Mod. H254 - Ed. 07/2014. La tua Assicurazione svizzera.



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FASCICOLO INFORMATIVO

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Helvetia Casa Salute e Lavoro Helvetia Responsabilità Civile Professionale del Medico Fascicolo Informativo Mod. H254 - Ed. 07/2014 La tua Assicurazione svizzera.

Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione Modulo di proposta, ove previsto deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Nota Informativa Mod. H255 - Ed. 07/2014 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali *M DPOUSBUUP Ò DPODMVTP DPO MB TFEF MFHBMF EFMMB 4PDJFUË TJUB JO *UBMJB 7JB (# $BTTJOJT O.JMBOP 5FM 'BY 4JUP*OUFSOFUXXXIFMWFUJBJU1PTUBFMFUUSPOJDBNBSLFUJOH!IFMWFUJBJU -B4PDJFUËHelvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l ItaliaÒJTDSJUUBBMM"MCP *NQSFTFEJ"TTJDVSB[JPOFOFEBQQBSUJFOFBMGruppo AssicurativoHelvetiaJTDSJUUPBMM"MCP(SVQQJ"TTJDVSBUJWJOEPSEJOF -B4PDJFUËPQFSBOUFJO*UBMJBJOSFHJNFEJTUBCJMJNFOUPTPUUPJMDPOUSPMMPEFMM*7"44ÒTUBUBBVUPSJ[[BUBBMMFTFSDJ[JPEFMMBUUJWJUËBTTJDVSBUJWBDPO%FDSFUP EJSJDPHOJ[JPOFEFM.JOJTUFSPEFMM*OEVTUSJB$PNNFSDJPFE"SUJHJBOBUPEFMQVCCMJDBUPTVMTVQQMFNFOUPO(B[[FUUB6GGJDJBMFO EFMFDPO1SPWWFEJNFOUP*47"1OEFMQVCCMJDBUPTVMMB(B[[FUUB6GGJDJBMFOEFM 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa I dati relativi all'ultimo bilancio approvato (2013) indicano che la Società ha un patrimonio netto di 80,6 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 142,5% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) 1BHJOBEJ

