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Regolazione dei sistemi di utenza Struttura bolletta elettrica Marco Pezzaglia N 0062-SI-EGE-2016

Fonti normative Decreto legislativo n 115/08: definisce il SEU e intesta all'autorità il potere di regolazione sui SEU Deliberazione 578/2013/R/eel (integrata dalla deliberazione 426/2014/R/EEL): introduce la regolazione dei SEU Legge n. 99/2009 (art. 33 e art. 30, comma 27): definisce le RIU e intesta al MSE potere di intervento su reti private DM 10 dicembre 2010: introduce i SAAE (poi annullati dal TAR) e il principio di obbligo di libero accesso per le reti private D. lgs 93/11: recepisce nell'ordinamento nazionale la definizione di sistemi di distribuzione chiusi Documento di consultazione dell'autorità n. 644/2014: orientamenti finali sulla regolazione delle reti private D.L. 91/2014 2

Definizione di SEU (2008) SEU uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente finale con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi all unità di consumo di un solo cliente finale Realizzato all'interno di un area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente 3

Definizione di RIU (2009) Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purchè esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kv ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica 4

Definizione di SEU (2008) e di SAAE (2010) SAAE SEU uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di una persona fisica o giuridica diversa dal cliente finale con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi ad una unità di consumo di una persona fisica o ad una o più unità di consumo di un unica persona giuridica, o di più persone giuridiche appartenenti al medesimo gruppo societario all unità di consumo di un solo cliente finale Realizzato all'interno di un area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario di un area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente 5

Evoluzione della definizione di SEU l articolo 12, comma 1, della legge 221/15 ha modificato il decreto legislativo 115/08 con riferimento agli altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC). In particolare: l sono state soppresse le parole, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito l sono state sostituite le parole nella titolarità del medesimo soggetto giuridico dalle parole nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell articolo 2359 del codice civile 6

Evoluzione della definizione di SEU Le modifiche al decreto legislativo 115/08 introdotte dalla legge 221/15 comportano: l che, ai fini della realizzazione di un SEU, non sia più presente un limite massimo al valore della potenza complessivamente installata e riferita agli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento e facenti parte del medesimo sistema l che un ASSPC, al fine di poter essere qualificato come SEESEU-A, possa connettere, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell articolo 2359 del codice civile, e non più esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico 7

Previsioni tariffarie per RIU SEU - SAAE Art. 33, comma 5, legge 99/2009 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonchè quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali Fatta eccezione per le RIU (art. 33, comma 6, legge 99/2009) Limitatamente alle RIU, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione. Per i SEU continuavano a valere le disposizioni di cui all'art. 10 del d. lgs. 115/08 con effetti identici a quelli del predetto comma 5 per le RIU, mentre per i SAAE lo stesso effetto era stabilito dall'articolo 6, comma 2, del DM 10 dicembre 2010 8

Quadro sinottico delle reti (ante sentenza TAR Lazio 13 luglio 2012, n. 6407) Esoneri tariffari Esoneri tariffari 9

Sistemi di distribuzione chiusi (1) La direttiva 2009/75/CE dà la possibilità agli Stati membri di consentire la presenza di SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI CHE COSA SONO un sistema che distribuisce energia elettrica all interno di un sito industriale, commerciale odi servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se: (A QUALI CONDIZIONI) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate QUALI ULTERIORI POSSIBILITA' acquisire l energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato ed esonero di approvazione esterna delle tariffe, o delle metodologie di calcolo delle stesse prima della loro entrata in vigore 10

Sistemi di distribuzione chiusi (2) Il decreto legislativo n. 93/11 recepisce nell'ordinamento nazionale la definizione di sistema chiuso (art. 38, comma 5) Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza cosi' come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 Reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, al netto di particolari eccezioni espressamente previste dalla regolazione dell Autorità, non riforniscono clienti civili. Tali reti, nella titolarità di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici, sono sistemi elettrici caratterizzati dal fatto che per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. 11

Contenzioso SAAE Tar Lazio con sentenza 13 luglio 2012, n. 6407: ABROGAZIONE DELLA DEFINZIONE DI SAAE E DELLE DISPOSIZIONI AD ESSO RELATIVE QUINDI IL SAAE NON E' PIU' PRESENTE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE SORGONO DUE QUESTIONI: l COME DEVONO ESSERE RICLASSIFICATE LE RETI? l COSA ACCADE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ESONERI TARIFFARI? 12

