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Archivi e amministrazione digitale: affrontare i cambiamenti nel lavoro quotidiano Albo e informative on line Vicenza, 10 giugno 2015 a cura di Monica Martignon Di cosa parliamo oggi Pubblicità e pubblicità legale Accesso e protezione dei dati personali Si pubblica una copia o un documento informatico conforme? L albo on-line come repertorio Che fine fa il cartaceo? Le tre responsabilità Pubblicazione federata o accentrata? 1

Pubblicità legale e pubblicità notizia Dati, informazioni e documenti Dato = La più piccola unità significativa dell informazione non ancora elaborate Informazione = Un insieme di dati aggregati a scopo di comunicazione attraverso lo spazio o il tempo Documento = Informazione fissata su un supporto 2

Il documento Paoli Il documento è una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata coll osservanza di determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova C. Paoli, Diplomatica, p. 25 L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. Art. 2699 Codice civile Pubblicità legale e documenti Ambito documentale Perfezione del documento Patologia dell atto amministrativo Procedimento amministrativo: iter e provvedimento finale 3

Ambito documentale La pubblicità legale attiene ai documenti, riguarda una fase specifica dell azione amministrativa, integrativa dell efficacia, che si attua attraverso la comunicazione erga omnes, ai sensi della L. 241/1990 Perfezione del documento Breve riepilogo: Atto inesistente Manca un elemento essenziale (soggetto, volontà, oggetto, forma) Atto imperfetto Manca la fase costitutiva (votazione, firma) Atto inefficace Atto perfetto, ma è necessaria la fase di integrazione dell efficacia 4

Perfezione del documento Nella classica scansione in tre fasi: Preparatoria Costitutiva Integrativa dell efficacia Comunicazione: a) interessato (protocollo) b) erga omnes (repertorio) Legge 18 giugno 2009, n. 69 Capo III Piano industriale della pubblica amministrazione Art. 32 Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea 1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 5

Legge 18 giugno 2009, n. 69 2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. Legge 18 giugno 2009, n. 69 4/6 5. A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 6

Legge 18 giugno 2009, n. 69 7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Questioni di lessico Albo on line : pubblicazione = Portale web : affissione 7

La pubblicità legale e l albo on-line Istituzione dell Albo ufficiale (Albo Pretorio) in modalità web, obbligatoria dal 1 gennaio 2010 Unico per tutte le AOO di un amministrazione Redazione di un regolamento per la pubblicazione all Albo on line Una proposta di regolamento (ANORC) Ambito di pubblicazione Obbligo di trasparenza (imparzialità e buona amministrazione) Responsabilità della pubblicazione e della tenuta del repertorio Caratteristiche del sito: accessibilità, elevata usabilità, reperibilità (anche da parte di persone disabili) completezza di informkazione, chiarezza, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità(art. 53 CAD) Diritto all oblio e temporaneità della pubblicazione (no a indicizzazione e ricerca ubiquitaria; accorgimenti che assicurino l effettiva cancellazione trascorsi i termini) 8

Una proposta di regolamento (ANORC) Periodo di pubblicazione Individuazione dei documenti: cosa si pubblica? Richieste di pubblicazione (TUDA, art. 53 c. 5 registrazione particolare = repertorio) Elementi obbligatori della pubblicazione Elementi costitutivi la segnatura del documento pubblicato Referta di pubblicazione Attenzione a Pubblicazione parziale dei documenti (versione con omissis) principio di pertinenza e non eccedenza Originali o copie conformi? Protezione dei dati personali Gestione archivistica della Serie «registrazioni dell albo on-line» Formati per la pubblicazione Conservazione e scarto dei documenti pubblicati e delle registrazioni/referta Formati per la conservazione Repertorio di emergenza 9

Fruibilità dell albo on-line Consultabilità (in sola lettura, senza possibilità di modifica) Diritto di accesso Rilascio di copie Le tre figure tecniche Archivista Conservatore Responsabile privacy 10

