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INTRODUZIONE: L'accessibilità in Italia si fonda sulla Costituzione, ma la normativa che disciplina l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche è la Legge 13/89, che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici. La Legge13/89 concede ai cittadini contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti). Il D.M. 236/89, attuativo della Legge in questione, è però molto più preciso nell'identificazione di termini e concetti. Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini

del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche." Accessibilità : possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Visitabilità : Si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione s'intende gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale. Adattabilità : È la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o

sensoriale. Un edificio si considera adattabile quando, con l'esecuzione di lavori differiti, che non modificano né la struttura portante né la rete degli impianti comuni, può essere reso accessibile. Il D.M. 236/89 stabilisce anche, per gli edifici e gli spazi privati, i parametri tecnici e dimensionali correlati al raggiungimento dei tre livelli di qualità sopra riportati: per esempio le dimensioni minime delle porte, le caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a ruote, le dimensioni degli ascensori e le casistiche della loro necessità, le caratteristiche di un servizio igienico accessibile ed altri ancora. I requisiti vengono stabiliti in modo differenziato a seconda della tipologia degli edifici e degli spazi. Ogni nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i vecchi edifici devono essere opportunamente adeguati alla normativa in caso di ristrutturazione (D.M. 236/89, art. 6). Per quanto riguarda gli edifici e gli spazi pubblici vi è stata l'emanazione di un ulteriore decreto attuativo.

In Italia esistono alcune leggi che garantiscono il diritto all'accessibilità in questi luoghi. Sono norme tecniche molto precise, vincolanti. Come già accennato sopra, purtroppo non sempre vengono applicate. Per quanto riguarda gli enti pubblici, ecco in ogni caso le principali: Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali 114 del 16/05/2008. Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. QUADRO SINTETICO LEGISLATIVO: Legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (Legge Finanziaria 1986). Imponeva agli Enti Locali territoriali, allo Stato, agli Uffici periferici dello Stato, agli Enti Pubblici, di dotarsi di un piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di destinare a tal fine una quota annuale del bilancio d'esercizio; D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996. Disciplina l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, con particolare riferimento all'accessibilità diretta ai servizi. Regolamenta anche le soluzioni che la pubblica amministrazione deve adottare per garantire comunque l'accesso ai

servizi erogati alla popolazione; Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge quadro sull'handicap). Alcuni commi della legge si occupano nello specifico delle barriere architettoniche, introducendo tutele in diversi campi (sanità, assistenza, scuola, formazione, lavoro, trasporti, giustizia, ecc.). In ogni caso se ne evince che le persone con disabilità in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino. In conclusione c'è una considerazione da sottolineare, e cioè questa: accanto alle norme che devono essere rispettare per legge, esistono accorgimenti dei quali si deve tener conto se si vuole essere veramente accessibili. In altri termini: non basta essere a norma per poter definirsi accessibili a tutti. Ancora: non esiste una soluzione ideale per ogni barriera architettonica.

Una rampa, a norma perché della pendenza dell'8%, può essere troppo ripida per una persona anziana in carrozzella, ad esempio. La soluzione che vada bene per tutti non esiste, posto il dato di fatto che non esiste una architettura sviluppata solo in orizzontale. La cosa migliore è la personalizzazione dell'intervento di superamento della barriera: ma è un'alternativa applicabile più all'edilizia privata che alla pubblica. BAGNI PER DISABILI La progettazione di oggetti sanitari da parte delle aziende viene formulata seguendo principi ergonomici tarati sulle proporzioni del corpo di persone normodotate, delle

capacità motorie umane calcolate secondo uno standard che può non corrispondere alle esigenze di alcuni tipi di persone. È evidente però che per chi soffre di ridotta mobilità o si muove in carrozzina è importante riformulare la presenza di accessori nella intera toilette, e di disegnarne alcuni ad hoc, che servano per poter usufruire di sanitari che richiedano cambiamenti di posizione fisica. È necessario quindi, per gli stessi fornitori industriali, ridisegnare le dimensioni dei sanitari, oltre a modificare la loro forma e in alcuni casi anche il tipo di materiali in cui sono fatti. La caratteristica di "adattabilità " è fondamentale in quanto, si sa, non esiste uno "standard" della disabilità, e quindi ogni utente avrà necessariamente esigenze diverse, e da "customizzare" rispetto agli altri. Da parte nostra abbiamo cercato di raccogliere tutte le informazioni, sia legali che "strutturali", che possono essere utili a chi ha a che fare per la prima volta, ma non solo, con un bagno accessibile. Le trovate di seguito.