Quadro sinottico delle reti (dopo sentenza TAR Lazio 13 luglio 2012, n. 6407) 13

Sistemi Elettrici sistemi caratterizzati dalla presenza di almento uno o più impianto di produzione e/o uno o più impianti di consumo connessi tra loro tramite linee elettriche Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) Reti elettriche DCO 644/2012 Sistemi elettrici semplici in cui il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico Sistemi elettrici semplici in cui il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione 14

Sistemi Elettrici sistemi caratterizzati dalla presenza di almento uno o più impianto di produzione e/o uno o più impianti di consumo connessi tra loro tramite linee elettriche Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) Reti elettriche DCO 644/2012 Cooperative storiche e Consorzi storici Regolazione: deliberazione 42/2012/R/eel e Allegato A (TICOOP) Altri sistemi semplici di produzione e consumo Regolazione: deliberazione 578/2013/R/eel e Allegato A (TISSPC) Sistemi elettrici a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non possono essere ricondotti ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In tutti questi sistemi il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione 15

Sistemi Elettrici sistemi caratterizzati dalla presenza di almento uno o più impianto di produzione e/o uno o più impianti di consumo connessi tra loro tramite linee elettriche Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) Reti elettriche DCO 644/2012 Cooperative storiche e Consorzi storici Regolazione: deliberazione 42/2012/R/eel e Allegato A (TICOOP) Altri sistemi semplici di produzione e consumo Regolazione: deliberazione 578/2013/R/eel e Allegato A (TISSPC) SDC Reti elettriche gestite da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica RIU Altri SDC (ASDC) Reti pubbliche Reti elettriche gestite da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica (Reti di trasmissione e di distribuzione classiche ) 16

DCO 644/2012 ASDC Tutti gli SDC diversi dalle RIU. Rientrano fra gli Altri SDC le sole reti private esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09 diverse dalle RIU e che soddisfano le condizioni previste dalla definizione di SDC (nonché eventuali SDC realizzati previo accordo con l impresa distributrice locale e la successiva autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico) Le uniche reti private realizzabili successivamente alla data di entrata in vigore della legge 99/09, fermi restando i requisiti previsti dalla definizione di SDC, sono quelle realizzate con il benestare del soggetto concessionario del servizio di distribuzione che valuta se concedere o meno una sub-concessione e, quindi, successivamente richiede l approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Solo a seguito del rilascio della sub concessione potrà essere realizzato il nuovo SDC

Previsioni tariffarie per i sistemi elettrici Art. 24 del DL 91/2014 convertito con legge 116/2014 A decorrere dal 1º gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo... SEU e RIU Per le reti interne di utenza di cui all articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, [ ] nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 [ ] i corrispettivi a copertura degli oneri generali [..] limitatamente alle parti variabili, si applicano sull energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull energia prelevata dalla rete La quota del 5% può essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri 18

Previsioni tariffarie per i sistemi elettrici La quota del 5% può essere aggiornate con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri: l il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo l le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1º gennaio dell anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto l le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti E' previsto un regime alternativo equivalente determinabile dall'autorità nelle more dell'aggiornamento di sistemi per il calcolo del consumo dei clienti finali con produzione 19

DL 91/2014 Con la deliberazione 11 dicembre 2014, 609/2014/R/EEL l'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (l'autorità) ha effettuato la prima attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/2014, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo L'Autorità chiarisce tre elementi preliminari l energia consumata e non prelevata dalla rete, per i sistemi di utenza non è di norma soggetta a misurazione da parte del distributore l applicazione puntuale dell articolo 24 del DL 91/2014 richiederebbe non solo la disponibilità dei dati di misura relativa all energia consumata e non prelevata dalla rete da parte di RIU, SEU e SEESEU, ma anche interventi di revisione dei sistemi di fatturazione oggi in essere presso le imprese di vendita e distribuzione l implementazione delle disposizioni di cui al precedente punto non è realizzabile nel breve periodo e potrebbe comportare costi di investimento e gestionali significativi, la cui entità andrebbe comunque valutata anche in termini di confronto con il maggior gettito di oneri generali di sistema derivante dalla norma 20

