ACCORDO QUADRO PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO L anno 2006 il mese di luglio il giorno 25 TRA UNCI rappresentata dal Presidente Luciano D Ulizia e assistito dal Consigliere di Presidenza Settimio Marchione UNSIC rappresentata dal Presidente Nazionale Domenico Mamone E FESICA/CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani CONFSAL/FISALS rappresentata dal Segretario Nazionale Aggiunto Claudio Trovato e assistita dalla CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Marco Paolo Nigi (in vigore dal 01/08/2006 al 31/07/2010) 1
Premessa Con il presente accordo le Parti tendono alla definizione di regole generali atte ad impedire un utilizzo improprio e abusivo del contratto di collaborazione a progetto. TITOLO I Campo di applicazione Art. 1 il presente accordo disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale i rapporti di collaborazione a progetto posti in essere dalle imprese cooperative e dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dalle OO.SS. firmatarie e alle organizzazioni ad esse federate loro aderenti. Art. 2 - le attività di collaborazione a progetto sono quelle contenute negli artt. 61-69 del D.Lgs 276/03 e succ. modd. trattandosi di prestazioni senza vincolo di subordinazione. Art. 3 - i rapporti di collaborazione a progetto devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Art. 4 - la prestazione a progetto comporta un collegamento funzionale tra l attività del collaboratore e il Committente nel rispetto del coordinamento con l organizzazione di quest ultimo e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attività lavorativa. Art. 5 - il lavoro a progetto non tende allo stato ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all area della cosiddetta parasubordinazione. 2
Art. 6 - sono escluse dalla collaborazione a progetto: - le prestazioni occasionali di durata complessiva non superiore a 30 gg. con lo stesso committente che non comportino per il percettore un compenso complessivo superiore a 5.000,00 in un anno solare; - agente e rappresentante di commercio; - le professioni intellettuali con iscrizioni in appositi albi professionali; - le società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI; - componenti di organi di amministrazione e controllo di società; - partecipanti a collegi e commissioni; - i pensionati di vecchiaia, di inabilità ed anzianità; per questi ultimi alla maturazione dei requisiti di età per il pensionamento di vecchiaia; - i percettori di borse di studio; - gli associati in partecipazione; - i titolari del diritto di autore; - i promotori finanziari; - le attività lavorative coincidenti con quelle dell impresa: la promozione, la vendita sondaggi delle compagnie pubblicitarie; - le attività lavorative che possono essere ricondotte a mansioni fondamentali, con prestazioni lavorative del tutto elementari, e sostanzialmente ripetitive, secondo le specifiche declaratorie contrattuali sia di natura impiegatizia sia operaia. Art. 7 - i contratti a progetto possono essere stipulati, anche, nelle attività nelle quali il collaboratore gode di scarsa autonomia come gli addetti operanti nei seguenti settori: - call center, - settore investigativo; - settore totalizzatori, ingressi e servizi vari nelle agenzie ippiche; - istituti di ricerca di mercato; 3
- organizzazioni non governative; - organizzazioni sindacali. Art. 8 - per quanto non previsto dal presente accordo la disciplina applicabile e quella prevista dalle norme di legge vigenti in materia inerenti il lavoro parasubordinato. TITOLO II Livelli di accordo Art. 9 - L accordo individuale riconosce alle parti stipulanti la possibilità di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri del costo-lavoro. TITOLO III Call center Art. 10 - Nello specifico, per il settore call center, a fronte di necessità peculiari derivanti dallo svolgimento dell attività eseguita necessariamente nei locali del committente, le parti potranno concordare la presenza fisica del collaboratore a cadenza periodica, preventivamente comunicata, ed anche in singole fasce orarie ben individuate in talune sedi operative o logistiche del committente. Per le medesime esigenze, il committente può chiedere al collaboratore di riferire la sua disponibilità a prestare attività in fasce orarie e, per l effetto, essere pagato a tariffa oraria. In tale contesto, ne consegue che il collaboratore non sarà tenuto a giustificare alcuna assenza e che la presenza non può mai essere imposta. In estrema ratio, il collaboratore, per esigenze strettamente connesse allo svolgimento dell attività e per il raccordo con gli altri operatori del call center, potrà comunicare la propria assenza. Pertanto, per il settore call center le materie da trattare sono: - autonomia della definizione dei tempi orari e modalità di esecuzione; - strumenti tecnici messi a disposizione dal committente; - fasce di presenza settimanali e giornaliera. 4
