LE PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: UNO STRUMENTO APPLICATIVO di Rita Tazzioli e Edoardo Galatola 1. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Il Datore di Lavoro effettua la valutazione dei rischi, con il coinvolgimento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, se nominato e la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, per loro tramite, dei lavoratori stessi. Il documento di valutazione contiene: - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; - l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; - l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; - l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; - l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto (relativi ad attrezzature, ambienti, sostanze chimiche pericolose, agenti fisici, biologici, etc.). La valutazione e il documento viene rielaborata, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di: - modifiche del processo produttivo o dell organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori; - in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o in funzione di nuove richieste normative; - a seguito di infortuni /incidenti significativi; - quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; - secondo i criteri riportati nei Titoli Speciali della legge. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate e il documento di valutazione dei rischi, in maniera completa o parziale, deve essere revisionato. 2. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER AZIENDE SINO A 50 LAVORATORI Fino al 31 dicembre 2012 i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare l avvenuta valutazione dei rischi. Successivamente a tale data, dovranno effettuare la valutazione dei rischi avvalendosi di procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Sono escluse le attività che comportano rischi particolari, come specificato all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). Potranno altresì adottare la medesima procedura di valutazione dei rischi anche i datori di lavoro di aziende sino a 50 dipendenti. Anche in questo caso sono escluse le attività specificate all articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) oltre che tutte quelle attività comportanti l esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all esposizione ad amianto. 3. LE PROCEDURE STANDARDIZZATE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Ad oggi, la Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, con provvedimento che è stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni per l acquisizione del relativo parere e dovrà successivamente essere recepito con decreto interministeriale. 2012 3
PROCEDURE STANDARDIZZATE Si uniformeranno al provvedimento dal 1 gennaio 2013 le micro imprese (sino a 10 lavoratori), per le quali valeva sinora il regime dell autocertificazione, e facoltativamente quelle occupanti sino a 50 lavoratori (piccole imprese), in alternativa al regime di valutazione ordinaria ai sensi dell art. 28. Come precedentemente detto, sono escluse da tale disposizione quelle aziende, sia micro che piccole che, per particolare condizione di rischio o dimensione, sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi secondo la modalità indicata all art. 28. Le esclusioni si applicano alle: - aziende sino a 10 lavoratori, di cui all articolo 31, comma 6: - lett. a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; - lett. b) centrali termoelettriche; - lett. c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; - lett. d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni. - aziende sino a 50 lavoratori: - aziende di cui all articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra); - aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all amianto (art.29 comma 7). Scopo della procedura standardizzata è quello di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. I passi da seguire per la valutazione dei rischi sono quattro: 1. descrizione dell azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; 2. identificazione dei pericoli presenti in azienda ; 3. valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; 4. definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. 3.1 DESCRIZIONE DELL AZIENDE, DEL CICLO LAVORATIVO E DELLE MANSIONI Lo standard metodologico specifica le informazioni minime necessarie a caratterizzare l azienda e l unità lavorativa: - dati generali; - funzioni costituenti il sistema aziendale della sicurezza; - descrizione delle lavorazioni aziendali e delle mansioni. A tal fine, vengono identificati i cicli lavorativi che concorrono alla attività e di ciascun ciclo lavorativo se ne identificano e descrivono le fasi, introducendo le seguenti informazioni: Ciclo lavorativo/attività: 1 2 3 4 5 6 Fasi del ciclo lavorativo/ attività Descrizione Fasi Area/ Reparto/ Luogo di lavoro Attrezzature di lavoro macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio) Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione Mansioni/ Postazioni Le attrezzature di lavoro devono essere elencate e classificate per tipologia (macchine, impianti, apparecchiature, utensili). I materiali vengono a loro volta identificati e classificati come materia prime, semilavorati, prodotti finiti, sostanze chimiche, scarti di lavorazione. Una stessa figura (mansione) può lavorare su più postazioni, reparti, cicli lavorativi. La valutazione complessiva della mansione terrà conto quindi di tutte i cicli lavorativi e relative fasi in cui la mansione è impegnata. 3.2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI IN AZIENDA Lo standard metodologico richiede l identificazione dei pericoli a livello aziendale. Le famiglie comprendono i pericoli associati ad ambienti di lavoro (impianti, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, oltre che a fattori di rischio trasversali (es. lo stress lavoro-correlato, condizioni di lavoro particolari, etc.). A ciascuna famiglia sono associati i possibili pericoli ed elencate le possibili criticità. La procedura supporta il tecnico nella valutazione, identificando le norme di riferimento. A titolo esemplificativo, per gli ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento: 4 2012
