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PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014 Commissione per le petizioni 26.10.2011 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 0117/2010, presentata da Angeliki Charokopou, cittadina greca, a nome di 19 associazioni animaliste greche, sulla circolare delle autorità greche sul trasporto di animali domestici randagi e conseguente violazione delle norme UE in materia 1. Sintesi della petizione La firmataria fa riferimento alla circolare sul trasporto degli animali domestici randagi, emessa dal ministero greco per lo Sviluppo agricolo e l'alimentazione nel 2008 e che ritiene in contrasto con una serie di norme UE in materia. La firmataria fa espressamente riferimento al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle norme UE specifiche dell'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE. La firmataria afferma che tale circolare introduce, tra l'altro, disposizioni sul numero massimo di animali domestici (2 cani o 2 gatti), che i cittadini greci possono possedere e disposizioni sul rimpatrio obbligatorio di animali domestici che escono dalla Grecia, ostacolando le possibilità di adozione di animali randagi da parte di cittadini di altri Stati membri UE. L'associazione panellenica degli amici degli animali, che sostiene la petizione, ha già denunciato la situazione dinanzi al difensore civico greco che ha chiesto spiegazioni al ministero per lo Sviluppo agricolo e l'alimentazione senza tuttavia ottenere risultati. La firmataria chiede pertanto al Parlamento di occuparsi di questo controverso caso. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 3 maggio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni CM\882129.doc PE452.720v01-00 Unita nella diversità

(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010 "La petizione si riferisce alla circolazione a carattere commerciale e non commerciale di animali appartenenti a specie che, in base a determinate condizioni e conformemente al diritto dell'unione, vengono considerate da compagnia, nello specifico i cani. In tal senso, la legge greca 3170/2003, in particolare la circolare greca n. 258864/24.06.2007, conterrebbe alcune disposizioni contrarie al trattato sul funzionamento dell'unione europea e al diritto UE derivato. Le disposizioni contestate: stabiliscono a cinque il numero massimo di animali da compagnia che possono circolare all'interno degli Stati membri a fini non commerciali; stabiliscono a due il numero massimo di animali da compagnia che o ogni cittadino greco 1 può possedere, o un individuo (sia esso cittadino greco o straniero) può adottare; richiedono ai viaggiatori greci, prima del relativo viaggio all'estero, di firmare una dichiarazione in cui confermano l'intenzione di rientrare in patria con i propri animali; richiedono che il proprietario di un animale da compagnia sia una persona fisica 2 richiedono il rilascio di un certificato di polizia sanitaria da parte dell''autorità veterinaria prefettizia di competenza' in caso di circolazione a carattere commerciale oltre al passaporto in caso di spedizione commerciale di animali da compagnia. Il diritto dell'unione relativo all'ispezione degli animali presso i posti di ispezione frontalieri risulterebbe inoltre non correttamente applicato. Le osservazioni della Commissione sulla petizione La Commissione intende fornire delucidazioni in merito alle tre domande qui di seguito riportate: a) Include il diritto alla libera circolazione delle persone il diritto alla libera circolazione degli animali da compagnia che accompagnano i relativi proprietari? L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE, ex articolo 18, paragrafo 1, CE) stabilisce che '[o]gni cittadino dell'unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso'. Sono inoltre pertinenti per la libera circolazione degli individui l'articolo 45, paragrafo 1, TFUE (ex articolo 39, paragrafo 1) sulla libera circolazione dei lavoratori, l'articolo 49 1 In merito al termine "cittadini greci", la petizione non specifica se si tratti di persone in possesso di un passaporto greco o di residenti in Grecia, risultando pertanto poco chiara in tal senso. La circolare greca n. 258864/24.06.2007 utilizza i termini "cittadino greco", "viaggiatore greco" e "individuo greco" come fossero sinonimi. Non risulta pertanto possibile identificare gli effettivi destinatari della succitata disposizione. 2 Le persone giuridiche, quali le organizzazioni per il benessere degli animali, risulterebbero pertanto escluse, nonostante la legge 3170/2003 chieda loro di recuperare i cani randagi e di occuparsi della relativa adozione per conto dei comuni. PE452.720v01-00 2/13 CM\882129.doc

