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FOGLIO INFORMATIVO MUTUO AGEVOLATO CON CONTRIBUTO ARTIGIANCASSA Sezione I - Informazioni sulla banca Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI - Società Coop. Sede legale e amministrativa: Palo del Colle, Corso Garibaldi, 49/51 Indirizzo telematico: bccdegliulivi@degliulivi.bcc.it Indirizzo sito web: www.bccdegliulivi.it Codice ABI: 8988-8 Numero di iscrizione all Albo delle banche presso la Banca d Italia: 866.4.0 Codice Fiscale e Partita Iva: 00274050723 Numero di iscrizione Registro delle imprese: Tribunale di Bari n. 349 CCIAA Bari n. 3154 Sistemi di garanzia: aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Capitale sociale e Riserve (ultimo bilancio approvato al 31/12/2007): Euro 18.735.755,97 Sezione II Caratteristiche e Rischi tipici Struttura e funzione economica E un finanziamento a medio-lungo termine che consente all impresa finanziata di richiedere l ammissione ai benefici di cui ex legge 949/52. Oggi le agevolazioni rientrano nelle competenze regionali e sono gestite da Artigiancassa S.p.A. che fornisce le disposizioni del caso. Si precisa pertanto che il presente foglio informativo pubblicizza esclusivamente caratteristiche e componenti economiche e contrattuali di esclusiva competenza della Banca, essendo le componenti agevolative, per definizione, demandate alle determinazioni delle Amministrazioni pubbliche competenti. Soggetti finanziabili: imprese artigiane di cui alla Legge 443/85 e successive modifiche ed integrazioni e/o di cui alle normative Regionali in materia di artigianato, iscritte agli appositi Albi Provinciali istituiti presso le locali Camere di Commercio, che realizzano investimenti nelle Regioni che hanno emanato un proprio Regolamento Regionale per le operazioni di credito agevolato ai sensi dell art. 37 della legge 949/52. Le imprese non devono appartenere ai settori economici sottoposti a limitazioni comunitarie. Investimenti ammessi: - impianto, ampliamento ed ammodernamento di laboratori; - acquisto di macchine, attrezzi ed autoveicoli; - formazione di scorte; - ulteriori o diverse finalità possono essere definite dalle singole Giunte Regionali. Importo finanziabile: l importo minimo dell operazione è pari ad Euro 10.329,14; l importo massimo varia in relazione alla normativa regionale di riferimento, tempo per tempo vigente. Durata: in funzione del regime di tasso prescelto e della destinazione de finanziamento: - per finanziamenti destinati all impianto, ampliamento ed ammodernamento di laboratori: da 2 a 15 anni se a tasso variabile di cui eventuali 6 o 12 mesi di preammortamento; aggiornam. del 01/01/2009 1/7

- per finanziamenti destinati all acquisto di macchine, attrezzi ed autoveicoli: da 2 a 5 anni di cui eventuali 6 mesi di preammortamento; - per finanziamenti destinati alla formazione di scorte: da 2 a 5 anni di cui eventuali 6 mesi di preammortamento. Non sono ammesse frazioni di anno. Nel caso di programmi di investimento che comportino lunghi tempi di realizzazione è possibile ottenere della anticipazioni in conto finanziamento (c.d. erogazioni rateali) in base allo stato di avanzamento (documentato) degli investimenti. La durata massima del periodo di erogazioni rateali non può superare i 12 mesi ed è compresa nella durata complessiva del finanziamento. Garanzie: a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele. Modalità di rimborso: mediante pagamento posticipato di rate comprensive di capitale ed interesse aventi, a scelta, periodicità trimestrale o semestrale, con scadenza ad ogni giorno del mese e decorrenza dal giorno di stipula del contratto. Nell eventuale periodo iniziale di preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi. Gli interessi vengono conteggiati, per tutta la durata del finanziamento, utilizzando un tasso variabile in funzione di quanto previsto dal contratto. Estinzione anticipata: in caso di estinzione anticipata, parziale o totale, del finanziamento è dovuto alla banca un indennizzo contrattualmente pattuito. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi finanziari, vanno tenuti presenti: - possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso iniziale, in caso di finanziamento a tasso variabile; aggiornam. del 01/01/2009 2/7