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO BTTJDVSB MB 3FTQPOTBCJMJUË $JWJMF QFS EBOOJ DBVTBUJ B UFS[J EVSBOUF MP TWPMHJNFOUP EFMMBUUJWJUËQSPGFTTJPOBMFNFEJDPTBOJUBSJB *MDPOUSBUUPQVÛFTTFSFFNFTTPDPOEVSBUBBOOVBMFOFMMBGPSNVMBDPOiUBDJUPSJOOPWPw AVVERTENZA: "MMBTDBEFO[BQBUUVJUBJONBODBO[BEJEJTEFUUBNFEJBOUFMFUUFSBSBDDPNBOEBUBTQFEJUBBMNFOPTFTTBOUBHJPSOJQSJNBEFMMBTDBEFO[B EFMDPOUSBUUPM"TTJDVSB[JPOFEJEVSBUBOPOJOGFSJPSFBMMBOOPÒQSPSPHBUBQFSVOBOOPFDPTÖTVDDFTTJWBNFOUF 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni -BTTJDVSB[JPOF Ò QSFTUBUB QFS MB SFTQPOTBCJMJUË DJWJMF QFS J EBOOJ EFSJWBOUJ EB DPNQPSUBNFOUJ DPMQPTJ DIF DBVTBOP EBOOJ B UFS[J DPNF NPSUF MFTJPOJ QFSTPOBMJEJTUSV[JPOFFEFUFSJPSBNFOUPEJDPTFDBVTBUJEBVOGBUUPBDDJEFOUBMFBWWFOVUPOFMMhFTFSDJ[JPEFMMBUUJWJUËQSPGFTTJPOBMFNFEJDPTBOJUBSJBPHHFUUP EFMMBTTJDVSB[JPOF Garanzie Prestate -B QPMJ[[BUJFOF JOEFOOF M"TTJDVSBUPEJ RVBOUPRVFTUJ TJBUFOVUP B QBHBSFB UJUPMPEJ SJTBSDJNFOUP B GSPOUFEJVODPNQPSUBNFOUP DPMQPTPPDDPSTP JO SFMB[JPOFBMMFTFSDJ[JPEFMMBUUJWJUËQSPGFTTJPOBMFBTTJDVSBUBFJOEJDBUBJOQPMJ[[BDPNQSFTJJEBOOJEFSJWBOUJEB JNQJFHPEJBQQBSFDDIJBSBHHJ9FBMUSFUFDOJDIFEJNNBHJOFQFSTDPQJEJBHOPTUJDJOPODIÏMJNJUBUBNFOUFBJNFEJDJSBEJPMPHJQFSTDPQJUFSBQFVUJDJ JNQJFHPEJBQQBSFDDIJBUVSFFTUSVNFOUJNFEJDBMJOFDFTTBSJBMMFTFSDJ[JPEFMMBUUJWJUË VTPEJBQQBSFDDIJQFSMBEJBUFSNJBFEFMFUUSPUFSBQJB DPOEV[JPOFEFJMPDBMJBEJCJUJBTUVEJPQSPGFTTJPOBMFOPODIÏEBMGBUUPEFMQFSTPOBMFJOGFSNJFSJTUJDPEFMMPTUVEJP JOUFSWFOUJ EJ QSJNP TPDDPSTP QFS NPUJWJ EFPOUPMPHJDJ BODIF RVBOEP MPQFSB QSPGFTTJPOBMF QSFTUBUB EBMM"TTJDVSBUP OPO SJFOUSB OFMMBNCJUP EFMMB TQFDJGJDBBUUJWJUËEJDIJBSBUBJOQPMJ[[BQVSDIÏTJUSBUUJEJB[JPOFDPNQJVUBJOTUBUPEJOFDFTTJUË BUUJWJUËEJWPMPOUBSJBUPJOTUSVUUVSFQVCCMJDIFPFOUJQSJWBUJ JEBOOJDPOTFHVFOUJBMMFGGFUUVB[JPOFEJQJDDPMJJOUFSWFOUJDIJSVSHJDJBNCVMBUPSJBMJFPEPNJDJMJBSJBODIFRVBOEPMBQSPGFTTJPOFEJDIJBSBUBOPOQSFWFEB MFTFSDJ[JPEFMMBDIJSVSHJB JEBOOJEFSJWBOUJEBMMBQSPQSJFUËEJJOTFHOFQVCCMJDJUBSJFPWVORVFVCJDBUFFTDMVTJJEBOOJBMMFPQFSFTVMMFRVBMJTPOPBQQMJDBUF TFSWJ[JP EJHVBSEJBNFEJDBTWPMUPQSFTTP TUSVUUVSFEJ1SPOUP4PDDPSTPF EBDPOTVMFO[B QSFTTP$FOUSBMJ0QFSBUJWFBUUFBMMBQSFTUB[JPOFEJTFSWJ[JEJ BTTJTUFO[BTBOJUBSJB AVVERTENZA: Le prestazioni di polizza offerte operano in regime di Claims made : la copertura per la responsabilità civile verso terzi può essere attivata quando all Assicurato perviene una richiesta di risarcimento danni durante il periodo di efficacia della polizza, relativamente ad una prestazione professionale erogata dallo stesso Assicurato nel medesimo periodo. L assicurazione opera