L udienza ex art. 186 c.p.c. Milano, 4 giugno 2014 Avv. Gian Paolo Coppola
Udienza ex art. 186 c.p.c.: pronuncia dei provvedimenti Nell udienza ex art. 186 c.p.c. il giudice, sulle domande e sulle eccezioni delle parti, sentite le loro ragioni, può: o dare in udienza i provvedimenti opportuni; o riservarsi. Il termine per lo scioglimento della riserva è di 5 giorni (termine non perentorio). Sciolta la riserva, è necessario che venga data comunicazione della decisione alle parti costituite (Cass. Civ. 30 gennaio 1995, 1093).
Art. 186 bis c.p.c.: ordinanza per il pagamento di somme non contestate Provvedimento a contenuto anticipatorio, avente natura di condanna, introdotto dalla legge 353/1990, art. 20. L ordinanza può essere pronunciata nel corso del processo di primo grado, fino al momento della precisazione delle conclusioni.
1) Presupposti istanza di parte, anche oralmente in udienza. A seguito della modifica introdotta con la legge 263/2005, nei procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006, nel caso in cui l istanza sia proposta fuori udienza, il giudice deve disporre la comparizione delle parti e assegnare un termine per la notificazione dell istanza; previa costituzione della parte debitrice; non contestazione delle parti costituite: consapevole rinuncia, anche implicita ai sensi dell art. 115 c.p.c., a contestare. 2) Oggetto Oggetto del provvedimento anticipatorio può essere solo un obbligazione pecuniaria.
3) Natura ed efficacia L ordinanza è un provvedimento a contenuto endoprocessuale che non può mai pregiudicare la decisione della causa ed è destinata a venir assorbita dalla pronuncia della sentenza definitiva. Essa è revocabile e modificabile (artt. 177, commi 1 e 2, e 178, comma 1), anche d ufficio, sia nel corso della trattazione della causa, sia in sede di decisione. Essa costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
Art. 186 ter c.p.c.: istanza di ingiunzione La legge 353/1990 ha introdotto nel processo ordinario a cognizione piena un ulteriore provvedimento anticipatorio di condanna. 1) Forma Il provvedimento di ingiunzione, essendo generalmente pronunciato in contraddittorio fra le parti, diversamente da quanto accade per il decreto ingiuntivo, assume la forma della ordinanza.
2) Requisiti oggetto dell istanza: diritto di credito di una somma liquida ed esigibile, o di una determinata quantità di cose mobili fungibili o consegna di cose mobili determinate; prova scritta del diritto fatto valere ai sensi dell art. 634 c.p.c.; si intende per prova scritta qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, ancorché privo dell efficacia di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. Si rileva che l art. 186 ter non rinvia all art. 636 c.p.c.. Ne discende che i crediti dei professionisti non possono accedere alla tutela offerta dall ordinanza ingiuntiva in corso di causa, sulla base della semplice allegazione della parcella.
Si è dubitato della legittimità costituzionale dell esclusione degli elementi di documentazione previsti dall art. 636 c.p.c.. Ciononostante, la Corte Costituzionale in diverse occasioni ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 186 ter c.p.c.. Cfr. Corte Costituzionale 04 dicembre 2000, n. 545; Corte Costituzionale 16 giugno 2005, n. 237.
3) Caratteristiche dell ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) l ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente avviene per il decreto ingiuntivo, solo nel caso di contumacia della parte debitrice; mentre il decreto ingiuntivo deve essere sempre notificato al debitore ingiunto, pena l inefficacia del medesimo, nel subprocedimento ex art. 186 ter, la notificazione deve essere effettuata ai sensi e per gli effetti dell art. 644 c.p.c., solo nei confronti del debitore ingiunto contumace; la regolare notifica dell ordinanza d ingiunzione non comporta l eventuale apertura di una fase autonoma di opposizione (Cass. Civ., sez. un., 29 gennaio 2007, n. 1820).
4) Efficacia L ordinanza d ingiunzione non è munita di efficacia esecutiva ex lege. Occorre distinguere due ordini di casi: a. Parte ingiunta contumace: l ordinanza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva se ricorrono i presupposti ex art. 642, c.p.c., nonché se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere. Essa, inoltre, deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell articolo 644 c.p.c. e deve altresì contenere l espresso avvertimento che, in caso di mancata costituzione della parte entro venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell articolo 647 c.p.c.. b. Parte ingiunta costituita: la provvisoria esecutività dell ordinanza può essere concessa, oltre che ai sensi dell art. 642 c.p.c., anche nei casi previsti dall art. 648 c.p.c., ovvero, quando il debitore abbia proposto opposizione sollevando eccezioni non fondate su prova scritta o di pronta soluzione;
L ordinanza de qua acquista altresì efficacia esecutiva automaticamente, qualora non ne sia già munita, nel caso di estinzione del processo, o di mancata costituzione dell ingiunto contumace ex art. 186 ter, comma 5. In ogni caso, l esecuzione provvisoria deve essere negata se la controparte disconosce la scrittura privata prodotta contro di lei, o ha proposto querela di falso contro l atto pubblico.