LE MISURE IDEALI Uno dei problemi principali nella progettazione di un servizio igienico accessibile è il dimensionamento idoneo per una persona su sedia a rotelle. L'articolo 8.1.6 del Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" stabilisce i requisiti dimensionali minimi per un bagno accessibile:

lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm; lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio (A) ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; i w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale (F), il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio (E). Qualora l'asse della tazza, w.c. o bidet, sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario,

un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento (G); la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono (H). Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione. Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa. Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra. Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una

tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote. Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo. ACCESSORI E IMPIANTI PAVIMENTI I disabili che utilizzano un mezzo a ruote (ma lo stesso vale anche per il trasporto di bambini in passeggino) si muovono meglio su una pavimentazione liscia, compatta, priva di fessure profonde o troppo larghe: I giunti non devono essere superiori ai 5 mm; I risalti di spessore devono essere inferiori ai 2 mm. È meglio evitare la moquette a pelo lungo e una pavimentazione non compatta.

Sulle rampe, nei locali umidi e all'esterno, è meglio utilizzare un tipo di pavimentazione antiscivolo. FINESTRE: Deve essere garantita una buona visibilità sia a chi è costretto in posizione sdraiata, sia a chi, trovandosi su una carrozzella, osserva le cose da una posizione più bassa. Per soddisfare tali esigenze, è necessario che: le finestre siano dotate di sottofinestratura fissa o a filo pavimento; i sistemi di apertura siano raggiungibili da posizione seduta e siano di facile azionamento, cioè con la maniglia a 100-130 cm; siano predisposti dei comandi a distanza per le finestre più alte e, se necessario, che ci siano dei sistemi di apertura automatica; non ci siano, nei balconi o nelle terrazze, parapetti opachi che ostacolano la vista o spazi vuoti tra pavimento e davanzale, in cui possano incastrarsi le ruote della carrozzina.

PORTE INTERNE: Le porte scorrevoli sono di più facile manovrabilità, non costituiscono intralcio e non richiedono grossi sforzi di apertura. Le porte girevoli, le porte a ventola e i passaggi tipo i cancelli girevoli non sono invece agevoli per il passaggio di mezzi a ruote. Da evitare sono i meccanismi a molla di ritorno automatico, nel caso non prevedano sistemi di fermo a fine corsa. Le porte vetrate dovrebbero avere una protezione nella parte inferiore, fino a 40 cm. La larghezza minima del passaggio dovrebbe essere di 70 cm, ammessa di 75 80 cm, meglio se di 80-90cm; La maniglia deve essere posta ad un'altezza di 90 cm.

RAMPE: I requisiti fondamentali delle rampe devono avere: una pendenza - ottimale - del 5%; una pendenza trasversale al massimo dell'1%; una larghezza di 90 cm, per permettere il passaggio di una carrozzina), di 150 cm, invece, per il passaggio di due carrozzine; i ripiani di sosta dovrebbero avere dimensioni tali da consentire l'inversione di marcia: una almeno ogni 10 m, con uno spazio di rotazione di 150 x 150 cm. il dislivello massimo superabile con rampa è di 150-200 cm. Per motivi di sicurezza, la pavimentazione deve essere antiscivolo. Ci deve essere, inoltre, un cordolo di protezione e devono essere adottati degli opportuni parapetti. E' meglio non costruire rampe troppo lunghe, in quanto diventerebbero esse stesse una barriera.

SCIVOLI: Gli scivoli sono adottati per superare dislivelli contenuti, di 15-20 cm al massimo. Deve essere perfettamente collegato dall'inizio alla fine, e non ci devono essere oggetti di ingombro. Deve rispondere ai seguenti requisiti: la pendenza non deve superare il 12% ; la larghezza deve essere di 100 150 cm ; la somma di pendenza e contropendenza deve essere al massimo del 22%. MONTASCALE: Il montascale o gli elevatori risultano utili non solo ai disabili in carrozzella, ma anche agli anziani o a chi ha problemi di affaticamento, per esempio chi soffre di cardiopatie. Ad ogni tipo di scala corrisponde un modello di montascale adattabile: se la rampa è unica e lineare, si adotta un montascale rettilineo;

