LINEE-GUIDA. per il. Premessa



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LINEE-GUIDA per il Regolamento ministeriale sulla struttura e sul funzionamento dell Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) Premessa La legge di istituzione dell Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR (Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, commi 138-142) stabilisce nel comma 140 che il Ministro emani un regolamento che disciplina: la struttura e il funzionamento dell ANVUR secondo princìpi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; la nomina e la durata in carica dei componenti dell organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità. Il regolamento determinerà quindi la struttura e gli organi dell ANVUR. D altra parte, riguardo al funzionamento, chiarirà le caratteristiche e i limiti di attività così delicate e strategiche come quelle di valutazione dell università e della ricerca anche per indirizzarne l avvio pur senza minimamente incidere sull indipendenza dell ANVUR. STRUTTURA L ANVUR sarà un ente con personalità giuridica di diritto pubblico (comma 138), con autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Avrà sede a Roma e sovrintenderà al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, operando in base ai princìpi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti. Avrà quindi piena indipendenza nella formulazione di tutti i rapporti di valutazione e questi dovranno essere interamente pubblici.. L ANVUR assumerà le funzioni di agenzia nazionale italiana nei confronti del network europeo delle agenzie nazionali sull assicurazione della qualità in campo universitario. ORGANI DELL ANVUR L ANVUR dovrà essere gestita in modo semplice ed efficiente mediante: 1

un Presidente che assicura il coordinamento e l unitarietà delle strategie e delle attività; un Consiglio direttivo snello che governa l Agenzia e assume la responsabilità dei rapporti di valutazione; un Direttore responsabile dell organizzazione interna e delle attività operative. Presidente e Consiglio direttivo Il Presidente sarà eletto dal Consiglio direttivo al suo interno per rafforzare l autonomia dell Agenzia e per incentivare la coesione e la compartecipazione degli obbiettivi all interno del Consiglio Direttivo Il Consiglio direttivo sarà formato da 7 persone, italiane o straniere, di riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell istruzione universitaria, della ricerca e della valutazione di tali attività. Per ampliare lo spettro dei punti di vista, nel Consiglio dovranno essere rappresentati differenti ambiti disciplinari. Il mandato del Consiglio direttivo sarà di cinque anni e non rinnovabile. Il Consiglio direttivo sarà nominato dal Ministro, sulla base del metodo dei comitati di selezione. Per assicurare l internazionalità e qualificare la terzietà, 2 membri saranno scelti dal Ministro in rose indicate rispettivamente dall European Research Council e dalla European University Association, con la condizione che tutti i componenti delle rose siano esterni alle università e agli enti di ricerca italiani. Gli altri 5 saranno scelti dal Ministro in un ampia rosa indicata da un Comitato di selezione appositamente nominato dal Ministro. Al Comitato sarà chiesto di rispettare il principio costituzionale delle pari opportunità tra donne e uomini. Le candidature potranno essere sottoposte al Comitato sia da istituzioni, accademie e società scientifiche, sia da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali, sia infine da singoli esperti personalmente interessati, sulla base di un avviso pubblico. Ogni candidatura sarà accompagnata da un curriculum e valutata in base ad esso. Direttore Il Direttore sarà nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente e sarà scelto, mediante bando pubblico, tra persone di documentata competenza e comprovata esperienza nel campo della valutazione dell università e della ricerca. La selezione sarà effettuata sulla base dei curricula degli interessati e di eventuali colloqui con una gruppo selezionato di candidati. Il mandato del Direttore sarà di cinque anni, rinnovabili. Incompatibilità, indennità, contratti di lavoro L impegno dei componenti del Consiglio direttivo e del Direttore sarà a tempo pieno. Vi sarà incompatibilità con qualunque carica o rapporto di lavoro o di consulenza con università o con enti di ricerca, nonché con la partecipazione a commissioni di concorso e a finanziamenti di ricerca. Saranno previste forme di fuori ruolo/aspettativa per chi fosse dipendente pubblico. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo avranno un trattamento economico onnicomprensivo calcolato sulla base del massimo stipendio di un professore universitario di prima fascia maggiorato di opportune quote percentuali. Sarebbe conveniente stabilire un indennità fissa per chi dovesse trasferirsi a Roma per i cinque anni del mandato. Il Direttore sarà equiparato, come contratto e come trattamento economico, ad un dirigente generale del Ministero. 2

ATTIVITÀ DELL AGENZIA La valutazione della qualità delle attività universitarie e della ricerca è materia complessa e sfaccettata. Già la legge (comma 138) prevede tre grandi ambiti: a) attività di valutazione esterna della qualità delle attività; b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna; c) valutazione dell efficienza e dell efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. Valutazione esterna di corsi di studio e di strutture di ricerca L Agenzia svolgerà a livello nazionale le attività concernenti la valutazione esterna della qualità, dell efficacia e dell efficienza delle attività di ricerca e didattiche di ciascuna università e di ciascun ente di ricerca, assicurandone la regolare periodicità nel tempo. Per la valutazione dei corsi di studio e delle strutture di ricerca dovranno essere utilizzati l analisi e il confronto dei dati qualitativi e quantitativi, dei relativi indicatori (comunque differenziati per area disciplinare), dei risultati delle procedure di auto-valutazione, nonché dei rapporti di valutazione esterna preparati da esperti valutatori a seguito di visite in loco (peer-review), secondo quanto previsto dalle raccomandazioni europee. Per ciascuna attività di valutazione l Agenzia si doterà di comitati di esperti italiani, italiani che lavorano all estero, stranieri con funzioni di consulenza, secondo un principio di rotazione negli incarichi. Le diverse metodologie di valutazione dovranno essere largamente diffuse e condivise a livello internazionale dalle comunità disciplinari interessate.. Valutazione istituzionale La valutazione esterna comprenderà anche la cosiddetta valutazione istituzionale, cioè la valutazione, per ciascuna istituzione nel suo complesso, del grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai suoi organi di governo, dell internazionalità, delle attività di sostegno al territorio, del rapporto tra investimenti e risultati. Una valutazione istituzionale dello stato del sistema nazionale delle università e della ricerca in comparazione con gli altri sistemi universitari europei sarà oggetto di un Rapporto biennale dell Agenzia da presentare ogni due anni al Ministro, al Governo e al Parlamento. Valutazione dei programmi di finanziamento Riguardo alla valutazione degli accordi di programma e dei programmi statali di finanziamento l Agenzia ricorrerà ad analisi in itinere ed ex post, anche a campione, dei singoli accordi o programmi e dell uso dei relativi finanziamenti. Accreditamento Diretta conseguenza delle attività di valutazione sono le attività di accreditamento, cioè la verifica della sussistenza o meno di quei requisiti qualitativi e quantitativi in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie, di adeguatezza dei programmi di insegnamento, di capacità di ricerca che permettono di accreditare verso l esterno (studenti, famiglie, imprese, etc.) un corso di studio 3

