L udienza ex art. 186 c.p.c. Milano, 4 giugno 2014 Avv. Gian Paolo Coppola

Documenti analoghi
DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

COGNIZIONE PIENA E COGNIZIONE SOMMARIA

DECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile

INDICE SOMMARIO. Elenco delle principali abbreviazioni... Premessa. La tutela giurisdizionale dei diritti e le ordinanze anticipatorie di condanna...

LA CHIUSURA DEL PROCESSO. Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito

Il procedimento sommario di cognizione facoltativo ex artt. 702 bis ss. c.p.c.

Tavola Rotonda. La tutela internazionale del credito: Strumenti processuali per il recupero del credito all estero. Chieti - 23 giugno 2009

VOLUME PRIMO 16 CAPITOLO LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE 16

Profili generali e condizioni di ammissibilità: tipo di pronuncia e natura del credito azionato. L istituto... 39

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

SOMMARIO. Capitolo 1 IL RITO DI PRIMO GRADO E L IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI

Claudio Mellone. Manuale di procedura civile Volume primo

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

Indice sommario. Prefazione... pag. 5

IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

ART. 125 C.P.C., modificato dall art. 25, comma 1, lett. a) legge di stabilità, (applicabile dal 31 gennaio 2012).

Libro III DEL PROCESSO DI ESECUZIONE. TITOLO II Dell espropriazione forzata. Capo II DELL ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

99. L esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. adibiti ad uso abitativo per morosità o per altro inadempimento» 477

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

Diritto del contenzioso. Lezione del 4 dicembre 2017 «I procedimenti speciali e le misure a tutela del fisco»

LA TUTELA GIURISDIZIONALE NEL PROCEDIMENTO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. IX CAPITOLO I NATURA GIURIDICA E PRESUPPOSTI DEL PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

INDICE - SOMMARIO PARTE PRIMA LA FASE MONITORIA CAPITOLO PRIMO INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELL ISTITUTO CAPITOLO SECONDO L OGGETTO DEL RICORSO

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

INDICE SOMMARIO. INTRODUZIONE AL NUOVO APPELLO CIVILE Claudio Cecchella. Capitolo 1 LE SENTENZE APPELLABILI E LA COMPETENZA

Cons. Stato, A.p., 10 aprile 2012, n. 2 Pres. Coraggio- Rel. De Nictolis; Aviogas c/ Comune di Messina

Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

INDICE SOMMARIO I CODICE DI PROCEDURA CIVILE 1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

INDICE CAPITOLO PRIMO LA GIURISDIZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Come gioca la riforma del processo civile sul tributario

INDICE SOMMARIO I. CODICE DI PROCEDURA CIVILE 1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

indice sommario del volume

La verifica dei crediti e le impugnazioni allo stato passivo

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Nota del curatore...

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Stella CORTE I VERBALI DI UDIENZA. di PROCEDURA CIVILE. II edizione 2018

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

TRIBUNALE DI PALERMO Sezione IV Civile esecuzioni

Nel giudizio di opposizione all esecuzione o agli atti. esecutivi, il terzo pignorato non può ritenersi parte

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

36 Mariateresa Elena Povia. 11. Termine ad adempiere (art. 482 c.p.c.)

Opposizione agli atti esecutivi (il decreto di trasferimento)

Cass /2011: il preavviso di fermo è impugnabile davanti al Giudice di Pace

INDICE SOMMARIO. Introduzione...

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35, L. 26 novembre 1990, n. 353.


MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in

Art Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1

La competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La procedura civile in venti giorni Claudio Mellone. Aggiornato al decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116

INDICE SOMMARIO. Introduzione... I CODICE DI PROCEDURA CIVILE 1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

PARTE I - IL PROCESSO CIVILE E LE AZIONI. Leonardo Margiotta. Capitolo I - Il processo civile: principi generali... p. 13

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA IL RITO C.D. LOCATIZIO CAPITOLO PRIMO L AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO C.D. LOCATIZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SOMMARIO. Capitolo 3 Forma della domanda e deposito del ricorso

BOZZA DELLA SCHEDA 5 (COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI)

INDICE SOMMARIO. Introduzione IL DIFENSORE

Parte I. Capitolo 4 La competenza 1. Nozione...» La competenza per valore e per materia del giudice di pace.» 69

Il nuovo processo di cognizione ordinario

Ingiunzione fiscale. Processo

INDICE PARTE PRIMA I PRINCIPALI PROCESSI SPECIALI A COGNIZIONE PIENA CAPITOLO I

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti

INDICE SOMMARIO. Capitolo 1 LE MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE NOTIFICHE. (Mauro Di Marzio)

Opposizione allo stato passivo: ammissibile anche se poi è omessa notifica del ricorso e decreto nei termini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

(tratto dal Compendio di diritto processuale civile) articolo c.p.c. 7 Competenza del Giudice di pace

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11

SOMMARIO PARTE I IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Sezione I Impugnazioni in generale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO

INDICE INTRODUZIONE. Capitolo Primo AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RITO CAUTELARE UNIFORME

L inibitoria dell efficacia esecutiva del titolo. Il sistema delle opposizioni nell esecuzione forzata.