Il profilo della legittimità del contratto di lavoro a progetto ben sono configurabili con riferimento ad attività telefoniche in entrata e in uscita. I criteri devono essere individuati nell ottica dell individuazione e specificazione del progetto o programma di lavoro e nell autonomia del collaboratore nella gestione dei tempi di lavoro e le modalità di coordinamento tra il committente e il collaboratore. Pertanto non deve sussistere coincidenza, neanche parziale, con l attività principale o accessoria del committente ma quest ultimo deve ravvisare la necessità del contributo professionale del collaboratore al fine di perseguire i propri fini. Inoltre, il compito assegnato al collaboratore deve consistere, nei contatti con l utenza, in un servizio riconducibile ad un singolo committente con cui si stipula il contratto di collaborazione a progetto. Non sono, però, sottoscrivibili contratti di collaborazione a progetto, in quanto incompatibili, per effettuare prestazioni relative ai servizi di customer care e di assistenza tecnica all utenza a meno che il collaboratore non gestisca, come nel caso del outbound, la propria attività o possa comunque pianificarla. Il progetto non può coincidere totalmente con l attività principale del committente nè sovrapporsi con la medesima. TITOLO IV decorrenza e durata Art. 11 - il presente accordo decorre dal 01/08/2006 al 31/07/2010 ed è soggetto a formale verifica annuale fra le parti. Eventuali modifiche decorreranno dal primo giorno del terzo mese successivo all accordo di verifica. Art. 12 - l accordo si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza con ogni mezzo utile a far conoscere alle altre parti la propria volontà di recedere. 5
Art. 13 - in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti, copia del presente accordo sarà inviato entro 30 gg. dalla stipula al CNEL, al Ministero del Lavoro e agli Enti di Previdenza e Assistenza. Art. 14 - il committente è tenuto a distribuire gratuitamente ad ogni singolo collaboratore copia del presente accordo. TITOLO V contratti individuali Art. 15 - i contratti individuali dovranno essere redatti in forma scritta e dovranno contenere i seguenti istituti: - l espressa individuazione di una durata concordata tra le parti dell accordo e sarà correlata ad uno o più progetti o programma o fasi di esso; - la temporaneità della prestazione è finalizzata all esclusione del ricorso a collaborazioni indeterminate o reiterate nel tempo; - l individuazione del termine dovendo prevedere una data certa e una scadenza legata al numero di mesi assumendo quale riferimento obiettivo il verificarsi di un evento futuro che potrà consistere nel raggiungimento del risultato del progetto. TITOLO VI Diritto di prelazione Art. 16 - Nel caso in cui il committente abbia la necessità di effettuare assunzioni o attivare nuove collaborazioni per le stesse professionalità e per lo svolgimento delle stesse attività svolte dai collaboratori che abbiano già prestato la loro opera con esito positivo presso lo stesso committente nel corso degli ultimi 12 mesi, dovrà procedere riconoscendo ai collaboratori il diritto di prelazione rispetto a personale esterno all impresa. 6
TITOLO VI forme di coordinamento con il committente Art. 17 - Il contratto a progetto deve contenere la descrizione puntuale delle forme e delle modalità con le quali si potrà concretamente esplicare il coordinamento con l organizzazione del committente. In particolare l accordo dovrà interrogare il collaboratore e il committente circa le reciproche disponibilità a coordinarsi in base alle reciproche effettive esigenze prestando attenzione ad evitare ogni tipo di attività tale da pregiudicare la reale autonomia nella gestione del rapporto di collaborazione a progetto da parte del collaboratore. Si potrà raggiungere così un consensuale accordo tra le parti circa le modalità concrete di espletamento del necessario coordinamento tra il collaboratore e l organizzazione aziendale. TITOLO VII determinazione del corrispettivo Art. 18 - l accordo deve contenere l indicazione non soltanto della misura del corrispettivo pattuito tra le parti ma anche le evidenziazione dei criteri utilizzati da queste per la determinazione in concreto del compenso. Pertanto, il trattamento economico sarà parametrato al trattamento minimo economico previsto dal CCNL UNCI applicato dal committente per i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti. Art. 19 - la corresponsione del compenso dovrà avvenire con cadenza periodica, eventualmente anche mensile, entro e non oltre il 5 giorno del mese successivo a quello di competenza. Il saldo delle spettanze dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla data indicata nel contratto individuale quale termine dello stesso. 7
