T el 02 6765.1 wwvv reqione.lornbardfo.it sanlta@pec.1 eg ione.iom bai d io.il Protocollo n Hl.20l4.0022266 del20/06/20l4 Firmato digitalmente da IDA PORTINO A: AZIENDA SANITARIA LOCALE- ASL DI BERGAMO VIA GALLICCIOLLI, 4 24121 (BG) Email: protocollo@pec.asl.bergamo.it AZIENDA SANITARIA LOCALE- ASL DI BRESCIA VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI. 15 25124 (BS) Email: servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it AZIENDA SANITARIA LOCALE- ASL VALLE CAMONICA- SE BINO VIA NISSOLINA, 2 25043 (BS) Email: protocollo@pec.aslvallecamonicasebino.it AZIENDA SANITARIA LOCALE- ASL DI COMO VIALE PESSINA. 6 (CO) Email: protocollo.generale@pec.asl.como.it AZIENDA SANITARIA LOCALE- ASL DI CREMONA VIALE PO, 12 26100 (CR) Email: dirgen@pec.aslcremona.it AZIENDA SANITARIA LOCALE- ASL DI LECCO CORSO CARLO ALBERTO, 120 23900 (LC) Email: direzione.generale@pec.asl.lecco.it Referente per l'istruttoria della pratica: IDA FORTINO T el. 02/6765. 3671

/06/2014 13.19 EDMAFaxH1->A SNAMI - Milano Pag.l2/17 LOMBARDIA INFORMATICA SPA Email: protocollo.lispa@pec.regione.lombardia.it SANTER S.pA Via Koch. 1/4 20152 Email: santerreplyspa@legalmail.it A Assofarm c/o Confservizi- Milano Email: segreteria@confservizilombardia.it AII'ANISAP- Monza Email: amministrazione@anisaplombardia.com A SIMPEF- Milano Fax:0248716836 A FIMMG- Milano Fax:0226688203 A SNAMI - Milano Fax:0258301621 ACUMI- Milano Fax:02700532189 AII'AIOP- Milano Fax: 026686118 AII'ARIS- Milano Fax:026883345 A LSWR BancadatiCodifa- Milano Email: farmaco@codifa.it A CSF Sistemi S.r.l.- Anagni (Fr) Email: csfsistemi@pec.it A A.D.F. c/o Farcopa- Pavia Fax:03822413925 A Assogenerici - Roma Fax:065431323

/06/2014 13.19 EDMAFaxHl->A SNAMI - Milano Pag.lJ/17 A Federfarma Servizi - Roma Fax:0644704940 A Anadisme c/o La Farmaceutica - Castronno (V A) Fax:0332893662 A Farmadati- Piacenza Fax:0523335391 A Farma&Tec- Chiusi Scalo (SI) Fax:0578232225 A Redazione Merqurio- Napoli Fax:0814201136 e, p.c. DIREZIONE GENERALE SALUTE RAPPORTI ISTITUZIONALI, GIURIDICO LEGISLATIVO, PERSONALE E MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE, EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA PROFESSIONI SANITARIE ROBERTA BRENNA DIREZIONE GENERALE SALUTE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEl SERVIZI SANITARI SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E PROGETII DI SANITA' INTERNAZIONALE CHIARA PENELLO Oggetto: Farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa. Facendo seguito ai diversi quesiti trasmessi alla scrivente Direzione e al fine di dare attivazione alla diffusione della ricetta dematerializzata farmaceutica, di cui alla nota pro t. n. H l.2014.0016708 del 05/05/2014, si precisa quanto segue. l) Farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa senza Piano terapeutico l farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa, non soggetti a piano terapeutico, sono disciplinati dal decreto legislativo n. 219 del 24-4-2006, avente per oggetto "Attuazione della direttiva 2001 /83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad

