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consulenza alle Imprese a 360 Ai gentili clienti Loro sedi Circolare del 12 gennaio 2010 OGGETTO: Dal 1 gennaio 2010 cambia il tasso di interesse: le ripercussioni sul calcolo del ravvedimento operoso e non solo Con DM 4 dicembre 2009, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 291 del 15.12.2009, il tasso di interesse legale, di cui all art. 1284 del Codice civile, è stato ribassato. Il nuovo coefficiente è pari all'1% contro l'attuale 3% che, tuttavia, rimarrà in vigore fino al prossimo 31 dicembre 2009. È con l'anno nuovo, infatti, e più precisamente dal 1 gennaio 2010, che scatterà il valore "scontato" di due punti. La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; dal 1 gennaio 2010, cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso. La novità Aggiornato con un Decreto del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre, il tasso percentuale di interessi. Il nuovo coefficiente è pari all'1% contro l'attuale 3% che, attenzione però, rimarrà in vigore fino al prossimo 31 dicembre 2009. È con l'anno nuovo e più precisamente dal 1 gennaio 2010, che scatterà il valore "scontato" di due punti. TASSO DI INTERESSE 3% Fino al 31. 12. 2009 TASSO DI INTERESSE 1% Dal 01.01.2010 L'art. 1284, comma 1, Codice civile, attribuisce al Ministro del Tesoro (ora Ministro dell'economia e delle Finanze) la possibilità di modificare annualmente, entro il 15 dicembre, la misura del tasso di interesse legale, tenendo conto: del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata limitata ad un periodo massimo pari a 12 mesi; del tasso di inflazione. EFFETTI DELLA VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE Focalizzando l attenzione sulla modifica al tasso di interesse legale, si osservi che tale cambiamento, dal 1 gennaio 2010, si rifletterà in ambiti diversi, quali, in particolare: il ravvedimento operoso; l usufrutto e rendite vitalizie; i rapporti creditori/debitori.

Ravvedimento operoso A riguardo del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, il tasso legale influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente, al fine di regolarizzare le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). I contribuenti che pagano in ritardo i tributi possono avvalersi del ravvedimento "breve", ossia entro i 30 giorni successivi alla scadenza, o del ravvedimento "lungo", ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. In caso di ravvedimento, oltre al tributo dovuto, il contribuente deve pagare: l'interesse legale calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso; la sanzione del 2,5% (un dodicesimo del 30%) in caso di ravvedimento "breve"; la sanzione del 3% (un decimo del 30%) in caso di ravvedimento " lungo". L interesse legale sarà, pertanto, pari: al 3% annuo fino al 31 dicembre 2009 all 1% annuo dal 1 gennaio 2010. OPEROSO Le novità nel caso di regolarizzazione dell omesso o tardivo versamento FINO AL 31 DICEMBRE 2009 DAL 1 GENNAIO 2010 BREVE LUNGO BREVE LUNGO ono dovuti: tributo omesso per intero o in parte; - la sanzione nella misura del 2,50% (cioè 1/12 del minimo pari al 30%); moratori calcolati al tasso legale del 3% con maturazione giorno per giorno. Sono dovuti: tributo omesso per intero o in parte; -la sanzione nella misura del 3% (cioè 1/10 del minimo pari al 30%); moratori calcolati al tasso legale del 3% con maturazione giorno per giorno. Sono dovuti: tributo omesso per intero o in parte; - la sanzione nella misura del 2,50% (cioè 1/12 del minimo pari al 30%); moratori calcolati al tasso legale del 1% con maturazione giorno per giorno. Sono dovuti: tributo omesso per intero o in parte; - la sanzione nella misura del 3% (cioè 1/10 del minimo pari al 30%); moratori calcolati al tasso legale del 1% con maturazione giorno per giorno. 2