TFUE (ex articolo 43 CE) sulla libertà di stabilimento (lavoratori autonomi) e l'articolo 56 TFUE (ex articolo 49 CE) sulla libertà di prestare e ricevere servizi. Sono altresì previsti i diritti associati di soggiorno e di residenza per i familiari delle persone in oggetto (i diritti di familiari/discendenti/persone a carico vengono affrontati nella legislazione secondaria, nello specifico dalla direttiva 2004/38 1 ) e la relativa giurisprudenza. La totalità di questi diritti è limitata alla circolazione delle persone. Lo stato giuridico degli animali è il medesimo di oggetti o beni (nonostante l'articolo 13 TFUE riconosca gli animali quali esseri senzienti). Gli animali da compagnia non assumono mai lo stato giuridico di 'familiari', come suggerisce la stessa firmataria. Non risulta pertanto evidente il contrasto tra le limitazioni sulla libera circolazione degli animali da compagnia negli Stati membri dell'unione e il diritto primario dell'unione europea, come sottolineato dalla firmataria (punto 3, penultimo paragrafo). Al contrario, la circolazione degli animali da compagnia è soggetta ai limiti e alle condizioni di cui alle misure adottate per l'attuazione del trattato, nello specifico il regolamento n. 998/2003 (cfr. infra). Tali misure si basano sull'articolo 168 TFUE (ex articolo 152, salute pubblica) e sull'articolo 43 TFUE (ex articolo 37, agricoltura) (per quanto concerne la salute e il benessere degli animali, cfr. infra). Di conseguenza, il diritto alla libera circolazione delle persone non include il diritto delle persone ad essere accompagnate dai propri animali da compagnia. b) Quali sono le competenze delle istituzioni dell'unione in termini di circolazione degli animali da compagnia? Le istituzioni europee hanno le competenze a loro conferite dagli Stati membri. Le competenze non attribuite all'unione ricadono sugli Stati membri (articoli 1-5 del trattato sull'unione europea). Di conseguenza, le competenze e il diritto dell'unione in termini di salute e benessere degli animali sono disciplinati dall'articolo 43 TFUE (ex articolo 37, agricoltura). Le istituzioni dell'unione non hanno quindi alcuna competenza riguardo alle norme puramente nazionali inerenti alla proprietà/custodia e alla circolazione degli animali in uno Stato membro. È opportuno in tal senso notare che la legge greca 3170/2003 sulla marcatura obbligatoria sembra applicarsi alla circolazione nazionale e non risulta quindi pertinente rispetto alla violazione del diritto dell'unione. c) È la legislazione greca in contrasto con il diritto dell'unione? La normativa dell'unione sulla circolazione delle specie che potrebbero essere considerate da compagnia, conformemente al diritto dell'unione, è disciplinata da due disposizioni di base: La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, basata sull'articolo 43 TFUE (ex articolo 37), stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'unione europea di animali e di prodotti di origine animale non soggetti, in tal senso, da una specifica normativa dell'unione. Fissa altresì requisiti sanitari applicabili agli scambi, tra l'altro, di furetti, cani e gatti. La direttiva 'lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili agli animali da compagnia; tuttavia, ciò non influisce sulla soppressione dei controlli veterinari alle frontiere fra Stati membri.' 1 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE - GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35. CM\882129.doc 3/13 PE452.720v01-00

Poiché che la direttiva 92/65/CEE non armonizza le condizioni per la circolazione degli animali da compagnia, ), a causa della rabbia, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato, in base all'articolo 168 TFUE (ex articolo 152, salute pubblica) e all'articolo 43 TFUE (ex articolo 37), il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE ('il regolamento'). Il regolamento prevede norme specifiche inerenti alla circolazione a carattere non commerciale degli animali da compagnia. Il suo campo di applicazione è limitato alle specie di cui all'allegato I (articolo 2). Per animali da compagnia si intendono gli animali 'accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà.' A nostro parere, la circolazione del proprietario può comportare la conseguente circolazione dell'animale da compagnia, che accompagnerebbe direttamente il proprietario o sarebbe separato dallo stesso in termini di tempo e spazio nel caso in cui l'animale fosse trasferito sotto la responsabilità di una persona che agisce per conto del proprietario. La circolazione a carattere non commerciale degli animali da compagnia Successivamente alla presentazione della petizione e all'approvazione del regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003, le condizioni e i controlli previsti dalla direttiva 92/65/CEE si applicano al trasferimento di più di cinque animali da compagnia da uno Stato membro ad un altro o ad un paese terzo di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, del succitato regolamento. In tal senso, la dichiarazione della firmataria secondo cui la circolare definisce un limite (5) superato il quale la circolazione di animali da