COMUNE DI BARLETTA CITTA DELLA DISFIDA MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE ED AL MERITO CIVILE REGOLAMENTO ACCONCIATORI
TITOLO I ART. 1 ATTIVITA SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Ai sensi della legge n 161 del 14.2.1963 e delle successive modificazioni contenute nella legge n 1142 del 23.12.1970, nonché della legge n 1 del 4.1.1990, nonché della legge n. 174 del 17/08/2005 sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le attività di barbiere, di acconciatore, estetista e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito. Tutte le imprese che esercitano le suddette attività siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente Regolamento. ART.2 ATTIVITA AFFINI Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere e acconciatore, i mestieri di estetista, truccatore, estetistavisagista, depilatore, massaggiatore facciale, manicure e pedicure e centri di abbronzatura, le prestazioni di ondulatore, ossigenatore ed acconciatore e tutte quelle qui non specificate riguardanti l adeguamento estetico della persona e determinati canoni di moda e del costume, che non abbiano carattere medico, curativo, sanitario o che abbiano, comunque, bisogno di assistenza medica. ART.3 MODALITA DI ESERCIZIO Le attività di cui agli artt. 1 e 2 del presente regolamento : a) Non possono essere esercitate in forma ambulante b) Possono essere esercitate al domicilio dei clienti solo da coloro che sono titolari di autorizzazione, purchè ciò avvenga solo ed esclusivamente nei casi di grave impedimento fisico dell utente ovvero in caso di cerimonia. ART. 4 OBBLIGO DELL AUTORIZZAZIONE Le imprese siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, che intendono esercitare le attività di cui agli artt. 1 e 2 devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente il Settore Attività Produttive. Il diniego al rilascio dell autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data in cui la domanda è stata ricevuta dall ufficio. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica. L autorizzazione per l esercizio dell attività di acconciatore deve intendersi valida sia per uomo che per signora se i suddetti locali risulteranno rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene. Per l attività di estetista disciplinata dalla legge n. 1/90 deve essere rilasciata specifica autorizzazione. Tale autorizzazione deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono esattamente quelle previste dalla legge n.1/90. Del rilascio delle autorizzazione vengono informati i seguenti uffici : n.1 Ufficio Tributi n.2 Polizia Municipale
ART.5 ATTIVITA PLURIME All interno dello stesso salone possono coesistere due o più attività di barbiere, acconciatore, estetista, ecc., purchè ciascuna attività venga svolta in zone opportunamente separate, indipendentemente dall unicità o meno dell ingresso, purchè dotate di servizi igienici distinti e separati per sesso, di idonee apparecchiature di raccolta rifiuti speciale e di sterilizzazione, di spogliatoio per il personale e di ogni altro requisito richiesto dalla Azienda USL ai fini del rilascio della relativa certificazione sanitaria favorevole all esercizio dell attività stessa. ART.6 ATTIVITA ESERCITATA DA SOCIETA In una stessa società avente i requisiti di cui alle leggi nn. 443/85 e 133/97, l esercizio congiunto delle attività disciplinate dal presente Regolamento può essere autorizzato a condizione che i soci siano in possesso delle qualifiche professionali necessarie per svolgere le attività. Qualora le società innanzi indicate volessero esercitare le attività di barbiere e parrucchiere o di estetista in unità locali, dovranno richiedere il rilascio delle relative autorizzazioni indicando il nominativo del socio che dovrà operare nell unità locale. Ogni socio dovrà espletare esclusivamente il servizio per il quale è qualificato tale condizione sarà apposta sull atto formale di autorizzazione. Nel caso in cui, per recesso di soci o per altra causa, venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, gli interessati hanno l obbligo di darne comunicazione al Comune entro 30 giorni per consentire l adeguamento ovvero la revoca dell autorizzazione. TITOLO II AUTORIZZAZIONE D ESERCIZIO ART.7 CONTENUTO DELL AUTORIZZAZIONE L autorizzazione costituisce titolo per l esercizio dell attività specifica; in essa devono indicarsi l intestatario al quale viene rilasciata, l attività o le attività autorizzate tra quelle contemplate all art. 1 e l ubicazione del locale o dei locali nei quali le stesse vengono svolte. ART. 8 DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE Il territorio comunale è suddiviso in zone coincidenti con le Circoscrizioni Comunali : - SANTA MARIA. - SETTE FRATI - BORGOVILLA - TEMPIO Agli effetti dell art. 2, comma 2, lett. D) della legge n.161/1963, modificata dalla legge n.1142/1970, fra gli esercizi della stessa categoria deve esistere una distanza minima di mt. 50 - La distanza minima di cui sopra deve sussistere solo fra gli esercizi di nuova attivazione e non per quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ovvero nei casi di trasferimento di sede.