TITOLO VIII facoltà di certificazione Art. 20 - Il contratto di lavoro individuale può essere certificato dall Ente Bilaterale UNCI/CONFSAL. Art. 21 - Il prestatore può svolgere attività di collaborazione per progetti diversi anche per più committenti nel medesimo periodo purchè detti progetti non siano in concorrenza tra loro. Art. 22 - Il collaboratore, salva diversa previsione indicata nel contratto individuale, non può e non potrà riferire ad alcuno le informazioni organizzative, commerciali e strutturali dell impresa committente di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento dell incarico. TITOLO IX Recesso - rescissione - risoluzione anticipata Art. 23 - Elemento essenziale per la redazione del contratto di lavoro individuale è la disciplina della fase risolutiva del rapporto di collaborazione che sorge sulla base del accordo di lavoro a progetto. Art. 24 - i contratti a progetto si risolvono con la realizzazione del progetto. Ciò significa che il conseguimento del risultato finale o parziale pattuito rappresenta la forma naturale di risoluzione del lavoro a progetto. Art. 25 - Va considerata anche la possibile risoluzione anticipata dell accordo che a norma di legge può avvenire per giusta causa o per gravi inadempienze contrattuali o per sospensione ingiustificata della prestazione secondo le diverse causali o modalità previste nell accordo individuale. 8
Art. 26 - in caso di inadempienza se il committente risolve il contratto al collaboratore vanno comunque corrisposti i compensi maturati fino al momento dell interruzione del rapporto. Per far valere il presente articolo il committente dovrà darne comunicazione motivata mediante raccomandata A/R. Contro il provvedimento il collaboratore potrà opporre ricorso entro 6 giorni dalla data di ricezione alla Commissione Paritetica di cui al presente accordo. Inoltre si potrà avere rescissione o risoluzione del contratto per comprovati motivi di forza maggiore e per rinuncia all incarico da parte del collaboratore rispettando il termine di preavviso indicato nel contratto individuale. TITOLO X Professionalità e competenze del collaboratore Art. 27 - la corretta costruzione di un accordo di lavoro a progetto non può prescindere dal fotografare le effettive competenze e la professionalità posseduta dal collaboratore. Nel testo contrattuale le parti devono darsi reciprocamente atto di essere a conoscenza del valore e dei limiti delle qualità personali e professionali del collaboratore il quale deve essere in possesso delle competenze necessarie per portare ad esecuzione dell accordo. Art. 28 - il contratto può prevedere un periodo di prova pari a 1/6 e, comunque, non superiore a gg.30 della durata complessiva dell incarico. TITOLO XI Specificità del progetto Art. 29 - In tema di lavoro a progetto si ritiene che il contenuto del accordo vada inteso come obbligazione di risultato essendo questa la costruzione giuridica più legata al dato normativo. 9
TITOLO XII Forme di coordinamento col committente Art. 30 - L accordo di lavoro a progetto deve contenere la descrizione puntuale e dettagliata delle forme e della modalità nelle quali si potrà concretamente esplicare il coordinamento con l organizzazione del committente. TITOLO XIII orario di lavoro Art. 31 - Il collaboratore non è soggetto a vincolo d orario. L accordo individuale stipulato tra il collaboratore deve contenere la descrizione puntuale delle forme e delle modalità nelle quali si potrà concretamente attuare. Art. 32 - Nel contratto a progetto l orario lavorativo va concepito in funzione del risultato qualora la presenza del lavoratore sul luogo dell esecuzione della prestazione per un preciso lasso temporale giornaliero o settimanale o mensile rivesta un importanza essenziale nell economia del rapporto a progetto che però non costituisce un indice di subordinazione del collaboratore. Art. 33 - Il coordinamento dell attività può risultare un passaggio essenziale ed indefettibile per l utile realizzazione del programma o del progetto. Non è l orario eventualmente pattuito che qualifica il rapporto a progetto. Le parti potranno accordarsi su una prestabilita misura temporale della prestazione, ritenuta necessaria ai fini del conseguimento dello specifico contrattuale individuato. TITOLO XIV malattia- maternita - infortunio Art. 34 - L assenza per malattia, infortunio e maternità non comportano l estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 10