compagnia negli Stati membri è considerata commerciale e soggetta alle condizioni della direttiva 92/65/CEE corrisponde alla legislazione attualmente in vigore. A livello nazionale, la circolare greca stabilisce, in termini di proprietà/custodia o adozione, un limite massimo di due animali da compagnia. Tale limite nazionale vincola pertanto il numero di animali da compagnia che potrebbero accompagnare il relativo proprietario in caso di spostamento. Tuttavia, le norme sulla proprietà/custodia di animali da compagnia in uno Stato membro non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (e non rientrano nei poteri conferiti alle istituzioni dell'unione, cfr. sopra punto b)). Di conseguenza, tali norme non sono in contrasto con le norme previste dal regolamento. Analogamente, la circolare greca obbliga i viaggiatori greci che si recano all'estero con i propri animali da compagnia a rientrare in patria con questi ultimi o a dimostrarne il decesso nel viaggio di rientro. Tale disposizione mira presumibilmente ad evitare la copertura fraudolenta di movimenti gestiti da organizzazioni per il benessere degli animali dissimulati come movimenti non commerciali di animali da compagnia quali stabiliti dal regolamento, che definisce esplicitamente gli 'animali da compagnia' animali facenti parte di determinate specie non intese per la vendita o il trasferimento ad un altro proprietario. Detta disposizione sembra aggiungere un ulteriore criterio alla circolazione degli animali da compagnia rispetto a quello definiti nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre osservare che il regolamento (UE) n. 388/2010, che fissa il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale, tenta di affrontare il problema dei movimenti commerciali dissimulati come movimenti non commerciali. Conformemente alla circolare greca, la legalità dell'attività delle organizzazioni per il PE452.720v01-00 4/13 CM\882129.doc

benessere degli animali conferita dalle municipalità non viene messa in questione. Tuttavia, ai sensi della circolare, la relativa attività non può essere considerata a carattere non commerciale. Infatti, il trasferimento degli animali da compagnia sotto la responsabilità di una persona fisica che agisce per conto del proprietario inteso all'adozione da parte di persone fisiche in un altro Stato membro comporta una modifica o l'acquisizione della proprietà dell'animale, il che richiede un aggiornamento nella dichiarazione di proprietà nel passaporto. Di conseguenza, l'animale oggetto di un trasferimento a tale scopo non può essere considerato 'animale da compagnia' ai sensi del regolamento e, pertanto, il movimento non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 ed è coperto dai requisiti della direttiva 92/65/CEE del Consiglio. Ciononostante, dal momento che, in base alle informazioni disponibili sulla circolare greca, le organizzazioni per il benessere degli animali non sono autorizzate a possedere animali da adottare in quanto considerate persone giuridiche, il proprietario che l'animale sta accompagnando in un altro Stato membro, direttamente o sotto la responsabilità di un rappresentante, dovrebbe adottare l'animale in Grecia e la proprietà dovrebbe essere documentata nel passaporto prima dell'effettivo trasferimento. In tal caso, la proprietà e il fine del movimento vengono definiti prima di quest'ultimo, rientrando così nel campo di applicazione del regolamento. Dal momento che la legge 3170/2003 sembra far riferimento al proprietario senza specificarne la nazionalità o la residenza, ciò richiederebbe al nuovo proprietario la completa osservanza delle procedure di registrazione nazionali di cui alla suddetta legge e limiterebbe sicuramente il numero di cani che si possono possedere a 2. La circolazione a carattere commerciale degli animali L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE prevede che '[p]er formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003'. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che in occasione dei loro movimenti, gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono essere identificati a norma dell'articolo 4 dello stesso ed essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica. Tuttavia, il secondo paragrafo dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE procede affermando che '[i]l certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione'. Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che, nel caso in cui un animale appartenente a una delle specie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 998/2003 venga trasferito in un altro Stato membro a fini commerciali, l'animale in questione deve non solo essere identificato ed avere una vaccinazione antirabbica valida attestata sul passaporto, ma anche essere accompagnato nel luogo di destinazione da una versione stampata di un certificato di polizia sanitaria. Tale certificato deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di origine e contenere la convalida di un esame clinico e la relativa conferma nella sezione IX del CM\882129.doc 5/13 PE452.720v01-00