Le figure professionali previste dalla legge per gestire i processi digitali nelle PA e nelle aziende sono: Responsabile della conservazione (CAD D.Lgs. 82/2005 art. 44 co 1- Bis) il Responsabile del trattamento dei dati personali (Codice Privacy D.Lgs 196/2003 art. 29) Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi (TUDA, DPR 445/2000 art. 61). 11

12

Altre forme di pubblicità Legge 241/1990 Albo on-line documenti D.Lgs 33/2013 Portale web informazioni Amministrazione trasparente Perché il tema dell Amministrazione Trasparente? Il peso della corruzione 13

L Operazione Trasparenza Nel giugno del 2008 è stata avviata l'attività denominata "Operazione Trasparenza" attraverso la pubblicazione dei dati dirigenziali e degli incarichi in atto presso la struttura del Ministro della Pubblica Amministrazione e dell'innovazione. L'obbligo è stato poi esteso a tutte le pubbliche amministrazioni del territorio nazionale. In particolare, nell'ambito di tale operazione ogni amministrazione è tenuta a comunicare e pubblicare on line: incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni; incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici; consorzi e le società a totale o parziale partecipazione pubblica; distacchi, aspettative e permessi sindacali, nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive; nominativi dei dirigenti (curriculum vitae, retribuzioni e recapiti istituzionali) e tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale (art. 21 della legge 69 del 18 giugno 2009). Va segnalato che, l'approvazione del Dlgs 33/2013, nel quadro normativo più ampio della "Tasparenza totale" delle amministrazioni pubbliche, ha ulteriormente esteso gli obblighi di pubblicazione a tutti i dati, i documenti e le informazioni afferenti le attività svolte nell'esercizio di funzioni pubbliche da parte delle amministrazioni, prevedendo la pubblicazione su ciascun sito istituzionale della Sezione Amministrazione Trasparente. Il controllo sociale Si afferma il principio della trasparenza, inteso come "accessibilità totale" alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013) Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 14

Il controllo sociale La pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi: assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione; prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l integrità; sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento. Attivare un nuovo tipo di controllo sociale (accesso civico) Migliorare l accountability dei manager pubblici Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini. Punti cardine Sono stati riordinati i fondamentali obblighi di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso degli ultimi anni. E in atto il tentativo di uniformare gli obblighi e le modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche pubbliche amministrazioni definite nell art.1 comma 2 del Dlgs.165/2001 e per gli enti controllati. Necessità di definire ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo. E stato introdotto il nuovo istituto dell accesso civico. 15

Corruzione e anticorruzione La corruzione viola il principio di economicità dell azione amministrativa e riguarda il cittadino e il funzionario pubblico L anticorruzione si configura come insieme dei presidi (norme e comportamenti) per il contrasto alle violazioni del principio di economicità dell azione amministrativa Corruptissima re publica plurimae leges (Tacito, Annales Liber III, 27) L istituzione dell Autorità Nazionale Anti Corruzione (L. 190/2012) Nell ambito della Legge Anticorruzione oltre a misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l illegalità è stata istituita L ANAC che ha: Funzioni consultive, di vigilanza e controllo Vigilanza e controllo sull effettiva applicazione e sull efficacia delle misure adottate dalle PPAA e sul rispetto delle regole sulla Trasparenza Poteri ispettivi 16

D.Lgs 33/2013 Art. 1 La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull utilizzo delle risorse pubbliche Favorisce forme diffuse di controllo Argine ai rischi di corruzione Favorisce la partecipazione Supporto di un amministrazione aperta Il controllo sociale come super diritto trasversale Interesse del cittadino a opporsi a una cattiva condotta amministrativa Diritto di pretendere una buona amministrazione conforme ai principi di economicità, efficacia ed efficienza Appartiene alla sfera dei diritti politici, civili e sociali garantiti dalla Costituzione Esercitato da chiunque 17

