d.lgs. 626/94 Sicurezza e salute dei lavoratori Vademecum per il titolare di farmacia Riepilogo adempimenti - modulistica



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d.lgs. 626/94 Sicurezza e salute dei lavoratori Vademecum per il titolare di farmacia Riepilogo adempimenti - modulistica A cura dell ufficio legale della Federfarma

INDICE 1. Ambito di applicazione p.3 2. Il documento di valutazione p.3 3. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione rischi (RSPP) p.4 4. Il medico competente p.5 5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) p.5 6. Pronto soccorso aziendale p.5 7. Formazione lavoratori p.6 8. Riunione periodica p.6 9. Registro infortuni p.7 10. Impianti elettrici p.7 11. Antincendio p.7 MODULISTICA Modello autocertificazione All. n. 1 Dichiarazione datore lavoro RSPP All. n. 2 Comunicazione RSPP All. n. 3

626: SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ha introdotto un nuovo e diverso sistema per affrontare la problematica della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Infatti, la disciplina delineata dal d.lgs. 626/94 ha l obiettivo di maggiormente responsabilizzare i datori di lavoro, affidando loro il compito di valutare gli elementi di rischio eventualmente presenti sul luogo di lavoro e di adottare le correlate misure di sicurezza. Allo stesso tempo, anche i lavoratori svolgono un ruolo primario in materia, non solo in quanto sono chiamati a collaborare con il datore di lavoro nei processi valutativi e risolutivi di cui sopra, ma anche perché espressamente tenuti ad osservare comportamenti coerenti con le misure di sicurezza. L adempimento di detti obblighi sono assicurati con la previsione di sanzioni penali. ADEMPIMENTI 1. Ambito di applicazione. Non tutte le farmacie sono soggette al d. lgs. 626/94 e, quindi, tenute ai relativi adempimenti. In particolare, il d. lgs. 626/94 riguarda esclusivamente le farmacie con dipendenti. Sono equiparati ai dipendenti i soci lavoratori e i collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso vincolo di subordinazione 1. 2. Il documento di valutazione. Il datore di lavoro deve elaborare un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (art. 4, comma 2, d.lgs. 626/94). 1 Il Ministero del Lavoro con circ. 30/98 ha precisato quanto segue: <<Nell'ipotesi di una ditta individuale la normativa di prevenzione si applica ai collaboratori familiari solo nel caso in cui sia riscontrabile un preciso vincolo di subordinazione e non una semplice collaborazione tra familiari. Il vincolo di subordinazione tra familiari esiste sicuramente nell'ipotesi di formale assunzione con contratto del familiare o nell'ipotesi - che solo un giudice puo` individuare come tale - di subordinazione derivante da particolari situazioni di fatto. Pertanto, in mancanza di un regolare contratto di assunzione o di un intervento dell'autorita` giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali va presunta la semplice collaborazione tra familiari, assimilabile a quella dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del C.C., e quindi non trova applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.>>. 3

