ESAMI DI STATO. DOMANDE E RISPOSTE



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La tua domanda all'esperto ESAMI DI STATO. DOMANDE E RISPOSTE a cura di Antimo Di Geronimo, Treccani Scuola 8.6.2010 In base al nuovo Regolamento per la valutazione degli studenti saranno ammessi agli esami di Stato soltanto gli studenti che, nello scrutinio finale, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 6 in tutte le materie e in condotta. Come è facile immaginare molti alunni delle quinte classi arriveranno agli scrutini finali con una o più insufficienze anche gravi in diverse discipline. Le vorrei chiedere se esiste ancora il cosiddetto voto di consiglio con cui è possibile ammettere un alunno con una o più insufficienze gravi; se il Dirigente scolastico ha diritto di voto in caso di votazione (ammesso che sia ancora contemplata la possibilità di votare); se il docente di religione può votare soltanto in caso di alunni che si avvalgono dell'irc (Insegnamento della religione cattolica). Tutte le operazioni vanno verbalizzate e dunque occorre omogeneità di criteri in tutti i consigli di classe? La valutazione degli alunni in sede di scrutinio è collegiale. Conseguentemente, il potere di ammettere o non ammettere un alunno agli esami di Stato spetta al consiglio e non ai singoli docenti. Non di meno, la presenza di gravi insufficienze, che resistano ad obiezioni o interpretazioni, ingenera l insorgenza di incompatibilità con qualsivoglia deliberazione di ammissione, atteso che una decisione in tal senso risulterebbe viziata in legittimità, stante il chiaro disposto di cui all art. 3 della legge 241/90, che impone all amministrazione (in questo caso al consiglio di classe) di motivare qualsivoglia provvedimento in fatto e in diritto. L insufficienza grave, infatti, è tale proprio perché resiste alle obiezioni e ciò la rende insuscettibile di essere integrata da considerazioni di altra natura, al fine della sua trasformazione in sufficienza in sede di processo di formazione della decisione collegiale. Il dirigente ha titolo ad esprimere il proprio voto in sede di votazione e, in caso di parità, tale voto prevale ai fini della decisione. Il docente di religione può votare soltanto in caso di alunni che si avvalgano di tale insegnamento.

Voto di consiglio con grave insufficienza: Fernanda Ferretti Ho letto nelle risposte ai quesiti che c'è una sentenza (Corte di Cassazione o Consiglio di Stato?) che consente al docente che porta allo scrutinio un alunno con una grave insufficienza a non accettare il voto di consiglio. Poichè non riesco più a trovare la risposta vorei avere il riferimento normativo. I riferimenti sono rinvenibili nel decreto del Presidente della Repubblica 122/2009 e nell art. 3 della legge 241/90. Il primo è il regolamento sulla valutazione; il secondo è la disposizione che reca l obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Non di meno, il cosiddetto voto di consiglio non può disporre l ammissione alla classe successiva in assenza del previo accertamento del conseguimento della sufficienza in tutte le materie, solo nel caso delle scuole secondarie di secondo grado. Mentre è prevista una deroga per il grado e l ordine di scuola inferiore. In particolare, l art.2 comma 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 122/2009, in riferimento all ammissione alla classe successiva in ordine alla scuola primaria e secondaria di secondo grado, dispone che: Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.. Tale nota si informa al principio di motivazione di cui all art.3 della legge 241/90, il quale prevede che tutti i provvedimenti debbano recare i presupposti di fatto e le giustificazioni giuridiche della decisione ivi contenuta. Mentre, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, l art.5, comma 5 del medesimo decreto, dispone che: Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.. La tassatività della suddette disposizioni preclude la possibilità di ammettere alla classe successiva alunni di scuola secondaria di secondo grado che non abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie. Tale limite è ribadito anche dall art. 6, comma 1 del citato decreto 122/2009 laddove è previsto che: Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo

l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.. Ammissione classe successiva : Virginia Romano Per l'ammissione alla classe successiva, nella scuola secondaria di primo grado, è necessario conseguire la sufficienza in tutte le discipline. L'articolo 3, c.3, della l.n. 169/2008, come confermato dalla Circolare MIUR 49/2010 dello scorso 20 maggio, ribadisce che la valutazione è effettuata dal consiglio di classe che decide a maggioranza. Si chiede: 1) può la decisione della maggioranza del consiglio di classe modificare la valutazione di merito (il voto) che sancisce la grave insufficienza in una materia del docente di quella materia? 2) può il docente che ha espresso il voto di insufficienza chiedere che l'insufficienza e la sua valutazione resti acquisita al verbale del consiglio anche se, a maggioranza, il consiglio stesso decida di ammettere ugualmente l'alunno alla classe successiva ovvero è obbligato a modificare il voto nei suoi atti (registri e schede di valutazione, ecc..) per uniformarsi alla volontà della maggioranza del consiglio di classe? Sì. L'importante è che il consiglio provveda a redigere l'apposita nota prevista dal regolamento sulla valutazione. A tal proposito l art.2 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009, in riferimento all ammissione alla classe successiva in ordine alla scuola primaria e secondaria di secondo grado, dispone che: Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.. Tale nota si informa al principio di motivazione di cui all art.3 della legge 241/90, il quale prevede che tutti i provvedimenti debbano recare i presupposti di fatto e le giustificazioni giuridiche della decisione ivi contenuta. Sostituzione scrutini Dirigente scolastico : Ciro Andreozzi Volevo precisare che stavo parlando non già di un semplice consiglio di classe ma di scrutinio intermedio e finale. Mi sembra che il consiglio, in questo caso, assuma valenza di collegio

perfetto. Tanto è vero che, in caso di assenza di un docente, questi debba essere necessariamente, pena la non validità del medesimo, da un collega, estraneo al consiglio, della medesima o altra disciplina che partecipa, a pieno titolo alla valutazione dell'alunno. Non capisco, il docente può essere estraneo e il sostituto del dirigente no? Inoltre, in caso di votazione alcune classi della stessa annualità ed indirizzo sarebbero valutate con un numero di membri e altre con un numero diverso? La necessità di dare unitarietà, da lei indicata come ratio della presenza del Dirigente, in caso di mancanza del Dirigente, non sarebbe più necessaria? O dobbiamo ritenere che la presenza del Dirigente sia solo formale e che non partecipi al iter valutativo: in altri termini il Dirigente vota o no? La questione è più semplice di quello che sembra. La disposizione che consente l'assenza del dirigente scolastico alla riunione del consiglio di classe (a prescindere dagli adempimenti previsti dall ordine del giorno)purché venga sostituito da altro docente membro del consiglio su delega del dirigente medesimo, è una cosiddetta norma speciale. Le norme di tal guisa sono inderogabili e tassative e, dunque, vanno applicate così come sono, senza eccezioni di sorta. Consiglio di classe straordinario : Francesco Rizzo Il consiglio di classe (perfetto sul piano formale!), adeguandosi ad una delibera del collegio dei docenti, ha deciso che gli allievi non andranno in gita; ora, il coordinatore di classe - ravvedutosi, (anche per i rimbrotti ricevuti da parte dei genitori), per poter far decidere diversamente da quanto già correttamente approvato nella precedente riunione "perfetta", ha "pensato" di convocare un altro consiglio (straordinario). Le chiedo: in quali casi é possibile ripetere un consiglio di classe? Il consiglio di classe può essere riconvocato sulle stesse materie ogni qualvolta vi sia la necessità di integrare le decisioni assunte precedentemente oppure qualora sia necessario annullarle in via di autotutela e procedere all assunzione di una nuova decisione sul medesimo argomento. E fatto salvo il diritto all eventuale compenso supplementare per i docenti per i quali dovesse profilarsi il relativo diritto. Differenza tra circolare interna e ordine di servizio : Roberto Bertoni

Sono oggetto di una contestazione di addebito da parte della Dirigente scolastica della mia scuola, per non essere stato presente ad una riunione collegiale di dipartimento convocata con circolare interna. Non ho letto la circolare posta nel registro in sala docenti e a dire il vero non ci ho fatto nemmeno caso, vista l'"overdose di circolari" che si propongono quasi giornalmente (siamo a quota 920 dal 1 settembre ad oggi). Nella lettera alla quale risponderò al più presto, mi viene contestato il fatto di non aver ottemperato ad un obbligo di servizio dichiarando altresì la stessa come un "ordine di servizio". Premesso che la convocazone è stata fatta al di fuori del piano programmato a settembre dal collegio docenti e dato che nella stessa come in tutte le altre non c'è obbligo di apporre firma per presa visione, vorrei capire bene una cosa: che differenza c'è tra un ordine di servizio e una circolare interna? Esiste una norma o regolamento che obbliga il docente a firmare per presa visione ogni volta tutte le circolari che gli vengono proposte? In via preliminare va chiarito che si discute di atti di gestione del rapporto di lavoro. Tali atti vanno portati a conoscenza dei destinatari secondo buona fede. A tal fine è ragionevole ritenere che, qualora essi risultino modificativi di atti precedentemente resi noti tramite i canali tipici, sarebbe preferibile che la parte che emette l atto modificativo provveda alla relativa notificazione direttamente nelle mani del destinatario. Solo in tal caso, infatti, la parte datoriale potrà prendere piena contezza del fatto che l atto medesimo sia giunto effettivamente a conoscenza del destinatario. La conoscenza, infatti, si può presumere solo quando detti atti vengano formati nei luoghi tipici, alla presenza di tutti i destinatari (nel caso di specie, in costanza di lavori del collegio dei docenti). Quanto all obbligo di sottoscrivere gli atti per presa visione, esso sussiste sempre in forza del vincolo di buona fede, ma sempre nel limite dell ordinaria diligenza. Voto di condotta candidati esterni: Francesca Dell'Olio Come si attribuisce il voto di condotta ai candidati esterni che sostengono le prove preliminari per l'ammissione all'esame di Stato?