ATTENZIONE Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso effettuato nel 2010 si riferisca a violazioni commesse nel 2009, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (3% fino al 31.12.2009, 1% dall' 01.01.2010). INTERESSI SU OPEROSO: 3% fino al 31 dicembre 2009 1% dal 1 gennaio 2010 ESEMPIO Un contribuente non ha versato entro il 27.12.2009 l'acconto IVA, pari a 7.800. Si ipotizzi che la violazione sia regolarizzata il 07.01.2010. A tal fine si dovrà provvedere al versamento dell'imposta, oltre che della sanzione ( 195,00 pari al 2.50% dell'acconto non versato) e degli interessi. Gli interessi ( 4,06) sono così calcolati: 7.800 x 3% x 4gg ( per il 2009) / 365gg = 2,56 7.800 x 1% x 7gg ( per il 2010) / 365gg = 1,50 Totale interessi = 4,06 Usufrutto Vitalizio La variazione del saggio dell interesse legale è di fondamentale importanza anche per il calcolo del valore degli usufrutti e delle rendite ed, in particolare, una diminuzione del saggio dell interesse legale comporta una diminuzione del valore dell usufrutto e un aumento di quello della nuda proprietà. L usufrutto vitalizio dura fintanto che vive l usufruttuario e, quindi, il suo valore viene calcolato applicando un determinato coefficiente, relativo all età dell usufruttuario ( si veda la tabella 1 sotto riportata), al risultato del ragguaglio del valore della piena proprietà del bene considerato con il saggio legale di interesse. USUFRUTTO VITALIZIO = valore nuda proprietà x tasso legale x coefficiente di rivalutazione Il valore della nuda proprietà si determina per differenza tra valore della proprietà e valore dell'usufrutto: VALORE NUDA PROPRIETA = valore proprietà valore usufrutto Il Ministero dell'economia e delle Finanze, alla data attuale, non ha ancora approvato il prospetto per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà, lo stesso dovrebbe essere modificato, ai sensi dell'art. 3, comma 164, Legge n. 662/96, con Decreto da pubblicare sulla G.U. entro il 31.12 dell'anno in cui è intervenuta la variazione del tasso legale, ossia entro il 31.12.2009. 3

Ai fini degli esempi che andremo ad esporre si terrà conto, pertanto, del prospetto emanato in precedenza, di seguito evidenziato: TABELLA 1 USUFRUTTO VITALIZIO Età del beneficiario Coefficiente di moltiplicazione della rendita annua Valore dell usufrutto Valore della nuda proprietà 0-20 31,75 95,25 4,75 21-30 30,00 90,00 10,00 31-40 28,25 84,75 15,25 41-45 26,50 79,50 20,50 46-50 24,75 74,25 25,75 51-53 23,00 69,00 31,00 54-56 21,25 63,75 36,25 57-60 19,50 58,50 41,50 61-63 17,75 53,25 46,75 64-66 16,00 48,00 52,00 67-69 14,25 42,75 57,25 70-72 12,50 37,75 62,50 73-75 10,75 32,25 67,75 76-78 9,00 27,00 73,00 79-82 7,25 21,75 78,25 83-86 5,50 16,50 83,50 87-92 3,75 11,25 88,75 93-99 2,00 6,00 94,00 TABELLA 2 USUFRUTTO A TERMINE TABELLA 2 USUFRUTTO A TERMINE Durata dell usufrutto Cofficiente di moltiplicazione della rendita annua 1 0,9708 2 1,9135 3 2,8286 4 3,7171 5 4,5797 6 5,4172 7 6,2303 8 7,0197 9 7,7861 10 8,5302 4

