PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA E TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE



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PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA E TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE Il D.Lgs. n. 122/2005 ha introdotto una serie di novità normative a tutela degli acquirenti di immobili da costruire nel caso di crisi del costruttore, approntando alcune garanzie che l istituto della trascrizione del contratto preliminare, invero nella prassi scarsamente impiegato, non aveva saputo offrire. Il frequente ricorso alla compravendita di immobili da costruire ha esposto e tuttora espone il promissario acquirente, contraente di spesso economicamente debole, al rischio che il livello di indebitamento del costruttore (con conseguente suo assoggettamento a procedure concorsuali o ad esecuzioni immobiliari prima della stipulazione del rogito) lo trascini nella situazione di crisi con l intera famiglia, per aver già versato cospicue somme a titolo di caparra o di acconto destinate a non essere più recuperabili, nemmeno parzialmente. La nuova disciplina interviene proprio per scongiurare la ricaduta della crisi del costruttore sulla situazione economica del contraente debole, l acquirente, prescrivendo una serie di obblighi a carico del costruttore, dalla garanzia fideiussoria alla polizza assicurativa, passando per la precisa elencazione dei requisiti minimi del contratto preliminare. Per apprezzare la portata e le novità della disciplina in esame, è opportuno analizzarne uno ad uno gli aspetti più significativi, individuandone dapprima l ambito di applicazione. Quanto ai presupposti soggettivi, si richiede che le parti del negozio presentino le seguenti qualità: o l acquirente deve essere una persona fisica che acquista per sé o per un proprio parente di primo grado; oppure un soggetto il quale, ancorché non socio di cooperativa edilizia, assuma obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l assegnazione in proprietà o l acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire per iniziativa della stessa; o il costruttore deve essere un impresa, anche individuale, o una cooperativa edilizia, a nulla rilevando che la costruzione dell immobile venga eseguita dallo stesso, piuttosto che affidata in appalto o comunque all esecuzione di terzi. Venendo ai presupposti oggettivi, o immobile da costruire deve intendersi quello per cui sia stato richiesto il permesso di costruire successivamente al 21 luglio 2005 e che sia ancora da edificare o la cui costruzione non sia ancora stata ultimata versando in uno stadio che impedisca il rilascio del certificato di agibilità; alcuni autori individuano il momento della venuta ad esistenza del bene richiamando il dettato dell art. 25 T.U., in base al quale il rilascio del certificato di agibilità è condizionato anche al deposito dei certificati di conformità e di collaudo degli impianti, che ovviamente presuppone l ormai avvenuta realizzazione dell apparato scheletrico o dell edificio (opere murarie e copertura); il contratto stipulato fra costruttore ed acquirente deve produrre quale effetto finale l acquisto o comunque il trasferimento non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire; detto contratto potrà consistere in una promessa di vendita, una vendita di immobile da costruire, ovvero ogni altro contratto, anche di leasing, che abbia o possa avere quale effetto la cessione od il trasferimento non immediato in favore di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire. Al fine di apprezzare la portata innovativa del decreto legislativo, che prevede una serie di nuovi obblighi per i costruttori, se ne riporta un analisi sommaria con la descrizione degli istituti salienti. A) LA GARANZIA FIDEIUSSORIA, prevista all art. 2 del decreto legislativo, deve essere prestata dai costruttori in favore degli acquirenti in modo da garantirli in caso di insolvenza con il possibile recupero del denaro anticipato.