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

Indice analitico. Disposizioni Generali

INDICE SOMMARIO DELLE FORMULE

INDICE SOMMARIO LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

Fino al 1990 novum iudicium: il giudice d appello aveva il potere di procedere ad un nuovo giudizio di fatto e di diritto, pronunciando una sentenza

SOMMARIO CAPITOLO 1 IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Costituzione della Repubblica Italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica

LA LIQUIDAZIONE DI DIRITTI E ONORARI DEGLI AVVOCATI MEDIANTE IL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

INDICE-SOMMARIO. Presentazione della «Collana»... Pag. Parte Prima IL PROCESSO PREVIDENZIALE. Capitolo Primo GENERALITÀ

Indice sommario. Capitolo secondo Il procedimento monitorio: requisiti di ammissibilità. Prefazione... pag. 5

Transcript:

L udienza ex art. 186 c.p.c. Milano, 4 giugno 2014 Avv. Gian Paolo Coppola

Udienza ex art. 186 c.p.c.: pronuncia dei provvedimenti Nell udienza ex art. 186 c.p.c. il giudice, sulle domande e sulle eccezioni delle parti, sentite le loro ragioni, può: o dare in udienza i provvedimenti opportuni; o riservarsi. Il termine per lo scioglimento della riserva è di 5 giorni (termine non perentorio). Sciolta la riserva, è necessario che venga data comunicazione della decisione alle parti costituite (Cass. Civ. 30 gennaio 1995, 1093).

Art. 186 bis c.p.c.: ordinanza per il pagamento di somme non contestate Provvedimento a contenuto anticipatorio, avente natura di condanna, introdotto dalla legge 353/1990, art. 20. L ordinanza può essere pronunciata nel corso del processo di primo grado, fino al momento della precisazione delle conclusioni.

1) Presupposti istanza di parte, anche oralmente in udienza. A seguito della modifica introdotta con la legge 263/2005, nei procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006, nel caso in cui l istanza sia proposta fuori udienza, il giudice deve disporre la comparizione delle parti e assegnare un termine per la notificazione dell istanza; previa costituzione della parte debitrice; non contestazione delle parti costituite: consapevole rinuncia, anche implicita ai sensi dell art. 115 c.p.c., a contestare. 2) Oggetto Oggetto del provvedimento anticipatorio può essere solo un obbligazione pecuniaria.

3) Natura ed efficacia L ordinanza è un provvedimento a contenuto endoprocessuale che non può mai pregiudicare la decisione della causa ed è destinata a venir assorbita dalla pronuncia della sentenza definitiva. Essa è revocabile e modificabile (artt. 177, commi 1 e 2, e 178, comma 1), anche d ufficio, sia nel corso della trattazione della causa, sia in sede di decisione. Essa costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.

Art. 186 ter c.p.c.: istanza di ingiunzione La legge 353/1990 ha introdotto nel processo ordinario a cognizione piena un ulteriore provvedimento anticipatorio di condanna. 1) Forma Il provvedimento di ingiunzione, essendo generalmente pronunciato in contraddittorio fra le parti, diversamente da quanto accade per il decreto ingiuntivo, assume la forma della ordinanza.

2) Requisiti oggetto dell istanza: diritto di credito di una somma liquida ed esigibile, o di una determinata quantità di cose mobili fungibili o consegna di cose mobili determinate; prova scritta del diritto fatto valere ai sensi dell art. 634 c.p.c.; si intende per prova scritta qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, ancorché privo dell efficacia di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. Si rileva che l art. 186 ter non rinvia all art. 636 c.p.c.. Ne discende che i crediti dei professionisti non possono accedere alla tutela offerta dall ordinanza ingiuntiva in corso di causa, sulla base della semplice allegazione della parcella.

Si è dubitato della legittimità costituzionale dell esclusione degli elementi di documentazione previsti dall art. 636 c.p.c.. Ciononostante, la Corte Costituzionale in diverse occasioni ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 186 ter c.p.c.. Cfr. Corte Costituzionale 04 dicembre 2000, n. 545; Corte Costituzionale 16 giugno 2005, n. 237.

3) Caratteristiche dell ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) l ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente avviene per il decreto ingiuntivo, solo nel caso di contumacia della parte debitrice; mentre il decreto ingiuntivo deve essere sempre notificato al debitore ingiunto, pena l inefficacia del medesimo, nel subprocedimento ex art. 186 ter, la notificazione deve essere effettuata ai sensi e per gli effetti dell art. 644 c.p.c., solo nei confronti del debitore ingiunto contumace; la regolare notifica dell ordinanza d ingiunzione non comporta l eventuale apertura di una fase autonoma di opposizione (Cass. Civ., sez. un., 29 gennaio 2007, n. 1820).

