08.441 n Iv.pa. Donzé. Diritto del lavoro. Equo indennizzo per servizi di protezione civile



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Transcript:

Nationalrat Conseil national Consiglio nazionale Cussegl naziunal 08.441 n Iv.pa. Donzé. Diritto del lavoro. Equo indennizzo per servizi di protezione civile Rapporto della Commissione della politica di sicurezza del 24 febbraio 2009 Riunitasi il 24 febbraio 2009, la Commissione della politica di sicurezza ha esaminato l'iniziativa parlamentare depositata il 13 giugno 2008 dal consigliere nazionale Walter Donzé. L'iniziativa chiede di modificare le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti il diritto del lavoro in modo che alle persone che effettuano un servizio di protezione civile, qualora prestino servizio durante il fine settimana e il datore di lavoro trattenga le loro indennità per perdita di guadagno (IPG), sia garantito come minimo un giorno di riposo per settimana. Proposta della Commissione La Commissione propone, con 14 voti contro 10 e un'astensione, di non dare seguito all'iniziativa. Relatori: Perrin (f), Müller Walter (t) In nome della Commissione Il presidente: Bruno Zuppiger 1. Testo e motivazione 1. 1. Testo 1. 2. Motivazione 2. Servizio di protezione civile durante il fine settimana: compensazione e indennizzo 2. 1. Compensazione di un servizio di protezione civile durante un giorno di riposo 2. 2. Indennizzo di un servizio di protezione civile durante un giorno di riposo 3. Considerazioni della Commissione 4. Proposta della Commissione 1. Testo e motivazione 1. 1. Testo Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento deposito la seguente iniziativa parlamentare: Il diritto del lavoro (CO) deve essere modificato in modo che alle persone che effettuano un

servizio di protezione civile, qualora prestino servizio durante il fine settimana e il datore di lavoro trattenga le loro indennità per perdita di guadagno (IPG), sia garantito come minimo un giorno di riposo per settimana. 1. 2. Motivazione La protezione civile deve assumere sempre più compiti d'utilità pubblica che prima erano di competenza dell'esercito. Grandi manifestazioni, in particolare quelle sportive, si svolgono generalmente durante il fine settimana: per le persone che prestano servizio di protezione civile, se sono impiegate per due fine settimana consecutivi, significa non avere alcun giorno di congedo durante le tre settimane di servizio. Mentre i pompieri sono risarciti per ogni ora di impiego, coloro che prestano servizio di protezione civile ricevono solamente un modesto soldo al giorno. L'importo corrispondente è calcolato tramite le IPG e, se la persona percepisce un salario mensile, è versato al datore di lavoro. Ne risulta che queste persone non soltanto lavorano durante il fine settimana senza avere diritto a un giorno di congedo, ma oltretutto non percepiscono alcun indennizzo. Non tutti i datori di lavoro sono disposti ad accordare ai loro impiegati un indennizzo o il tempo libero che spetterebbe loro. La protezione civile è un servizio obbligatorio ed è solidarietà tra i cittadini. Né le persone costrette a prestare servizio né i datori di lavoro dovrebbero sottrarsi a una convocazione. Un disciplinamento speciale nella LIPG per le persone che prestano servizio di protezione civile non è possibile: le disposizioni di questa legge valgono indistintamente per i militari e per i membri della protezione civile. Le IPG non sono la remunerazione per un servizio prestato: compensano invece la perdita di guadagno subita su un'attività lucrativa. Per questo motivo sono generalmente trattenute dal datore di lavoro di chi percepisce un salario mensile. Il Consiglio federale, nella sua risposta all'interpellanza 08.3192, osserva che i datori di lavoro secondo il diritto vigente non possono essere obbligati a versare un indennizzo per i servizi di protezione civile effettuati durante il fine settimana o nei giorni festivi. Si tratta dunque di un problema che concerne il diritto del lavoro, da risolvere nell'ambito del CO. Secondo il diritto vigente, il lavoratore è costretto a convenire con il suo datore di lavoro un disciplinamento individuale per il versamento delle IPG o per l'ottenimento di giorni di congedo compensativi. Una revisione delle disposizioni del CO garantirebbe che i datori di lavoro che trattengono le IPG siano obbligati a fornire una compensazione, preferibilmente sotto forma di giorni di congedo e non di prestazioni finanziarie (si vedano anche le disposizioni relative alla durata del riposo per determinati lavori). La protezione civile è un elemento essenziale della struttura svizzera di sicurezza. Oltre alle pretese che riguardano il diritto del lavoro, devono essere garantite anche la motivazione di chi presta servizio, l'elevata disponibilità ad agire e l'efficienza dei membri e dei quadri della protezione civile. 2. Servizio di protezione civile durante il fine settimana: compensazione e indennizzo L'iniziativa parlamentare riguarda due questioni distinte: la compensazione di un servizio di protezione civile durante un giorno di riposo e l'indennizzo di un servizio di protezione civile. 2. 1. Compensazione di un servizio di protezione civile durante un giorno di riposo In generale, secondo il Codice delle obbligazioni (CO) il datore di lavoro deve concedere al lavoratore un giorno di libero alla settimana [1] ; la legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL) si spinge oltre e concede un giorno e mezzo di libero [2]. Secondo il diritto del lavoro, se un evento qualsiasi (servizio militare o di protezione civile, malattia, incidente) cade in un fine settimana o in un giorno festivo, dunque a scapito dei giorni di riposo, il datore di lavoro non è tenuto a concedere al lavoratore giorni di compensazione per questi «giorni persi». La regolamentazione è diversa in caso di vacanze. Se un lavoratore si ammala o si infortuna durante le vacanze, la loro funzione di recupero e riposo viene a 2

