Avv. Marina Tona. - Partner - Trifirò & Partners - Avvocati. Via San Barnaba, 32 20122 Milano - Tel 02.550011 Fax 02.5460391 www.trifiro.



Documenti analoghi
PARTITE IVA FITTIZIE

RIFORMA DELLA L. 92/2012: INTRODUZIONE

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

I contratti a progetto e i lavoratori autonomi a partita Iva dopo la riforma Fornero

Partite Iva, riforma lavoro e la presunzione di collaborazione

Lavoro & Previdenza N False partite Iva: l attività di verifica. La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

PARTITE IVA FITTIZIE CHIARIMENTI RECENTI

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO NUOVE REGOLE PER LE PARTITE IVA

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

Ai gentili Clienti dello Studio

Definizione della tipologia contrattuale

IL LAVORO AUTONOMO CON PARTITA IVA

La riforma del lavoro

I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione

I CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLE PARTITE IVA TRA LA CIRCOLARE 32/2012 ED IL D.M. 20 DICEMBRE 2012

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

Riforma del lavoro e tutela del credito:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena

I venerdì dell Avvocatura

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART del codice civile

Novità nei rapporti di lavoro: vincoli o opportunità per le imprese? Le partite Iva genuine, l Associazione in Partecipazione, il Progetto.

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste Roma Tel. 06/ (RA) Fax info@mt-partners.

La Riforma Fornero. Prime riflessioni sui contratti flessibili *

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali

IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Regolamento per il conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza

Roma, 29 gennaio 2015

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE

RISOLUZIONE N. 248/E

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva web: info@bdassociati.

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

SPLIT PAYMENT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 Legge di Stabilità 2015

Appunti per: Seminario Giuridico Fiscale

Regolamento. per il conferimento. di incarichi di. collaborazione esterna. ex art. 7, c. 6, D.lgs 165/2001 e s.m.i.

anno III n Scadenze Fiscali

Prospettive previdenziali del Fisioterapista

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO

Circolare Informativa n 40/2013. Prestazioni autonome, Collaborazioni a progetto e in regime di partita IVA

LE COLLABORAZIONI A PROGETTO

C i r c o l a r i. Siri. E d i z i o n e V d i A p r i l e

ALLEGATO 4 MODALITA APPLICATIVE DELLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI RAVENNA DI CUI AL COMMA 558 DELLA LEGGE N. 296/2006.

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Circolare N.25 del 18 Febbraio 2014

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010

fieremilia s.r.l. a socio unico Corso Garibaldi, 59 REGGIO EMILIA

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015. Parma, 22 gennaio 2015

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO

UniCredit Futuro P.I.P. Aviva

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE

Le retribuzioni in piscina alla luce della riforma Biagi

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Studio Legale Casella e Scudier Associazione Professionale

La disciplina IVA delle cooperative sociali nello svolgimento di prestazioni socio-sanitarie

Progettazione - Preparazione e gestione procedure di gara

STUDIO CAVINA COMMERCIALISTI ASSOCIATI REVISORI CONTABILI

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010

Viale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Oggetto: Mittente: Data:

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

CASA DI RIPOSO LASCITO ING. G. DESTEFANIS FRONT

Art. 1 (Definizione) Art. 2 (Requisiti)

Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Il Capo della Direzione. Roma,

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 24 aprile ore 10,30. 2^ convocazione - 27 aprile ore 10,30

Il tema del lavoro autonomo e della sua differenziazione dal lavoro subordinato. La recente legge n. 92/2012. In questo numero. N 30 - Gennaio 2013

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

REGOLAMENTO. PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSIEL- INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.p.A.

Di Fabio Noferi Commercialista e Revisore Contabile Montevarchi ( Arezzo ).