Il costruttore è quindi tenuto a procurare il rilascio della fideiussione e a consegnarla all acquirente contestualmente alla stipula del preliminare o dell atto ad esso equipollente; la somma portata dalla garanzia dovrà essere pari agli importi già versati dall acquirente o che da quest ultimo dovranno essere versati prima della stipula del rogito, con esclusione (i) di quelle somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un eventuale mutuante (solo se da corrispondersi contestualmente all atto del contratto definitivo o del trasferimento di proprietà, non prima) e (ii) dei contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. L art. 2 del decreto prescrive, a pena di nullità del preliminare eccepibile dal solo acquirente, l obbligo a carico del costruttore di procurare il rilascio della fideiussione nonché di consegnare la stessa all acquirente; in questa comminatoria di nullità c è tutta la ratio della normativa con cui si è voluto garantire precipuamente la posizione del contraente debole, l acquirente del costruendo immobile. Quanto alle vicende strettamente inerenti la fideiussione, secondo l art. 3 del decreto, l escussione della garanzia potrà avvenire solo sussistendo la situazione di crisi del costruttore, ovvero: o quando il costruttore sia stato sottoposto a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, a condizione che il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare; o quando il costruttore sia stato assoggettato ad esecuzione immobiliare relativa all immobile oggetto del contratto, sempre che l acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto. La fideiussione, garanzia accessoria, non potrà operare in via sussidiaria, dal momento che il decreto vieta che nella stessa sia previsto il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.; in altre parole la fideiussione di cui si tratta sarà costitutiva di una solidarietà passiva tra il debitore principale ed il garante, pur sembrando possibile che l obbligazione fideiussoria possa essere ripartita tra più garanti che possano fra loro pattuire il beneficio della divisione, restando l acquirente comunque garantito per l intero. L escussione dovrà avvenire mediante richiesta scritta dell acquirente, corredata da tutta la documentazione attestante l ammontare delle somme e di ogni altro contributo dovuti in virtù del preliminare e già riscossi dal costruttore; il garante è tenuto al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta, restando non opponibili all acquirente il mancato versamento del premio o della commissione da parte del costruttore. L efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento o dell atto definitivo di assegnazione; naturalmente cesserà anche nel caso in cui venga meno l obbligazione principale (l obbligo a contrarre) in ragione del rapporto accessorio che lega la garanzia al preliminare. B) LA POLIZZA ASSICURATIVA, prevista all art. 4 del decreto, rappresenta un altro punto cardine dell intera disciplina, evidentemente teso a rafforzare la tutela dell acquirente, in una fase successiva rispetto a quella in cui opera la fideiussione, cioè quando il trasferimento della proprietà è già avvenuto. Il costruttore, infatti, all atto del trasferimento della proprietà deve consegnare all acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale, stipulata dal medesimo costruttore con effetto dalla data di conclusione dei lavori a copertura dei danni che possono derivare dalla rovina totale o parziale dell edificio o da gravi difetti costruttivi delle opere, ossia dei vizi costruttivi che incidono in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali, escludendo le ipotesi di cui all art. 1667 c.c. (mere difformità o vizi dell opera). C) IL CONTRATTO PRELIMINARE ex art. 6 D.Lgs. n. 122/2005 deve contenere i seguenti requisiti minimi obbligatori:

a) le indicazioni previste all art. 2659 c. 1 n. 1 c.c. ossia il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il numero di codice fiscale delle parti contraenti, il regime patrimoniale delle stesse se coniugate, denominazione, ragione sociale, sede, numero di codice fiscale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, con l indicazione per quest ultime e per le società semplici anche delle generalità delle persone che le rappresentano, nonché delle indicazioni di cui all art. 2826 c. 1 c.c. e quindi l indicazione della natura, del Comune in cui si trova, dei dati catastali del terreno sul quale insiste il fabbricato in corso di costruzione; b) la descrizione esatta dell immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo oggetto del contratto; c) gli estremi di eventuali atti d obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati per l ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l elencazione dei vincoli previsti; d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti; e) i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente correlati dalle varie fasi di esecuzione; f) l indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in denaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalità per il suo pagamento, la specificazione dell importo di eventuali somme a titolo di caparra; le modalità dio corresponsione del prezzo devono essere rappresentate dai bonifici bancari o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa dell avvenuto pagamento; g) gli estremi della fideiussione di cui all art. 2: h) l esistenza di eventuali ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull immobile con l indicazione del relativo ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal quale derivano, nonché la pattuizione espressa degli obblighi che debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita; i) gli estremi del permesso di costruire o della relativa richiesta se non ancora rilasciato, nonché di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativi alla costruzione; j) l esistenza di eventuali imprese appaltatrici con l indicazione per esse dei relativi estremi identificativi. Al medesimo contratto preliminare, o ad atto equipollente, dovranno pure essere allegati: i) il capitolato contenente le caratteristiche tecniche dei materiali da utilizzarsi, individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e valori omogenei, nonché l elenco delle rifiniture degli accessori convenuti fra le parti; ii) gli elaborati del progetto, ancorché limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili oggetto del contratto, per il quale il permesso di costruire è stato richiesto o rilasciato. Atteso che il decreto legislativo non prescrive l osservanza dei suesposti requisiti a pena di nullità del preliminare (limitandosi all impiego di locuzioni quali devono contenere e devono essere allegati ), né ha stabilito quali conseguenze seguano alla mancanza di determinati elementi (se la facoltà di recesso, piuttosto che la risoluzione o l annullabilità del contratto), sono sorti dubbi interpretativi circa le sorti del contratto affetto dalla carenza di anche uno solo dei requisiti minimi richiesti dalla legge. Sul punto la dottrina già si è espressa, ricorrendo ai principi generali, senza comunque addivenire ad un uniformità di vedute sul regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione dell art. 6 D.Lgs. n. 122/2005, anzi dividendosi fra tesi favorevoli alla nullità (c.d. virtuale o relativa del contratto), alla facoltà di rinegoziazione dello stesso, alla responsabilità precontrattuale del costruttore per omessa informazione dell acquirente. E così riassumendo,

l ipotesi della nullità si può applicare solo ai casi in cui nel preliminare vi sia indeterminatezza dell oggetto, indeterminabilità dei contraenti dell immobile da trasferire nonché del prezzo pattuito, ovvero violazione delle lettere a), b) e f) dell art. 6 del decreto legislativo; l ipotesi dell annullabilità del contratto va considerata nel caso di errore che ricada su un elemento essenziale del contratto ai sensi dell art. 1429 c.c., determinato proprio dalla mancanza di uno dei requisiti obbligatori stabiliti dal decreto; in tutti gli altri casi concernenti il mancato inserimento di uno o più requisiti minimi stabiliti dalla norma in esame, l acquirente, sempre che l omissione non sia di scarsa importanza (è di scarsa importanza, ad esempio, la semplice omissione degli estremi della fideiussione, ciò che rileva infatti è l effettiva prestazione della garanzia), potrà ex art. 1454 c.c. diffidare il costruttore a rinegoziare il contratto preliminare al fine di conformarlo alle prescrizioni dell art. 6 D.Lgs. n. 122/2005 entro un congruo termine con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine in assenza di rinegoziazione ai sensi di legge, il contratto s intenderà senz altro risolto; parimenti, l obbligo di rinegoziazione incombe sul costruttore anche a parere di chi ritiene che l inosservanza dell art. 6 D.Lgs. n. 122/2005 altro non costituisca che inadempimento precontrattuale del costruttore, cioè inadempimento ai doveri precontrattuali su di lui gravanti, fra i quali si è soliti ricondurre anche il dovere di informazione inteso come dovere di comunicare alla controparte gli elementi necessari per formarsi un idea esatta del contratto. Tali considerazioni, cui perviene la dottrina più autorevole muovendo i passi dall interpretazione giurisprudenziale della disciplina codicistica, attendono comunque il responso interpretativo delle Corti di merito e di legittimità che, chiamate ad applicare lo specifico dettato normativo di cui si discute, offriranno validi criteri di soluzione alle problematiche insorte con l entrata in vigore D.Lgs. n. 122/2005. D) L OBBLIGO DI CANCELLAZIONE O DI FRAZIONAMENTO DELL IPOTECA: innanzi tutto, il decreto n. 122/2005 all art. 7 ha inteso rendere effettivo il diritto dell acquirente alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell ipoteca a garanzia, mediante (i) l ampliamento dei soggetti legittimati (al debitore ed al terzo acquirente si sono aggiunti il promettente acquirente e l assegnatario per l immobile realizzato da società cooperativa) e (ii) la previsione di un procedimento forzoso che consente all interessato di ricorrere all Autorità Giudiziaria affinché sia designato un notaio che provveda agli adempimenti illegittimamente omessi dalla banca. Inoltre, in base all art. 8 del decreto, il notaio non può stipulare la compravendita se, prima o contemporaneamente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o il frazionamento dell ipoteca a garanzia o del pignoramento gravanti sull immobile. Si ritiene che l ambito applicativo della norma in esame debba estendersi a qualsiasi compravendita di immobili da costruire successiva al 21 luglio 2005. L imposizione al notaio del divieto di stipulare l atto di compravendita costituisce un ulteriore garanzia per l acquirente nel caso di iscrizioni ipotecarie, o trascrizioni di pignoramenti, di cui magari venga promesso il frazionamento o la cancellazione, all atto della stipula del contratto di compravendita, ma che poi non venivano frazionate o cancellate come promesso, con conseguente grave pregiudizio dell acquirente per l assoggettabilità dell immobile acquistato ad espropriazione forzata per il soddisfacimento di un debito altrui. Perciò, al momento della stipula della compravendita vi deve essere un titolo in base al quale colui che acquista deve trovarsi l immobile ipotecato solo per le somme da lui mutuate o da lui accollate. Il diritto al frazionamento spetta a chi si sia accollata una quota di mutuo contratto dal costruttore e gravante indivisamente su più unità immobiliari, così che il mancato frazionamento comporterebbe la possibilità di aggredire l immobile venduto anche per il debito contratto dal costruttore.