DL 91/2014 L'assenza di misura del consumo determina la necessità di attivazione del regime di equivalenza L'Autorità aveva inizialmente ipotizzato un sistema transitorio di sole maggiorazioni alle parti fisse (quelle espresse in euro per punto di prelievo) delle componenti tariffarie A2, A3 e A5 per tutti i sistemi (sistema di maggiorazione forfettaria) A valle di un processo di consultazione sul tema (documento per la consultazione 519/2014/R/eel), l Autorità ha approfondito la possibilità di migliorare, rispetto alla proposta di maggiorazione forfettaria, la stima dell energia consumata e non prelevata dalla rete, attraverso opportuni algoritmi che tengano conto della potenza nominale dell impianto di produzione ed eventualmente della tipologia del medesimo impianto 21

DL 91/2014 Sulla base delle disposizioni definite dall'autorità, per ragioni di semplicità la maggiorazione si applica solo alla componente tariffaria A3 (sarà poi l'autorità a definire come tale gettito vada ripartito tra i vari altri conti) e secondo una formula forfettaria differenziata tra AT, bt e MT Per i SEU in alta e altissima tensione, la maggiorazione viene determinata sulla base dell energia effettivamente consumata e non prelevata dalla rete, sulla base di specifiche istruttorie della Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo modalità e tempistiche determinate dalla medesima, che riscuote l ammontare derivante dall applicazione dell articolo 24 del decreto legge 91/14 applicando il 5% dei corrispettivi unitari variabili delle componenti A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT applicabili. Sulla base dei valori dei parametri tariffari vigenti dall'1 gennaio 2015, la predetta aliquota del 5% ammonterebbe a 2, 762 euro/mwh da applicarsi alla quota di energia autoconsumata all'interno del sistema di utenza Nel caso di sistemi di utenza in bassa tensione la maggiorazione è definita sulla base di importi definiti e aggiornati dall Autorità, uguali per tutti i punti e pari a 36 euro/punto di prelievo/anno 22

DL 91/2014 nel caso di sistemi di utenza in media tensione (diversi da quelli che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica), la maggiorazione è definita sulla base di una formula finalizzata a stimare, per ogni sistema, la quantità di energia elettrica consumata e non prelevata1. In particolare, la parte fissa della componente tariffaria A3 sarà maggiorata di un ammontare determinato secondo la seguente formula Maggiorazione A3 = Potenza x ore x α x Aliquota Potenza è la potenza nominale dell impianto di produzione di energia elettrica Ore è il numero di ore di riferimento differenziato per fonte ed è convenzionalmente posto pari a: 1000 per la fonte solare fotovoltaica; 3000 per la fonte idrica; 1800 per la fonte eolica; 7000 per le altre fonti α è un parametro che tiene conto dell incidenza dell autoconsumo in sito sulla produzione totale di energia elettrica ed è convenzionalmente posto pari a 0,5 in sede di prima applicazione; Aliquota è pari a 2,73 euro/mwh 23

Delibera 302/2015 DL 91/2014 24

Obblighi nei confronti del sistema elettrico OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI l Obbligo di connettere alla propria rete qualunque soggetto ne faccia richiesta senza compromettere la continuità del servizio e purchè siano rispettate le regole tecniche all'uopo previste l Sono soggetti a questo obbligo le Reti pubbliche e gli SDC DIRITTO DI LIBERO ACCESSO l Diritto di un soggetto connesso ad una rete privata di accedere, su richiesta, alla rete pubblica, a garanzia della libertà di scelta del proprio fornitore di energia elettrica l Sono soggette all'obbligo di libero accesso tutte le reti elettriche private, incluse le RIU e, quindi, gli SDC Il libero accesso può avvenire per via diretta o per via indiretta un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione 25

Interpretazione SDC Commissione Europea La Commissione europea con la nota interpretativa del 22 gennaio 2010 in materia di mercati retail ha ulteriormente precisato il significato di SDC. In tale nota la Commissione evidenzia che i Sistemi di Distribuzione Chiusi sono in primo luogo sistemi di distribuzione realizzati all interno di un sito geograficamente limitato e ciò li distingue dalle più generali Reti Pubbliche. Ciò significa, inoltre, che il gestore del SDC non può connettere autonomamente utenze localizzate all esterno del sito, come sopra definito. In secondo luogo, i SDC potrebbero essere localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come, a titolo di esempio, gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento. Gli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggetti che erogano servizi condivisi o, come previsto dal comma 4, i soli nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest ultimo da un vincolo simile (la Commissione al riguardo precisa che i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest ultimo da un vincolo simile devono essere individuati con flessibilità, ammettendo anche i nuclei familiari per i quali esistono rapporti lavorativi con aziende connesse ad un SDC ed inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario a cui afferiva il proprietario del SDC), oltre che, eventualmente, produttori di energia elettrica. Inoltre, il requisito di cui alla lettera a) dell articolo 28, comma 4, [ cfr. per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati ] è riferito a situazioni in cui vari soggetti condividono una rete di distribuzione che consente l ottimizzazione dell approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali. Ad esempio, ciò è comune in siti industriali in cui il calore prodotto da un sistema cogenerativo viene utilizzato, per i rispettivi processi produttivi, dai diversi soggetti ivi presenti; oppure tale requisito si presenta qualora i diversi soggetti presenti necessitano di operare con standard elettrici diversi da quelli comunemente applicati alle reti pubbliche (ad esempio la frequenza di rete). 26