Detto documento deve essere custodito presso l azienda (art. 4, comma 3, d.lgs. 626/94). Tuttavia, nelle farmacie che hanno fino a dieci addetti il titolare non deve elaborare un documento contenente una relazione analitica in ordine ai criteri adottati per la effettuazione della valutazione dei rischi e per l adozione delle misure di prevenzione, ma è sufficiente che dichiari per iscritto mediante un autocertificazione (allegato 1) di aver provveduto ad effettuare detta valutazione dei rischi e di aver provveduto all adempimento degli obblighi ad essa collegati. Tale autocertificazione deve essere conservata in farmacia (art. 4, comma 11, d.lgs. 626/94). Peraltro, è doveroso precisare che l autocertificazione non è priva di significato, dal momento che con tale atto il datore di lavoro dichiara formalmente di conoscere e di aver assolto gli obblighi che gli fanno carico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riguardo alla valutazione dei rischi e all adozione delle necessarie misure di sicurezza. 3. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). Per quanto riguarda il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, tale ruolo può essere ricoperto direttamente dal datore di lavoro. Infatti, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e gestione dell emergenza. A tale fine, deve frequentare un apposito corso di formazione e trasmettere alla ASL una dichiarazione redatta secondo il fac-simile riportato all allegato 2 (art. 10, del d.lgs. 626/94 e successive modificazioni). Tuttavia, i titolari di farmacia che abbiano comunicato alla ASL entro il 31/12/1996 la volontà di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e gestione dell emergenza sono esonerati permanentemente da tale adempimento (art. 95 del d.lgs. 626/94, circ. Min. Lavoro n. 154/96). Per coloro che non abbiano potuto avvalersi di tale facoltà l art. 3 del DM 16 gennaio 1997, integrato per quanto riguarda la materia antincendio dagli argomenti previsti nell allegato IX al DM 10 marzo 1998, prevede la durata e i contenuti minimi dei corsi di formazione. Lo svolgimento dei compiti del RSPP può anche essere affidato dal datore di lavoro ad un terzo (interno o esterno all azienda) in possesso dei requisiti previsti dal d. lgs. 195/2003 (titolo di studio di istruzione secondaria superiore e superamento di specifico corso di formazione). Il nominativo deve essere comunicato all AUSL e all Ispettorato del Lavoro. 4

4. Il medico competente. L obbligo di designare il medico competente tale figura nonché di fare sottoporre i dipendenti a controlli medici, sussiste solamente per le attività espressamente sottoposte dalla legge alla sorveglianza sanitaria. Pertanto, è necessario verificare in concreto presso ciascuna farmacia la natura delle attività svolte e, all esito di tale verifica, stabilire se sussistono i presupposti che rendono necessaria la sorveglianza sanitaria. In via generale, le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria sono quelle indicate nella tabella allegata al DPR 303/56, concernenti le lavorazioni industriali che espongono all azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultino comunque nocive, nonché nel d.lgs. 230/95, relativamente alle radiazioni ionizzanti, nel d.lgs. 277/91, per quanto concerne la protezione dal rumore, dal piombo e dall amianto, nei titoli V e seguenti del d.lgs. 626/94, per quanto concerne la movimentazione manuale dei carichi, la utilizzazione di videoterminali, la esposizione ad agenti cancerogeni o biologici, il rischio chimico. Per quanto riguarda specificamente la utilizzazione di videoterminali, la sorveglianza sanitaria insorge unicamente nelle ipotesi in cui la utilizzazione avvenga per almeno 20 ore settimanali. Per quanto concerne il rischio chimico, fermo restando l obbligo per il datore di lavoro di eliminare il rischio medesimo o di ridurlo al minimo, la sorveglianza sanitaria diviene obbligatoria solo se nonostante le misure adottate al titolare di farmacia è risultato che, in relazione al tipo, alle quantità di un agente pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente, non vi sia solo un rischio moderato. I parametri per la individuazione del rischio moderato devono essere stabiliti da un apposito decreto che non è ancora stato emanato e che, nelle more, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro anche tenendo presente i valori limite di esposizione professionale di cui al DM 26 febbraio 2004. 5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). In tutte le aziende è eletto o designato dai lavoratori il rappresentante per la sicurezza, secondo modalità da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva (art. 18, d.lgs. 626/94). Dunque, l adempimento in questione non è un obbligo del titolare di farmacia, ma, semmai, un onere dei dipendenti, con la conseguenza che tale figura manca se i lavoratori non vi abbiano provveduto. Tuttavia, se designato, il RLS deve ricevere una formazione secondo i contenuti previsti dal DM 16 gennaio 1997. 6. Pronto soccorso aziendale. In ogni farmacia con dipendenti deve essere presente almeno un addetto al pronto soccorso anche lo stesso titolare - adeguatamente formato e una cassetta di pronto 5