4) Efficacia L ordinanza d ingiunzione non è munita di efficacia esecutiva ex lege. Occorre distinguere due ordini di casi: a. Parte ingiunta contumace: l ordinanza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva se ricorrono i presupposti ex art. 642, c.p.c., nonché se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere. Essa, inoltre, deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell articolo 644 c.p.c. e deve altresì contenere l espresso avvertimento che, in caso di mancata costituzione della parte entro venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell articolo 647 c.p.c.. b. Parte ingiunta costituita: la provvisoria esecutività dell ordinanza può essere concessa, oltre che ai sensi dell art. 642 c.p.c., anche nei casi previsti dall art. 648 c.p.c., ovvero, quando il debitore abbia proposto opposizione sollevando eccezioni non fondate su prova scritta o di pronta soluzione;

L ordinanza de qua acquista altresì efficacia esecutiva automaticamente, qualora non ne sia già munita, nel caso di estinzione del processo, o di mancata costituzione dell ingiunto contumace ex art. 186 ter, comma 5. In ogni caso, l esecuzione provvisoria deve essere negata se la controparte disconosce la scrittura privata prodotta contro di lei, o ha proposto querela di falso contro l atto pubblico.

5) Ordinanza ingiuntiva e idoneità al giudicato La dottrina è divisa sull interpretazione della natura dell ordinanza in esame e sull idoneità ad acquisire l autorità di cosa giudicata nei casi di estinzione del processo e contumacia del debitore ingiunto contumace. A) Efficacia meramente esecutiva: dato letterale della norma; carattere provvisorio dell ordinanza; cognizione sommaria del giudice; struttura della tutela anticipatoria; B) Idoneità al giudicato: scopo e funzione della norma; carattere decisorio dell ordinanza; provvisorietà del provvedimento non impeditiva dell idoneità al giudicato dello stesso; compatibilità della struttura del subprocedimento con la garanzia di un giudizio a cognizione piena, e con la manifestazione del non interesse alla contestazione da parte del debitore rimasto contumace.

Nel 2006 la Corte di Cassazione sceglie di aderire all orientamento che riconosce all ordinanza l idoneità al giudicato. Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2006, n. 13252: L'ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., nei confronti della parte contumace e regolarmente ad essa notificata, ove il contumace non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e, quindi, la decisione sulla domanda ovvero sul capo di domanda che ne era oggetto si intende passata in cosa giudicata, senza che all'uopo sia necessaria l'istanza del creditore di attribuzione all'ordinanza della esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c. In presenza dell'istanza del creditore il processo, ove l'ordinanza abbia deciso sull'intera domanda che ne costituisce l'oggetto, deve essere definito con un'ordinanza che dichiari l'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 647 e l'idoneità alla definizione del processo, mentre, se l'ordinanza ingiuntiva abbia deciso solo su una delle domande oggetto del giudizio ovvero su un capo o su parte dell'unica domanda, l'ordinanza deve provvedere in tal senso riguardo a detta domanda, capo o parte, e disporre il prosieguo del giudizio per il residuo.viceversa, in difetto dell'istanza del creditore, il processo deve essere deciso necessariamente con sentenza, la quale deve dare atto della definizione dell'oggetto deciso dall'ordinanza perché quest'ultima è passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace ( ).

Il contrasto viene risolto da una pronuncia delle Sezioni Unite. Cassazione civile, sez. un., 29 gennaio 2007, n. 1820: La disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva,dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli art. 177 e 178, comma 1, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso. ( )

Art. 186 quater c.p.c.: ordinanza successiva alla chiusura dell istruzione 1) Presupposti Ordinanza introdotta con d.l. 432/1995, art. 7. istanza di parte, oralmente in udienza, o in atto depositato in cancelleria; chiusura dell istruzione; oggetto: domande di condanna al pagamento di somme, consegna e/o rilascio di beni mobili o immobili.

2) Diritto di difesa e contraddittorio Le forme accelerate del giudizio non devono pregiudicare i diritti di difesa. L art. 186 quater, u.c., offre una duplice alternativa: 1. notificare e depositare un ricorso entro 30 giorni dalla conoscenza dell ordinanza, manifestando l intenzione di attendere la sentenza (giudizi instaurati dopo 1 marzo 2006); 2. appellare subito l ordinanza che acquista l efficacia della sentenza impugnabile. La norma invece tace sull eventuale necessità dell instaurazione del contraddittorio a seguito dell istanza di parte.

3) Efficacia e stabilità L ordinanza è dotata di un immediata efficacia esecutiva ex lege, che permette l instaurazione del processo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e ss. c.p.c.. Non è consentita invece l iscrizione dell ipoteca giudiziale. In caso di estinzione del processo, in deroga alla asserita caducità dei provvedimenti interinali anticipatori, è espressamente previsto che l ordinanza acquisti l efficacia di sentenza impugnabile.

4) Rimedi L ordinanza de qua non è soggetta ad alcun mezzo di impugnazione o reclamo. Non è ammesso l appello, essendo questo proponibile solo contro l ordinanza divenuta sentenza in virtù della rinuncia dell intimato o dell estinzione del processo. È altresì esclusa l opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. e deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, comma 7 Cost.