l Utenti connettibili agli SDC Dall'analisi di quanto indicato in precedenza, nasce il concetto di utenti connettibili agli SDC, quegli utenti, cioè che possono essere connessi e alimentati l Nei confronti di tali utenti, un gestire di un SDC, ha contemporaneamente, l'obbligo di connessione (qualora l'utente ne faccia richiesta) e l'obbligo di libero accesso al sistema elettrico l Un SDC può comunque connettere anche utenti non connettibili fungendo nei loro confronti da distributore concessionario l Emerge il ruolo pubblicistico dei SDC che devono quindi raccordarsi con il quadro normativo delle reti elettriche e acquisire una titolarità di sub-concessione nei confronti del concessionario locale (sub-concessioni che devono essere approvate dal MSE) Rimangono fermi i vincoli territoriali del SDC che ne delimitano l'azione in tale raggio 27

Introduzione alla delibera 578/2013 Con la delibera 578/2013 l'autorità per l'energia elettrica e il gas ha introdotto una regolamentazione per i cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) tra cui rientrano i cosiddetti sistemi efficienti di utenza (SEU) e sistemi ad essi equivalenti (con ciò introducendo anche disposizioni per la regolamentazione dei sistemi diversi dai SEU o sistemi equivalenti) La regolamentazione introdotta è di tipo prevalentemente applicativo del quadro tariffario vigente secondo le condizioni stabilite in materia dal decreto legislativo n. 115/08 Nel presente documento sono illustrate le principali caratteristiche della nuova regolamentazione introdotta con particolare attenzione ai sistemi SEU e sistemi ad essi equivalenti Consorzi e cooperative non sono esplicitamente trattati nel presente documento 28

CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO 29

Sistemi semplici di produzione e consumo Sistemi semplici di produzione e consumo SSPC Insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico Sistemi di autotproduzione SAP Sistemi efficienti di utenza SEU Sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza SEESEU Altri sistemi esistenti ASE Cooperative storiche dotate di rete propria Altri sistemi semplici di produzione e consumo ASSPC Consorzi storici dotati di rete propria Altri sistemi di autoproduzione ASAP 30

AUTOPRODUTTORE Autoproduttore Ai sensi dell articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/99, la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell energia elettrica di cui all articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999 Sistema di autoproduzione (SAP) Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell energia elettrica di cui all articolo 4, numero 8, della legge 1643/62, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999 Altri autoproduttori (AA) Tutti gli autoproduttori che non rientrano nei SAP. Vi rientrano le cooperative storiche senza rete, le altre cooperative storiche in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza, i consorzi storici senza rete, gli altri consorzi storici in relazione ai soli soci connessi ad una rete terza e le persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e la utilizzano per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, per la parte di energia elettrica che per le predette finalità viene trasportata tramite la rete pubblica 31

Altri sistemi semplici di produzione e consumo ASSPC SEU Sistemi efficienti di utenza Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all interno di un area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione SEESEU Sistemi esistenti equivalenti ai SEU ASE Altri sistemi esistenti Sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite nell ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario ASAP Altri sistemi di autoproduzione Sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante 32

Quadro sinottico dei SEU SEU Sistemi efficienti di utenza Sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all interno di un area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione SEESEU Sistemi esistenti equivalenti ai SEU Sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU l l CONDIZIONI PER L'ESISTENZA Sono realizzazioni per le quali l iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che le caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008 Sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente Sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all interno di tale sistema. L univocità del soggetto giuridico deve essere verificata al 1 gennaio 2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema SEESEU tipo B Sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento, vale a dire dall'1 gennaio 2014 SEESEU tipo A Se dal 1 gennaio 2016 rispettano le disposizioni di cui ai commi 26.1 e 26.2 SEESEU tipo C. SEESEU diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici 33