5) Ordinanza ingiuntiva e idoneità al giudicato La dottrina è divisa sull interpretazione della natura dell ordinanza in esame e sull idoneità ad acquisire l autorità di cosa giudicata nei casi di estinzione del processo e contumacia del debitore ingiunto contumace. A) Efficacia meramente esecutiva: dato letterale della norma; carattere provvisorio dell ordinanza; cognizione sommaria del giudice; struttura della tutela anticipatoria; B) Idoneità al giudicato: scopo e funzione della norma; carattere decisorio dell ordinanza; provvisorietà del provvedimento non impeditiva dell idoneità al giudicato dello stesso; compatibilità della struttura del subprocedimento con la garanzia di un giudizio a cognizione piena, e con la manifestazione del non interesse alla contestazione da parte del debitore rimasto contumace.
Nel 2006 la Corte di Cassazione sceglie di aderire all orientamento che riconosce all ordinanza l idoneità al giudicato. Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2006, n. 13252: L'ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., nei confronti della parte contumace e regolarmente ad essa notificata, ove il contumace non si costituisca nel termine di venti giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e, quindi, la decisione sulla domanda ovvero sul capo di domanda che ne era oggetto si intende passata in cosa giudicata, senza che all'uopo sia necessaria l'istanza del creditore di attribuzione all'ordinanza della esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c. In presenza dell'istanza del creditore il processo, ove l'ordinanza abbia deciso sull'intera domanda che ne costituisce l'oggetto, deve essere definito con un'ordinanza che dichiari l'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 647 e l'idoneità alla definizione del processo, mentre, se l'ordinanza ingiuntiva abbia deciso solo su una delle domande oggetto del giudizio ovvero su un capo o su parte dell'unica domanda, l'ordinanza deve provvedere in tal senso riguardo a detta domanda, capo o parte, e disporre il prosieguo del giudizio per il residuo.viceversa, in difetto dell'istanza del creditore, il processo deve essere deciso necessariamente con sentenza, la quale deve dare atto della definizione dell'oggetto deciso dall'ordinanza perché quest'ultima è passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace ( ).
Il contrasto viene risolto da una pronuncia delle Sezioni Unite. Cassazione civile, sez. un., 29 gennaio 2007, n. 1820: La disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva,dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli art. 177 e 178, comma 1, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso. ( )
Art. 186 quater c.p.c.: ordinanza successiva alla chiusura dell istruzione 1) Presupposti Ordinanza introdotta con d.l. 432/1995, art. 7. istanza di parte, oralmente in udienza, o in atto depositato in cancelleria; chiusura dell istruzione; oggetto: domande di condanna al pagamento di somme, consegna e/o rilascio di beni mobili o immobili.
2) Diritto di difesa e contraddittorio Le forme accelerate del giudizio non devono pregiudicare i diritti di difesa. L art. 186 quater, u.c., offre una duplice alternativa: 1. notificare e depositare un ricorso entro 30 giorni dalla conoscenza dell ordinanza, manifestando l intenzione di attendere la sentenza (giudizi instaurati dopo 1 marzo 2006); 2. appellare subito l ordinanza che acquista l efficacia della sentenza impugnabile. La norma invece tace sull eventuale necessità dell instaurazione del contraddittorio a seguito dell istanza di parte.
3) Efficacia e stabilità L ordinanza è dotata di un immediata efficacia esecutiva ex lege, che permette l instaurazione del processo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e ss. c.p.c.. Non è consentita invece l iscrizione dell ipoteca giudiziale. In caso di estinzione del processo, in deroga alla asserita caducità dei provvedimenti interinali anticipatori, è espressamente previsto che l ordinanza acquisti l efficacia di sentenza impugnabile.
4) Rimedi L ordinanza de qua non è soggetta ad alcun mezzo di impugnazione o reclamo. Non è ammesso l appello, essendo questo proponibile solo contro l ordinanza divenuta sentenza in virtù della rinuncia dell intimato o dell estinzione del processo. È altresì esclusa l opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. e deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, comma 7 Cost.