La distanza minima come stabilita tra gli esercizi della stessa categoria deve essere misurata fra le mezzerie delle porte di accesso della strada seguendo il percorso pedonale più breve e con attraversamento della strada in angolo retto. Tale distanza dovrà essere attestata da tecnico abilitato e disegnata su planimetria in scala 1 : 500 con rappresentazione grafica dell ubicazione dell esercizio di cui alla richiesta e della distanza rispetto gli altri esercizi della stessa categoria presenti nella zona. Per le attività plurime la distanza va verificata da tutti gli esercizi corrispondenti, così come per le attività singole la distanza va calcolata anche con riferimento alle attività multiple che ne comprendono una similare - Si prescinde dal rispetto delle distanze per le attività svolte all interno di strutture ospedaliere, stazione, strutture ricettive, purchè rivolte specificamente ai propri degenti, ospiti e clienti, nonché per le attività svolte nei Centri Commerciali.- La distanza minima di mt. 50 può essere derogata solo nei seguenti casi. a se l esercente è proprietario dell immobile in cui dovrà esercitare l attività b se l esercente ha ottenuto in comodato l uso dell immobile in cui dovrà esercitare l attività, semprecchè tra il comodatario ed il comodante, esista un rapporto di parentela entro il 3 (terzo) grado e/o di affinità entro il 2 (secondo) grado. c se l esrcente dovesse essere sfrattato e, quindi si viene a trovare nella necessità di dover reperire un nuovo sito. ART. 9 REQUISITI DEI LOCALI I locali da adibire all esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono avere destinazione d uso e requisiti conformi alle disposizioni dei vigenti strumenti urbanistico-edilizi.. Il minimo di superficie previsto non può essere inferiore a mq.30, comprese le superfici adibite ai servizi, fatte salve le attività già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento. Sono esclusi da ogni superficie minima i locali ricadenti nel centro storico, purchè risulteranno rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro. L accertamento dei requisiti igienico sanitari del locale, ivi compresa l idoneità delle apparecchiature utilizzate ai fini del rilascio della autorizzazione, viene esguito dall Organo Sanitario competente, che provvede, altresì alle successive verifiche e controlli in merito. ART. 10 REQUISITI SOGGETTIVI Chi intende esercitare sia in forma individuale, che societaria, nei limiti dimensionali e dei requisiti previsti dalla Legge n.443/85 e n.133/97, le attività di cui al presente Regolamento, è tenuto ad iscriversi all Albo Provinciale delle Imprese Artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalle leggi sopra richiamate. L esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento sarà autorizzato previo verfica del possesso dei requisiti professionali accertati preventivamente dalla Commissione Provinciale per l Artigianato. A tal fine si precisa che il possesso della qualifica professionale di Estetista abilita all esercizio di tutte le attività indicate all articolo 2) del presente Regolamento. Il requisito della qualifica professionale deve essere posseduto dal titolare, in caso di impresa individuale, dalla maggioranza dei soci in caso di imprese artigiane ovvero dal direttore d azienda per le imprese
societarie diverse da quelle previste dalla Legge n 443/1985, così come integrata e modificata dalla legge n 133/97. Gli esercenti le attività di cui al presente Regolamento, nonché i loro dipendenti devono essere in possesso di apposito attestato di idoneità sanitaria rilasciato dalla competente A.S.L. da sottoporre a periodica vidimazione annuale. TITOLO III DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE ART. 11 DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI BARBIERE, ACCONCIATORE E MESTIERI AFFINI Le domande tendenti ad ottenere le autorizzazioni per l esercizio delle attività di cui al presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco ed indicare: -dati anagrafici del richiedente complete di codice fiscale se trattasi di ditta individuale, -se trattasi di società tali dati devono riferirsi alla persona cui è affidata la rappresentanza e/o la direzione dell azienda ovvero ai soci e/o dipendenti che di fatto esercitano le suddette attività; - il tipo di attività che si intende esercitare ed il numero delle persone addette all esercizio; - l ubicazione dell esercizio, caratteristiche e numero dei vani, superficie complessiva dello stesso; - la sottoscrizione del richiedente. ART. 12 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE Alla domanda di rilascio di nuova autorizzazione devono essere allegati, a pena di improcedibilità, i seguenti documenti: a) Attestato di qualifica professionale di chi svolge direttamente una delle attività disciplinate dal presente regolamento; b) Certificato di idoneità sanitaria del locale rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale per l esercizio di tutte le attività per le quali si richiede l autorizzazione; c) Autocertificazione da cui risulta che nei confronti del richiedente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell allegato 1 al D. Leg.vo 8.8.94 n 490; d) Copia dell atto costitutivo della società, e) Certificato d iscrizione al registro imprese, quando trattasi di società; f) Copia dell atto costitutivo della società g) Certificato di iscrizione al registro imprese, quando trattasi di società; h) Elenco delle attrezzature da impiegare nell esercizio dell attività di estetista i) Pianta planimetrica descrittiva del locale da adibire all attività asseverata dal tecnico abilitato, j) Rappresentazione grafica della distanza da altro esercizio similare su planimetria 1: 500.