Caratterizzazione dei SEESEU Sulla base della normativa introdotta può essere effettuata una caratterizzazione dei SEESEU che fa comprendere in sintesi le differenze tra i diversi sistemi in rapporto alle tipologie di unità di produzione e al rispetto delle condizioni per essere SEU. In sintesi (sempre che siano verificate le condizioni di esistenza): l Tipo A: tutti i sistemi di autoapprovvigionamento in cui cliente finale e produttore coincidano senza che siano rispettate per forza le condizioni specifiche definite per i SEU l Tipo B: sistemi esistenti che rispettano tutti i requisiti dei SEU l Tipo C: sistemi esistenti multi-cliente e multi-produttore che, se appartenenti però al medesimo gruppo societario al 1 gennaio 2914 e si riconfigurano adeguatamente entro il31 luglio 2015, a condizione anche che le unità di produzione rispettino le condizioni dei SEU (fatta eccezione la condizione limite di 20 MW) possono rientrare nel tipo B a partire dal 1 gennaio 2016 34

Caratterizzazione dei SEESEU

Caratterizzazione dei SEESEU La qualifica di SEESEU-C è transitoria; i SEESEU-C potranno acquisire la qualifica di SEESEU-B dopo il 31 dicembre 2015, qualora: l entro il 31 luglio 2015 tutti gli impianti di produzione presenti all interno del Sistema devono essere gestiti da un unico produttore e tutte le Unità di Consumo devono essere gestite da un unico cliente finale, non necessariamente coincidente con il produttore l entro il 31 luglio 2015 i predetti impianti di produzione devono essere alimentati da fonti rinnovabili o essere cogenerativi ad alto rendimento sulla base della valutazione preliminare di impianto di cogenerazione ad alto rendimento

Potenziamenti e rifacimenti Vi è un aspetto molto importante in quanto riguarda la possibile evoluzione dinamica dei SEU e sistemi a questi equiparati che è la possibilità di effettuare rifacimenti o potenziamenti. La questione è di particolare interesse in quanto consente ai SEU di poter modificare le configurazioni con le esigenze che si presentano nel tempo all'interno dei sistemi di utenza. Le condizioni si applicano sia ai cosiddetti sistemi esistenti che ai sistemi di nuova costituzione. Le condizioni devono rispondere ad un unico principio come di seguito indicato. Rifacimenti o potenziamenti possono essere eseguiti nei limiti di potenza complessiva di 20 MW o del limite massimo di potenza definito per i sistemi esistenti e purché le unità di produzione interessate rispondano alla condizione di essere alimentate da fonti rinnovabili o che rispettino la condizione di CAR 37

PROCEDURE OPERATIVE PER I SEU 38

Aspetti rilevanti della regolazione introdotta con la delibera 578/2013 Nel seguito sono riassunti i principali aspetti riguardanti la regolamentazione introdotta per i sistemi di utenza con particolare attenzione ai cosiddetti SEU o sistemi ad essi equivalenti. l l l l l l l Qualificazione di un sistema di utenza (SEU), SEU, SEESEU e qualifica di CAR Connessione alla rete Misura dell'energia elettrica Misura dell'energia elettrica scambiata con la rete Calcolo dell'energia consumata in caso di presenza di autoapprovvigionamento Accesso alla rete: trasporto, dispacciamento, acquisto/vendita dell'energia elettrica scambiata con la rete Profili contrattuali Regolazione dei servizi Caso di morosità del cliente Ulteriori elementi Evoluzione prospettica 39

OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ASSPC I sistemi di utenza verranno tutti classificati, iscritti in un registro e sottoposti a controlli a campione. Le procedure saranno definite dal GSE sulla base delle condizioni stabilite dalla delibera 578 e il regime è previsto per il 31 dicembre 2014 40

SEU, SEESEU e qualifica di CAR Importante considerare le condizioni poste per il riconoscimento delle condizioni di cogenerazione ad alto rendimento per cui è effettuata una condizione adhoc per l'ottenimento dei benefici introdotti dal d. lgs. 115/08 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla delibera 578/2013 per la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento devono essere rispettate le seguenti condizioni: per un dato anno n, rispettare le condizioni di cui al decreto legislativo 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 (in pratica le condizioni classiche per la CAR) la grandezza E CHP (energia elettrica in regime di cogenerazione), definita dai predetti decreti, è risultata nell anno n-1, superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica 41