retroattivamente nei casi e con le modalità di cui all art. 16 Efficacia della garanzia - delle Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità Civile Professionale del Medico. AVVERTENZA: &QSFWJTUBQFSUBMVOJDBTJNFHMJPJEFOUJGJDBUJOFMTVEEFUUP"SUVOBDBSFO[BPWWFSPJMUFNQPDIFJOUFSDPSSFUSBMBEBUBEJTUJQVMB[JPOF EFMMBQPMJ[[BFMFGGFUUJWBEFDPSSFO[BEFMMBHBSBO[JBQBSJBDFOUPUUBOUB HJPSOJ AVVERTENZA: -JNJUB[JPOF BMMPQFSBUJWJUË EFMMB HBSBO[JB -BTTJDVSB[JPOF WBMF TFNQSFDIÏ M"TTJDVSBUP TJB SFHPMBSNFOUF BCJMJUBUP BMMFTFSDJ[JP EFMMB QSPGFTTJPOFFEJTDSJUUPBMSFMBUJWPBMCPJTUJUVJUPBJTFOTJEJMFHHFFOPOTJBTPTQFTPQFSRVBMVORVFDBVTBEBMMFTFSDJ[JPEFMMBQSPGFTTJPOF AVVERTENZA: *M NBTTJNBMF BTTJDVSBUP JOEJDBUP JO QPMJ[[B SBQQSFTFOUB MB TPNNB NBTTJNB DIF MB 4PDJFUË NFUUFSË B EJTQPTJ[JPOF QFS PHOJ TJOHPMP TJOJTUSPNBBODIFQFSPHOJBOOPBTTJDVSBUJWPJOEJQFOEFOUFNFOUFEBMOVNFSPEFMMFSJDIJFTUFEJSJTBSDJNFOUPQSFTFOUBUFBMM"TTJDVSBUPOFMMPTUFTTPQFSJPEP Garanzie Prestate:MBQPMJ[[BUJFOFJOEFOOFM"TTJDVSBUPEJRVBOUPRVFTUJTJBUFOVUPBQBHBSFBGSPOUFEJVODPNQPSUBNFOUPDPMQPTPDPNQSFTJJEBOOJ DPOTFHVFOUJB JNQJFHPEJBQQBSFDDIJBSBHHJ9FBMUSFUFDOJDIFEJNNBHJOFQFSTDPQJEJBHOPTUJDJOPODIÏMJNJUBUBNFOUFBJNFEJDJSBEJPMPHJQFSTDPQJUFSBQFVUJDJ JNQJFHPEJBQQBSFDDIJBUVSFFTUSVNFOUJNFEJDBMJOFDFTTBSJBMMFTFSDJ[JPEFMMBUUJWJUË VTPEJBQQBSFDDIJQFSMBEJBUFSNJBFEFMFUUSPUFSBQJB DPOEV[JPOFEFJMPDBMJBEJCJUJBTUVEJPQSPGFTTJPOBMFOPODIÏEBMGBUUPEFMQFSTPOBMFJOGFSNJFSJTUJDPEFMMPTUVEJP JOUFSWFOUJ EJ QSJNP TPDDPSTP QFS NPUJWJ EFPOUPMPHJDJ BODIF RVBOEP MPQFSB QSPGFTTJPOBMF QSFTUBUB EBMM"TTJDVSBUP OPO SJFOUSB OFMMBNCJUP EFMMB TQFDJGJDBBUUJWJUËEJDIJBSBUBJOQPMJ[[Bpurché si tratti di azione compiuta in stato di comprovata necessità allo scopo di salvare dal pericolo di un danno grave la persona; BUUJWJUËEJWPMPOUBSJBUPJOTUSVUUVSFQVCCMJDIFPFOUJQSJWBUJ TFSWJ[JP EJHVBSEJBNFEJDBTWPMUPQSFTTP TUSVUUVSFEJ1SPOUP4PDDPSTPF EBDPOTVMFO[B QSFTTP$FOUSBMJ0QFSBUJWFBUUFBMMBQSFTUB[JPOFEJTFSWJ[JEJ BTTJTUFO[BTBOJUBSJB AVVERTENZE: Per il dettaglio delle estensioni di cui sopra si rimanda all Art. 15 Altri Rischi assicurati delle Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità Civile Professionale. AVVERTENZE: -FQSJODJQBMJFTDMVTJPOJTPOPSJQPSUBUFBMM"SUo%FMJNJUB[JPOFEFMMBTTJDVSB[JPOFoFTDMVTJPOJoEFMMFi/PSNFDIFSFHPMBOP MBTTJDVSB[JPOFEJ3FTQPOTBCJMJUË$JWJMF1SPGFTTJPOBMFw AVVERTENZE: &CFOFSJDPSEBSFDIF il diritto all indennizzo può venir meno BODIFOFJDBTJEJmancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Art. 2 - Altre Assicurazioni e dell Art. 7 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 1BHJOBEJ