ART. 13 DOMANDA DI TRASFERIMENTO Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento dell attività di cui all art. 1 devono essere presentate nel rispetto delle condizioni prescritte dall art. 8 e corredate dalla seguente documentazione: : a) Certificato di idoneità sanitaria del locale rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale per l esercizio dell attività di che trattasi; b) Pianta planimetrica descrittiva del locale da adibire all attività asseverata dal tecnico abilitato; ART. 14 DOMANDA DI SUBINGRESSO E DI VARIAZIONE DELLA TITOLARITA Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività di cui all art.1, nonché le domande con variazione di titolarità, devono essere presentate corredate dalla seguente documentazione : a) Atto di cessione d azienda, b) Attestati e certificati relativi al possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui all art.1; c) Dichiarazione di rinuncia dell autorizzazione da parte del cedente; d) Atto costitutivo qualora si dà luogo alla costituzione di qualsiasi tipo di nuova società, Nel caso di subingresso per causa morte, la domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) Atto notorio dal quale risultino tutti gli eredi legittimi; 2) Dichiarazione di rinuncia da parte degli altri eredi legittimi; 3) - Certificato di qualificazione professionale del richiedente o dei richiedenti l autorizzazione; Nel caso di affitto d azienda, l autorizzazione rilasciata al subentrante è valida per tutta la durata dell affitto, decorso tale termine, il titolare dell esercizio ha diritto ad ottenere una nuova autorizzazione, sempre che ne faccia richiesta al Sindaco entro 60 giorni dalla data di cessazione dell affitto. ART. 15 AMPLIAMENTO L ampliamento dell esercizio è soggetto alla sola comunicazione al Sindaco corredata oltre che dalla nuova pianta planimetrica, anche dal certificato di idoneità sanitaria. TITOLO IV ART.16 OBBLIGO DI INIZIO ATTIVITA Il titolare di nuova autorizzazione, a qualsiasi titolo rilasciata ovvero in caso di trasferimento dell attività esistente, deve dare inizio all esercizio dell attività entro tre mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione stessa; Il Dirigente, su richiesta dell interessato ed allorché sussistono gravi e comprovati motivi, può concedere una proroga fino ad un massimo di sei mesi. Alle stesse condizioni e modalità, il Dirigente può consentire la sospensione dell attività per periodi superiori a trenta giorni e fino ad un massimo di dodici mesi, salvo proroghe per comprovate necessità.
ART. 17 OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE E fatto obbligo ai titolari di autorizzazione disciplinata dal presente Regolamento di tenere esposte, all interno dei locali in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali nonché l autorizzazione comunale. ART. 18 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI Ai titolari è fatto obbligo di rispettare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi stabiliti dal Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria. La tabella con l indicazione degli orari deve essere esposta in luogo ben visibile al pubblico. È concessa la prosecuzione dell attività a porte chiuse per l ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario. TITOLO V SANZIONI AMMINISTRATIVE ART.19 SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dalle vigenti norme legislative. Qualora le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritti dal presente Regolamento, il Dirigente ordina l immediata cessazione, dell attività abusiva e la conseguente chiusura dell esercizio. ART. 20. REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE L autorizzazione viene revocata dal Dirigente nei seguenti casi : - per interruzione non autorizzata dell attività, nel mancato rispetto di quanto stabilito dall art. 16 comma 3 ; - per mancato inizio dell attività entro tre mesi dalla data di concessione della autorizzazione, salvo quanto previsto dal 2 comma dell art.16; - Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. ART. 21 La cessazione definitiva dell attività deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni, contestualmente alla restituzione del titolo. L esercizio sarà cancellato dall apposito registro e ne sarà data comunicazione alla Polizia Municipale e all ufficio Tributi, la medesima comunicazione sarà disposta anche in caso di revoca dell autorizzazione. ART. 22 DISPOSIZIONI DI RINVIO Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti.
ART. 23 COMMISSIONE CONSULTIVA La Commissione esprime pareri preventivi a carattere consultivo e non vincolante per i competenti organi comunali, in materia di redazione e/o eventuali modifiche al regolamento comunale e delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione Comunale prevista dalle leggi 14.02.1963, n. 161 E 23.12.1970, n. 1142 è così composta : - Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente; - N. 6 rappresentanti nominati dalle associazioni artigiane aderenti alle Confederazioni Nazionali firmatarie dei CCNL ed operanti nel territorio comunale ; - N. 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative; - Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica A.U.S.L. o suo delegato della categoria residente nel comune. I suoi componenti possono essere sostituiti nel periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni, decesso o in caso di decadenza per mancata partecipazione alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e/o revoca della nomina da parte di un organizzazione e/o ente su indicato. La Commissione dovrà essere convocata almeno una volta all anno, in caso di urgenza dovrà essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Alle organizzazioni rappresentate nella commissione dovrà essere inviato elenco dettagliato di tutti gli esercenti insistenti nel territorio suddivisi tra Centri di Estetica ed Acconciatori indicante denominazione. Sede, N. e data dell autorizzazione, tale elenco dovrà essere aggiornato con cadenza trimestrale con le nuove autorizzazioni, cessazioni e/o trasferimenti. Art. 24 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento entrerà in vigore il 16 giorno successivo alla data della sua pubblicazione per 15 giorni all Albo Comunale, unitamente alla deliberazione esecutiva che lo approva.