La valutazione del comportamento non è prevista per i candidati esterni. Ai sensi del comma 9 dell'art.7 dell'ordinanza ministeriale 44/2010: "Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.". Ammissione esami di Stato: Luisa Salis Vorrei sapere se è possibile non ammettere un allievo agli esami di Stato scuola secondaria superiore con una sola insufficienza grave (voto 3). Qual è la normativa di riferimento? Può il consiglio ammetterlo per voto di consiglio. Ai sensi dell articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 122/2009 dispone che: Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.. A tale disposizione si è conformato il Ministero dell istruzione, con l ordinanza 44/2010 che all art.2 comma 1 testualmente recita: Sono ammessi all'esame di Stato: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l attribuzione di un unico voto secondo l ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Dal tenore letterale della norma regolamentare e della relativa disposizione di esecuzione sembrerebbe preclusa la possibilità di qualsivoglia ammissione di alunno che presenti anche una sola grave insufficienza. Interpretazione sul voto di consiglio: Corrado Spataro Per l'ammissione agli esami di Stato è necessario conseguire la sufficienza in tutte le discipline. Ma l'om 44/2010 ribadisce che la valutazione è effettuata dal consiglio di classe. Può allora il voto di consiglio modificare la decisione di un docente che ha dato una insufficienza?

Sì. Tanto più che la decisione è unica ed è collegiale. Le proposte di voto dei singoli docenti, dunque, se motivatamente e ragionatamente contestate, non si trasformano automaticamente in deliberazioni, ma seguono l iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali. Nell ambito di tale procedura il consiglio può decidere anche in controtendenza rispetto al convincimento del singolo docente della disciplina. In ogni caso, la decisione collegiale rimane soggetta all obbligo di motivazione di cui all art. 3 della legge 241/90 e, dunque, deve recare i presupposti di fatto e giustificazioni giuridiche che abbiano condotto il consiglio di classe a decidere nel senso indicato nella deliberazione. Esami preliminari: Giuseppe Barile Vista la nota miur nr.236 del 14.1.2010 il candidato privatista che abbia già frequentato l'ultimo anno di liceo classico non conseguendo l'ammissione agli esami, è obbligato a sostenere gli esami preliminari? E su quali programmi? Ai sensi dell articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997 n.425, e successive modificazioni: Sostengono altresì l esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l ammissione all esame. Tabella crediti classi IV e V: Francesca Dell'Olio Quali sono le tabelle di riferimento per l'attribuzione dei crediti per il corrente anno scolastico per le classi quarte e quinte (candidati interni) e per la classe quinta (candidato esterno)? Le tabelle di riferimento sono contenute nel decreto ministeriale 99 emanato 16 dicembre 2009. Esami di Stato candidati esterni: Giovanni Aurilio

In merito alla nota del MIUR prot. n. 236 del 14/01/2010 chiedo se per gli esami preliminari all'esame di Stato 2009/2010, i candidati esterni in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado devono sostenere le prove previste per l'ultimo anno su tutte le materie o solo su quelle non comprese nel piano di studi del diploma posseduto? Cioè per esempio, con un diploma di maturità di liceo scientifico, devono sostenere la prova scritta e orale di Italiano, matematica, inglese ecc.? Considerato che il diploma di scuola secondaria di II grado è titolo avente valore legale, è ragionevole ritenere che gli oneri relativi all'accertamento della preparazione del candidato si configurino alla stregua di residuali. Ciò in applicazione del principio del ne bis in idem, che preclude la replica di accertamenti amministrativi già effettuati con esito positivo. Licenza media da privatista: Vincenzo Brescia L'alunno frequentante una classe seconda, può presentarsi nello stesso anno scolastico agli esami di licenza come candidato privatista senza ritirarsi dalla frequenza della classe seconda? No. In relazione a quanto dispone l articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, all'esame di Stato, in assenza di frequenza utile dell'ultimo anno di corso, per essere ammessi agli esami è necessario presentarsi come privatisti, previo ritiro. A tal fine, infatti, sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio ed i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età. Gli altri quesiti.