CONNESSIONE ALLA RETE Al fine dell'erogazione del servizio di connessione si rimanda in sostanza alle condizioni di cui alla regolamentazione vigente in materia di connessioni (TICA per la connessione degli impianti di produzione e TIC per la connessione degli im0ianti di consumo). Sono solo aggiornate le procedure vigenti al fine di ordinare le comuni prassi già in atto. Sono richiamati nel seguito gli aspetti di particolare interesse per gli utenti. Nel caso degli ASSPC la titolarità del punto di connessione alla rete pubblica è sempre posta in capo al cliente finale presente all interno dell ASSPC Qualora il cliente finale richieda al gestore di rete una modifica della connessione esistente che modifica la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete all atto dell invio del preventivo di connessione informa il produttore della richiesta di modifica presentata Per effetto della predetta imposizione della responsabilità in capo al cliente finale, nel caso in cui sia il produttore ad effettuare richiesta di connessione, questi deve agire sulla base di un mandato senza rappresentanza da parte del cliente 42

Misura Ai fini della misura le disposizioni sono differenziate in ragione del fatto che i sistemi siano esistenti alla data dell'1 gennaio 2014 e che rispettino determinate condizioni e tutti gli altri sistemi esistenti o di nuova costituzione Sistemi esistenti all'1 gennaio 2014 che rispettano le seguenti condizioni è sufficiente* che sia effettuata la misura dell'energia elettrica scambiata con la rete (immissioni/prelievi) Per tutti gli altri sistemi È necessaria, oltre l'effettuazione della misura dell'energia elettrica scambiata con la rete, la misura dell'energia elettrica prodotta da ciascuna unità di produzione (*) Rimangono ferme eventuali ulteriori disposizioni per la misura stabilite al fine dell'ottenimento di incentivazioni 43

Misura del consumo Per la prima volta viene introdotta una regolamentazione esplicita per il calcolo della misura dell'energia elettrica consumata dall'utente. La disponibilità della misura del consumo serve per l'applicazione di alcune disposizioni della delibera che utilizzano detto dato (artt. 9, 12, 23). l In tutti i casi in cui è necessario calcolare l energia elettrica effettivamente consumata all interno di un ASSPC, il responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell energia elettrica immessa e prelevata ai sensi del TIME (e cioè, nella maggior parte dei casi il gestore di rete), procede a definire appositi algoritmi basati sulla rilevazione dei dati di misura dell energia prodotta, immessa e prelevata l Ai fini dell applicazione di quanto previsto ai commi 12.8 e 23.1, per tutto il periodo per cui le misure necessarie ai fini del calcolo dell energia elettrica consumata non sono rilevabili dall impresa distributrice e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, si utilizzano i medesimi dati riscontrabili nella dichiarazione di consumo inviata all Agenzia delle Dogane e relativa al medesimo anno, che devono essere resi disponibili a Cassa secondo modalità e tempistiche definite dalla medesima 44

Accesso alla rete e al mercato Ambito di applicazione della regolamentazione La regolamentazione introdotta riguarda unicamente gli scambi di energia con la rete. I rapporti intercorrenti fra il produttore e il cliente finale presenti all interno di un ASSPC e aventi ad oggetto l energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete pubblica non sono oggetto di regolazione da parte dell Autorità e vengono lasciati alla libera contrattazione fra le parti. Le regole dell'autorità non incidono sull'energia elettrica che viene prodotta e consumata internamente ai sistemi di autoapprovvigionamento Intervengono però a regolare alcuni aspetti dei rapporti tra produttore e cliente finale, nel caso in cui i medesimi siano soggetti diversi, in relazione alla configurazione dei rapporti che vengono instaurati al fine dell'accesso alla rete e al mercato dell'energia scambiata con la rete Tutto quanto non intercettato dalla regolamentazione dell'autorità è rimesso al rapporto tra le parti

Accesso alla rete e al mercato La questione fondamentale è quindi come regolare l'accesso alla rete e al mercato di due flussi di energia (i prelievi e le immissioni) che si svolgono attraverso un unico punto di connessione alla rete e derivanti dal saldo energetico di attività di produzione e di consumo che in principio possono essere nella titolarità di due soggetti tra loro diversi (produttore e cliente finale). La regolamentazione stabilita si muove nell'ottica di dare la massima flessibilità possibile 46