AVVERTENZA: &QSFWJTUPJOGJOFBOPSNBEFMMBSUEFMDPEJDFDJWJMFDIFRVBMPSBJM$POUSBFOUFOPOQSPWWFEBBMQBHBNFOUPEFMQSFNJPPEFMMF SBUFEJQSFNJPTVDDFTTJWFMBTTJDVSB[JPOFSFTUBsospesaEBMMFPSFEFM HJPSOPTVDDFTTJWPBRVFMMPEFMMBTDBEFO[BFSJQSFOEFWJHPSFEBMMFPSF EFMHJPSOPEJQBHBNFOUP 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità "MGJOFEJQPUFSFGGFUUVBSFVOBDPSSFUUBWBMVUB[JPOFM"TTJDVSBUPSFEFWFOFDFTTBSJBNFOUFDPOPTDFSFUVUUFMFDJSDPTUBO[FDIFQPTTPOPBWFSFJOGMVFO[BTVM SJTDIJP AVVERTENZA: Queste informazioni sono contenute nel Questionario Responsabilità Civile Professionale Medici che deve essere compilato e sottoscritto. AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale). AVVERTENZA: E infine previsto, alla voce Dichiarazioni presente nel retro del frontespizio di polizza, che, ai fini della validità della garanzia, il Contraente dichiari di non aver avuto in corso, nell ultimo triennio, polizze annullate in seguito a sinistri implicanti la sua responsabilità. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all Art. 5 - Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale. (MJBHHSBWBNFOUJEJSJTDIJPOPOOPUJPOPOBDDFUUBUJEBMMB4PDJFUËQPTTPOPDPNQPSUBSFMBQFSEJUBUPUBMFPQBS[JBMFEFMEJSJUUPBMMJOEFOOJ[[POPODIÏMB TUFTTBDFTTB[JPOFEFMMBTTJDVSB[JPOF "SU$PEJDF$JWJMF Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio (ad esempio il conseguimento da parte dell Assicurato di una specializzazione medica, che possa comportare una modifica alla propria attività). 1PJDIÏMhBHHSBWBNFOUPEFMSJTDIJPEFUFSNJOBVOBTJUVB[JPOFOVPWBFQJáSJTDIJPTBQFSMB4PDJFUËRVFTUhVMUJNBQVÛDIJFEFSFVOBEFHVBNFOUPEFMQSFNJPF EFMMFDPOEJ[JPOJPQVÛSFDFEFSFEBMDPOUSBUUP /FM DBTP EJ EJNJOV[JPOF EFM SJTDIJP MB 4PDJFUË B EFDPSSFSF EBMMB TDBEFO[B EFM QSFNJP P EFMMB SBUB EJ QSFNJP TVDDFTTJWB BMMB DPNVOJDB[JPOF EFMM"TTJDVSBUP$POUSBFOUFÒUFOVUBDPNFJOEJDBUPBMM"SUi%JNJOV[JPOFEFMSJTDIJPwBSJEVSSFJMQSFNJP "SU$PEJDF$JWJMFFSJOVODJBBMSFMBUJWP EJSJUUPEJSFDFTTP 6. Premi Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. -JNQPSUPJOEJDBUPJOQPMJ[[BÒHJËDPNQSFOTJWPEFMMFUBTTFFEFMMFQSPWWJHJPOJSJDPOPTDJVUFBMMJOUFSNFEJBSJP & QSFWJTUB MB QPTTJCJMJUË EJ DPSSJTQPOEFSF MBNNPOUBSF EPWVUP JO SBUF TFNFTUSBMJ NFEJBOUF VO BVNFOUP EFM EFM QSFNJP BOOVP MPSEP * NF[[J EJ QBHBNFOUPEFMQSFNJPBDDFUUBUJEBMMB4PDJFUËBJTFOTJEFMMBWJHFOUFOPSNBUJWBBOUJSJDJDMBHHJP%-HTO EFMOPWFNCSFTPOPHMJBTTFHOJJM CPOJGJDPFEJMEFOBSPDPOUBOUFDPOJMJNJUJFMFNPEBMJUËQSFWJTUJEBMMBDJUBUBOPSNB 7. Diritto di recesso AVVERTENZA: Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione dandone comunicazione al Contraente/Assicurato mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni. La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell Art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008. Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 9. Legge applicabile al contratto "MDPOUSBUUPDIFWFSSËTUJQVMBUPTBSËBQQMJDBUBMBMFHHFJUBMJBOB -F1BSUJQPUSBOOPDPOWFOJSFEJBTTPHHFUUBSFJMDPOUSBUUPBEVOBMFHJTMB[JPOFEJWFSTBEBRVFMMBJUBMJBOBTBMWJJMJNJUJEFSJWBOUJEBMMBQQMJDB[JPOFEJOPSNF JNQFSBUJWFOB[JPOBMJFTBMWBMBQSFWBMFO[BEFMMFEJTQPTJ[JPOJTQFDJGJDIFSFMBUJWFBMMFBTTJDVSB[JPOJPCCMJHBUPSJFQSFWJTUFEBMMPSEJOBNFOUPJUBMJBOP 10. Regime fiscale *MSFHJNFGJTDBMFBQQMJDBUPBMDPOUSBUUPEJBTTJDVSB[JPOFQSFWFEFMJNQPTJ[JPOFEJVOBMJRVPUBQBSJBMDPNFEJTQPTUPEBMMBWJHFOUFOPSNBUJWBEJ TFUUPSF 1BHJOBEJ

