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ART.8/BIS Definizione di trasporto funebre Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. Il servizio di trasporto funebre è definito come l incassamento della salma ed il prelievo del feretro, il suo trasferimento dal luogo del prelievo fino alla consegna al cimitero, con le eventuali soste autorizzate, mediante l utilizzo di mezzi ed addetti necrofori necessari, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria. L A. U. S. L. vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari. Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell attività funebre. ART. 9 Servizio e Disciplina del Trasporto Funebre Il servizio funebre è libero e sarà svolto, senza diritto di privativa da parte del Comune, da tutte le imprese di onoranze funebri che avendone fatto richiesta, risultino accreditate, essendo in possesso di tutti i requisiti tecnici di cui ai seguenti articoli. Le autorizzazioni di polizia mortuaria di cui all art. 23 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 sono rilasciate all impresa accreditata previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell indicazione degli elementi descrittivi delle caratteristiche del singolo servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformita alle norme di legge e di regolamento. Nel territorio comunale tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l impiego di autofunebri e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell Impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l arrivo della salma all ingresso del Cimitero. L autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con l ordinamento giuridico italiano. I piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di

celebrazione delle funzioni funebri sono definiti dalla Giunta Municipale tramite accordi con le comunità religiose, le quali ne curano l aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali. Il Sindaco, sentite le comunità religiose, le associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l Autorità Sanitaria competente, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a: orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali; orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio; giorni di sospensione dell attività funebre, tenendo conto della opportunità di non dover interrompere l esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi; definizione del personale operativo minimo per il prelievo del trasporto; impiego di mezzi speciali; viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri; termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti; modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l ambito extra cimiteriale. La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, i luoghi di cura, le sedi delle imprese, e nei punti informativi del Comune. E facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare rilevanza pubblica, disporre con provvedimento motivato l esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica. Il trasporto di salme verso altre località, nel caso di effettuazione delle esequie nel territorio comunale può essere effettuato sia dalle imprese accreditate, che da altre imprese anche di altri Comuni, purchè lo stesso venga svolto secondo le modalità previste dalla normativa del locale Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla normativa di settore. ART. 10 Accreditamento. Verifica Requisiti Tecnici Tutte le imprese che vorranno svolgere il servizio di trasporto funebre dovranno presentare richiesta di accreditamento alla Ripartizione Patrimonio. E assolutamente vietata la cessione o la subcessione dell accreditamento. Ogni impresa richiedente dovrà trovarsi nei seguenti requisiti e condizioni così documentabili: 1. certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi. 2. Se trattasi di società commerciale, certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di

liquidazione, fallimento, concordato preventivo, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente; 3. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con riferimento alla attività per la quale la Ditta chiede l autorizzazione, con l indicazione della data ed il numero di iscrizione nel Registro delle ditte; 4. autorizzazione al commercio ed all agenzia di affari e, se trattasi di consorzio tra imprese funebri, sono sufficienti le autorizzazioni dei consorziati; 5. la designazione del rappresentante d impresa; 6. elenco nominativo, con indicazione dei rispettivi dati anagrafici, del personale; ogni variazione di personale va tempestivamente comunicata. E ammessa l autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge. Le Imprese dovranno inoltre essere in possesso della seguente dotazione: 1. DISPONIBILITA DI AUTORIMESSA NEL COMUNE DI BARI O COMUNI CONFINANTI 2. N. 1 CARRO FUNEBRE n.1 CARRO RECUPERO SALMA (chiuso) 3. N.1 AUTISTA- NECROFORO in regola con le disposizioni di legge 4. N. 3 NECROFORI in regola con le disposizioni di legge 5. N.1 CASSA RECUPERO SALMA Il personale deve provvedere: alla guida dei mezzi; alla deposizione della salma nella bara e alla chiusura del feretro; al carico e scarico a braccia del feretro stesso, nonché al suo eventuale trasporto a spalla con l ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi dal momento in cui viene prelevato dall abitazione, ovvero deposito di osservazione o ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie, sino al suo arrivo al Cimitero. Per il trasporto di un cadavere di persona adulta è necessario l impiego di n. 4 necrofori, di bambino (fino a 10 anni) n. 2 necrofori. La dotazione di cui al presente articolo potrà, all occorrenza, essere garantita con eventuale interscambio, preventivamente comunicato al Comune, tra le imprese accreditate, sia di mezzi che di personale, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, previdenziale, assistenziale e fiscale. L Amministrazione procederà alla verifica del possesso di tutti i requisiti, che costituiscono condizione indispensabile affinchè il Comune proceda all accreditamento di ogni singola impresa, tenuta al rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sul trattamento dei dati personali sensibili. ART. 11 Condotta professionale La scelta dell Impresa per l esecuzione del servizio in oggetto è una libera assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto o comportamento che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente Regolamento. 1. E obbligo dell impresa:

