1) Il lavoro nella Costituzione (13, 14) MODULO 2: IL DIRITTO DEL LAVORO L importanza del lavoro è immediatamente sancita dall art. 1 L Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro ed esso costituisce diritto e dovere dei cittadini come affermato dall art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società Al riguardo la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (art. 3 comma 2) Inoltre, la Costituzione tutela in modo specifico i lavoratori subordinati in quanto considerati contraenti più deboli rispetto ai datori di lavoro. In particolare i lavoratori hanno diritto a una retribuzione proporzionata alle loro prestazioni e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa (art 36 comma 1) la durata massima della giornata lavorativa è stabilita per legge (art 36 comma 2) i lavoratori hanno diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite (art 36 comma 3) le donne hanno gli stessi diritti degli uomini per tutto ciò che riguarda l accesso al lavoro, il compenso e la progressione di carriera (art 37 commi 1 e 2) è tutelato il lavoro minorile (art 37 comma 3) ai lavoratori devono essere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (previdenza sociale) in caso di malattia, infortunio, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria (art 38 comma 2) ai lavoratori è riconosciuta la libertà di organizzazione sindacale (art 39) ai lavoratori è riconosciuto il diritto di sciopero che, però, deve essere esercitato nei modi stabiliti dalla legge (art 40) NB Si rammenta che la nostra Costituzione, in vigore dall 1/1/1948 è formata da 139 articoli: i primi 12 riguardano i principi fondamentali; da 13 a 54 (parte prima) riguardano i diritti e i doveri dei cittadini; da 55 a 139 (parte seconda) riguardano l ordinamento della Repubblica Anche il codice civile dedica ampio spazio al lavoro, in particolare nel libro quinto. Molto importante poi è lo Statuto dei lavoratori (L 300/1970) che mira a garantire il rispetto delle libertà civili e dei diritti sindacali dei lavoratori. Inoltre, nell ambito della copiosa produzione legislativa in materia di lavoro particolarmente importanti sono: il d. lgs. 198/2006 (codice delle pari opportunità) la L 30/2003 ed il relativo d.lgs. 276/2003 (c.d. riforma Biagi tesa a dare maggiore flessibilità al mercato del lavoro e ad incentivare l occupazione) la L 68/1999 (ha come finalità l inserimento e l integrazione lavorativa delle persone diversamente abili) i d. lgs. 469/1997 e 276/2003 in materia di collocamento i d. lgs. 626/1994 e 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro la L 604/1966 e L 108/1990 in materia di licenziamento Accanto alle fonti normative, concorrono a determinare la disciplina del lavoro anche le fonti contrattuali, ovvero i contratti collettivi e i contratti individuali di lavoro.
I contratti collettivi sono accordi stipulati da una parte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL) e dall altra dalle associazioni dei datori di lavoro (Confindustria, Confagriciltura, Confcommercio); essi, per un consolidato orientamento giurisprudenziale, estendono la loro validità anche ai lavoratori ed ai datori di lavoro non iscritti alle rispettive associazioni sindacali (pag 63). I contratti individuali sono stipulati fra il singolo lavoratore e il il singolo datore di lavoro; possono derogare a quanto stabilito dai contratti collettivi solo se prevedono disposizioni più favorevoli. 2) Lavoro subordinato e lavoro autonomo (15 16) E importante, ma non sempre facile, stabilire se un determinato lavoro è svolto in modo subordinato o autonomo, a prescindere dalla denominazione utilizzata dalle parti: può accadere che un rapporto di lavoro sia qualificato come autonomo quando di fatto è subordinato; ciò per evitare al datore i vincoli e gli oneri che graverebbero su di lui se fosse stato stipulato un contratto di lavoro dipendente (limiti alla facoltà di licenziare, contributi previdenziali ). Il c.c. definisce nel libro quinto entrambi i tipi di lavoro. In base all art. 2094 E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore. Si ha invece lavoro autonomo, ai sensi dell art 2222 Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente Tuttavia in certi casi di