Profili contrattuali Tipo 0: in questo caso il cliente finale e il produttore coincidono e quindi i contratti per l'accesso alla rete dei prelievi e delle immissioni sono gestiti direttamente dal cliente (che è in origine il soggetto intitolato a stipulare detti contratti) tipicamente attraverso mandati senza rappresentanza per la stipula dei contratti di trasporto e di dispacciamento al venditore per quanto riguarda l'acquisto dei prelievi e ad un trader (il GSE con il ritiro dedicato, qualora consentito) per la vendita delle immissioni in rete L'adozione di questo profilo contrattuale permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso 47

Profili contrattuali Tipo 1: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e gestiscono autonomamente e separatamente, rispettivamente, i prelievi e le immissioni in rete. Cliente finale e produttore procedono pertanto a gestire ciascuno per propria parte i contratti per l'accesso alla rete dei prelievi e delle immissioni tipicamente dando mandato senza rappresentanza per la stipula dei contratti di trasporto e di dispacciamento al venditore per quanto rigurda l'acquisto dei prelievi e ad un trader (il GSE con il ritiro dedicato, qualora consentito) per la vendita delle immissioni in rete L'adozione di questo profilo contrattuale permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso 48

Profili contrattuali Tipo 2: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e i prelievi e le immissioni in rete sono gestite dal cliente finale. E' necessario un mandato (nella forma di mandato senza rappresentanza) da parte del cliente finale al produttore affinché questi possa procedere a stipulare i contratti per le immissioni in rete delle eccedenze del produttore L'adozione di questo profilo contrattuale permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso 49

Profili contrattuali Tipo 3: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e i prelievi e le immissioni in rete sono gestite dal produttore. E' necessario un mandato (nella forma di mandato senza rappresentanza) da parte del produttore al cliente finale affinché questi possa procedere a stipulare i contratti per i prelievi dalla rete dell'energia di integrazione necessaria al cliente. Per la parte di energia id integrazione il produttore assume la qualifica di venditore nei confronti del cliente finale e ad esso si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia vendita di energia elettrica ai clienti finali L'adozione di questo profilo contrattuale NON permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso 50

Profili contrattuali Tipo 4: in questo caso il cliente finale e il produttore sono due soggetti diversi e i prelievi e le immissioni in rete sono gestite da un (medesimo) soggetto terzo rispetto a cliente finale e al produttore. E' necessario un mandato (nella forma di mandato senza rappresentanza) da parte del produttore e del cliente finale al soggetto terzo affinché questi possa procedere a stipulare i contratti per i prelievi dalla rete dell'energia di integrazione necessaria al cliente e per le immissioni in rete delle eccedenze del produttore L'adozione di questo profilo contrattuale NON permette al cliente finale di poter accedere ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia qualora ne ricorra il caso 51

Regolazione dei servizi Per gli ASSPC diversi dai SEU ed dai SEESEU (cioè ASAP e ASE) i corrispettivi (parte variabile, cioè la parte espressa in /kwh) degli oneri generali componenti A - (ad esclusione delle misure di compensazione territoriale sull'energia autoconsumata componente MCT) e le ulteriori componenti componenti UC SI APPLICANO IN RELAZIONE AL CONSUMO Il gestore di rete calcola il consumo del cliente e lo trasmette entro il 7 giorno di ciascun mese al produttore e al cliente finale Il produttore applica al cliente finale la differenza tra l'ammontar complessivo derivante dall'applicazione delle componenti A, UC e MCT sul consumo e dall'applicazione delle medesime componenti sul prelievo Il produttore versa alla CCSE l'ammontare di cui al precedente punto 52

Morosità dei clienti Il provvedimento non interviene a tutelare il produttore nel caso di morosità del cliente nell'ambito del rapporto privato interno al sistema, ma introduce solo alcuni elementi a garanzia del produttore nel caso di morosità del cliente rispetto alla regolazione dei rapporti per l'energia elettrica scambiata con la rete In caso di morosità del cliente nei confronti dei contratti per l'accesso alla rete si applicano le regole vigenti per la morosità (delibera 4/08) Il produttore viene avvisato nel caso in cui sia prevista una decurtazione o la sospensione del servizio di connessione affinché il produttore possa procedere a richiedere una connessione di emergenza al fine di poter continuare ad esercire l'impianto immettendo in rete la produzione a fronte di azioni sul punto di connessione esistente per effetto del permanere delle condizioni di morosità Per la richiesta della connessione di emergenza si applica il TICA 53