mancare: in tal caso il datore di lavoro è tenuto, di regola, a compensare con giorni di riposo i giorni di vacanza «persi». Il diritto del lavoro fa dunque una chiara distinzione tra giorni di vacanze da una parte e giorni di riposo settimanali o giorni festivi dall'altra. I giorni di vacanza sono tempo di lavoro «liberamente disponibile». Pertanto, secondo il diritto del lavoro, un impedimento durante un giorno di vacanza (malattia, servizio militare o di protezione civile, incidente, infortunio) deve essere compensato. I giorni di riposo, invece, non importa se giorni del fine settimana o giorni festivi, non sono giorni di lavoro «liberamente disponibili» e pertanto non devono essere compensati. 2. 2. Indennizzo di un servizio di protezione civile durante un giorno di riposo L'indennizzo dei giorni di protezione civile non è disciplinato dalla legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) [3], ma dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) [4]. Conformemente all'articolo 23 della LPPC, chi presta servizio di protezione civile ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno (IPG) secondo le disposizioni della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Le disposizioni di quest'ultima non si applicano solo ai membri della protezione civile, ma anche ai militari e alle persone che prestano servizio civile. Il principio della parità di trattamento vieta qualsiasi differenza, nell'applicazione di queste disposizioni, tra le tre categorie di beneficiari delle prestazioni. Anche in questo caso il diritto del lavoro fa una distinzione tra giorni di riposo e giorni festivi da una parte e vacanze dall'altra. Il datore di lavoro è tenuto a versare lo stipendio durante le vacanze. Per contro la legge non lo obbliga a pagare il lavoratore durante i giorni di riposo, non importa se giorni del fine settimana o giorni festivi. Il versamento dello stipendio deve essere regolato mediante contratto o un altro accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Inoltre, il lavoratore non può far valere un salario di compensazione conformemente agli articoli 324a e 324b CO dato che tale salario viene versato solo in caso di impedimento al lavoro. L'articolo 324a non si applica al servizio militare o di protezione civile effettuato durante i fine settimana, dato che non sussiste l'obbligo da parte del lavoratore di fornire il lavoro durante i fine settimana. La LIPG prevede il versamento dell'indennità al datore di lavoro solo se quest'ultimo versa il salario. Se nel contratto è previsto invece che il datore di lavoro non deve versare il salario durante i giorni di riposo o i fine settimana, quest'indennità non gli viene pagata. Le disposizioni legali in vigore non consentono di obbligare i datori di lavoro a versare una compensazione per i servizi di protezione civile effettuati durante i fine settimana o i giorni festivi. Tutt'al più i datori di lavoro possono concludere con i lavoratori un accordo in cui dichiarano di versare, su base volontaria, l'ipg o di compensare in tempo libero i giorni di servizio della protezione civile effettuati durante i fine settimana, i giorni festivi o di riposo. Occorre sottolineare che il diritto vigente non prevede nessun obbligo per il datore di lavoro di fornire queste compensazioni. 3. Considerazioni della Commissione Secondo la Commissione, la protezione civile è un elemento importante della nostra politica di sicurezza. Assicura in particolare la capacità di intervento durevole in caso di catastrofe. Inoltre, alcune manifestazioni non potrebbero più aver luogo oggi senza il sostegno dell'esercito e/o della protezione civile. La Commissione non ritiene opportuno creare una regolamentazione speciale applicabile solo alla protezione civile, né per le IPG, né per la compensazione dei giorni di riposo «persi». In ambedue i casi, la Commissione auspica sia mantenuto questo equilibrio: il sistema delle IPG deve cioè valere sia per il servizio di protezione civile che per il servizio militare. Una revisione delle disposizioni del diritto del lavoro concernenti la compensazione dei servizi effettuati durante i fine settimana o i giorni festivi avrebbe delle conseguenze non solo per le persone 3