soccorso contenente i prodotti previsti dal DM 15 luglio 2003, n. 388 (art. 15, d.lgs. 626/94). Dal 3/2/2005 sono validi esclusivamente i corsi conformi al DM 388/2003 in quanto ai contenuti, alla durata e alla qualifica di medico del docente. La formazione, almeno per la parte pratica, deve essere ripetuta almeno ogni tre anni, a partire dalla data di svolgimento del corso stesso. Sono validi i corsi ultimati prima del 2/2/2005 anche se non conformi al DM 388/2003. 7. Formazione dei lavoratori. Il datore di lavoro deve curare che i lavoratori ricevano un adeguata informazione e formazione in ordine ai rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonché ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, ivi compreso il pronto soccorso, la lotta antincendio e l evacuazione dai locali di lavoro, indicando i nominativi degli addetti all attuazione delle relative misure (artt. 21 e 22, d.lgs. 626/94) 2. I contenuti della formazione e della informazione dei lavoratori sono commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e possono consistere in comunicazioni verbali (art. 60-octies, comma 2, lett. a, d.lgs. 626/94 e successive modificazioni). La eventuale sottoscrizione di un documento da parte dei dipendenti con il quale si attesti l avvenuta formazione e informazione è consigliabile, dal momento che consente al titolare di farmacia di dimostrare il proprio adempimento. 8. Riunione periodica. Nelle aziende con più di 15 dipendenti il datore di lavoro deve indire almeno una volta all anno nonché in occasione di significative variazioni di rischio - una riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 11, d.lgs. 626/94), cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente (se designato), il RLS (se nominato). La riunione deve essere verbalizzata. 2 Riguardo all'art. 22 del D.Lgs. n. 626/94 il Ministero del Lavoro ha chiarito quanto segue. <<Il comma 1 del predetto articolo ha carattere generale e riprende il principio già introdotto dall'art. 3, lett. s) per evidenziare la funzione strumentale della formazione quale misura di sicurezza fondamentale per l'acquisizione dei corretti comportamenti dei lavoratori in particolare per far fronte ai rischi residui. I commi successivi ne specificano le modalità ed i momenti di attuazione, in particolare il comma 2 prevede che essa avvenga in determinate specifiche occasioni, in ciò non innovando le disposizioni già contenute negli articoli 4 dei regolamenti generali di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Infatti l'obbligo ivi previsto di "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti" - del pari sanzionato penalmente - presuppone che il lavoratore fosse edotto prima di essere adibito alle mansioni comportanti i rischi in questione. L'art. 22, comma 2, stabilisce che la formazione deve essere fatta all'atto dell'assunzione, del trasferimento o mutamento di mansioni ovvero ogniqualvolta si introduca una variazione di carattere tecnico o organizzativo dell'attività lavorativa>> (Min. Lav. circolare 5 marzo 1998, n. 30). 6

Nelle aziende fino a 15 dipendenti spetta al RLS se nominato - chiedere la convocazione di una riunione. 9. Registro Infortuni. Sul registro infortuni devono essere annotati tutti gli infortuni dei dipendenti che provochino un assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello in cui è avvenuto l infortunio). Il registro deve essere vidimato dalla ASL e conservato in farmacia. 10. Impianti elettrici. I datori di lavoro hanno l obbligo della verifica dell impianto elettrico di messa a terra preventivamente alla messa in esercizio, eseguita a cura dello stesso installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente (art. 2, DPR 462/01). La dichiarazione di conformità, che equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell impianto, deve essere trasmessa dal datore di lavoro all ISPESL ed all ASL o all ARPA territorialmente competenti ovvero presentata presso lo sportello unico per le attività produttive. L ISPESL esegue verifiche a campione. Inoltre, il datore di lavoro è comunque tenuto, a sue spese, a fare effettuare regolari manutenzioni dell impianto e a far sottoporre lo stesso a verifiche periodiche esclusivamente da parte dell AUSL o dell ARPA o da ditte abilitate il cui elenco è pubblicato sul sito web://www.attivitaproduttive.gov.it.. La periodicità delle ispezioni per gli ambienti di lavoro ordinari - tra i quali generalmente è compresa la farmacia - è quinquennale. Per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio ed i locali adibiti ad uso medico le ispezioni assumono cadenza biennale 3. A seguito della verifica viene rilasciato un verbale da conservare in farmacia. 11. Antincendio. E obbligatoria la presenza di estintori. Il numero, il tipo e la capacita estinguente di tali estintori sono rapportati allo specifico pericolo di incendio (classe di incendio), alla superficie in pianta, al livello di rischio e al personale addetto al loro uso. L ubicazione degli estintori deve essere evidenziata con apposita segnaletica. Nelle aziende con più di dieci dipendenti deve essere redatto un piano di emergenza. 3 La utilizzazione di apparecchi elettromedicali per scopi diagnostici e/o terapeutici (ad es., elettrocardiografi, misuratori di pressione) connessi alla rete di alimentazione comporterebbe l applicazione della disciplina prevista per i locali adibiti ad uso medico. 7