11. Informativa in corso di contratto *O SFMB[JPOF BE FWFOUVBMJ WBSJB[JPOJ EFMMF JOGPSNB[JPOJ DPOUFOVUF OFM 'BTDJDPMP *OGPSNBUJWP JOUFSWFOVUF EPQP MB TUJQVMB EFM DPOUSBUUP TF MF TUFTTF EFSJWBTTFSPEBJOOPWB[JPOJOPSNBUJWFMB4PDJFUËMFDPNVOJDIFSËQFSJTDSJUUPBM$POUSBFOUF/FHMJBMUSJDBTJTVMTJUPJOUFSOFUTBSËQSFWJTUBVOBTF[JPOFQFSMB DPOTVMUB[JPOFEFJTVDDFTTJWJBHHJPSOBNFOUJEFM'BTDJDPMP*OGPSNBUJWP -B 4PDJFUË IB MhPCCMJHP EJ GPSOJSF SJTDPOUSP QFS JTDSJUUP BE PHOJ SJDIJFTUB EJ JOGPSNB[JPOF QSFTFOUBUB EBM $POUSBFOUF P EBHMJ BWFOUJ EJSJUUP JO NFSJUP BM SBQQPSUPBTTJDVSBUJWPFOUSPWFOUJHJPSOJEBMSJDFWJNFOUPEFMMBSJDIJFTUB C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: In caso di sinistro l Assicurato o il Contraente devono dare avviso scritto del sinistro all Agenzia che ha emesso la polizza o alla Società entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza. L Assicurato o il Contraente devono inoltre fornire tempestivamente tutte le informazioni ulteriori in merito alle circostanze del fatto oggetto di richiesta di risarcimento, segnalare la presenza di altri contratti di assicurazione per la responsabilità civile, i nominativi dei testimoni e trasmettere la documentazione rilevante, anche in copia, nonché gli originali degli atti giudiziari eventualmente notificati e/o pervenuti. Il dettaglio degli obblighi del Contraente e dell Assicurato in caso di sinistro sono indicati all art. 7 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 1FSMBEFGJOJ[JPOFEFMMFNPEBMJUËEJHFTUJPOFEFMMFWFSUFO[FEJEBOOPTJSJNBOEBBRVBOUPQSFWJTUPBMMBSU(FTUJPOFEFMMFWFSUFO[FEJEBOOPoTQFTF MFHBMJEFMMFi/PSNFDIFSFHPMBOPMBTTJDVSB[JPOFJOHFOFSBMFw 13. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l Ufficio Reclami7JB(#$BTTJOJT.JMBOP 'BY1PTUBFMFUUSPOJDBSFDMBNJ!IFMWFUJBJU 1PTTPOPFTTFSFQSFTFOUBUJBMM*7"44 JO7JBEFM2VJSJOBMF3PNBPQQVSFBJGBYJSFDMBNJ - QFS MBDDFSUBNFOUP EFMMPTTFSWBO[B EFMMF EJTQPTJ[JPOJ EFM %-HT O 1BSUF *** 5JUPMP *** $BQP * 4F[JPOF *7CJT SFMBUJWF BMMB DPNNFSDJBMJ[[B[JPOF B EJTUBO[B EJ TFSWJ[J GJOBO[JBSJ BM DPOTVNBUPSF EB QBSUF EFMMF JNQSFTF EJ BTTJDVSB[JPOF F EJ SJBTTJDVSB[JPOF EFHMJ JOUFSNFEJBSJFEFJQFSJUJBTTJDVSBUJWJ - HJË QSFTFOUBUJ EJSFUUBNFOUF BMMF JNQSFTF EJ BTTJDVSB[JPOF F DIF OPO IBOOP SJDFWVUP SJTQPTUB FOUSP JM UFSNJOF EJ RVBSBOUBDJORVF HJPSOJ EBM SJDFWJNFOUPEBQBSUFEFMMFJNQSFTFTUFTTFPDIFIBOOPSJDFWVUPVOBSJTQPTUBSJUFOVUBOPOTPEEJTGBDFOUF - QFS MB SJTPMV[JPOF EFMMF MJUJ USBOTGSPOUBMJFSF P EJSFUUBNFOUF BM TJTUFNB FTUFSP DPNQFUFOUF JOEJWJEVBCJMF BDDFEFOEP BM TJUP JOUFSOFU IUUQFDFVSPQBFVJOUFSOBM@NBSLFUGJOOFUJOEFY@FOIUNDIJFEFOEPMBUUJWB[JPOFEFMMBQSPDFEVSB'*//&5 I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - OPNFDPHOPNFFEPNJDJMJPEFMSFDMBNBOUFDPOFWFOUVBMFSFDBQJUPUFMFGPOJDP - JOEJWJEVB[JPOFEFMTPHHFUUPPEFJTPHHFUUJEJDVJTJMBNFOUBMPQFSBUP - CSFWFEFTDSJ[JPOFEFMNPUJWPEFMMBMBNFOUFMB - DPQJBEFMSFDMBNPFWFOUVBMNFOUFQSFTFOUBUPBMMJNQSFTBEJBTTJDVSB[JPOFFEFMMFWFOUVBMFSJTDPOUSPGPSOJUPEBMMBTUFTTB - PHOJEPDVNFOUPVUJMFQFSEFTDSJWFSFQJáDPNQJVUBNFOUFMFSFMBUJWFDJSDPTUBO[F In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. /FM DBTP JO DVJ MB MFHJTMB[JPOF TDFMUB EBMMF QBSUJ TJB EJWFSTB EB RVFMMB JUBMJBOB HMJ FWFOUVBMJ SFDMBNJ JO NFSJUP BM DPOUSBUUP EPWSBOOP FTTFSF SJWPMUJ BMM"VUPSJUË EJ 7JHJMBO[B EFM 1BFTF MB DVJ MFHJTMB[JPOF Ò TUBUB QSFTDFMUB *O UBM DBTP M*7"44 GBDJMJUFSË MF DPNVOJDB[JPOJ USB M"VUPSJUË DPNQFUFOUF F JM $POUSBFOUF 14. Arbitrato -BQPMJ[[BOPOQSFWFEFTQFDJGJDBDMBVTPMBEJBSCJUSBUPTJSJNBOEBQFSUBOUPBMMFOPSNBUJWFEJMFHHFJOWJHPSF 15. Mediazione per la conciliazione delle controversie "MMF DPOUSPWFSTJF OBTDFOUJ EBM QSFTFOUF DPOUSBUUP TJ BQQMJDBOP MF EJTQPTJ[JPOJ OPSNBUJWF UFNQP QFS UFNQP WJHFOUJ JO UFNB EJ QSFMJNJOBSF SJDPSTP BM QSPDFEJNFOUP EJ NFEJB[JPOF JOOBO[J BHMJ 0SHBOJTNJ EJ.FEJB[JPOF JTDSJUUJ JO BQQPTJUP 3FHJTUSP JTUJUVJUP QSFTTP JM.JOJTUFSP EFMMB (JVTUJ[JB % -HT O FTVDDFTTJWJQSPWWFEJNFOUJNPEJGJDBUJWJJOUFHSBUJWJFEBUUVBUJWJ-h"VUPSJUË(JVEJ[JBSJBDPNQFUFOUFQFSMBSJTPMV[JPOFEFMMFDPOUSPWFSTJFEFSJWBOUJ EBMQSFTFOUFDPOUSBUUPWJFOFJOEJWJEVBUBJORVFMMBEFMMVPHPEJSFTJEFO[BPEPNJDJMJPFMFUUJWPEFM$POUSBFOUFP"TTJDVSBUP 1BHJOBEJ

