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Revisione documento Novembre 2010 NOVITA REGOLAMENTO ANTICIPAZIONE Estratto ARTICOLO 1 - NORME GENERALI 1.5. L'anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta e dovrà essere accompagnata dalla documentazione richiamata e con le modalità di cui al Vademecum allegato ai moduli di richiesta. L'accredito bancario verrà effettuato entro 60 giorni lavorativi dalla data di arrivo della richiesta,.. Attenzione, da maggio 2009 è stato introdotto il versamento anticipato di 50 propedeutico alla presentazione della pratica. ARTICOLO 5 - ONERI PER L ISTRUZIONE DELLE PRATICHE In caso di richiesta di anticipazioni per cause diverse da quelle sanitarie è richiesto un rimborso spese di 50 per il perfezionamento della pratica. Il versamento si riceve tramite bonifico sul conto corrente: Banca UNICREDIT SpA IBAN IT 85 B 02008 05365 000007274541 intestato al Fondo Pensione Medici

FONDO PENSIONE MEDICI Regolamento applicativo dell'articolo 13 dello Statuto in materia di anticipazioni ARTICOLO 1 - NORME GENERALI 1.1 Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto l Iscritto può ottenere una anticipazione della sua posizione individuale costituita presso il Fondo. I casi previsti sono: - in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione individuale, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;, - decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione individuale, per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; - decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione individuale, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; - decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze dell Iscritto. 1.2 Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d imposta pari all imposta pagata al momento della fruizione dell anticipazione, proporzionalmente riferibile all importo reintegrato. 1.3 Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 1.4 L'ammontare della anticipazione non potrà comunque eccedere la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Nel caso in cui l Iscritto od un suo familiare percepisca, per il medesimo scopo, una analoga anticipazione da altra forma previdenziale o assistenziale e/o in dipendenza di coperture assicurative e/o sul TFR ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile, l'ammontare complessivo delle anticipazioni percepite non potrà eccedere l'importo delle spese effettivamente sostenute. L Iscritto dovrà pertanto attestare sotto propria responsabilità il rispetto della condizione di cui sopra mediante apposita dichiarazione firmata. 1.5. L'anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta e dovrà essere accompagnata dalla documentazione richiamata e con le modalità di cui al Vademecum allegato ai moduli di richiesta. L'accredito bancario verrà effettuato entro 60 giorni lavorativi dalla data di arrivo della richiesta, salvo che: Via Costantino Morin, 45-00195 Roma tel. 06/37354266 Fax 06/37350880 Cod. Fiscale 96110000583 info@fondopensionemedici.it -- www. fondopensionemedici.it

FONDO PENSIONE MEDICI 1) il Fondo comunichi che la documentazione è inidonea o incompleta: in tal caso, il termine di 60 giorni ripartirà dalla data di completamento della documentazione; 2) la richiesta sia pervenuta al Fondo nel periodo che va dal 10 novembre fino al 10 marzo di ogni anno: in tale periodo il Gestore assicurativo sospende l attività di liquidazione di qualsiasi polizza e la riprende dopo il 10 marzo di ogni anno. 1.6 L'anticipazione potrà essere concessa anche più di una volta nella vita lavorativa, nel rispetto delle condizioni previste. Sono considerati utili i periodi di iscrizione anche presso altri fondi pensione per i quali non sia stato esercitato il diritto. ARTICOLO 2 - ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE, PER TERAPIE ED INTERVENTI STRAORDINARI RICONOSCIUTI DALLE COMPETENTI STRUTTURE PUBBLICHE 2.1 L'anticipazione è concessa per gli oneri sanitari sostenuti dall Iscritto per sé, per il coniuge, per i figli nonché per gli altri familiari fiscalmente a carico. 2.2 L'anticipazione è erogata solo in presenza dell'attestazione, da parte della struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi. 2.3 L'anticipazione riguarda anche le spese accessorie, purché direttamente connesse alla terapia e/o all'intervento e debitamente documentate. 2.4 L'anticipazione deve essere richiesta entro 4 mesi dalla data di sostenimento della spesa. 