passaporto da parte di un veterinario autorizzato dall'autorità competente, entro 24 ore prima della spedizione, per attestare che l'animale è in buona salute ed è atto a sopportare il trasporto fino alla destinazione. Per garantire la tracciabilità, il movimento viene notificato dal veterinario ufficiale alle autorità competenti della destinazione mediante sistema computerizzato (TRACES) il giorno stesso della certificazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio. In tal senso, il requisito aggiuntivo di fornire un certificato, come menzionato nella petizione, è in linea con il diritto dell'unione. L'affermazione secondo cui un tale requisito ha il medesimo effetto di una restrizione quantitativa sulla libera circolazione delle merci, pertanto, non sussiste. Le disposizioni della direttiva 92/65/CEE del Consiglio si applicano alle importazioni dei rispettivi animali da paesi terzi per scopi commerciali, dal momento che gli animali sono soggetti al controllo da parte dell'autorità competente conformemente a quanto previsto dalla direttiva 91/496/CEE del Consiglio presso un posto di ispezione veterinario frontaliero espressamente predisposto a tal fine. Nella petizione non vengono fornite prove che dimostrino una mancata attuazione, da parte delle autorità greche, delle norme dell'ue succitate. Per quanto concerne gli animali di età inferiore ai 3 mesi, il trasferimento in uno Stato membro potrebbe essere da esso consentito qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 998/2003. Conclusione Le affermazioni della firmataria, secondo cui le disposizioni della circolare greca n. 258864/24.06.2007 ostano alla libera circolazione delle persone, date le restrizioni e/o le limitazioni sulla proprietà/custodia di animali da compagnia, non possono essere sostenute poiché, come precedentemente menzionato, il diritto alla libera circolazione delle persone non include il diritto di queste ultime ad essere accompagnate dai propri animali da compagnia. Le disposizioni della circolare greca n. 258864/24.06.2007 contestate nella petizione non risultano in contrasto con la normativa dell'unione sulla salute degli animali, quando applicate al movimento a carattere commerciale degli animali. Parte delle questioni relative al movimento a carattere non commerciale degli animali, ad esempio, proprietà o adozione, non rientrano nelle competenze dell'unione. È tuttavia opportuno notare che il campo di applicazione della suddetta parte non risulta pienamente comprensibile a causa dell'ambiguità nell'utilizzo dei termini previsti nella circolare, ad esempio 'cittadino greco', 'viaggiatore greco', 'individuo greco' e 'rientro con il proprio animale da compagnia'. Per motivi di completezza, è opportuno notare che la firmataria ha altresì presentato alla Commissione una denuncia sulla questione. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha inviato una lettera di pre-archiviazione in cui sottolineava l'argomentazione di cui sopra e concedeva alla denunciante quattro settimane per poter inviare commenti e/o osservazioni. Durante la pausa estiva, la denunciante ha richiesto un prolungamento della scadenza prevista. Le osservazioni della denunciante sono pervenute e sono in fase di valutazione ai fini di PE452.720v01-00 6/13 CM\882129.doc

eventuali ulteriori misure." 4. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011 "A seguito della lettera di pre-archiviazione della Commissione, la denunciante ha fornito alcune informazioni supplementari sulla cui base la Commissione ha inviato una lettera alle autorità greche chiedendo chiarimenti in merito all'attuale situazione. La risposta dovrebbe pervenire entro 2 mesi e l'interessata è già stata informata. Le osservazioni della Commissione sulla petizione A nostro avviso, la petizione chiede alla Commissione di pronunciarsi in merito ai tre seguenti quesiti: a) Include il diritto alla libera circolazione delle persone il diritto alla libera circolazione degli animali da compagnia che accompagnano i relativi proprietari? L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE, ex articolo 18, paragrafo 1, CE) stabilisce che '[o]gni cittadino dell'unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso'. Sono inoltre pertinenti per la libera circolazione degli individui l'articolo 45, paragrafo 1, TFUE (ex articolo 39, paragrafo 1) sulla libera circolazione dei lavoratori, l'articolo 49 TFUE (ex articolo 43 CE) sulla libertà di stabilimento (lavoratori autonomi) e l'articolo 56 TFUE (ex articolo 49 CE) sulla libertà di prestare e ricevere servizi. Sono altresì previsti i diritti associati di soggiorno e di residenza per i familiari delle persone in oggetto (i diritti di familiari/discendenti/persone a carico vengono affrontati nella legislazione