se la rampa presenta dei tratti curvi, anche il montascale seguirà questi tratti curvi; se la scala è a più rampe, il montascale va montato sul lato interno, per evitare interruzioni in corrispondenza del pianerottolo. I requisiti necessari sono i seguenti: la larghezza della scala (per montascale montato su guida laterale) deve misurare almeno 100-110 cm; le dimensioni della piattaforma sufficienti per contenere una carrozzina devono essere almeno di 70 x 75 cm; si devono prevedere degli spazi adeguati all'imbarco-sbarco dalla piattaforma; un dislivello che si può superare di norma misura non più di 4m. Per garantire, inoltre, la sicurezza del trasportato e delle persone presenti sulla scala, bisogna predisporre sistemi di sicurezza ed una visuale ad almeno 2m dal montascale in movimento.

ELEVATORE: Per installare un elevatore all'esterno è necessario predisporre delle protezioni dagli agenti atmosferici. Bisogna valutare l'apertura delle porte o degli eventuali cancelletti (che sia meccanica o manuale, deve essere comunque di agevole azionamento) ed appurare che ci siano i dispositivi di sicurezza previsti per legge. L'elevatore deve avere le seguenti caratteristiche: la cabina deve misurare almeno 80 x 120 cm; davanti all'accesso lo spazio per eventuali manovre deve essere almeno di 150x150cm; il dislivello da superare, di norma, deve misurare non più di 4m.

MANIGLIE: Sulla porta a battente, per facilitare la chiusura alla persona in carrozzina, è meglio installare un maniglione ausiliario. Le misure da rispettare sono: in posizione orizzontale, ad un'altezza di 90 cm; se il maniglione è inclinato, la misura deve andare dai 60 ai 100 cm.

INTERRUTTORI E REGOLATORI: Gli impianti e i contatori generali devono poter essere controllati e raggiungibili nonostante l'ingombro della carrozzina. Ad esempio, le manopole dei caloriferi vanno collocate lontane dagli angoli. Le altezze raggiungibili cui i dispositivi di controllo devono essere posizionati sono: la fascia ottimale a 60-120 cm; una fascia più estesa a 40-140 cm. DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE: Soprattutto nel caso di persone con una grave disabilità, si può pensare di installare un sistema di controllo ambientale. Si possono automatizzare i seguenti elementi: elettrodomestici; porte, finestre, tapparelle;

illuminazione; telefono, citofono, campanello; impianto di riscaldamento, termostato. C'è la possibilità di scegliere tra diversi sistemi di automazione, dal semplice telecomando al sistema completo di "Home automation" (che si può collegare, anche telefonicamente, ad un Centro Servizi). SOLLEVATORI: Il sollevatore è disponibile nella versione da terra e in quella da soffitto. La versione da terra è più brutto e ingombrante, ma per fortuna ne esiste un modello ripiegabile, che si può riporre sotto al letto. Funziona tramite un attuatore elettrico che può essere alimentato a batteria; dal momento che è montato su ruote, permette di spostare la persona da una camera all'altra e di poter, se necessario, essere usato da più persone (in ospedali per esempio). La versione a soffitto è più costosa.

Contiene un motore alimentato a batteria ricaricabile. Questo fa funzionare un avvolgitore a cui è connessa una cinghia, munita di attacco di sicurezza, per il sollevamento della persona. Questo sistema, anche il più economico, consente di portare l'individuo in tutte le stanze in cui è prevista l'istallazione di un binario. Per chi è in grado di usare le mani, c'è sul mercato una versione che permette di spostarsi autonomamente, azionabile con un comando a filo o con un telecomando. SPECIALE BARRIERE ARCHITETTONICHE Molte persone con ridotte capacità motorie, visive o uditive, si trovano, purtroppo, ad ssere ancora in parte discriminati poichè uno scalino o la larghezza di una porta sono loro di impedimento nelle varie occasioni di vita sociale. Quali sono e come si possono superare quegli ostacoli che non permettono ad una persona di compiere autonomamente qualsiasi attività (studio, lavoro, tempo libero, accesso ad edifici pubblici, etc.)? Le barriere architettoniche possono essere rappresentate da elementi architettonici (parcheggi, porte, scale, corridoi), da oggetti ed arredi (lavandini, armadi, tazze WC), a mancanza di taluni accorgimenti (scorrimano, segnaletica opportuna) o da elementi che