2.5 La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata, oltre che della dichiarazione ai sensi del punto 1.3, anche dell'attestazione ai sensi del punto 2.2. e delle fatture / ricevute - debitamente quietanzate - attestanti l'importo delle spese sostenute. ARTICOLO 3 - ANTICIPAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SÉ O PER I FIGLI A CARICO 3.1 L'anticipazione è concessa per l'acquisto di un immobile adibito a prima casa di abitazione ai sensi della normativa fiscale, in relazione ad atti compresi nell anno precedente la richiesta, anche in caso di mutuo ipotecario in essere per la prima abitazione nel limite di quanto disposto dal punto 1,2, fermo restando che l anticipazione non può superare la quota capitale residua. L'anticipazione è concessa anche in caso di acquisto da parte di figlio a carico. 3.2 Sono prese in considerazione le seguenti tipologie: - acquisto da terzi - acquisto in cooperativa costruzione in proprio. 3.3 L'anticipazione è commisurata all'onere sostenuto e documentato da atto notarile, comprese le spese notarili, gli oneri fiscali e le eventuali spese di urbanizzazione. 3.4 In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, della documentazione comprovante gli altri oneri di cui al punto 3.3 e la dichiarazione di cui al punto 1.3. 3.5 In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre copia autentica dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio, che fa fede anche dell'onere sostenuto dal Socio. 3.6 In caso di costruzione in proprio occorre produrre: - concessione edilizia - titolo di proprietà del terreno - fatture attestanti gli oneri e le spese sostenute come al successivo punto 4.2 Via Costantino Morin, 45-00195 Roma tel. 06/37354266 Fax 06/37350880 Cod. Fiscale 96110000583 info@fondopensionemedici.it -- www. fondopensionemedici.it

FONDO PENSIONE MEDICI ARTICOLO 4 - ANTICIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALLE LETTERE A), B), C) E D) DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457, RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE 4.1 L'anticipazione è concessa per i seguenti ordini di interventi di: -manutenzione ordinaria, intesi come tali quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; -manutenzione straordinaria, intesi come tali quelli le opere le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici (ivi compresi gli impianti tecnologici ed igienico-sanitari), esclusa l'alterazione dei volumi e delle superfici e senza modifica della destinazione d'uso; -restauro e risanamento conservativo, intesi come tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio. Rientrano tra questi il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dall'uso, l'eliminazione degli elementi estranei; -ristrutturazione edilizia, intesi come tali quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sistemazione di elementi costitutivi dell'edificio, ovvero la loro eliminazione, la loro modifica, ecc. 4.2 L'anticipazione è concessa solo in relazione ad interventi perfezionati nei sei mesi antecedenti la data della richiesta ed è commisurata agli oneri complessivi sostenuti e debitamente documentati; rientrano tra questi, in via non esaustiva: progettazione dei lavori; acquisto dei materiali; esecuzione dei lavori; relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti perizie e sopralluoghi; imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori; oneri di urbanizzazione;ecc. ARTICOLO 5 - ONERI PER L ISTRUZIONE DELLE PRATICHE In caso di richiesta di anticipazioni per cause diverse da quelle sanitarie è richiesto un rimborso spese di 50 per il perfezionamento della pratica. Il versamento si riceve tramite bonifico sul conto corrente: Banca UNICREDIT SpA IBAN IT 85 B 02008 05365 000007274541 intestato al Fondo Pensione Medici NORMA FINALE Il presente Regolamento viene depositato presso la sede, pubblicato sul Sito WEB del Fondo (www.fondopensionemedici.it) e messo a disposizione di ciascun Iscritto che ne faccia richiesta. Resta inteso che le anticipazioni dovranno avvenire nel rispetto, oltre che del presente Regolamento, anche delle norme di legge. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di apportare ogni modifica necessaria a seguito di mutamenti organizzativi o normativi. Edizione giugno 2010 Via Costantino Morin, 45-00195 Roma tel. 06/37354266 Fax 06/37350880 Cod. Fiscale 96110000583 info@fondopensionemedici.it -- www. fondopensionemedici.it