secondaria, nello specifico dalla direttiva 2004/38 1 ) e la relativa giurisprudenza. La totalità di questi diritti è limitata alla circolazione delle persone. Lo stato giuridico degli animali non è quello delle persone (nonostante l'articolo 13 TFUE riconosca gli animali quali esseri senzienti). Gli animali da compagnia non assumono mai lo stato giuridico di 'familiari', come suggerisce la stessa firmataria. Non risulta pertanto evidente il contrasto tra le limitazioni sulla libera circolazione degli animali da compagnia negli Stati membri dell'unione e il diritto primario dell'unione europea, come sottolineato dalla firmataria (punto 3, penultimo paragrafo). Al contrario, la circolazione degli animali da compagnia è soggetta ai limiti e alle condizioni di cui alle misure adottate per l'attuazione del trattato, nello specifico il regolamento n. 998/2003 (cfr. infra). Tali misure si basano sull'articolo 168 TFUE (ex articolo 152, salute pubblica) e sull'articolo 43 TFUE (ex articolo 37, agricoltura) (per quanto concerne la salute e il benessere degli animali, cfr. infra). Di conseguenza, il diritto alla libera circolazione delle persone non risulta includere il diritto delle persone ad essere accompagnate dai propri animali da compagnia. 1 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE - GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35. CM\882129.doc 7/13 PE452.720v01-00

b) Quali sono le competenze delle istituzioni dell'unione in termini di circolazione degli animali da compagnia? Le istituzioni europee hanno le competenze a loro conferite dagli Stati membri. Le competenze non attribuite all'unione ricadono sugli Stati membri (articoli 1-5 del trattato sull'unione europea). Di conseguenza, le competenze e il diritto dell'unione in termini di salute e benessere degli animali sono disciplinati dall'articolo 43 TFUE (ex articolo 37, agricoltura). Le istituzioni dell'unione non hanno quindi alcuna competenza riguardo alle norme puramente nazionali inerenti alla proprietà/custodia e alla circolazione degli animali in uno Stato membro. È opportuno in tal senso notare che la legge greca 3170/2003 sulla marcatura obbligatoria sembra applicarsi alla circolazione nazionale e non risulta quindi pertinente rispetto alla violazione del diritto dell'unione. c) È la legislazione greca in contrasto con il diritto dell'unione? La normativa dell'unione sulla circolazione delle specie che potrebbero essere considerate da compagnia, conformemente al diritto dell'unione, è disciplinata da due disposizioni di base: La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, basata sull'articolo 43 TFUE (ex articolo 37), stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nell'unione europea di animali e di prodotti di origine animale non soggetti, in tal senso, da una specifica normativa dell'unione. Fissa altresì requisiti sanitari applicabili agli scambi, tra l'altro, di furetti, cani e gatti. La direttiva 'lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili agli animali da compagnia; tuttavia, ciò non influisce sulla soppressione dei controlli veterinari alle frontiere fra Stati membri.' Poiché che la direttiva 92/65/CEE non armonizza le condizioni per la circolazione degli animali da compagnia, ), a causa della rabbia, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato, in base all'articolo 168 TFUE (ex articolo 152, salute pubblica) e all'articolo 43 TFUE (ex articolo 37), il regolamento (CE) n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE ('il regolamento'). Il regolamento prevede norme specifiche inerenti alla circolazione a carattere non commerciale degli animali da compagnia. Il suo campo di applicazione è limitato alle specie di cui all'allegato I (articolo 2). Per animali da compagnia si intendono gli animali 'accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà.' La circolazione del proprietario può comportare la conseguente circolazione dell'animale da compagnia, che accompagnerebbe direttamente il proprietario o sarebbe separato dallo stesso in termini di tempo e spazio nel caso in cui l'animale fosse trasferito sotto la responsabilità di una persona che agisce per conto del proprietario. La circolazione a carattere non commerciale degli animali da compagnia Successivamente alla presentazione della petizione e all'approvazione del regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003, le condizioni e i controlli previsti dalla direttiva 92/65/CEE si applicano al trasferimento di più di cinque animali da compagnia da uno Stato membro ad un altro o ad un paese terzo di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, del succitato regolamento. In tal senso, la dichiarazione della firmataria secondo cui la circolare definisce un limite (5) superato il quale la circolazione di animali da compagnia negli Stati membri è soggetta alle PE452.720v01-00 8/13 CM\882129.doc