PROCEDURE STANDARDIZZATE Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos. Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi - D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 3, 4; Titolo XI ; artt. 66 e 121) - DM 10/03/98 - D. Lgs 8/3/200 n. 139, art. 15 - DPR 177/2011 Caduta in profondità Problematiche di primo soccor so e gestione dell emergenza Insufficienza di ossigeno Atmosfere irrespirabili Incendio ed esplosione Contatto con fluidi pericolosi Urto con elementi strutturali Seppellimento 3.3 VALUTAZIONE DEI RISCHI ED INDIVIDUA- ZIONE DELLE MISURE ATTUATE Successivamente alla fase di identificazione dei pericoli, viene proposto un facsimile di griglia da utilizzare per la valutazione dei rischi e il programma di miglioramento. Valutazione dei rischi e misure attuate Programma di miglioramento 1 2 3 4 5 6 7 8 N. Area/ Reparto /Luogo di lavoro Mansioni/ Postazioni Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza 1 Eventuali strumenti di supporto Misure attuate Misure di miglioramento da adottare / Tipologie di Misure Prev./Prot. Incaricati della realizzazione Data di attuazione delle misure di miglioramento È richiesta l analisi di tutti i pericoli precedentemente identificati, specificando le misure già attuate (di carattere tecnico e/o organizzativo, quale misure di prevenzione o protezione) e le misure di miglioramento che si ritiene di dover adottare. La metodologia non propone una metodologia semiqualitativa per la valutazione dei rischi, ma la valutazione deve comunque essere completa, riferita ad ogni pericolo ed a ogni fase del ciclo lavorativo. Gli interventi di miglioramento potranno riferirsi agli ambienti (luoghi di lavoro, impianti, macchine, etc.) nel loro complesso come anche a mansioni (o fasi) specifiche. Ad esempio l integrazione di un dispositivo di protezione individuale o un addestramento su una particolare attività. Nella valutazione non si dovranno tralasciare anche le attività di tipo non routinario, quali la manutenzione, la pulizia o le condizioni di emergenza. 3.4 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DA ATTUARE Il programma di miglioramento deve specificare la funzione aziendale incaricata della sua realizzazione e la data entro la quale viene pianificato l intervento. LA METODOLOGIA MOSES PMI La metodologia MOSES PMI, che è contenuta nel software omonimo, segue le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 29 c. 5 nelle micro e piccole imprese. La metodologia MOSES PMI può essere sintetizzata nel seguente schema logico: descrizione dell azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; identificazione dei pericoli presenti in azienda; valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. 1 Se necessario inserire la fase del ciclo lavorativo/attività 2012 5
PROCEDURE STANDARDIZZATE Il software è progettato per fornire all utente un facile accesso ai dati in fase di input, editing e consultazione. Nei paragrafi successivi è descritta in modo sintetico la struttura generale del software e la descrizione delle singole fasi di applicazione. Nel software MOSES PMI PRO sono precaricati numerosi settori (abbigliamento, acconciatori, agricoltura, alberghi, allevamenti, autocarrozzerie, autoriparatori, cantine, caseifici, concerie, distributori di carburante, estetiste, facchinaggio/magazzini, farmacie, falegnami, fabbri, floro-vivaisti, idraulici/termosanitari, imprese pulizia, laboratori analisi, laboratori radiologici, laboratorio restauro, lavanderie, lavorazioni lapidee, macellazione, giardinieri, negozi alimentari e non, ristorazione, panifici, piscicoltura, terziario, intonacatori e pittori edili, tipografia.). Fase A) - COMPILAZIONE DELL ANAGRAFI- CA AZIENDALE Descrizione dell azienda, elencazione di reparti, mansioni, materiali, attrezzature di lavoro e relative descrizioni. I dati vengono introdotti una sola volta a livello di azienda (unità lavorativa). Sarà possibile nelle fasi successive associare i dati introdotti alle specifiche lavorazioni, per proseguire quindi con l identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi. 6 2012
Fase B) - LAVORAZIONI AZIENDALI Definizione dei cicli e delle relativi fasi di lavoro e correlazione con l anagrafica aziendale precedentemente introdotta. PROCEDURE STANDARDIZZATE Fase C) - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI Identificazione dei pericoli associati alle lavorazioni. Come previsto dalla Procedura, l identificazione avviene a livello aziendale. Sarà possibile nella fase successiva di valutazione dei rischi associare i dati introdotti sinora per effettuare una valutazione dei rischi relativa ad ogni fase, mansione, pericolo. Fase D) - VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROGRAMMA Valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. Definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. A titolo esemplificativo, viene descritta nel capitolo successivo la strutturazione di una valutazione secondo la metodologia Moses PMI. 2012 7
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