D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA %JTFHVJUPTJSJQPSUBOPMFEFGJOJ[JPOJEFJUFSNJOJBTTJDVSBUJWJVUJMJ[[BUJOFMQSFTFOUF'BTDJDPMP*OGPSNBUJWP Assicurato *MTPHHFUUPJMDVJJOUFSFTTFÒQSPUFUUPEBMMhBTTJDVSB[JPOF Assicurazione *MDPOUSBUUPEJBTTJDVSB[JPOF µ JM SFHJNF BTTJDVSBUJWP DIF MJNJUB MPQFSBUJWJUË EFMMBTTJDVSB[JPOF BMMF SJDIJFTUF EJ SJTBSDJNFOUP GPSNVMBUF OFJ DPOGSPOUJ Claims Made EFMMBTTJDVSBUP EB UFS[J F SFMBUJWF B GBUUJ DPNNFTTJ EBMMhBTTJDVSBUP BODIF BOUFSJPSNFOUF BMMB TUJQVMB EFMMB QPMJ[[B TF WFSJGJDBUJTJOFMQFSJPEPJEFOUJGJDBUPOFMMFDPOEJ[JPOJDPOUSBUUVBMJFBDPOEJ[JPOFDIFMFTVEEFUUFSJDIJFTUFTJBOPQSFTFOUBUF OFMDPSTPEFMQFSJPEPEJWJHFO[BEFMMBQPMJ[[BTUFTTB Comportamento colposo 6OBPQJáB[JPOJFPPNJTTJPOJDIFDBVTBOPJEBOOJPHHFUUPEFMMBSJDIJFTUBEJSJTBSDJNFOUPFDIFTPOPQPTUFJOFTTFSF EBMMBTTJDVSBUPDPOJNQSVEFO[BOFHMJHFO[BPJNQFSJ[JBPQQVSFOPOSJTQFUUBOEPMFHHJSFHPMBNFOUJPSEJOJPEJTDJQMJOF Contraente *MTPHHFUUPDIFTUJQVMBMBTTJDVSB[JPOF Cose 4JBHMJPHHFUUJNBUFSJBMJTJBHMJBOJNBMJ Danni *QSFHJVEJ[JFDPOPNJDJDPOTFHVFOUJBNPSUFMFTJPOJQFSTPOBMJEJTUSV[JPOJPEFUFSJPSBNFOUJEJDPTF Franchigia -JNQPSUP QSFTUBCJMJUP DIF JO DBTP EJ EBOOJ QFS NPSUF MFTJPOJ QFSTPOBMJ F QFS EBOOFHHJBNFOUJ B DPTF F QFSEJUF QBUSJNPOJBMJM"TTJDVSBUPUJFOFBTVPDBSJDPQFSDJBTDVOTJOJTUSP Intervento chirurgico *OUFSWFOUPFPQSPDFEVSBDIFWJFOFFTFHVJUBJOTBMBPQFSBUPSJBDPOMBQSFTFO[BEJVONFEJDPBOFTUFTJTUBFMBTTJTUFO[B EJVOBFRVJQFPQFSBUPSJB µ JM SFHJNF BTTJDVSBUJWP DIF MJNJUB MhPQFSBUJWJUË EFMMB HBSBO[JB BTTJDVSBUJWB BJ GBUUJ QFS J RVBMJ M"TTJDVSBUP EFCCB Loss Occurrence SJTQPOEFSFQFSJMQSPQSJPDPNQPSUBNFOUPDPMQPTPBWWFOVUJFTDMVTJWBNFOUFEVSBOUFJMQFSJPEPEJWJHFO[BEFMMBQPMJ[[BB QSFTDJOEFSFEBMMBEBUBEJSJDIJFTUBEJSJTBSDJNFOUPPEJEFOVODJBEFMTJOJTUSP -B NBTTJNB FTQPTJ[JPOF DPOWFOVUB JO QPMJ[[B GJOP BMMB RVBMF MB 4PDJFUË Ò JNQFHOBUB B QSFTUBSF MB HBSBO[JB Massimale BTTJDVSBUJWB 2VBOEP JM NBTTJNBMF Ò QSFTUBUP QFS VO QFSJPEP EJ BTTJDVSB[JPOF RVFTUJ SBQQSFTFOUB MB NBTTJNB FTQPTJ[JPOFQFSUVUUFMFSJDIJFTUFEJSJTBSDJNFOUPQFSWFOVUFBMMB4PDJFUËEVSBOUFMPTUFTTPQFSJPEPEJBTTJDVSB[JPOF Medico *MQSPGFTTJPOJTUBMBVSFBUPJOEJTDJQMJOFNFEJDIFBCJMJUBUPBMMFTFSDJ[JPEFMMBQSPGFTTJPOFNFEJDBBUUSBWFSTPJMTVQFSBNFOUP EJBQQPTJUPFTBNFEJTUBUPFJTDSJUUPBMMBMCP Parti *M$POUSBFOUF"TTJDVSBUPFMB4PDJFUË Perdite Patrimoniali *M QSFHJVEJ[JP FDPOPNJDP SJTBSDJCJMF B UFSNJOJ EJ QPMJ[[B DIF OPO TJB DPOTFHVFO[B EJ NPSUF MFTJPOJ QFSTPOBMJ F EJTUSV[JPOFPEFUFSJPSBNFOUPEJDPTF Polizza *MEPDVNFOUPDIFQSPWBMBTTJDVSB[JPOF Premio -BTPNNBEPWVUBEBMMBTTJDVSBUPBMMB4PDJFUË Risarcimento -BTPNNBEPWVUBEBMMB4PDJFUËBMUFS[PJODBTPEJTJOJTUSP Scoperto -B RVPUB EJ EBOOP SJTBSDJCJMF QFS NPSUF MFTJPOJ QFSTPOBMJ F QFS EBOOFHHJBNFOUJ B DPTF F EJ QFSEJUF QBUSJNPOJBMJ FTQSFTTBJOQFSDFOUVBMFDIFSJNBOFBDBSJDPEFMMBTTJDVSBUP Sinistro -BSJDIJFTUBEJSJTBSDJNFOUPEBOOJQSFTFOUBUBEBVOUFS[POFJDPOGSPOUJEFMMBTTJDVSBUPQFSNPSUFMFTJPOJQFSTPOBMJQFSEJUF QBUSJNPOJBMJFQFSEBOOFHHJBNFOUJBDPTF Società )FMWFUJB$PNQBHOJB4WJ[[FSBE"TTJDVSB[JPOJ4"o3BQQSFTFOUBO[B(FOFSBMFFEJSF[JPOFQFSM*UBMJB 4JUVB[JPOF DIF QPSUB M"TTJDVSBUP B QPSSF JO FTTFSF JM DPNQPSUBNFOUP DPMQPTP JO RVBOUP DPTUSFUUP EBMMB OFDFTTJUË EJ Stato di necessità TBMWBSF TÏ P BMUSJ EBM QFSJDPMP BUUVBMF EJ VO EBOOP HSBWF BMMB QFSTPOB EB MVJ OPO WPMPOUBSJBNFOUF DBVTBUP F OPO BMUSJNFOUJFWJUBCJMF G LOSSARIO (Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche) Anno (annuo - annuale): QFSJPEPEJUFNQPMBDVJEVSBUBÒQBSJBHJPSOJ JODBTPEJBOOPTPMBSFCJTFTUJMF Bimestre (bimestrale): QFSJPEPEJUFNQPMBDVJEVSBUBÒDPNQSFTBUSBFHJPSOJJOGVO[JPOFEFMMBEBUBJOJ[JBMFEFMDPOUFHHJP Età assicurativa: FUËJOBOOJJOUFSJEFUFSNJOBUBUSBTDVSBOEPMFGSB[JPOJEJBOOP Mese (mensile): QFSJPEPEJUFNQPMBDVJEVSBUBÒDPNQSFTBUSBFHJPSOJJOGVO[JPOFEFMMBEBUBJOJ[JBMFEFMDPOUFHHJP Poliennale (durata): QFSJPEP EJ UFNQP MBDVJ EVSBUB NJOJNB ÒQBSJB HJPSOJ JO DBTPEJVO BOOPTPMBSFCJTFTUJMF DPNQSFTP OFM QFSJPEP Quadrimestre QFSJPEPEJUFNQPMBDVJEVSBUBÒDPNQSFTBUSBFHJPSOJJOGVO[JPOFEFMMBEBUBJOJ[JBMFEFMDPOUFHHJP (quadrimestrale): Quinquennio QFSJPEPEJUFNQPMBDVJEVSBUBÒQBSJBHJPSOJ JODBTPEJEVFBOOJTPMBSJCJTFTUJMJDPNQSFTJOFMQFSJPEP (quinquennale): Semestre (semestrale): QFSJPEPEJUFNQPMBDVJEVSBUBÒDPNQSFTBUSBFHJPSOJJOGVO[JPOFEFMMBEBUBJOJ[JBMFEFMDPOUFHHJP Settimana (settimanale): QFSJPEPEJUFNQPMBDVJEVSBUBÒQBSJBHJPSOJ Trimestre (trimestrale): QFSJPEPEJUFNQPMBDVJEVSBUBÒDPNQSFTBUSBFHJPSOJJOGVO[JPOFEFMMBEBUBJOJ[JBMFEFMDPOUFHHJP SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia 1BHJOBEJ