condizioni della direttiva 92/65/CEE corrisponde alla legislazione attualmente in vigore. Tuttavia non è corretto classificare tali movimenti come 'commerciali', dato che gli spostamenti degli animali possono avere scopi non commerciali nonostante siano soggetti alle stesse condizioni dei movimenti commerciali. A tal fine, la Commissione ha affrontato questo aspetto con le autorità greche nel contesto della denuncia. A livello nazionale, la circolare greca stabilisce, in termini di proprietà/custodia o adozione, un limite massimo di due animali da compagnia. Tale limite nazionale vincola pertanto il numero di animali da compagnia che potrebbero accompagnare il relativo proprietario in caso di spostamento. Tuttavia, le norme sulla proprietà/custodia di animali da compagnia in uno Stato membro non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (e non rientrano nei poteri conferiti alle istituzioni dell'unione, cfr. sopra punto b)). Di conseguenza, tali norme non sono in contrasto con le norme previste dal regolamento. La circolare greca obbliga i viaggiatori greci che si recano all'estero con i propri animali da compagnia a rientrare in patria con questi ultimi o a dimostrarne il decesso nel viaggio di rientro. Tale disposizione mira presumibilmente ad evitare la copertura fraudolenta di movimenti gestiti da organizzazioni per il benessere degli animali dissimulati come movimenti non commerciali di animali da compagnia quali stabiliti dal regolamento, che definisce esplicitamente gli 'animali da compagnia' animali facenti parte di determinate specie non intese per la vendita o il trasferimento ad un altro proprietario. Detta disposizione sembra aggiungere un ulteriore criterio alla circolazione degli animali da compagnia rispetto a quello definiti nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre osservare che il regolamento (UE) n. 388/2010, che fissa il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale, tenta di affrontare il problema dei movimenti commerciali dissimulati come movimenti non commerciali. La Commissione ha già evidenziato questa disposizione con le autorità greche nel contesto della denuncia. Conformemente alla circolare greca, la legalità dell'attività delle organizzazioni per il benessere degli animali conferita dalle municipalità non viene messa in questione. Tuttavia, ai sensi della circolare, la relativa attività non può essere considerata a carattere non commerciale. Infatti, il trasferimento degli animali da compagnia sotto la responsabilità di una persona fisica che agisce per conto del proprietario inteso all'adozione da parte di persone fisiche in un altro Stato membro comporta una modifica o l'acquisizione della proprietà dell'animale, il che richiede un aggiornamento nella dichiarazione di proprietà nel passaporto. Di conseguenza, l'animale oggetto di un trasferimento a tale scopo non può essere considerato 'animale da compagnia' ai sensi del regolamento e, pertanto, il movimento non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 ed è coperto dai requisiti della direttiva 92/65/CEE del Consiglio. Ciononostante, dal momento che, in base alle nostre informazioni sulla circolare greca, le organizzazioni per il benessere degli animali non sono autorizzate a possedere animali da adottare in quanto considerate persone giuridiche, il proprietario che l'animale sta accompagnando in un altro Stato membro, direttamente o sotto la responsabilità di un rappresentante, dovrebbe adottare l'animale in Grecia e la proprietà dovrebbe essere documentata nel passaporto prima dell'effettivo trasferimento. In tal caso, la proprietà e il fine del movimento vengono definiti prima di quest'ultimo, rientrando così nel campo di CM\882129.doc 9/13 PE452.720v01-00

applicazione del regolamento. La Commissione ha affrontato questo aspetto con le autorità greche, chiedendo alcuni chiarimenti. Dal momento che la legge 3170/2003 sembra far riferimento al proprietario senza specificarne la nazionalità o la residenza, ciò richiederebbe al nuovo proprietario la completa osservanza delle procedure di registrazione nazionali di cui alla suddetta legge e limiterebbe sicuramente il numero di cani che si possono possedere a 2. La circolazione a carattere commerciale degli animali L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE prevede che '[p]er formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003'. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che in occasione dei loro movimenti, gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono essere identificati a norma dell'articolo 4 dello stesso ed essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica. Tuttavia, il secondo paragrafo dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE procede affermando che '[i]l certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione'. Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che, nel caso in cui un animale appartenente a una delle specie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 998/2003 venga trasferito in un altro Stato membro a fini commerciali, l'animale in questione deve non solo essere identificato ed avere una vaccinazione antirabbica valida attestata sul passaporto, ma anche essere accompagnato nel luogo di destinazione da una versione stampata di un certificato di polizia sanitaria. Tale certificato deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato membro di origine e contenere la convalida di un esame clinico e la relativa conferma nella sezione IX del passaporto da parte di un veterinario autorizzato dall'autorità competente, entro 24 ore prima della spedizione, per attestare che l'animale è in buona salute ed è atto a sopportare il trasporto fino alla destinazione. La Commissione ha chiesto alle autorità greche di fornire spiegazioni in merito alla natura e al contenuto dei certificati e di chiarire se questi ultimi accertino che gli animali siano stati sottoposti ai necessari esami clinici. Per garantire la tracciabilità, il movimento viene notificato dal veterinario ufficiale alle autorità competenti della destinazione mediante sistema computerizzato (TRACES) il giorno stesso della certificazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio. La Commissione ha chiesto alle autorità greche di fornire elementi a comprova dell'uso e dell'aggiornamento del sistema TRACES. In tal senso, il requisito aggiuntivo di fornire un certificato, come menzionato nella petizione, è in linea con il diritto dell'unione. L'affermazione secondo cui un tale requisito ha il medesimo effetto di una restrizione quantitativa sulla libera circolazione delle merci, pertanto, non sussiste. Le disposizioni della direttiva 92/65/CEE del Consiglio si applicano alle importazioni dei rispettivi animali da paesi terzi per scopi commerciali, dal momento che gli animali sono PE452.720v01-00 10/13 CM\882129.doc

soggetti al controllo da parte dell'autorità competente conformemente a quanto previsto dalla direttiva 91/496/CEE del Consiglio presso un posto di ispezione veterinario frontaliero espressamente predisposto a tal fine. Nella petizione non vengono fornite prove che dimostrino una mancata attuazione, da parte delle autorità greche, delle norme dell'ue succitate. Per quanto concerne gli animali di età inferiore ai 3 mesi, il trasferimento in uno Stato membro potrebbe essere da esso consentito qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 998/2003. Conclusione Le affermazioni della firmataria, secondo cui le disposizioni della circolare greca n. 258864/24.06.2007 ostano alla libera circolazione delle persone, date le restrizioni e/o le limitazioni sulla proprietà/custodia di animali da compagnia, non possono essere sostenute poiché, come precedentemente menzionato, il diritto alla libera circolazione delle persone non include il diritto di queste ultime ad essere accompagnate dai propri animali da compagnia. La maggior parte delle disposizioni della circolare greca n. 258864/24.06.2007 contestate nella petizione non risultano in contrasto con il diritto dell'unione o non rientrano nella sfera di competenza dell'unione, tuttavia la Commissione ha inviato una lettera alle autorità greche chiedendo chiarimenti e seguirà in modo opportuno gli sviluppi della denuncia." 5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 26 ottobre 2011 "Sono pervenute informazioni aggiuntive nel contesto della presente petizione, in cui la firmataria spiega di essere un avvocato legalmente autorizzato ad agire a nome di varie associazioni per il benessere degli animali (15 greche, 2 tedesche e 2 britanniche) nonché in quanto cittadina greca, e che la petizione non riguarda soltanto cani e gatti randagi, ma anche la circolazione di animali domestici. Per quanto riguarda la sostanza della petizione, l'interessata segnala che il 7 settembre 2010 è stata emessa una nuova circolare con il numero di riferimento 241197 relativa ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che applica il regolamento (CE) n. 998/2003. La firmataria afferma tuttavia che il testo non abroga la precedente circolare contestata e che, in ogni caso, le disposizioni pertinenti riguardo alla circolazione a carattere commerciale sono tuttora in vigore. La nuova circolare presenta inoltre alcuni problemi correlati all'interpretazione e all'applicazione del regolamento in questione. Le osservazioni della Commissione sulla petizione Il 21 febbraio 2011 la Commissione, nell'ambito dell'indagine della denuncia della firmataria, ha inviato una lettera alle autorità greche chiedendo chiarimento sull'attuale situazione in Grecia. Il 24 aprile 2011 è pervenuta una risposta in cui le autorità greche segnalano la pubblicazione della circolare n. 241197 del 7 settembre 2010 relativa ai requisiti sulla salute per il movimento a carattere non commerciale degli animali da compagnia. Il testo si propone CM\882129.doc 11/13 PE452.720v01-00

di riprendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 998/2003 e corregge la situazione quanto alle diposizioni problematiche della circolare contestata. Le autorità greche hanno inoltre chiarito la situazione riguardo alle singole diposizioni problematiche evidenziate dalla Commissione. Quello che hanno fatto presente è, in sintesi, di questo tenore: Per quanto riguarda il microchip usato per l'individuazione degli animali da compagnia, la disposizione secondo cui per la Grecia il sistema doveva essere dotato del codice ISO è stata sostituita nella circolare modificata con il numero di riferimento 258864 del 24 giugno 2008, che prevede la compatibilità del sistema di identificazione con la norma ISO 11784 o 11785. Questo principio è presente anche nella circolare 241197 del 7 settembre 2010 ed è conforme al regolamento (CE) n. 998/2003. Il requisito secondo cui il mittente e il destinatario devono avere uno status commerciale non esiste più, e a seguito della pubblicazione della circolare numero 241197 del 7 settembre 2010, i servizi veterinari greci non chiedono più un numero di riferimento fiscale commerciale prima di rilasciare il certificato di salute. La disposizione che vieta alle entità giuridiche, e in particolare alle associazioni, di essere proprietari di animali da compagnia non è più applicabile né presente nella circolare 241197 del 7 settembre 2010. Per quanto riguarda l'obbligo di un proprietario di un animale da compagnia di sottoscrivere una dichiarazione attestante che tornerà con il proprio animale, le autorità greche sottolineano che la disposizione ha contribuito a risolvere il problema della circolazione di massa illegale e fraudolenta di animali da compagnia. Nondimeno, la disposizione non è più applicata né presente nella circolare 241197 del 7 settembre 2010. Per affrontare il fenomeno della circolazione fraudolenta di animali da compagnia, la Grecia applica il regolamento (UE) n. 388/2010. Per quanto attiene ai certificati sanitari rilasciati in caso di movimenti a carattere commerciale o movimento che interessano più di 5 animali da compagnia, le autorità greche confermano che tali documenti rispecchiano i modelli contenuti nell'allegato alla decisione n. 684/2010/UE e sono emessi a seguito di un esame clinico effettuato 24 ore prima del viaggio. Per quanto riguarda l'accesso al sistema TRACES, viene confermato che presso ogni unità veterinaria regionale sono presenti almeno due veterinari formati, responsabili della gestione di TRACES. Sono 55 le direzioni che possono accedere a TRACES e ne conoscono a fondo la funzione e l'applicazione, come conoscono bene i loro obblighi in relazione alle informazioni da registrare elettronicamente nel sistema. La circolare 241197 del 7 settembre 2010 non contempla più le disposizioni problematiche evidenziate dalla Commissione, e inoltre risulta compatibile con le disposizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 998/2003. Tuttavia, dato che la nuova circolare 241197 del 7 settembre 2010 non ha abrogato espressamente la precedente circolare (contestata), la Commissione ha inviato una lettera alle autorità greche segnalando che questo provoca incertezza giuridica e crea una situazione di ambiguità nel commercio. La Commissione ha chiesto alle autorità greche di correggere la situazione, fornendo elementi a dimostrazione che la circolare o, per lo meno, le disposizioni PE452.720v01-00 12/13 CM\882129.doc

problematiche non erano più applicabili. Le autorità greche hanno risposto e garantito che in Grecia nessun servizio veterinario applica la precedente circolare ai movimenti a carattere commerciale degli animali da compagnia, non presente, per altro, in documenti o decisioni. Hanno anche comunicato alla Commissione che in seno al parlamento greco è stato sottoposto a votazione un progetto di legge che disciplina la materia degli animali da compagnia randagi e non, nonché protegge gli animali contro lo sfruttamento o il loro uso a fini di profitto. Una volta adottata la normativa che si prefigge di regolamentare tutti gli aspetti sollevati dalla Commissione e poi pubblicata sulla gazzetta ufficiale, i servizi veterinari greci intendono emettere una circolare che disciplini tutte le questioni legate al benessere e al movimento di animali da compagnia e abroghi espressamente la circolare 28864 del 24 giugno 2008. Conclusione Alla luce delle assicurazioni fornite dalle autorità greche nella loro recente risposta, la Commissione ritiene che la situazione in Grecia sia stata corretta. Di conseguenza, la Commissione proporrà l'archiviazione della denuncia. A tal proposito, il 7 ottobre 2011 è stata inviata alla firmataria una comunicazione di pre-archiviazione che la informava della decisione adottata. La Commissione continuerà a seguire da vicino la situazione in Grecia in questo ambito e incoraggerà la firmataria a trasmetterle relazioni periodiche in materia." CM\882129.doc 13/13 PE452.720v01-00