Il diritto alla cancellazione spetta all acquirente che non si accolla alcuna quota di mutuo, qualora sull edificio sia iscritta un ipoteca a garanzia di un mutuo contratto dal costruttore e gravante indivisamente su più unità immobiliari, così che la mancata cancellazione dell ipoteca sull immobile compravenduto comporterebbe la possibilità di aggredire l immobile per il debito contratto dal costruttore. E) IL DIRITTO DI PRELAZIONE: secondo l art. 9, qualora l immobile sia stato consegnato all acquirente e da questo adibito ad abitazione principale per sé o per un proprio parente di primo grado, e successivamente lo stesso immobile sia oggetto di esecuzione forzata immobiliare, all acquirente è riconosciuto il diritto di prelazione nell acquisto del suddetto immobile al prezzo definitivo raggiunto nella vendita all asta, anche se ha già escusso la fideiussione. Qualora l acquisto dell immobile per effetto dell esercizio del diritto di prelazione avvenga per un prezzo inferiore alle somme riscosse con l escussione della fideiussione, l importo eccedente deve essere restituito al fideiussore, sempre che l immobile de quo abbia la consistenza, le caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore. Diversamente, la differenza potrà essere restituita solo a seguito di apposita stima peritale effettuata sull immobile. F) LA REVOCATORIA FALLIMENTARE: è stata introdotta una serie di esenzioni e limiti all esperibilità dell azione revocatoria da parte del curatore fallimentare nei confronti dell acquirente del bene immobile, stante la previsione dell art. 10 in base al quale gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire possono essere esclusi dall ambito di applicabilità della revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F.. L esclusione dell azione revocatoria nella lettera del decreto legislativo n. 122/2005 conosce presupposti soggettivi differenti rispetto all operatività della garanzia fideiussoria, della polizza assicurativa o del diritto di prelazione. Mentre i beneficiari di quest ultimi sono coloro che acquistano un immobile per sé o per un proprio parente di primo grado, l esenzione in parola opera solo se l acquisto è finalizzato a procurare per sé o per i propri parenti o affini fino al terzo grado un immobile da dedicare ad abitazione principale, risultando necessario che l immobile sia stato acquistato al giusto prezzo per evitare che della norma venga fatto un uso strumentale, in spregio alla par condicio creditorum. G) IL FONDO DI SOLIDARIETA, istituito dal D.Lgs. n. 122/2005 all art. 12, viene alimentato con un contributo obbligatorio a carico dei costruttori vincolati alla fideiussione al fine di rimborsare, almeno parzialmente, coloro che hanno acquistato casa e che hanno subito, a seguito dell insolvenza del costruttore, tra il 31 dicembre 1993 alla data di entrata in vigore del decreto, 21 luglio 2005, perdite economiche dal mancato trasferimento della proprietà o dalla mancata consegna del bene. Bergamo, lì 07 febbraio 2007 Avv. Giuseppe Di Dio