/06/2014 13. 19 EDMAFaxH1->A SNAMI - Milano Paq.14/17 un codice comunitario concernente i medicinali per uso um ano, nonché della direttiva 2003/94/CE", in particolare dagli articoli 91, 92, 93 e 94. Questi sono i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a talune strutture, ai sensi delle disposizioni di cui alle Determinazio ni di autorizzazione all'immissione in commercio dell'agenzia Italiana del Farmaco e perciò, ai sensi di legge, sono presc rivibili solo con ricetta redatta da centri ospedalieri o da medici specialisti. Richiamata la nota regionale, pro t. n. H 1.2001.0027523 del 19/04/2001, c he dava la possib ilità ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta di prescrivere i medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa non soggetti a piano terapeutico su ricetta SSN, allegando la prescrizio ne del medico specialista in originale o in copia autentica, al fine di dare attuazione al progetto della ricetta dematerializzata farmaceutica, i medicinali soggetti a ricetta limitativa per i quali non è previsto il piano terapeutico e che dal 2001 ad oggi sono stati prescritti dal medico di medicina generale, a partire dal mese di ottobre 2014, dovranno essere prescritti solo dai centri ospedalieri e / o dagli specialisti autorizzati da AlFA e non più dal MMG e/o PLS, intendendosi pertanto superate le indicazioni regionali di cui alla succitata nota. Si ric orda che farmaci soggetti a ricetta limitativa non soggetti a piano terapeutico e c he già attualmente sono prescrivibili solo dai medici specialisti e non da MMG e PLS con prescrizione dello specialista in originale o copia allegata sono, ad esempio, i seguenti : 'l _ Principio Attivo Specialità medicinali Il 'jstronzio Ranelato IJOsseor l L..-----------' Protelos l Medesima restrizione vale a far data dal 14 luglio 2014 per il principio attivo lngenolo Mebutato {Picato), di recente introduzione nel ciclo distributivo. Mentre per i medicinali, per cui ad oggi, secondo le indicazione di cui a lla succitata nota del 2001, è stata possibile la prescrizione da parte del MMG o PLS, in p resenza della ricetta dello specialista, ma che dal l ottobre 2014 non potranno più essere prescritti dal MMG e PLS, si riportano di seguito alcuni esempi : Il I IAiCOi~:~~~:ia~HI~()... mm ~AJCOPinO SOiiOiO mm. ~PE!~I()UI~IllE!~ I~I~()n m Il IIDiazossido iiproglicem 1 IIFelbamato :lraloxa Il

/06/2014 13.19 EDMAFaxH1->A SNAMI Milano Pag.lS/17 -- -- -- --.---- -- -- -- -- --!IRufinamide ~l:..:n,:::o,:,v,:::e~lo::,:n~======================l Jlsodio P olistirene Solfato :~...1 K=a;,y:,e::..:x.;.,a.,.l=a.,.t.;.,e===~================~====-'11 lire tra b~ ~ a~i~ Cl... blx,;;e;.;n,;,a;;;z;;;i,;;~,;;c:l= ====================~= dl,l 2) farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa con Piano lerapeutico Si ribadisce che i farmaci sottoposti a prescrizione medica limitativa, per i quali AlFA ha previsto un piano terapeutico, possono continuare ad essere prescritti dal MMG e/o PLS, ai sensi dell'art. 70, comma 3, L. 448/98. D.Lgs. 24-4-2006 n. 219 Attuazione della direttiva 2001 /83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.- Pubblicato nella Gazz. Ulf. 21 giugno 2006, n. 142, S.O Titolo VI Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura Art. 91. Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa l. l medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94. Art. 92. Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili l. l medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere. 2. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l'alfa può stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal comma l è limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, è ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere privato. 3. l medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico!>. Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase è modificata in rapporto all'impiego autorizzato del medicinale.

/06/2014 13.19 EDMAFaxHl->A SNAMI - Milano Paq.l6/17 4. 1 medicinali disciplinati dal presente articolo sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono. Art. 93. Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalierj o di specialisti l. l medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento sono riservati allo specialista. 2. l medicinali di cui al comma l devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi: «Do vendersi dietro presentazione di ricetta medico>!, o «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volto!!, la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione. Art. 94. Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista l. l medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale. 2. Lo specialista può utilizzare un medicinale di cui al comma l presso il domicilio del paziente. soltanto se la somministrazione dello stesso non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali. 3. 1 medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi: «Uso riservato a... ll, con specificazione dello specialista autorizzato all'impiego del medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico>>. 4. l medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti dai produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli. L. 23-12-1998 n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O. Articolo 70. Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica.

/06/2014 13.19 EDMAFaxH1->A SNAMI - Milano Paq.17/17 3. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a corico del Servizio sanitario nazionale, può prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina generale. Distinti saluti. Il Dirigente Ida Fortino Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 rut. 3 c. 2.