o una struttura di ricerca, garantendone la qualità. Le attività di accreditamento, sia iniziali (autorizzazione all attivazione) che periodiche, rientreranno tra i compiti dell Agenzia. Potrebbe essere interessante prevedere l esistenza di una varietà di enti certificatori, anche privati, della qualità e quindi dell accreditamento di corsi di studio e strutture di ricerca, come accade in altri Paesi, purché ciascuno di tali enti sia a sua volta accreditato, quanto a capacità di svolgere questo delicato lavoro, dall Agenzia. Lo schema sarebbe insomma simile a quello delle S.O.A. introdotte dalla legislazione recente sui lavori pubblici. Coordinamento delle attività di valutazione interna Oltre a indirizzare e vigilare sulle attività dei nuclei di valutazione interna di ciascuna università o ente di ricerca, l Agenzia dovrà coordinare quelle attività dei nuclei che necessitano comunque di confronti nazionali e internazionali. In particolare l Agenzia fornirà metodologie, criteri e dati inerenti la valutazione periodica della qualità delle attività di ricerca condotte dal personale docente e ricercatore in relazione agli standard internazionali. Tale attività avrà impatto anche come valutazione ex post della qualità del reclutamento di docenti e ricercatori da parte di università ed enti di ricerca, contribuendo alla vigilanza del Ministero in tema di concorsi sulla base dei risultati e non delle procedure. L Agenzia dovrà inoltre porre attenzione a ciò che assicura la qualità degli studi e il rispetto dei diritti degli studenti universitari, in particolare fornendo ai nuclei metodologie e criteri per la valutazione periodica, da parte degli studenti, della qualità dei corsi di studio e dei servizi universitari. Attività collaterali alla valutazione: banche dati, formazione e promozione, indirizzo e consulenza, vigilanza Fondamentali per ogni attività di valutazione sono le banche dati. L Agenzia, oltre alle proprie banche dati, dovrà avere libero accesso alle banche dati del Ministero, delle università e degli enti di ricerca, curando comunque la tempestività degli aggiornamenti, l affidabilità informativa e l interoperabilità delle diverse banche dati. E opportuno affidare all Agenzia anche l Anagrafe nazionale delle ricerche istituita nel 1980 e la realizzazione di una banca dati di esperti italiani e stranieri che possano svolgere le funzioni di revisori di programmi di ricerca. L attività di valutazione porta con sé e si fonda su una cultura della valutazione che ha bisogno di formazione specifica e di promozione di studi: sono anch essi compiti dell Agenzia. Le attività di indirizzo e consulenza in tema di miglioramento qualitativo del sistema delle università e della ricerca, come anche i compiti di vigilanza in tema di assicurazione della qualità e di comunicazione pubblica, sono attività.corollario della valutazione che potrebbero essere affidate all Agenzia. Impatto finanziario delle attività di valutazione L Agenzia non ripartirà né assegnerà direttamente finanziamenti. Ma (comma 139) i risultati della sua attività di valutazione costituiscono criterio di riferimento per l allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Quindi l Agenzia determinerà e proporrà al Ministro parametri di ripartizione per l allocazione delle quote dei finanziamenti statali, sia premiali che 4

consolidati. Tra di questi anche il costo standard degli studenti universitari che per legge (art. 5, L. 537/93) sta alla base della ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università. Per accentuare ruolo ed efficacia dell Agenzia una quota premiale annuale del finanziamento ordinario, determinata dal Ministro, sarà assegnata direttamente sulla base di parametri di qualità individuati dall Agenzia. ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELL AGENZIA La pianta organica dell Agenzia sarà stabilita dal Ministro per decreto. Al personale si applicherà lo stesso contratto di lavoro dei dipendenti del Ministero. Per il resto l Agenzia si regolerà sulla base di propri autonomi regolamenti. Il finanziamento di base dell Agenzia è assicurato dal fondo di 5 milioni di euro annui stabilito dalla legge (comma 142). Una piccola quota percentuale del finanziamento ordinario delle università e degli enti (dell ordine di qualche punto per mille) sarà gradualmente riversata all Agenzia per far fronte ai costi delle sue attività di valutazione. COLLEGAMENTO DELL AGENZIA CON CNVSU E CIVR Come prima attività l Agenzia proseguirà e porterà a compimento i programmi di attività intrapresi dal CNVSU e dal CIVR, dei quali eredita i compiti oltre alle risorse umane, materiali ed informative. Allo scopo di favorire la continuità, il Consiglio direttivo sarà integrato, durante il primo anno di attività, dai presidenti dei due comitati. 5