a ) informare preventivamente l avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati; b)rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali; c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria chiara e trasparente; 2. L impresa deve negoziare esclusivamente gli affari inerenti l espletamento dell attività nella sua sede, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza; ogni altra sede è tassativamente inibita. ART. 12 Revoca e Decadenza Il Comune di Bari si riserva la facoltà di revocare l accreditamento rilasciato, ove rilevi che le modalità di esecuzione del servizio di trasporto funebre non soddisfino adeguatamente le esigenze di pubblico interesse. Il Comune di Bari procederà, anche, nei casi di gravi violazioni delle norme di cui al presente Regolamento alla declaratoria di decadenza dell impresa inadempiente. Sia nel caso di revoca che di decadenza l Amministrazione Comunale per il tramite della Ripartizione Patrimonio procederà a contestare all impresa gli addebiti, le mancanze e/o le violazioni del Regolamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L impresa potrà presentare giustificazioni e controdeduzioni nei 30 giorni successivi alla ricezione della contestazione. L Amministrazione deciderà in via amministrativa nei 20 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, decorsi i quali, le controdeduzioni si riterranno accettate. ART. 13 Cause di decadenza dell accreditamento La decadenza di cui sopra può essere disposta dall Amministrazione, nelle ipotesi di gravi violazioni del presente regolamento e nei casi di seguito indicati in maniera esemplificativa, senza che sia dovuto alcun compenso o risarcimento alle imprese: 1. Cessione o sub-cessione dell accreditamento; 2. irregolarità reiterata e contestata nello svolgimento del servizio; 3. reiterata e contestata tenuta degli automezzi in condizioni non idonee; 4. reiterata e contestata mancanza di decoro nell esecuzione del servizio da parte del personale delle Imprese; 5. mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative relative al personale delle Imprese; 6. atti e comportamenti tesi a limitare la libera scelta da parte della famiglia interessata al servizio della impresa che debba effettuare il servizio stesso; 7. perdita dei requisiti e/o condizioni di cui all art.10. Si considerano reiterate le violazioni che si verifichino con frequenza di più di 3