Nel caso in cui il compito di RSPP non sia svolto direttamente dal datore di lavoro, il medesimo deve designare tra i lavoratori gli addetti alla prevenzione incendi e alla gestione dell emergenza. * * * * * ALLEGATI 1) Modello autocertificazione 2) Dichiarazione datore lavoro RSPP 3) Comunicazione RSPP 8

Allegato 1 Autocertificazione. Non deve essere inviata alla AUSL, ma conservata in farmacia AUTOCERTIFICAZIONE Ai sensi dell art. 4, commi 1 e 11 del d.lgs. 626/94 e successive modificazioni Farmacia (ragione sociale) Indirizzo Titolarità (persona fisica società) Nome del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (assunzione diretta da parte del titolare o designazione di altra persona) La valutazione è stata effettuata (_) dal titolare della farmacia (_) dal titolare della farmacia in collaborazione con (_) il servizio di prevenzione e protezione interno (_) il servizio di prevenzione e protezione esterno (_) altra consulenza tecnica (specificare) Coinvolgimento delle maestranze: è stato coinvolto (_) il rappresentante dei lavoratori (_) il lavoratore (_) altre indicazioni o osservazioni Il sottoscritto dichiara di aver valutato nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione del luogo di lavoro i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 9

Dichiara, inoltre, che all esito della suddetta valutazione ha individuato ed adottato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale ove necessari nonché ha programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Luogo e data Timbro e firma 10

Allegato 2 - Dichiarazione datore lavoro RSPP. Deve essere inviata alla AUSL e all Ispettorato del Lavoro. Conservarne copia in farmacia unitamente alla ricevuta della RR. RACCOMANDATA R.R. Ispettorato del Lavoro Spett.li A.U.S.L. OGGETTO: Art. 10 del d.lgs.626/94 e successive modificazioni: designazione responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). Il sottoscritto in qualità di con sede in Via/Piazza autorizzazione n. della Farmacia rilasciata da DICHIARA - di possedere la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi nella suddetta farmacia; - di assumere personalmente la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione e i relativi compiti; - (eventuale) di aver frequentato il corso di formazione per responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi ed evacuazione, curato da in data,di cui allega attestato; - di aver provveduto ad autocertificare per iscritto l avvenuta valutazione dei rischi e di aver adempiuto agli obblighi alla medesima collegati. 11

Infine, il sottoscritto comunica che nella propria farmacia negli ultimi tre anni non si sono verificati né infortuni né malattie professionali (ovvero) si sono verificati i seguenti infortuni e/o malattie professionali All.c.s. Luogo e data, Timbro e firma 12

Allegato 3 Comunicazione del RSPP. Deve essere inviata alla AUSL e all Ispettorato del Lavoro. Conservarne copia in farmacia unitamente alla ricevuta della RR. RACCOMANDATA R.R. Spett.li - A.U.S.L. - Ispettorato del Lavoro OGGETTO: Art. 8, comma 11, del d.lgs.626/94 e successive modificazioni: comunicazione responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). Il sottoscritto in qualità di con sede in Via/Piazza autorizzazione n. della Farmacia rilasciata da COMUNICA ai sensi e per gli effetti dell art. 8, comma 11, del d.lgs.626/94 e successive modificazioni, di avere designato quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione il sig in possesso del relativo attestato di formazione, rilasciato da così come previsto dal d.lgs. 195/2003. Luogo e data, Timbro e firma 13