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO DIREZIONE GENERALE

approvato all adunanza del 18 marzo 2013

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso)

1.1) Il presente regolamento stabilisce i requisiti essenziali, i criteri e. le modalità generali di reclutamento del personale, con contratto di

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO L UNIVERSITA TELEMATICA UNIVERSITAS MERCATORUM PREMESSO

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

ART. 1 SCOPO ED ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Periodico informativo n. 47/2012

Transcript:

Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo Avv. Marina Tona - Partner - Trifirò & Partners - Avvocati Via San Barnaba, 32 20122 Milano - Tel 02.550011 Fax 02.5460391 www.trifiro.it 1

La riforma Fornero ha aggiunto alla disciplina dei contratti a progetto l art. 69 bis relativo alle «prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro autonomo» il cui compenso è pagato dietro emissione di una o più fatture. 2

Obiettivo della norma Al fine di impedire elusioni alla disciplina del rapporto a progetto e limitare le pratiche abusive (le cd. false partite IVA), la Riforma ha previsto che, a prescindere dalle modalità con cui il corrispettivo viene erogato, si considerano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni che presentino almeno 2 dei tre indicatori previsti dalla legge. 3

Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; che il corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

«doppia presunzione» o «presunzione al quadrato» Si tratta, a ben vedere, di una doppia presunzione poiché: a) un contratto di consulenza, in presenza dei presupposti di cui sopra, si presume una collaborazione coordinata e continuativa; b) in applicazione dell art. 69 della legge Biagi, in mancanza di specificazione di un progetto nel contratto, esso si presume subordinato. 5

La prima presunzione è semplice (ammette la prova contraria) La Riforma ha, infatti, precisato che la presunzione del carattere di collaborazione coordinata e continuativa delle prestazioni rese alle condizioni di cui sopra consente al committente di fornire la prova contraria (dunque, si tratta di una presunzione semplice). 6

Segue. Oggetto della prova contraria La prova a carico del committente è diretta a dimostrare che il rapporto non aveva il carattere della coordinazione e/o della continuatività, ossia che: a) la prestazione è stata resa in totale autonomia; ovvero, b) a prescindere dalla complessiva durata del rapporto, si è trattato di singole prestazioni occasionali, non collegate tra loro. 7

La seconda presunzione è assoluta L art. 69 prevede, invece, una presunzione assoluta: i rapporti di collaborazione instaurati in assenza di un progetto (perché non c è o non è stato specificato nel contratto) «sono considerati» di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data della loro costituzione. (In questo modo, il committente di un rapporto a partita Iva è favorito rispetto a quello di una collaborazione a progetto). 8

Le esclusioni In sede di ultima stesura della legge, sono state introdotte due ipotesi in cui la presunzione non si applica: se la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi o specifiche capacità tecnicopratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività.. e.. sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il reddito minimo imponibile a fini contributivi (per l anno 2012 E. 18.662,50, ca. E. 1.550,00 mensili). 9

Segue. Le esclusioni La presunzione non opera, inoltre: se la prestazione è svolta nell esercizio di attività per cui è richiesta l iscrizione ad un ordine, appositi albi, ruoli o elenchi indicati con emanando decreto ministeriale. (La ricognizione delle attività e l individuazione di specifici requisiti e condizioni per non essere soggetti alla presunzione verrà effettuata con decreto del Ministero del Lavoro, entro 3 mesi dalladatadi entrata invigoredellalegge, sentiteleparti sociali) 10

Segue. Le esclusioni Le esclusioni limitano molto la portata della norma, inducendo a ritenere che il regime a partita IVA sia preferibile al contratto a progetto per le attività a contenuto intellettuale e/o altamente professionale. Una delle esclusioni della presunzione richiama l art. 61 della legge Biagi, che esclude la necessità del progetto per le collaborazioni il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in appositi albi professionali ; si pongono, quindi, le stesse questioni interpretative. 11

Regime contributivo Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'inps, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente. 12

Decorrenza La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 13

Regime transitorio Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della Riforma Fornero, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 14