Morosità dei clienti Punto di emergenza Nel caso in cui sia stabilita una connessione di emergenza è indispensabile che vi sia la certezza che la rete del sistema di utenza non crei paralleli elettrici con la rete Nel caso in cui sia creato un punto di emergenza ai fini della morosità è necessario che sia installato da parte del produttore un dispositivo che permetta l apertura del collegamento fra l impianto di produzione e l utenza del cliente finale a seguito della chiusura del collegamento fra l impianto di produzione e il punto di emergenza ll predetto dispositivo deve essere installato in un luogo accessibile al gestore di rete e tale da assicurare ad esso la possibilità di adempiere ai propri obblighi in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all utilizzo di mezzi speciali per l occasione Il gestore di rete all atto dell attivazione della connessione verifica il corretto funzionamento del predetto dispositivo 54

ULTERIORI ELEMENTI ED EVOLUZIONE PROSPETTICA 55

Ulteriori elementi di interesse Al fine dell'applicazione della nuova normativa è utile che siano tenute in debita considerazione anche i seguenti elementi piena disponibilità di un area possesso, in relazione ad una determinata area, di un diritto di proprietà o di altri titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di comodato d uso o di locazione. Il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un area nella piena disponibilità di un soggetto produttore di energia elettrica o produttore persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell impianto. Egli è l intestatario dell officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all esercizio dell impianto di 56

Evoluzione prospettica Al fine dell'applicazione della nuova normativa è utile che siano tenute in debita considerazione anche i seguenti elementi evoluzione del sistema tariffario È dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, d intesa con il Direttore della Direzione Mercati, di istruire l avvio di un procedimento per ridefinire la ripartizione degli oneri tra le diverse categorie di utenza nonché per la rimodulazione complessiva dei valori unitari delle tariffe a copertura dei predetti oneri, anche in relazione all incidenza media della parte degli oneri coperta tramite quote variabili e della parte degli oneri coperta tramite quote fisse, tenendo conto dei diversi sistemi e delle relative modalità di prelievo e fermi restando i principi generali di cost reflectivity delle tariffe elemento importante per il futuro Sarà indispensabile che i SEU evolvano verso configurazioni in grado di controllare in maniera attiva i parametri elettrici dello scambio con la rete (gestione attiva della domanda e dei sistemi combinati di produzione e di consumo) 57

SEU ED EFFICIENZA ENERGETICA RISPETTARE LA CONDIZIONE DI SEU SIGNIFICA DAVVERO ESSERE EFFICIENTI? Nel caso di produzione da fonti rinnovabili il SEU opera una sostituzione di fonte 58

SEU ED EFFICIENZA Costituire un SEU consente un recupero di competitività sul prezzo energia offribile al cliente dinale pari alla somma delle componenti variabili della bolletta elettrica (circa 70 /MWh per la media tensione, bassa tensione si presenta la questione della progressività) La normativa europea consente il concetto di SDC (sistema di sitribuzione chiuso privato, ma MAI dispone esplicitamente esoneri economici) La progressività delle tariffe di rete in bt non rappresenta la reale struttura dei costi, ma è una modalità di allocazione dei costi che rimangono in sostanza dei costi fissi Il SEU del caso delle FER quale efficienza introduce? CLIENTE FINALE? RETE ELETTRICA? 59

SEU E LA VIA VIRTUOSA Dimensionare il correttamente il consumo : l Risparmio l Efficienza Possibilità di alimentazione diretta del consumo attraverso produzione in sito La normativa nazionale riconosce dei benefici alle configurazioni SEU 60

Novita sui sistemi di utenza ü Il DL 244/2016 convertito in legge 27 febbraio 2017, art. 6. comma 9, non modifica il quadro definitorio dei vari sistemi (che necessitano, pertanto, di essere ancora classificati a pura finalita di censimento), ma stabilisce condizioni per il pagamento degli oneri generali (parte variabile): üla parte variabile degli oneri si applica solo all energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi abrogrando il precedente quadro normativo che stabiliva cjhe gli oneri erano corrisposti sul consumo con le eccezioni di RIU e SEU ücessazione degli effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati (eventuali oneri pregressi per SEU e SDC sono di fatto cancellati)