Co.Co.Co, di lavoro a progetto o di attività professionale (ad esempio un consulente del lavoro che si occupa solo dei lavoratori di un impresa) non è agevole capire se si tratta veramente di lavoro autonomo o piuttosto di lavoro dipendente. Al riguardo la giurisprudenza (ovvero i magistrati giudicanti) hanno individuato i seguenti indici sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro: l osservanza di un orario di lavoro l assenza del rischio di impresa la natura della prestazione: l attività fisica o intellettuale nel lavoro dipendente; il risultato finale (opera o servizio) nel lavoro autonomo la continuità della prestazione la predeterminazione della retribuzione l inserimento del lavoratore nell organizzazione produttiva NB Sono lavoratori autonomi gli artigiani ed i professionisti; particolare è la figura dell imprenditore; secondo l art. 2083 è tale Chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi 3) I soggetti del rapporto di lavoro subordinato. (17, 18) I soggetti del rapporto di lavoro subordinato sono il prestatore di lavoro e il datore di lavoro. Con riferimento al prestatore di lavoro, l art 2095 del c.c. ne distingue 4 categorie
dirigenti (tecnici, amministrativi e commerciali): dotati di un elevato grado di autonomia e di potere decisionale quadri: dotati di un certo grado di autonomia e di potere decisionale impiegati: di concetto (ad es. capo ufficio) e d ordine (ad es. addetto alla contabilità) operai: specializzati, qualificati, comuni, manovali, apprendisti Datori di lavoro possono essere imprenditori professionisti e artigiani pubbliche amministrazioni altri enti operanti in campo economico e sociale NB Per il lavoro domestico è prevista una normativa particolare. 4) Gli obblighi del lavoratore (38, 39) Il prestatore di lavoro è tenuto all osservanza dei seguenti obblighi prestare la propria attività lavorativa (manuale o intellettuale); particolarmente importante è al riguardo il principio della personalità, per cui, in generale, il lavoratore non può farsi sostituire da altri nello svolgimento dell attività dovuta (implicito nell aggettivo proprio dell art 2094) osservare le disposizioni e le direttive impartite dall imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende (2104) usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (2104) tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e tutelarne gli interessi; si tratta del c.d. obbligo di fedeltà, disciplinato dall art. 2105 a cui si collegano i doveri di - non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l imprenditore (c.d. divieto di concorrenza) - non divulgare notizie attinenti all organizzazione e ai metodi di produzione dell impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (c.d. obbligo di riservatezza) L inosservanza delle disposizioni sopra indicate può dar luogo all applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell infrazione. (2106) 5) I diritti del lavoratore (40, 41) Al lavoratore spettano molteplici diritti, che possono essere classificati i 3 gruppi: patrimoniali, personali e sindacali. Rientrano nei diritti patrimoniali il diritto alla retribuzione (36 Cost) e ad eventuali indennità speciali il diritto al trattamento di fine rapporto Rientrano nei diritti personali il diritto all integrità e alla salute (36 Cost + 2109)
il diritto ad essere adibito alla mansioni per le quali è stato assunto (2103 c.c) il diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio libertà di opinione e tutela della riservatezza diritto allo studio per i lavoratori studenti diritto all adempimento delle funzioni pubbliche Rientrano nei diritti sindacali (Cost artt 39 e 40 + Statuto dei lavoratori L 300/1970) libertà di organizzazione e di attività sindacale diritto di sciopero 6) Gli obblighi del datore di lavoro (41) Ai diritti del lavoratore corrispondono altrettanti obblighi del datore di lavoro; fra questi segnaliamo: obbligo di corrispondere retribuzione, indennità e TFR obbligo di garantire la sicurezza dell ambiente di lavoro (2087 c.c. e d. lgs. 626/1994) obbligo della tutela assicurativa e previdenziale (infra) obbligo di assicurare i dipendenti contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa (negligenza, imprudenza e imperizia) nello