MOD. C/A01 (Rev. Nov 2010) FONDO PENSIONE MEDICI C/A01- ANTICIPAZIONE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SULLE PRESTAZIONI MATURATE Da compilarsi e sottoscrivere a cura dell'aderente e da trasmettere unitamente al modulo C/A02 Cognome e nome nato a. (prov..) il cod. fisc...., residente in.. cap. Prov(..) Via/piazza.... tel...., Preso atto della documentazione indicata nel Documento sulle anticipazioni, richiedo l anticipazione per una delle seguenti cause: spese sanitarie a seguito gravissime situazioni relative a sé, ai figli o al coniuge, per terapie/interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, in qualsiasi momento per (*)... (con un massimo del 75%); acquisto della prima casa di abitazione per sé e/o per i propri figli dopo 8 anni d iscrizione ad un Fondo per (*).(con un massimo del 75%); interventi di manutenzione ordinaria straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo,di ristrutturazione edilizia sulla prima casa di abitazione, dopo 8 anni d iscrizione ad un Fondo per (*).. (con un massimo del 75%) ulteriori esigenze dell aderente dopo 8 anni d iscrizione ad un Fondo per (*)...(con un massimo del 30%) (*)indicare una percentuale della posizione complessiva(es:30%) o un importo in euro (es: 5.000).Gli importi indicati sono da intendersi al lordo delle imposte.qualora siano state richieste in precedenza anticipazioni, l importo liquidabile potrebbe essere inferiore a quanto richiesto tenendo presente che il limite percentuale (75% o 30% a seconda delle tipologia) comprende le anticipazioni già erogate. N.B. Ai sensi dell art. 11, comma 8, del D. Lgs. 252/05, le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Con riferimento alle prestazioni riscattate in forma di capitale maturate in prodotti assicurativi, autorizzo la Società Assicuratrice a liquidare le somme accantonate al Contraente Fondo Pensione Medici, affinché il Fondo, in qualità di sostituto d'imposta, possa determinare e provvedere agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa e corrispondere ai sottoscritti l'importo al netto delle ritenute fiscali operate. Il sottoscritto dichiara, per se e/o per i propri aventi causa, di tenere sin d'ora indenne e manlevata la Società Assicuratrice da ogni e qualsiasi pretesa e/o eccezione che venisse eventualmente avanzata e/o sollevata in relazione alle suddette modalità di erogazione della prestazione in questione. L'importo maturato al netto delle ritenute di Legge dovrà essere accreditato presso: Istituto bancario....... IBAN Intestato a... Accertata la sussistenza dei predetti requisiti il Fondo Pensione Medici provvede ad erogare l anticipazione entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dal pervenimento della richiesta corredata della documentazione completa. Il sottoscritto è responsabile della veridicità e della correttezza di dati e delle informazioni fornite nel presente modulo. Data.. Firma dell aderente... N.B. Il presente modulo con la relativa documentazione allegata dovrà essere consegnato all'ufficio Amministrazione del Personale della propria Azienda che provvederà ad integrarlo con il MOD. C/A02 e ad inviarlo al Fondo. Pagina 1 di 2

MOD. C/A01 (Rev. Nov 2010) FONDO PENSIONE MEDICI ALLEGATO AL MODELLO C/A01 VADEMECUM RELATIVO ALLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A SEGUITO DI RICHIESTA ANTICIPAZIONE SULLE PRESTAZIONI MATURATE MOTIVAZIONI DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE Per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, per il coniuge o per i figli A. Acquisto della prima casa di abitazione per sé B. Acquisto della prima casa di abitazione per il figlio maggiorenne C. Acquisto della prima casa di abitazione per il figlio minorenne Realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n.457 relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell art. 1, comma 3 della Legge 27 dicembre 1997, n.449 cioè spese per interventi di ristrutturazione, restauro, ecc. Certificazione delle strutture pubbliche che riconosca la straordinarietà delle terapie e degli interventi straordinari ovvero la necessità delle terapie o interventi; Preventivo di spese redatto dal professionista ad eccezione delle spese odontoiatriche minori di 5.164,57 per le quali si richiedono le fatture e le ricevute fiscali dei pagamenti effettuati; Stato di famiglia (nel caso in cui la richiesta sia presentata per un familiare). L anticipazione è concedibile entro 4 mesi dalla data di sostenimento della spesa. Atto notarile di acquisto (se già stipulato) o Contratto preliminare di compravendita (*) In caso di acquisto in cooperativa: - in via provvisoria, estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; - in via definitiva, non appena disponibile, copia dell atto pubblico di assegnazione dell alloggio. In caso di costruzione in proprio: - in via immediata, concessione edilizia; titolo di proprietà del terreno; contratto di appalto o preventivi di spesa; - in via definitiva, entro 30 giorni dall erogazione, fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati, certificato comunale di ultimazione