episodi semestrali. In ogni caso le violazioni, anche se di diversa natura, sono cumulabili ai fini della decadenza. ART.14 Svolgimento del servizio Le disposizioni sui percorsi e le soste che effettueranno le imprese durante i trasporti funebri saranno impartite dall ufficio preposto al servizio, nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari. L orario dei funerali con destinazione nei cimiteri del Comune di Bari è di esclusiva competenza del competente ufficio della Ripartizione Patrimonio. Le fasce orarie previste per i funerali sono le seguenti: Mattino 9,00-10,30-12,00 Pomeriggio 15,30 16,30 con esclusione dei giorni festivi. Nel periodo estivo l orario pomeridiano è:16,00-17,45. Le modalità per la fissazione degli orari verranno disciplinate mediante circolare della direzione del predetto ufficio. Le imprese non potranno fissare alcun orario, senza la preventiva autorizzazione dell Ufficio, per i trasporti da effettuare all interno del territorio comunale. Per i trasporti di salme fuori Comune, l obbligo di comunicazione all ufficio competente, vige pur esistendo libertà di orario per lo svolgimento del funerale, comprese anche le giornate festive, a condizione che siano state comunque espletate tutte le formalità necessarie. Per i trasporti di salme in arrivo da altri Comuni valgono le disposizioni stabilite dal comma precedente, tenuto conto dell eventuale sosta della salma nel cimitero, nelle giornate festive e negli orari di non effettuazione del servizio di tumulazione. L esercizio dell attività di trasporto funebre sul territorio comunale potrà essere svolta da imprese accreditate. In ogni caso il servizio di trasporto deve essere completo, dal luogo del prelevamento della salma al Cimitero presso la camera mortuaria o di deposito, o a quello eventualmente stabilito per la cerimonia funebre, nei casi in cui la sepoltura debba avvenire in altro Comune o all estero. Le imprese dovranno attrezzarsi in modo da poter effettuare tutti i trasporti ordinati dal Comune. Nel caso di due festività consecutive è considerata lavorativa la prima festività secondo le indicazioni del competente Ufficio comunale. In caso di pluralità di commissioni di servizio si terrà conto dell ora più remota del decesso, salvo diversi accordi tra i richiedenti e le Autorità civili e religiose. Le inumazioni avverranno esclusivamente negli appositi campi indicati dall amministrazione e senza eccezione alcuna, salvo diverse disposizioni connesse a ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Almeno 20 minuti prima dell ora del trasporto l autofunebre deve trovarsi sul luogo di partenza secondo le indicazioni contenute nel relativo ordine di servizio del Comune. ART. 15 I mezzi di trasporto Tutti gli automezzi devono essere conformi alle norme del Codice della Strada e riconosciuti idonei dall Ispettorato della Motorizzazione Civile.

Le autofunebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire di evitare rumori ed esalazioni moleste. I veicoli impiegati per trasporti della salme devono essere per strutture e manutenzione, strettamente conformi alle norme di Polizia Mortuaria ed essere riconosciuti idonei dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell Unita Sanitaria Locale con periodiche visite annuali e, comunque, prima di essere posti in servizio. Tutti gli automezzi e gli accessori, devono essere tenuti in piena efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo, di volta in volta, alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo decoroso. Se si riscontrassero deficienze verrà prescritto un termine entro il quale le Imprese accreditate dovranno provvedere alle necessarie riparazioni, con l applicazione, in mancanza, delle sanzioni di cui all art.111 del Cap.XIII. Le stesse Imprese hanno l obbligo di provvedere a loro cura e spese a tutte le riparazioni ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il materiale adibito al servizio, nonché alla sostituzione di quello fuori uso. In particolare, si devono rinnovare le verniciature, i drappi e le decorazioni dei veicoli ed il vestiario del personale, appena risultino deteriorati o scoloriti. Gli automezzi devono essere sempre in perfette condizioni d uso, sia per quanto concerne il funzionamento che per la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore. Inoltre, gli automezzi devono essere accuratamente disinfettati, sia nella parte riservata alla salme, sia in quella riservata all autista e al personale, almeno una volta alla settimana ed ogni qual volta si verifichi perdita di sostanze organiche. ART.15/BIS Ispezioni e Controlli I Funzionari e i Vigili Urbani del Comune possono compiere, in qualunque momento, e senza preavviso, ispezioni per constatare lo stato di manutenzione dei carri funebri, le modalità di erogazione del servizio, il possesso dei requisiti richiesti ed il rispetto delle norme di legge, nonché del presente regolamento. Le ispezioni e i controlli avverranno comunque con cadenza semestrale. ART. 16 Simboli religiosi Normalmente i mezzi di trasporto funebre recano il simbolo della religione cattolica. A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi dallo Stato. ART. 17 Esequie La salma può restare nel luogo di culto per la durata della funzione religiosa. La sosta deve essere preventivamente concordata con l ufficio comunale. In caso di cerimonie o di particolari onoranze, la sosta è preventivamente