Sezione III - Condizioni economiche Tasso nominale annuo max. 8,00% (da intendersi quale tasso fisso, ovvero parametrato al tasso euribor 3ml/365 giorni tempo per tempo vigente, con revisione fine trimestre solare, oltre spread fisso determinato di volta in volta). Nell ipotesi di tasso di interesse indicizzato, quest ultimo è suscettibile di aumento o diminuzione nella stessa misura delle eventuali variazioni dell Euribor. Il tasso Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è quello a tre mesi lettera (gg 365), rilevato dalla stampa specializzata (ad es. Il Sole 24Ore) a fine trimestre solare, in relazione all ultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno e decorre rispettivamente dal primo giorno del mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Il tasso Euribor, inoltre, è arrotondato alla seconda cifra decimale (per difetto con la terza cifra decimale fino a 5, per eccesso con la terza cifra decimale oltre). Interessi di mora: tasso di finanziamento maggiorato di: Esempio: Euribor 3ml (rif.al 31/12/08- decor.01/01/09) 2,93 + 5,07 p.p. = 8,00% 3 punti percentuali Durata: massima 10 anni Rimborso mediante rate costanti posticipate. Periodicità delle rate: mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali o annuali. Spese di istruttoria: anticipate calcolate su capitale iniziale 0,30% minimo 50,00 massimo 200,00 Commissione: anticipata una tantum su capitale iniziale 0,50 % Commissione per la gestione amministrativa del contributo Artigiancassa: anticipata una tantum su capitale iniziale 1,00 % Imposta sostitutiva di bollo: Indicatore sintetico di costo (ISC) calcolato su un capitale di 100.000,00 rimborsabile in 20 rate semestrali al tasso del 8,00% (0,25% imposta sostitutiva + comm. istruttoria 700,00 + comm. incasso rata 3,00) quelle vigenti 8,387 % aggiornam. del 01/01/2009 3/7

Spese pagamento rata: con addebito in c/c zero per cassa allo sportello 3,00 Spese di informativa precontrattuale: 5,00 Spese per la comunicazione periodica ex art. 119 d.lgs. 385/93 5,00 Compenso per estinzione anticipata (calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato) per l acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche: Zero per altre destinazioni o nel caso di persone giuridiche 1,50 % Spese per invio comunicazioni: posta ordinaria 3,00 raccomandata 6,00 su telefonia fissa 2,00 su telefonia mobile 5,00 Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile (365 gg.). Le operazioni di finanziamento a tasso variabile, quelle collegate a meccanismi di indicizzazione e quelle in valuta estera risultano rischiose in quanto suscettibili di oscillazioni non determinabili preventivamente. I tassi di interesse praticati e tutte le altre spese e condizioni riguardanti il rapporto di conto corrente sono riportati in separato foglio informativo. Le commissioni, i diritti ed i rimborsi, sono indicati nelle misure massime praticate e non comprendono eventuali spese aggiuntive sostenute dalla Banca e/o reclamate da terzi. Altri oneri e spese Spese: - di eventuale perizia effettuata da professionista esterno: pari al costo documentato della prestazione sostenuto dalla Banca; dovute anche in caso di abbandono della domanda dopo l effettuazione della perizia; - rimborso spese per invio delle comunicazioni previste dalla Legge: Euro 5,00 per invio; - notarili: come da tariffario professionista (nel caso il contratto venga stipulato con atto pubblico); la parte mutuataria beneficia del trattamento previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601; - di assicurazione immobili contro i danni da incendio: importo come da premio previsto dalla compagnia assicuratrice (nel caso vengano vincolati a favore della Banca, tramite ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento, beni immobili). Contributo in conto interessi, per finanziamenti a tasso variabile Il contributo è disciplinato dalla legge n. 949/1952 e norme attuative; è erogato dall Artigiancassa al mutuatario tramite la Banca. aggiornam. del 01/01/2009 4/7

Sezione IV Sintesi clausole contrattuali (principali diritti, obblighi e limitazioni) Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate sono temporaneamente poste a garanzia dell adempimento degli oneri di iscrizione ipotecaria e, ove previsto, della produzione di polizza assicurativa per danni che dovesse subire l immobile ipotecato. Cessato il vincolo le somme entrano nella piena disponibilità del cliente mediante versamento sul conto corrente a lui intestato/contestato (in quanto contrattualmente previsto) oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo. Rimborso - Il mutuo artigiano deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta - ratealmente, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della Banca, secondo il piano di ammortamento concordato tra la Banca medesima ed il cliente. Il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca, sull importo non pagato alle relative scadenze, l interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell effettivo pagamento. Ipoteca - A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca in dipendenza del mutuo, viene concessa ipoteca, da parte del cliente o di un terzo, su immobili liberi da vincoli o pesi pregiudizievoli. Verificandosi una diminuzione della capacità cauzionale degli immobili a causa del generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per qualsiasi altra causa, può essere richiesto dalla Banca lo scioglimento del contratto oppure, se del caso, una integrazione della garanzia ipotecaria, o altra idonea garanzia. Assicurazione Il cliente, l eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa sono obbligati, per tutta la durata del mutuo artigiano, ad assicurare e mantenere assicurato l immobile concesso in garanzia contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio, presso compagnia di gradimento della Banca, per un valore non inferiore a quello di stima della banca medesima. Copia della polizza e della relativa appendice di vincolo a favore della banca devono essere consegnate alla stessa. Qualora si verifichi taluno degli eventi coperti dall assicurazione, il cliente, l eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa devono informarne la banca entro tre giorni. La Banca ha diritto di intervenire negli atti di accertamento dei danni o di promuoverli, se li giudica di suo interesse, a spese del cliente. Le somme che la compagnia di assicurazione è tenuta a versare alla Banca per indennità di perdita o di deterioramento sono vincolate a garanzia di tutto quanto dovuto dal cliente in dipendenza del mutuo. Il cliente, l eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa devono pagare i premi di assicurazione e comprovare, senza indugio, detto pagamento. In difetto di ciò, la Banca può provvedere direttamente con diritto di rivalsa nei confronti dei debitori per capitale, interessi e spese. Inoltre, qualora la banca non si ritenga adeguatamente garantita dalla società assicuratrice, richieda al cliente di sostituirla ed egli non ottemperi all invito, essa può provvedervi direttamente in nome proprio e a spese del cliente. Lo scioglimento del contratto di assicurazione e l impossibilità per qualsiasi causa di stipularlo con altra compagnia di gradimento della Banca comportano il diritto di questa di sciogliere il contratto di mutuo ipotecario e di richiedere l immediato rimborso di quanto dovuto senza bisogno di formalità. Modifica delle condizioni economiche La banca ha la facoltà di modificare unilateralmente in senso sfavorevole al cliente i punti di maggiorazione e ogni altro prezzo e condizione economica e normativa che regolano il contratto, rispettando le prescrizioni della vigente normativa in tema di trasparenza delle operazioni bancarie. Rimborso parziale o estinzione anticipata - Previa richiesta scritta alla Banca, il cliente nonché i suoi eventuali eredi o aventi causa possono rimborsare parzialmente o estinguere anticipatamente il mutuo artigiano; in questo secondo caso, essi corrispondono alla banca una commissione calcolata sul capitale anticipatamente corrisposto. Nel caso di rimborso parziale, è in esclusiva facoltà della Banca aggiornam. del 01/01/2009 5/7