possono essere causa di infortuni (materiali sdrucciolevoli, porte in vetro non evidenziate, spigoli vivi...). Nelle nostre città italiane sono ancora presenti tante barriere architettoniche, malgrado le leggi che ne impongono l'eliminazione. E' necessario, perciò, insistere contemporaneamente nell'opera d'informazione e in quella di sensibilizzazione, allo scopo di ridurre le vere barriere, quelle psicologiche, che mantengono lo stato di emarginazione sociale, civile e lavorativa dei soggetti disabili. Tener conto del problema in fase di progettazione non comporta quasi mai costi aggiuntivi rispetto alla realizzazione di strutture con barriere. L'intervento successivo, quello per la loro eliminazione, implica, invece, costi aggiuntivi e i risultati spesso risultano insoddisfacenti.

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ITALIA L'eliminazione delle barriere architettoniche è un diritto del cittadino sancito dalla Costituzione. Con la legge 13 del 1989, finalmente, sono state introdotte tre condizioni, che dovrebbero essere rispettate anche in qualsiasi edificio privato: 1. l'accessibilità 2. l'adattabilità 3. la visitabilità Ancora, però, le cose da portare a termine sono tante. Poiché risulta impossibile eliminare tutti gli oggetti di arredo che costituiscono una barriera o risolvere il problema con accorgimenti adeguati, si è sempre fatto ricorso a soluzioni o strumenti che hanno garantito alla persona disabile una certa autonomia. Le soluzioni - gli ausili - possono essere lo scivolo di pendenza non superiore all'8%, l'ascensore, il montascala, i bastoni, la carrozzina e molti altri accorgimenti personalizzati.

AUSILI: LEGGE 13/89 - BARRIERE ARCHITETTONICHE PROCEDURE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI SPAZI INTERNI SERVIZI IGIENICI COME MUOVERSI PIÙ FACILMENTE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO ACCESSORI E COMPONENTI FONDAMENTALI MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ACCESSI ADATTAMENTI PREVISTI PER LE PRINCIPALI STRUTTURE ESTERNE SERVIZI URBANI ATTIVITA' COMMERCIALI E SPORTIVE TRASPORTI URBANI ED EXTRAURBANI CONSIGLI E PROGETTI DI UN PROGETTISTA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ITALIA

COSA SONO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE: Con il termine barriere architettoniche si indicano tutti gli ostacoli che non permettono la completa mobilità alle persone temporaneamente o permanentemente in condizioni limitate di movimento o che si muovono con sedia a rotelle. Non esiste un monitoraggio che "fotografi" la reale situazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici. LA POPOLAZIONE INTERESSATA: Sono tre milioni gli italiani praticamente "reclusi" a causa della presenza di barriere architettoniche. Circa il 20% delle popolazione della Unione Europea, secondo una ricerca realizzata dalla stessa Unione, è investita in modo più o meno diretto dalla limitazione derivante dalla presenza di barriere. In questa analisi si fa riferimento oltre che alle persone con handicap fisici permanenti, anche ad anziani con difficoltà deambulatoria, persone obese e, perfino, genitori con i passeggini.

LA NORMATIVA: Le prime indicazioni normative in materia di barriere architettoniche risalgono alla fine degli anni '60. Da allora si sono succeduti, tra decreti legge e circolari, più di 45 provvedimenti legislativi. L'ultima novità normativa è rappresentata dal Testo Unico sull'edilizia n 380/2001. PROCEDURE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI Ai sensi della legge 13/1989, gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli edifici privati possono essere compiuti in deroga a quanto previsto nei Regolamenti edilizi comunali. Vanno comunque rispettate le norme antisismiche, quelle di prevenzione degli incendi e degli infortuni, e quelle relative ai beni storico-culturali.