Casa e Lavoro Helvetia Responsabilità Civile Professionale del Medico Condizioni di Assicurazione Helvetia Casa e Lavoro Mod. H256 Ed. 02/2014 La tua Assicurazione svizzera.

Le presenti Condizioni di Assicurazione formano parte integrante del Fascicolo Informativo Mod. H254

INDICE DEFINIZIONI 1 GLOSSARIO 1 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO 3 ANNOTAZIONI 6

DEFINIZIONI Assicurato Assicurazione Claims Made Comportamento colposo Contraente Cose Danni Franchigia Intervento chirurgico Loss Occurrence Massimale Medico Parti Perdite Patrimoniali Polizza Premio Risarcimento Scoperto Sinistro Società Stato di necessità Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Il contratto di assicurazione. È il regime assicurativo che limita l operatività dell assicurazione alle richieste di risarcimento formulate nei confronti dell assicurato da terzi e relative a fatti commessi dall'assicurato anche anteriormente alla stipula della polizza, se verificatisi nel periodo identificato nelle condizioni contrattuali e a condizione che le suddette richieste siano presentate nel corso del periodo di vigenza della polizza stessa. Una o più azioni e/o omissioni che causano i danni oggetto della richiesta di risarcimento e che sono poste in essere dall assicurato con imprudenza, negligenza o imperizia oppure non rispettando leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il soggetto che stipula l assicurazione. Sia gli oggetti materiali, sia gli animali. I pregiudizi economici conseguenti a morte, lesioni personali, distruzioni o deterioramenti di cose. L importo prestabilito che, in caso di danni per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e perdite patrimoniali, l Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro. Intervento e/o procedura che viene eseguita in sala operatoria con la presenza di un medico anestesista e l assistenza di una equipe operatoria. È il regime assicurativo che limita l'operatività della garanzia assicurativa ai fatti per i quali l Assicurato debba rispondere per il proprio comportamento colposo, avvenuti esclusivamente durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta di risarcimento o di denuncia del sinistro. La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa. Quando il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, questi rappresenta la massima esposizione per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione. Il professionista laureato in discipline mediche, abilitato all esercizio della professione medica attraverso il superamento di apposito esame di stato e iscritto all albo. Il Contraente/Assicurato e la Società Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose. Il documento che prova l assicurazione. La somma dovuta dall assicurato alla Società. La somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro. La quota di danno risarcibile per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e di perdite patrimoniali, espressa in percentuale, che rimane a carico dell assicurato. La richiesta di risarcimento danni presentata da un terzo nei confronti dell assicurato per morte, lesioni personali, perdite patrimoniali e per danneggiamenti a cose. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. Situazione che porta l Assicurato a porre in essere il comportamento colposo in quanto costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, da lui non volontariamente causato e non altrimenti evitabile. GLOSSARIO (Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche) Anno (annuo - annuale) Bimestre (bimestrale) Età assicurativa Mese (mensile) Poliennale (durata) Quadrimestre (quadrimestrale) Quinquennio (quinquennale) Semestre (semestrale) Settimana (settimanale) Trimestre (trimestrale) Periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile). Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno. Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo). Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo). Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni. Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Mod. H256 - Ed. 02/2014 Pagina 1 di 6

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.) Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne tempestivamente avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 - Modifiche dell Assicurazione Devono essere provate dalle Parti per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 C.C.). Art- 6 - Diminuzione del rischio In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso (art. 1897 C.C.). Art. 7 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato devono darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 15 (quindici) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del C.C.). Il Contraente o l Assicurato devono inoltre comunicare all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulla modalità di accadimento del sinistro di cui l Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, le informazioni di cui all art. 2 del presente contratto, nonché trasmettere i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (Art. 1915 del C.C.). Art. 8 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione, con preavviso di 30 (trenta) giorni. In tal caso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione intercorrente tra la data di efficacia del recesso e l originaria scadenza del contratto. Art. 9 Durata del contratto In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto, quest ultimo è prorogato per un anno e così successivamente. Art. 10 - Oneri fiscali Sono a carico del Contraente. Art. 11 - Foro competente Valgono le Norme di legge. Art. 12 - Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge. Art. 13 Gestione delle vertenze di danno spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Mod. H256 - Ed. 02/2014 Pagina 2 di 6

L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere alla Società la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull Assicurato di ogni pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari ad quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL MEDICO Art. 14 Oggetto dell assicurazione Responsabilità Civile professionale nei confronti di terzi (R.C.T.) Premesso che l assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni e informazioni fornite dal Contraente/Assicurato, anche tramite questionario che forma parte integrante del presente contratto, la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di un comportamento colposo verificatosi in relazione all esercizio dell attività professionale assicurata e indicata in polizza. L assicurazione opera solo ed esclusivamente se l Assicurato al momento del comportamento colposo è regolarmente abilitato all esercizio della professione ed iscritto al relativo albo istituito ai sensi di legge e non è sospeso per qualunque causa dall esercizio della professione. L Assicurazione opera per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere. Art. 15 - Altri Rischi Assicurati L Assicurazione si intende operante anche per : a) i danni conseguenti all effettuazione di interventi chirurgici ambulatoriali e/o domiciliari anche quando la professione dichiarata non preveda l esercizio della chirurgia; b) i danni conseguenti all impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche d immagine per scopi diagnostici nonché, limitatamente ai medici radiologi, per scopi terapeutici; c) i danni derivanti dall uso di apparecchi per la diatermia ed elettroterapia; d) i danni conseguenti alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale nonché al fatto del personale infermieristico dello studio; e) i danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici, anche quando l opera professionale prestata dall Assicurato non rientra nell ambito della specifica attività dichiarata in polizza, purché si tratti di azione compiuta in stato di necessità; f) i danni derivanti dal servizio di guardia medica svolto presso strutture di Pronto Soccorso e da consulenza presso Centrali Operative atte alla prestazione di servizi di assistenza sanitaria; g) i danni derivanti dalla proprietà di insegne pubblicitarie ovunque ubicate, esclusi i danni alle opere sulle quali sono applicate; Art. 16 - Efficacia della garanzia 16.1- Medici che non sono stati precedentemente assicurati con la Società o con altra Compagnia Assicuratrice per il medesimo rischio La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall Assicurato: a) durante il periodo di efficacia dell assicurazione; b) non oltre i due anni precedenti rispetto alla data di decorrenza dell efficacia dell assicurazione, solo ed esclusivamente se tali comportamenti non erano noti all Assicurato prima della stipulazione della polizza e se le relative richieste di risarcimento sono presentate all Assicurato dopo 180 (centottanta) giorni dalla data di decorrenza dell efficacia dell assicurazione. La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. 16.2- Medici che sono stati assicurati con altra Compagnia assicuratrice, per il medesimo rischio a) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di efficacia della stessa (claims made) La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall Assicurato non oltre i due anni precedenti rispetto alla data di decorrenza dell efficacia dell assicurazione e che tali comportamenti non fossero noti all Assicurato prima della stipulazione della polizza. La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. b) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa (loss occurrence). La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall Assicurato durante il periodo di efficacia della presente assicurazione. Mod. H256 - Ed. 02/2014 Pagina 3 di 6