- Malattia e infortunio: la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del accordo che si estingue alla scadenza. Il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita dal accordo quando essa sia determinata ovvero superiore a 30gg. per contratti di durata indeterminabile. - Gravidanza: la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180gg salva diversa e più favorevole disposizione per la lavoratrice indicata nel contratto di collaborazione individuale. TITOLO XV previdenza integrativa Art. 35 - Le parti concordano sull importanza di una copertura di previdenza integrativa anche per i collaboratori a progetto. A tale scopo le stesse definiranno entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo le modalità e le procedure necessarie per l adesione al fondo della previdenza complementare previsto per le aziende del settore di appartenenza del committente. TITOLO XVI premio di fine rapporto di collaborazione a progetto Art. 36 - Il trattamento di fine mandato corrisposto alla cessazione del rapporto di collaborazione a progetto può essere concordato dalle parti ma non obbligatoriamente previsto. La previsione di tale emolumento è rimessa alla discrezionalità delle parti. TITOLO XVII tutela della salute, sicurezza, igiene e dell integrita fisica del collaboratore nell ambiente di lavoro Art. 37 - Valgono le norme stabilite dal CCNL applicato dal committente per i lavoratori dipendenti. Oltre alle disposizioni di cui alla L.533/73 e successive modificazioni e integrazioni sul processo del lavoro di cui all art. 64 del Dlgs 151/01, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le 11
norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al Dlgs n.626/94 e succ. modd. Quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all art.51, co.i, L.n.488/99 e del Decreto Ministero lavoro del 12/01/01. TITOLO XVIII divieti Art. 38 - Al collaboratore è fatto divieto di fornire qualsiasi tipo di informazione o di quant altro sia venuto a conoscenza o in suo possesso di pertinenza del committente. TITOLO XIX trattenuta per risarcimento danni Art. 39 - I danni che comportino trattenute per risarcimento a carico del collaboratore devono essere comunicati a quest ultimo non appena essi siano a conoscenza del committente. L importo del risarcimento, in relazione all entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuta nella misura del 10% del corrispettivo mensile calcolato. In caso di risoluzione del rapporto di collaborazione a progetto il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi spettanti al collaboratore. TITOLO XX composizione delle controversie Art. 40 - Per i fini previsti dal presente accordo le parti concordano di costituire una Commissione Paritetica nazionale, di prossima costituzione, che ha il compito di esaminare le controversie, gli istituti e clausole contrattuali previste dal vigente accorso. La commissione paritetica ha la seguente funzione: - monitorare l applicazione delle intese intercorse, - esaminare le controversie di interpretazione ed applicazione di istituti e clausole contrattuale e fornirne una interpretazione autentica; 12
- esperire un tentativo di bonario componimento delle controversie insorte tra il committente e il collaboratore sulla base di loro richieste anche presentate in forma disgiunta suggerendo, se del caso, eventuali proposte conciliative della vertenza relativa al contratto individuale; - per quanto attiene alla risoluzione del rapporto a progetto per revoca da parte del committente, la commissione avrà la facoltà di verificare la sola esistenza di validi motivi, in difetto dei quali il committente sarà tenuto al pagamento al collaboratore della quota parte di compenso spettante fino alla scadenza naturale del rapporto di collaborazione a progetto. - Art. 41 - La commissione si esprimerà entro 15gg dalla presentazione dell istanza. La commissione è formata, in composizione paritetetica, da membri delle Parti Stipulanti il presente accordo. TITOLO XXI Contribuzione Sindacale Art. 42 - Le parti convengono che, considerati i costi che il presente Accordo comporta per l assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le cooperative aderenti e non, che applicano il presente articolato, verseranno alla Sede Centrale dell UNCI un contributo una tantum pari a 50,00 (cinquanta/00) per ogni singolo contratto di collaborazione a progetto stipulato di cui il 50% sarà ristornato all EBUC, Ente Bilaterale UNCI/CONFSAL, per l eventuale richiesta di certificazione prevista dal D. Lgs. 276/03. TITOLO XXII disposizioni finali Art. 43 - le parti si impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente accordo quadro. 13
UNCI UNSIC FESICA/CONFSAL CONFSAL/FISALS CONFSAL 14