MONTASCALE: Il montascale o gli elevatori risultano utili non solo ai disabili in carrozzella, ma anche agli anziani o a chi ha problemi di affaticamento, per esempio chi soffre di cardiopatie. Ad ogni tipo di scala corrisponde un modello di montascale adattabile: 1.se la rampa è unica e lineare, si adotta un montascale rettilineo; 2.se la rampa presenta dei tratti curvi, anche il montascale seguirà questi tratti curvi; 3.se la scala è a più rampe, il montascale va montato sul lato interno, per evitare interruzioni in corrispondenza del pianerottolo. I requisiti necessari sono i seguenti: la larghezza della scala (per montascale montato su guida laterale) deve misurare almeno 100-110 cm; le dimensioni della piattaforma sufficienti per contenere una carrozzina devono essere almeno di 70 x 75 cm; si devono prevedere degli spazi adeguati all'imbarco-sbarco dalla piattaforma;

un dislivello che si può superare di norma misura non più di 4m. Per garantire, inoltre, la sicurezza del trasportato e delle persone presenti sulla scala, bisogna predisporre sistemi di sicurezza ed una visuale ad almeno 2m dal montascale in movimento. ELEVATORE: Per installare un elevatore all'esterno è necessario predisporre delle protezioni dagli agenti atmosferici. Bisogna valutare l'apertura delle porte o degli eventuali cancelletti (che sia meccanica o manuale, deve essere comunque di agevole azionamento) ed appurare che ci siano i dispositivi di sicurezza previsti per legge. L'elevatore deve avere le seguenti caratteristiche: la cabina deve misurare almeno 80 x 120 cm; davanti all'accesso lo spazio per eventuali manovre deve essere almeno di 150 x 150 cm;

il dislivello da superare, di norma, deve misurare non più di 4m. MANIGLIE: Sulla porta a battente, per facilitare la chiusura alla persona in carrozzina, è meglio installare un maniglione ausiliario. Le misure da rispettare sono: in posizione orizzontale, ad un'altezza di 90 cm; se il maniglione è inclinato, la misura deve andare dai 60 ai 100 cm. INTERRUTTORI E REGOLATORI: Gli impianti e i contatori generali devono poter essere controllati e raggiungibili nonostante l'ingombro della carrozzina. Ad esempio, le manopole dei caloriferi vanno collocate

lontane dagli angoli. Le altezze raggiungibili cui i dispositivi di controllo devono essere posizionati sono: la fascia ottimale a 60 120 cm; una fascia più estesa a 40 140 cm. DISPOSITIVI DI CONTROLLO AMBIENTALE: Soprattutto nel caso di persone con una grave disabilità, si può pensare di installare un sistema di controllo ambientale. Si possono automatizzare i seguenti elementi: elettrodomestici; porte, finestre, tapparelle; illuminazione; telefono, citofono, campanello; impianto di riscaldamento, termostato.

C'è la possibilità di scegliere tra diversi sistemi di automazione, dal semplice telecomando al sistema completo di "Home automation" (che si può collegare, anche telefonicamente, ad un Centro Servizi). SOLLEVATORI: Il sollevatore è disponibile nella versione da terra e in quella da soffitto. La versione da terra è più brutto e ingombrante, ma per fortuna ne esiste un modello ripiegabile, che si può riporre sotto al letto. Funziona tramite un attuatore elettrico che può essere alimentato a batteria; dal momento che è montato su ruote, permette di spostare la persona da una camera all'altra e di poter, se necessario, essere usato da più persone (in ospedali per esempio). La versione a soffitto è più costosa. Contiene un motore alimentato a batteria ricaricabile. Questo fa funzionare un avvolgitore a cui è connessa una cinghia, munita di attacco di sicurezza, per il sollevamento della persona. Questo sistema, anche il più economico, consente di portare l'individuo in tutte le stanze in cui è prevista l'istallazione di un binario.

Per chi è in grado di usare le mani, c'è sul mercato una versione che permette di spostarsi autonomamente, azionabile con un comando a filo o con un telecomando. MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ACCESSI DEGLI EDIFICI: Per accedere agli edifici è necessario che l'ingresso si trovi sullo stesso piano dei percorsi pedonali, oppure che ci siano rampe di accesso, di larghezza minima pari a 150 cm e con una pendenza non superiore all'8%. Nelle zone di ingresso, ogni rampa deve essere dotata di aree di disimpegno, e la superficie non deve essere inferiore a 130 x 130 cm. Nel caso la lunghezza della rampa sia superiore ai 10 m, è meglio dotare quest'ultima di adeguati ripiani di sosta. Lungo un lato della rampa va posto un corrimano, a circa 80 cm di altezza, costruito in materiale non scivoloso e di facile impugnatura. Le scale rappresentano l'ostacolo maggiore per le persone in carrozzina. La situazione va risolta con la costruzione di rampe, di ascensori o di pedane montacarrozzine. Le cabine degli ascensori devono avere una superficie minima pari a 130 x 150 cm, la