tenute a servire nella protezione civile, ma anche per le persone in servizio militare o in servizio civile. Per quanto riguarda l'indennizzo dei giorni di servizio, la Commissione constata che le IPG, diversamente dalle indennità versate dai Comuni ai pompieri, non sono in nessun caso il compenso per un servizio reso. Tali indennità compensano la perdita di guadagno. Di questo aspetto si deve tenere conto se si esamina la questione del versamento delle IPG per i servizi effettuati durante i fine settimana o i giorni festivi: quasi tutte le persone che effettuano un servizio di protezione civile sono retribuite con uno stipendio mensile e sono pertanto pagate per i sette giorni della settimana; il fatto che il servizio venga effettuato durante i giorni lavorativi, durante i fine settimana o un giorno festivo non ha nessuna importanza. Inoltre, se il datore di lavoro dovesse rimborsare alla persona in servizio l'ipg ricevuta per un servizio di protezione civile effettuato durante il fine settimana, si dovrebbe introdurre un obbligo simile per l'ipg ricevuta dal datore di lavoro per i giorni di riposo di un militare che effettua un corso di ripetizione (CR) militare, dato che il datore di lavoro riceve un'ipg per tutta la durata del CR indipendentemente dal fatto che il militare sia stato in caserma o in congedo. Una modifica del sistema esistente rischierebbe anche di mettere in discussione la prassi attuale secondo la quale il datore di lavoro riceve dalla Cassa di compensazione un'indennità pari all'80 per cento del salario del lavoratore, ma versa a quest'ultimo il salario completo. In contropartita, il datore di lavoro riceve un'indennità che copre tutto il periodo del servizio militare o di protezione civile, indipendentemente dai giorni di riposo. Secondo la Commissione, si tratta di un buon equilibrio che non va messo in discussione. Se venissero obbligati a concedere giorni di riposo alle persone che effettuano un servizio alla collettività durante i fine settimana, i datori di lavoro potrebbero essere indotti a non versare più il salario completo. La Commissione si oppone anche all'introduzione di un giorno di riposo quale compensazione. Il servizio di protezione civile rientra, a differenza di quello dei pompieri, nell'obbligo generale di servire. I militari sono convocati a corsi di ripetizione che durano venti giorni; in questo periodo di tempo prestano servizio anche nei giorni di riposo, per i quali non hanno diritto a una compensazione. La Commissione ritiene che per questo genere di servizio, che fa parte dell'obbligo generale di servire, non sia il caso di introdurre, per il datore di lavoro, l'obbligo di compensare i giorni di riposo «persi». Anzi, secondo la Commissione un provvedimento del genere sarebbe controproducente: i datori di lavoro sarebbero meno propensi a liberare dagli impegni di lavoro i loro dipendenti convocati per servizi di protezione civile. Nel 2008 quasi 90 000 giorni di servizio di protezione civile sono stati effettuati a favore della collettività, di cui 15 20 000 il sabato e la domenica. La Commissione approva questo impegno e ritiene che contribuisca a rafforzare il principio dell'obbligo generale di servire. Infine, la Commissione ritiene che potrebbe essere utile esaminare più approfonditamente i servizi di protezione civile effettuati nei Cantoni e nei Comuni a favore della collettività che cadono durante i fine settimana. Propone di procedere a questo esame quando il progetto di revisione della LPPC sarà sottoposto al Parlamento, con ogni probabilità alla fine del 2009. 4. Proposta della Commissione La Commissione propone, con 14 voti contro 10 e un'astensione, di non dare seguito all'iniziativa. 1) Art. 329 cpv. 1 CO; RS 220. 2) Art. 21 LL; RS 822.11. 3) RS 520.1. 4) RS 834.1. 4

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