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N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 241 del 2014, proposto da: Erica Longinotti, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Nouvenne presso il quale elegge domicilio, in Parma, viale Mariotti n. 1; contro Fiere di Parma S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio D'Aloia presso il quale elegge domicilio, in Parma, via Petrarca n. 8; Comune di Parma; per l'annullamento del provvedimento del 17 giugno 2014 di Fiere di Parma S.p.A. con il quale è stata respinta la richiesta di accesso ex art.5 D.Lgs. 33/2013 del 16 maggio2014; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fiere di Parma S.p.A.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO Con istanza presentata ex art. 5 del d. Lgs. n. 33/2013 datata 16 maggio 2014, la ricorrente chiedeva all Ente Fiere di Parma S.p.A. la pubblicazione della documentazione contabile relativa all acquisto di automezzi aziendali negli anni 2009-2014 e ai relativi costi di gestione e manutenzione. La Società resistente, con nota del 17 giugno 2014, respingeva l istanza sul presupposto che le società partecipate (Parma Fiere S.p.A. è partecipata in misura maggioritaria dal Comune di Parma, dalla Provincia di Parma e dalla Regione Emilia Romagna) sarebbero tenute alla sola pubblicazione dei dati di cui all art. 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012 limitatamente all attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell Unione Europea. La ricorrente impugnava il citato esito deducendo la violazione, sotto più profili, degli artt. 1, 5 e 11 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell art. 1, comma 15, della L. n. 190/2012. Fiere di Parma S.p.A. si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del proprio diniego, chiedendo la reiezione del ricorso. Con memoria di replica depositata il 27 settembre 2014, la ricorrente precisava ulteriormente che il fondamento dell obbligo di pubblicazione dei dati richiesti andrebbe ricercato, altresì, negli artt. 14, 16, 17, 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. All esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2014, la causa veniva decisa. La ricorrente, con un primo ordine di doglianze, sostiene che Parma Fiere S.p.A. sarebbe tenuta alla pubblicazione dei dati richiesti ex artt. 11 del D. Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 15, della L. n. 190/2012, in quanto Società partecipata svolgente attività di pubblico interesse. Il rilevato profilo soggettivo e la natura dell attività svolta determinerebbero l assoggettamento dell Ente alla disciplina in questione con conseguente obbligo di pubblicazione di tutti i dati specificati ai commi 15 e ss. dell art. 1 della L. n. 190/2012, fra i quali rientrerebbero quelli oggeto della richiesta di accesso presentata

(costi di acquisizione dei mezzi aziendali, benzina, bolli, assicurazione, ecc.) poiché rientranti nel novero delle spese strumentali all erogazione dei servizi a favore del cittadino e, come tali, rientranti espressamente nell elencazione dell art. 1, comma 15 della l. 190/2012 (pag. 9 del ricorso). Con un secondo ordine di doglianze la ricorrente deduce ulteriormente il difetto di motivazione del diniego impugnato poiché Parma Fiere S.p.A. non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali la richiesta avanzata non potrebbe essere considerata inerente ad attività di pubblico interesse e, quindi, sottratta all accesso. Fiere di Parma S.p.A., sotto un primo profilo, eccepisce la propria estraneità all ambito di applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 33/2013 sostenendo che l attività svolta dall Ente sarebbe di carattere privato estranea a qualunque esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non riconducibile al concetto di attività di interesse pubblico; sotto altro profilo, sostiene che i dati richiesti non rientrerebbero fra quelli in relazione ai quali sussistono gli obblighi di cui alla disciplina normativa in questione. Il ricorso è infondato. L art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013 prevede che, in tema di accesso civico, alle società partecipate da pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'unione europea. Così definito il contesto normativo di interesse ai fini della presente decisione, si evidenzia che l esperibilità dell accesso è subordinata alla ricorrenza di due elementi: uno di carattere soggettivo ed uno di carattere oggettivo. Quanto al primo è necessario che il soggetto tenuto alla pubblicazione dei dati possa essere qualificato (con riferimento al caso di specie) in termini di società partecipata che svolge attività di interesse pubblico.

Quanto al secondo, si richiede che i dati oggetto della richiesta di pubblicazione siano compresi fra quelli elencati nei commi 15-33 dell art. 1 della L. n. 190/2012. Ciò premesso deve rilevarsi che la documentazione contabile relativa all acquisto di automezzi aziendali e dei relativi costi di gestione e manutenzione, oggetto della richiesta della ricorrente, non rientra in alcuna delle voci di cui ai più volte citati commi 15-33 (il comma 15 dispone che venga assicurata la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini mentre i successi commi 16-33 si riferiscono a dati relativi a procedure di affidamento, incarichi conferiti a magistrati e avvocati dello Stato, controversie in materia di pubblici contratti e arbitrati) Di ciò sembra essere consapevole anche la ricorrente che, con memoria di replica depositata il 27 settembre 2014, integra le proprie doglianze con un elemento di novità deducendo che la pubblicazione dei dati richiesti sarebbe imposta dagli artt. 14, 16, 17, 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. A tal proposito si rileva che l art. 14 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico prevedendo la pubblicazione dell atto di nomina, dei compensi percepiti, degli importi pagati con fondi pubblici per viaggi di servizio e missioni, dei dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati (con relativi compensi). Gli artt. 16 e 17 si riferiscono alla dotazione organica del personale assunto, rispettivamente, a tempo indeterminato e determinato, limitandosi a prevedere la pubblicazione dei dati relativi al costo complessivo articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Gli artt. 26 e 27, infine disciplinano gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e dell'elenco dei soggetti beneficiari. Nessuna delle illustrate disposizioni prevede una pubblicazione analitica e disaggregata di dati riferiti ai costi di acquisto dei mezzi aziendali e delle spese di gestione (bolli, benzina, assicurazione, ecc.). Per quanto precede il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio sono poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi 1.500,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati: Angela Radesi, Presidente Laura Marzano, Primo Referendario Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)