15 11,9379 20 14,8775 25 17,4131 30 19,6004 35 21,4872 40 23,1148 50 25,7298 Si ricorda che nell usufrutto valgono le seguenti considerazioni: l usufruttuario è colui che ha il diritto di godere di un bene e dei relativi redditi (ad esempio abitare oppure concedere un immobile); al nudo proprietario spetta la sola proprietà spogliata del potere di trarre utilità dal bene (ad esempio Tizio è proprietario di un immobile senza poterci abitare o darlo in locazione). La costituzione dell usufrutto è un atto di trasferimento immobiliare soggetto all imposta di registro applicata al valore del diritto reale di usufrutto calcolato come riportato dall esempio successivo. Il reddito dell usufrutto concorre a formare il reddito complessivo dell usufruttuario, al quale spetta anche il pagamento dell Ici. Il soggetto che acquista la sola nuda proprietà sottopone a tassazione l immobile per un valore tanto più ridotto quanto più basso è il tasso legale con cui si ragguaglia il valore della piena proprietà. ESEMPIO Tanto più l'usufrutto "vale" quanto più l'usufruttuario è giovane: praticamente dati in 200 il valore della piena proprietà; in 51 gli anni dell'usufruttuario; in 23 il coefficiente previsto per la fascia di età ( come da tabella 1 sopra riportata) Tasso legale 1% si ha che: l'usufrutto vale (200 x 1% x 23) = 46 la nuda proprietà vale specularmene( 200-46)= 154 e con l'ausilio della tabella sopra riportata l'usufrutto del 51enne vale il 69% del valore della piena proprietà. Se il tasso di interesse legale fosse stato pari al 3% avremmo avuto un valore: dell'usufrutto pari a (200 x 3% x 23=) 138 della nuda proprietà pari specularmene a ( 200-138)= 62 USUFRUTTO A TERMINE Per l usufrutto a termine il calcolo è più complicato in quanto si tratta di ricavare il valore di un capitale, impiegato all'interesse composto del 3% annuo, per un determinato numero di anni. 5

ESEMPIO Si può utilizzare la tabella sopra riportata, con le seguenti modalità ipotizzando: a costituzione di un usufrutto decennale con riguardo a un bene di valore 300 (in piena proprietà); si attualizza il valore della piena proprietà al tasso del 1%; si moltiplica il risultato ottenuto per il coefficiente relativo alla durata dell usufrutto pari a 8,5302 (come da tabella 2 sopra riportata). L USUFRUTTO VALE 25,59 = (300 X 1% X 8,5302) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Da quando le percentuali di possesso sono fiscalmente rilevanti, l'usufrutto è divenuto strumento di quotidiano utilizzo anche nelle transazioni che concernono le azioni e le quote di società: non solo per limitare il valore del trasferimento, ma per sfruttare il "meccanismo" per rimanere sotto le soglie di qualificazione. Si tratta, inoltre, di uno strumento flessibile, poiché il diritto di voto può continuare a permanere in capo al nudo proprietario (articolo 2352 del Codice civile), spesso intenzionato a disfarsi della proprietà ma meno contento di abbandonare il controllo. ESEMPIO Se un 60enne, riservandosi l'usufrutto vitalizio: trasferisce la partecipazione del 45% al capitale di una Srl, l'usufrutto vale il 58,50% ( come da tabella sopra riportata), la nuda proprietà vale specularmente il 41,50% il trasferimento della nuda proprietà di quella partecipazione equivale a una quota (ragguagliata a piena proprietà) di caratura pari al 18,675% (= 45 x 41,50%) e, quindi, al di sotto della soglia di qualificazione fiscalmente rilevante. REGOLARIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRA DEBITORI E CREDITORI Salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge, il nuovo saggio legale sarà applicato, con decorrenza dall'01.01.2010 anche ai crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti. La modifica interessa, in particolare, gli articoli del Codice civile che regolano i rapporti economici tra le parti, quali ad esempio: art. 1224 - danni nelle obbligazioni pecuniarie art. 1282 - interessi nelle obbligazioni pecuniarie art. 1284 - saggio degli interessi ultralegali da pattuire per iscritto art. 1499 - interessi compensativi sul prezzo art. 1652 - anticipazione all'affittuario art. 1714 - interessi sulle somme riscosse (contratto di mandato a carico del mandatario) art. 1720 - spese e compenso del mandatario art. 1815 - interessi (contratto di mutuo) art. 1825 - interessi (conto corrente) art. 2788 - pegno di beni mobili 6

LOCAZIONE DI IMMOBILI Infine, si ricorda che la modifica del tasso d interesse legale opera anche in materia di locazione di immobili urbani, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale, ovviamente qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti. Dott. Paolo Tallon 7