Trasparenza nei siti web delle PPAA la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di agevole accessibilità, completezza e semplicità di consultazione (Comma 15 L. 190/2012) nella sezione Amministrazione trasparente devono essere contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Chiunque ha il diritto di accedere direttamente e immediatamente a questa sezione senza alcuna limitazione e senza obbligo di identificazione (Art. 9 dlgs 33/2013) Un approccio diverso: Albo on-line vs Sito Web prevede che gli obblighi imposti debbano essere adempiuti con la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni, sui quali le informazioni devono essere trattate secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web senza che le amministrazioni possano disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione. (art. 9 comma 1, dlgs 33/2013 ) 18

Trasparenza Trasparenza è Chiarezza Linguaggio amministrativo semplice Il cittadino deve capire Gli strumenti del controllo sociale Trasparenza Accesso civico Whistleblowing Anac Corte dei Conti (esposti) Procura (esposti) Bussola della Trasparenza Reclami URP Segnalazioni a organi di stampa 19

Gli strumenti del controllo sociale Il Whistleblowing (in inglese soffiare nel fischietto ) è una procedura a favore della trasparenza che prevede la possibilità per un dipendente di un ente pubblico di denunciare, attraverso la semplice compilazione (in forma strettamente riservata, anche se non anonima) di una scheda, presente su una intranet (una rete informatica interna), qualsiasi attività sospetta di corruzione, concussione, peculato, turbativa d asta e in generale qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione. La Bussola della Trasparenza La Bussola della Trasparenza consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l analisi ed il monitoraggio dei siti web. Il principale obiettivo è di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali. Questa iniziativa è in linea con i principi dell'open GOVERNMENT ed in particolare mira a rafforzare: trasparenza, partecipazione, accountability http://www.magellanopa.it/bussola/ 20

L URP Come sta in salute l URP? 21

Pubblicità legale La Legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32, riconosce l'effetto di PUBBLICITA' LEGALE solamente agli ATTI e PROVVEDIMENTI amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. (dpcm 26 aprile 2011 art. 26 legge 241/1990 art. 124 t.u.e.l. 267/2000) Accesso civico E il diritto di ogni cittadino a richiedere i documenti, le informazioni o i dati, che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e che non siano ancora stati pubblicati. E' gratis Non occorre la motivazione Non e'prevista alcuna formalita' 22

Accesso civico L'amministrazione deve entro 30 giorni: Pubblicare Trasmettere al richiedente Indicare collegamento ipertestuale Se la PA non risponde il cittadino può rivolgersi a: Titolare potere sostitutivo OIV Anac Corte dei conti Procura Guardia di finanza Il principio della trasparenza, inteso come "accessibilità totale" alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi: assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione; prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l integrità; sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento. Da questa sezione è possibile accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti che riguardano il ministero dell'interno in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche (comprese prefetture, questure e comandi provinciali dei vigili del fuoco). Gli inserimenti e gli aggiornamenti della sezione vengono eseguiti tenendo conto delle disposizioni normative, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 elaborato sulle linee guida dell'autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubblichee dei contributi forniti da ciascun dipartimento. Chiunque può esercitare il diritto a conoscere, usare e riutilizzare in modo gratuito i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 7). In funzione della peculiarità dell attività svolta dal dipartimento della Pubblica Sicurezza, tuttavia, sono stati adottati criteri di riservatezza che escludono la pubblicazione di categorie di dati attinenti ad aree, che presentano connotati di riservatezza, legate alle funzioni dell Ordine e Sicurezza e che riguardano situazioni e realtà non accessibili al pubblico, proprio per evitare di compromettere il corretto espletamento delle funzioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi. Stesso criterio è stato adottato per alcune aree per le quali è necessario garantire la tutela della privacy (es. albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). 23

24

Per concludere Questioni organizzative Domande? Grazie per l attenzione Monica Martignon monicam@iuav.it 25