La presente assicurazione non opera con riferimento alle richieste di risarcimento riferibili o conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall Assicurato precedentemente rispetto alla decorrenza dell efficacia dell assicurazione stessa. 16.3 - Medici che sono stati assicurati con altra polizza stipulata con la Società a) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di efficacia della stessa (claims made). Qualora la presente assicurazione sostituisca senza soluzione di continuità un diverso contratto di assicurazione, precedentemente stipulato con la Società per il medesimo rischio, ed il precedente contratto operava a copertura delle richieste di risarcimento presentate durante il relativo periodo di efficacia, le Parti convengono che, relativamente alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente assicurazione, i reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dalla presente assicurazione. Le Parti rinunciano pertanto ad ogni diritto derivante dalla polizza sostituita. La presente assicurazione è stipulata in base alla dichiarazione dell Assicurato di non essere a conoscenza di comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, che comportino richieste di risarcimento in base alla presente assicurazione. In caso di dichiarazione inesatta, e purché l Assicurato non abbia agito con dolo nel rendere tale dichiarazione, si applicheranno le condizioni tutte della polizza sostituita. b) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa (loss occurrence). Qualora la presente assicurazione sostituisca senza soluzione di continuità un diverso contratto di assicurazione precedentemente stipulato con la Società per il medesimo rischio ed il precedente contratto operava a copertura dei comportamenti colposi posti in essere durante il relativo periodo di efficacia, la presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato durante il periodo di efficacia della stessa, relative a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo. I sinistri cagionati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita saranno regolati dalle norme contenute nella stessa. 16.4 - La copertura assicurativa non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all Assicurato all inizio del periodo di assicurazione. A tale effetto l Assicurato dichiara ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile. Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all Assicurato successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa. Art. 17 - Massimale assicurato Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all Assicurato nello stesso periodo. Art. 18 - Estensione Territoriale L assicurazione opera per i danni che avvengono nel territorio dell Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano. Art. 19 Delimitazione dell assicurazione esclusioni I) Non sono considerati terzi ai fini della presente assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione. II) L assicurazione non opera se al momento del compimento del comportamento colposo che ha originato il sinistro l Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale o era comunque sospeso dall esercizio della professione. III) L assicurazione non opera per i danni per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o per le perdite patrimoniali: a) di natura estetica e fisionomica; b) conseguenti ad interventi, terapie e applicazioni estetiche; c) conseguenti ad interventi di implantologia odontoiatrica; d) derivanti da responsabilità conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali di Direttore Sanitario, nonché quelle di Dirigente responsabile di reparti o di altra unità nell ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, ferma l operatività della garanzia per la responsabilità professionale dell Assicurato; e) conseguenti all uso e detenzione di sostanze radioattive naturali o artificiali o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche ovvero verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto dall art.15 lett. b; f) determinati da responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza o irregolarità del consenso informato, salvo i casi previsti da leggi o regolamenti vigenti; Mod. 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g) direttamente o indirettamente attribuibili all HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all HIV incluso l AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati; h) limitatamente ai medici che non effettuano interventi chirurgici, i danni derivanti da atti invasivi diagnostici e terapeutici salvo quanto previsto dall art. 15 lett. e); i) derivanti da pratiche di procreazione assistita salvo il caso di morte e lesioni personali; j) derivanti dalla permanenza dello stato di gravidanza a seguito dell esecuzione di tecniche di interruzione volontaria di gravidanza; k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non derivategli dalla legge; l) derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione per la quale è prestata l assicurazione, salvo quanto previsto dall art. 15 lett. e); m) derivanti da attività di sperimentazione clinica e di ricerca; n) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da questi detenute; o) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; p) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; q) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16 anno di età; r) a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; s) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; t) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l amianto; u) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici; v) direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.); w) derivanti all Assicurato da rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all Assicurato stesso a titolo di compenso professionale; x) causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. y) limitatamente ai medici Dermatologi/Venerologi, derivanti dall'uso di apparecchiature laser, salvo che non siano espressamente comprese nella descrizione dell'attività professionale indicata nel frontespizio di polizza. **************************** Mod. H256 - Ed. 02/2014 Pagina 5 di 6

ANNOTAZIONI Mod. H256 - Ed. 02/2014 Pagina 6 di 6

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzionee per l Italia Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano Tel. 02 5351 1 (20 linee) Fax 02 5520360 53514611 www.helvetia.it Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.0000 i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 R.E.A. n. 370476 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/ /1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 Iscr. Albo Gruppi Ass. n d ord. 031 La tua Assicurazione svizzera.