autorizzata dal Sindaco. L autorizzazione sarà in ogni caso concesso previo nulla osta dell Ufficiale sanitario. ART. 18 Percorso autofunebri Terminata la funzione religiosa le autofunebri devono raggiungere celermente il Cimitero per il percorso più breve, nel rispetto delle disposizioni impartite dall Ufficio. ART. 19 Trasporto delle salme di persone decedute fuori abitazione. Il Sindaco può autorizzare, previo nulla osta e secondo le prescrizioni dell ufficiale sanitario, il trasporto di salme di persone decedute fuori dall abitazione (ospedali, alberghi, ecc.) dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione, alla camera mortuaria presso i cimiteri o altro luogo. La traslazione potrà essere autorizzata dopo che siano trascorse almeno ventiquattro ore dal momento del decesso; in ogni caso dopo il rilascio del certificato necroscopico e con esplicito riferimento all obbligo di osservare le disposizioni vigenti in materia di polizia mortuaria. ART. 20 Trasporto di salme, resti mortali o ceneri in altro Comune. Il trasporto di salme, di resti o ceneri in altri Comuni è subordinato ad autorizzazione del Sindaco o suo delegato e all osservanza delle prescrizioni di legge. ART. 21 Trasporto di salme da altri Comuni Le salme provenienti da e per altro Comune devono essere trasportate direttamente al Cimitero, salvo sosta religiosa se richiesta dai parenti. Il Sindaco può autorizzare deroghe in casi eccezionali, previo nulla osta dell Ufficiale Sanitario. ART. 22 Trasporti all Estero e dall Estero Il trasporto di salme, resti o ceneri fuori dello Stato, come l introduzione nello Stato, sono regolati dalla normativa vigente in materia. ART. 23 Trasporto di salme di deceduti per malattia infettiva diffusa

Il 100% dei loculi costruiti dalla civica Amministrazione nei Cimiteri di Bari, Palese, Ceglie e Loseto viene concesso esclusivamente per i deceduti giornalieri, previa esibizione del certificato di morte. Il 50% dei loculi grandi costruiti nei Cimiteri di S. Spirito, Carbonara e Torre a Mare viene concesso per i deceduti giornalieri, previa esibizione del certificato di morte. Il 50% dei loculi grandi costruiti nei Cimiteri di S. Spirito, Carbonara, Torre a Mare viene concesso a cittadini viventi, fino all'esaurimento dei loculi messi a disposizione.

ART. 109 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE. PUBBLICITA Le imprese accreditate esercenti nel settore del servizio di trasporto funebre devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a sua disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente. Le imprese devono altresì fornire ai committenti informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche relative al decesso. Le imprese saranno libere di stabilire e praticare i prezzi che riterranno più opportuni, sempre nel rispetto ed in conformità della disciplina regolante il commercio e della normativa di settore. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi e sui prezzi che queste sono in grado di offrire, deve essere chiara e trasparente e deve essere affissa almeno negli uffici delle proprie sedi. Tale pubblicità, in ogni sua forma, è vietata entro un raggio di mt. 150 dai cimiteri, camere mortuarie, locali di osservazione e deposito e obitori. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose. Le regole di condotta si applicano a tutte le attività svolte nel settore delle Onoranze Funebri dalle imprese operanti, che sono tenute a renderne edotta la clientela con l esposizione di apposito avviso. Le regole contenute nel presente Capo debbono essere portate a conoscenza anche del personale abilitato alla trattazione degli affari con i committenti, informando contemporaneamente anche delle sue dirette responsabilità e conseguenze in caso di inosservanza. Nell ipotesi in cui l impresa abbia sottoscritto apposita convenzione con il Comune di Bari sarà tenuta al rispetto della stessa e a praticare i prezzi previsti su richiesta del cittadino. ART. 110 DIVIETI GENERALI La scelta della impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione del presente codice di etica professionale. In particolare: solo i responsabili delle imprese funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato potranno trattare con gli interessati al funerale per presentare i propri servizi; è fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all impresa funebre e corrispondere mance o compensi a terzi, affinchè acquisiscano funerali all impresa;