lavori. (*) successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo L anticipazione è concedibile in relazione a contratti perfezionati nei 6 mesi precedenti la data della richiesta. Come il punto A precedente. N.B.: Occorrerà inserire nel preliminare la clausola di cui all art 1411 1 (contratto a favore di terzi). Tale clausola o altra equipollente, sarà poi riportata o meno nel rogito secondo quanto consiglierà il Notaio rogante. Come il punto A precedente. N.B.: Occorrerà inserire nel preliminare la clausola di cui all art 1411 2 (contratto a favore di terzi). Tale clausola, o altra equipollente, sarà poi riportata o meno nel rogito secondo quanto consiglierà il Notaio rogante. Estratto catastale dell immobile interessato da cui risulti l intestatario o gli intestatari; Copia del preventivo dei lavori rilasciato dall Impresa Edilizia; Copia dell accettazione dei lavori da parte dell Impresa Edilizia con la data di inizio lavori, prevista dalla vigente legislazione in materia edilizia; Se gli interventi riguardano parti comuni dell immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; Copia comunicazione alla ASL (se prevista). Per le spese di ristrutturazione minori di 7.746,85: l anticipazione verrà erogata dopo la presentazione della documentazione sopra riportata insieme alle fatture e ricevute fiscali dei pagamenti effettuati. Per le spese di ristrutturazione maggiori di 7.746,85: l anticipazione verrà erogata dopo la presentazione della documentazione sopra riportata. Per le spese di ristrutturazione maggiori di 51.645,70: dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta dal soggetto iscritto all Albo degli Ingegneri, degli Architetti e dei Geometri ovvero di altro soggetto abilitato, unitamente alle fatture e ricevute fiscali dei pagamenti effettuati. L anticipazione è concedibile solo in relazione ad interventi perfezionati nei 6 mesi antecedenti la data della richiesta. 1 CLAUSOLA art. 1411 Codice Civile (contratto a favore di terzo): I Signori. dichiarano di cedere e vendere, come cedono e vendono al Signor. che dichiara, ai sensi dell art. 1411 Cod. Civ., di acquistare a favore del proprio figlio Signor. Il qui sottoscritto Signor. figlio dello stipulante, dichiara di voler profittare della stipulazione in oggetto. 2 CLAUSOLA art. 1411 Codice Civile (contratto a favore di terzo): I Signori. dichiarano di cedere e vendere, come cedono e vendono al Signor.che dichiara, ai sensi dell art. 1411 Cod. Civ., di acquistare a favore del proprio figlio Signor. La qui sottoscritta Signora quale madre del minore figlio dichiara di essere stata a ciò autorizzata dal Decreto del Giudice Tutelare di. N in data. Pagina 2 di 2

MOD. C/A02 (Rev. Nov 2010) FONDO PENSIONE MEDICI C /A02 - ANTICIPAZIONE RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE SULLA PRESTAZIONE Da compilarsi a cura dell Azienda (barrare le parti che interessano e da trasmettere unitamente al modulo C / A01) I La scrivente Azienda Ospedaliera. comunica che il/la Dott. Dott.ssa... codice fiscale nato/a a (prov...) il... residente.. (prov...) cap.. Via iscritto/a al Fondo Pensione Medici in data..... chiede di poter conseguire un anticipazione sulle prestazioni maturate. II Da compilarsi esclusivamente se iscritto ante 28.04.93 ( vecchio iscritto ) per i versamenti dal momento dell'iscrizione al 31/12/2000 Il versamento al Fondo Pensione Medici a carico del dipendente in ciascun anno: NON HA superato il 4% della retribuzione utile al calcolo dell accantonamento del TFR; HA superato il 4% della retribuzione utile al calcolo dell accantonamento del TFR per un importo di.. III Da compilarsi esclusivamente se iscritto post 28.04.93 ( nuovo iscritto ) per i versamenti dal momento dell'iscrizione al 31/12/2000 Il versamento al Fondo Pensione Medici a carico del dipendente in ciascun anno: NON HA superato il 2% della retribuzione utile al calcolo dell accantonamento del TFR; HA superato il 2% della retribuzione utile al calcolo dell accantonamento del TFR per un importo di.. l importo totale delle riduzioni annue spettante al Fondo da applicare sulle quote di TFR (Circolare n. 235/98 dell Agenzia delle Entrate) è pari a....., in alternativa la percentuale media di TFR versato al Fondo fino al 31/12/2000 é pari a % IV Si allega il seguente modulo di richiesta dell'interessato: modulo C/A01 anticipazione Il presente modulo è stato compilato dal Sig./Sig.ra. tel.. Data Timbro e Firma dell'azienda... N.B. Il presente modulo dovrà essere inviato al Fondo Pensione Medici Via C. Morin, 45 00195 ROMA, unitamente al MOD.C/A01. Via Costantino Morin, 45-00195 Roma Tel. 06/37354266 Fax 06/37350880 email info@fondopensionemedici.it