svolgimento dei loro compiti 7) I poteri del datore di lavoro (41, 42) Il datore di lavoro è dotato di 3 poteri: potere direttivo: riguarda l organizzazione del lavoro (come, dove e cosa il lavoratore è tenuto a fare) potere di vigilanza e controllo, diretto a verificare che l attività lavorativa sia svolta secondo le modalità stabilite. Tale controllo è disciplinato dallo Statuto dei lavoratori ( L 300/1970) che indica un insieme di limiti. In particolare è vietato l uso di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell attività dei lavoratori (art 4) sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore; il controllo può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti (art 5) sono rigorosamente regolamentate le modalità di vigilanza attraverso apposito personale (art 3) e le visite personali di controllo (art 6) è fatto divieto al datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell attitudine professionale del lavoratore (art 8) potere disciplinare: se il lavoratore viene meno ai suoi doveri contrattuali può andare incontro a sanzioni disciplinari, proporzionate alla gravità dell infrazione (2106 c.c). Le sanzioni che possono essere irrogate sono: il richiamo verbale, l ammonizione scritta, la multa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, il licenziamento. L art 7 dello Statuto dei lavoratori prevede al riguardo norme a garanzia del lavoratore.
8) L estinzione del rapporto di lavoro (44, 45, 46) Il contratto di lavoro a tempo indeterminato può estinguersi per il recesso del lavoratore (dimissioni) o del datore di lavoro (licenziamento). Con riferimento alle dimissioni, il lavoratore può recedere in qualsiasi momento, purché rispetti il termine di preavviso prescritto dai contratti collettivi o dagli usi. Per il licenziamento, invece, sono previsti dalla legge limiti specifici. La legge 604/1966 prevede che il licenziamento possa avvenire soltanto per giusta causa: si è verificato un fatto imputabile al dipendente che non consente neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro (furto, danneggiamento volontario ) giustificato motivo, che può essere soggettivo: inadempimenti del dipendente, ma non così gravi da dar luogo a giusta causa (ritardi, assenze ingiustificate, negligenze ); in tal caso il datore di lavoro, prima, del licenziamento deve dare il preavviso oggettivo: riguarda l attività produttiva o l organizzazione del lavoro (ad esempio la necessità di ridurre il personale per la diminuzione del volume d affari, oppure la necessità di effettuare ristrutturazioni aziendali); anche in questo caso il datore di lavoro, prima del licenziamento, deve dare il preavviso Particolare è la disciplina dei licenziamenti collettivi, ovvero licenziamenti effettuati nei confronti di più lavoratori da parte di imprese che occupano almeno 15 dipendenti. La materia è disciplinata dalla L 333/1991 e dal D.Lgs. 151/1997, con riferimento in particolare alla determinazione dei criteri da utilizzare per l individuazione delle persone da licenziare ed alla ricerca di eventuali vie alternative (riduzioni dell orario di lavoro ). NB1 Sono vietati i licenziamenti per matrimonio, gravidanza e puerperio, per svolgimento di attività sindacale o di pubbliche funzioni, per partecipazione a scioperi, per fruizione dei congedi previsti dalla legge, per infortunio o malattia. NB2 Per le imprese con più di 15 dipendenti, l art 18 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che, nel caso di licenziamento ingiusto, il lavoratore ha diritto oltre al risarcimento del danno alla reintegrazione nel posto di lavoro; tuttavia egli può chiedere in sostituzione della reintegrazione una indennità pari a 15 mensilità. Domande 1) Indica le principali fonti normative del lavoro. 2) Definisci i concetti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo. 3) Presenta gli indici sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro e spiegane l importanza. 4) Presenta i soggetti del rapporto di lavoro subordinato. 5) Descrivi gli obblighi del lavoratore. 6) Descrivi i diritti del lavoratore. 7) Presenta obblighi e poteri del datore di lavoro. 8) Spiega come può avvenire l estinzione del rapporto di lavoro. 9) Descrivi i diversi tipi di licenziamento.