acconsentire alla riduzione dell ipoteca; i rimborsi parziali del mutuo artigiano hanno per effetto di diminuire l importo delle rate successive, rimanendo fermo il numero di esse originariamente pattuito. Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - In determinate ipotesi (ad es. inadempimento delle formalità ipotecarie nei termini previsti, mancato pagamento anche di una sola rata alla rispettiva scadenza), la Banca ha la facoltà di sciogliere il contratto e, conseguentemente, di pretendere l immediato pagamento di quanto dovuto, senza necessità di alcuna formalità. Obblighi derivanti dall agevolazione Il mutuatario si obbliga a : applicare ai dipendenti condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro; comunicare alla Banca l eventuale cessazione dell attività; consentire alla banca ed all Artigiancassa gli accertamenti relativi alla spettanza delle agevolazioni. Vincolo di solidarietà Il mutuatario è solidarmente responsabile con i suoi successori ed aventi causa per le obbligazioni assunte con il contratto. Suddivisione del mutuo e accolli Su richiesta e salva diversa pattuizione contrattuale, la Banca suddivide il mutuo in quote con correlativo frazionamento dell ipoteca. Il mutuatario si impegna a notificare alla Banca l avvenuto trasferimento della proprietà dei beni ipotecati o la costituzione di diritti reali sugli stessi. L accollo si perfeziona nei confronti della Banca solo a seguito di assenso della Banca stessa, senza automatica liberazione del debitore originario. Cessione La Banca può cedere a terzi il credito derivante dal contratto di mutuo. Mutuo assistito da agevolazioni Il mutuatario si obbliga a compiere quanto venisse richiesto dagli Enti concedenti le agevolazioni (contributo in conto capitale e/o interessi e/o garanzia dello Stato o della Regione e/o ogni altra agevolazione) per dare corso alle agevolazioni stesse e a sottoscrivere eventuali atti aggiuntivi al contratto e ad effettuare conguagli in conto capitale ed interessi. In caso di mancata concessione o erogazione, cessazione, modifica, sospensione, revoca totale o parziale del contributo e/o della garanzia pubblica: il mutuatario o il suo avente causa dovrà versare alla Banca un importo equivalente alle quote di contributo non corrisposte dall Ente concedente o a questo restituite, con la valuta delle rispettive date di scadenza o di decorrenza, o prestare le garanzie integrative richieste dalla Banca e rimborserà, a titolo di rivalsa, alla Banca ogni eventuale onere fiscale, presente e futuro, pagato, nonché le spese accessorie sopportate per l istruttoria della pratica; la Banca potrà, anziché risolvere il mutuo, consentire che rimanga in essere come mutuo non agevolato e, qualora l esercizio della rivalsa per gli oneri fiscali fosse impedito dalla legge, l eventuale risoluzione avrà un preavviso di 3 mesi. In caso di procedure esecutive o concorsuali, il contributo pubblico è da intendersi ceduto prosolvendo alla Banca. Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può presentare reclami all Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all Ombudsman bancario. Foro competente - Per ogni controversia concernente l applicazione e l interpretazione del contratto, il foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede centrale della banca o la dipendenza-filiale della banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto. Laddove il cliente contragga il mutuo in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. aggiornam. del 01/01/2009 6/7

Legenda delle principali nozioni dell operazione Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto. Preammortamento: è il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo. Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate. Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (trimestrali, semestrali). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo. Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto. Spese di istruttoria: spese per le indagini e l analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna. Terzo datore di ipoteca: soggetto diverso dal cliente che consente all iscrizione dell ipoteca su un proprio immobile a garanzia del mutuo. Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo. Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate. Indicatore sintetico di costo (ISC): è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua del prestito concesso. aggiornam. del 01/01/2009 7/7