porta deve avere una larghezza superiore a 90 cm, il quadro dei pulsanti deve essere collocato ad un'altezza compresa tra i 100 e i 130 cm. L'arresto deve essere al piano, e di fronte all'uscita occorre lasciare uno spazio libero di almeno due metri. In alternativa all'ascensore, si può collocare una pedana monta-carrozzina: il suo impiego, però, è garantito dall'ingombro al vano scale durante l'uso. Le soglie devono avere un dislivello massimo di 2,5 cm. Le porte devono essere facilmente manovrabili, e la larghezza deve essere compresa tra 80 e 100 cm. La soluzione ideale consiste in porte scorrevoli munite di meccanismo automatico, altrimenti è meglio posizionare la maniglia (che deve essere di facile uso) ad un'altezza da terra che non deve superare i 100 cm. SERVIZI URBANI E STRUTTURE SOCIALI: Oltre all'abitare, molte altre sono le attività che qualificano la vita sociale e di relazione delle persone. Proprio in questo campo, in quello dei cosiddetti servizi urbani, le barriere

architettoniche creano i disagi più grandi alla qualità della vita della persona disabile. Eppure le disposizioni legislative in questo campo sono semplici ed inequivocabili, in quanto tutta una serie di obbligazioni è fatta discendere alle autorità competenti alla gestione del servizio. Per strutture sociali si intendono gli ambienti destinati ad attività sanitarie e assistenziali, quindi gli ospedali, le case di cura, i centri di riabilitazione, le case di riposo etc.; ed ancora gli ambienti destinati ad attività culturali, e cioè biblioteche, musei, sale per mostre temporanee; gli ambienti destinati ad ogni altro tipo di attività rivolta al sociale; infine, tutti gli altri edifici pubblici, compresi quelli a carattere giudiziario, come tribunali, preture, questure, e a carattere amministrativo, come le sedi di enti previdenziali, assistenziali etc.).

IMPIANTI SPORTIVI: LE STRUTTURE in cui si svolgono attività fisiche, come le palestre private, i centri per il fitness, per il body building etc., dato il loro carattere devono essere tutte fruibili. Tuttavia si ritiene che il servizio igienico debba comunque essere sempre accessibile, indipendentemente dalla superficie del locale. Gli impianti sportivi, dove si svolgono attività sportive e manifestazioni atletiche, come stadi di calcio o di atletica, palazzetti dello sport, piscine etc., devono essere accessibili. Tale requisito è soddisfatto se sono accessibili gli spazi esterni, ovvero ci sia almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica all'accesso dell'edificio; se ci sono dei posti auto riservati, e se sono accessibili tutte le parti dell'edificio. Per i servizi igienici, il D.M. 236/89 afferma la necessità di un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio, bene posizionato e facilmente raggiungibile, anche in considerazione di quanto indicato nel D.P.R. 503/96 all'art. 8. In relazione all'utilizzazione del settore per il pubblico (tribune, gradinate, spalti, sedute fisse ecc.) si possono prendere a esempio le prescrizioni previste per le sale e i luoghi di spettacolo, e cioè: in prossimità di una via di uscita o di un luogo sicuro statico devono essere previsti

spazi liberi riservati per persone su carrozzina, nella misura di almeno 2 spazi liberi ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due, predisposti su pavimento orizzontale o con dimensioni tali da garantirne la manovra e lo stazionamento; la collocazione di questi spazi liberi varia in funzione del sistema di percorsi del settore del pubblico, che può essere del tipo ad accesso/uscita dall'alto o dal basso della gradinata. Inoltre, per tutti quegli impianti che, per la loro realizzazione o adeguamento, accedono ai finanziamenti concessi dall'istituto del Credito Sportivo, il C.O.N.I. richiede che il requisito della ACCESSIBILITA risulti garantito nei seguenti settori funzionali: spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi); servizi di supporto (spogliatoi a annessi, pronto soccorso, uffici amministrativi, parcheggi); spazi per il pubblico (posto spettatori, servizi igienici, infermeria, parcheggi); eventuali spazi per attività complementari (bar, settore stampe, attività commerciali).