INCENTIVI FINANZIARI PER L IMPRENDITORE ITALIANO SUL MERCATO U.S.A.



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INCENTIVI FINANZIARI PER L IMPRENDITORE ITALIANO SUL MERCATO U.S.A. di: Avv.Maurizio Gardenal Avv. Giovanni Brugnera Il seguente contributo vuole offrire, in forma sintetica, alcune indicazioni riguardanti gli incentivi finanziari cui potrebbe accedere l azienda italiana nel momento in cui si appresti ad avviare un attività d impresa negli Stati Uniti d America. La nostra disamina si svilupperà necessariamente seguendo un duplice profilo espositivo, dovendosi tenere tra loro distinti gli incentivi finanziari offerti al nostro esportatore dal governo italiano o da agenzie specializzate italiane da quelli che invece risultano ad esso accessibili in territorio statunitense, grazie all attività di enti e istituzioni locali. 1. FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI DISPONIBILI IN ITALIA Nel concentrare necessariamente l attenzione sui più significativi canali istituzionali per il sostegno finanziario all esportatore italiano, creati allo scopo di agevolarne l inserimento in una varietà di possibili mercati di sbocco, non possiamo esimerci dal ricordare che l interscambio Italia-Usa viene ulteriormente ed efficacemente sostenuto grazie ad iniziative di supporto e di promozione poste in essere da parte di numerosi enti locali, istituti creditizi, organismi di categoria e altri enti pubblici e privati specializzati: fra tutti, ricordiamo qui l Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), con sede a Roma e con uffici operativi in tutte le principali piazze economiche mondiali. Inoltre, un attenzione prioritaria va riservata alle attività profuse da Simest s.p.a., a quelle del Ministero per il Commercio Estero e alle garanzie assicurative di S.A.C.E.. a) iniziative SIMEST La Società italiana per le imprese all estero ( SIMEST s.p.a. ), istituita nel 1990 con la legge n.100 del 24 aprile 1990 ( Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all estero ), è come noto una società finanziaria per azioni con sede a Roma il cui scopo statutario consiste nella partecipazione a imprese e società all estero promosse o partecipate da imprese italiane, nonché nella promozione e sostegno finanziario di specifiche iniziative d investimento e di collaborazione commerciale e 1

industriale all estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni. Tali attività statutarie beneficiavano a tutto il 1998 del sostegno finanziario dell Istituto centrale per il credito a medio termine ( Mediocredito centrale ), mentre invece dal 1 gennaio 1999 l attività precedentemente svolta da Mediocredito viene gestita in modo diretto dalla stessa Simest s.p.a.. Gli incentivi nazionali per le imprese italiane destinatarie di interventi Simest, nel cui novero si collocano anche le aziende che operano sul mercato Usa, si riassumono in una serie di atti normativi di seguito brevemente richiamati in ordine cronologico. Legge 24 maggio 1977 n.227 ( Legge Ossola): finanzia forniture di origine italiana di macchinari, impianti, progettazioni, studi e lavori. Prevede un contributo in conto interessi fino all 85% dell importo della fornitura. Legge 29 luglio 1981 n.394: integra la legge testè menzionata, istituendo presso il Mediocredito Centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli dell Unione Europea. Criteri, condizioni e modalità per l erogazione dei contributi sono stati successivamente precisati con il regolamento di esecuzione del Ministro del Commercio con l Estero emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, pubblicato con il D.M. 22 settembre 1999 n.467. Ai fini di tale regolamento si considerano come programmi di penetrazione commerciale i progetti finalizzati alla realizzazione di insediamenti in Paesi non membri dell Unione Europea e a titolo indicativo si segnalano espressamente come coerenti con tali programmi le spese relative a: costituzione e funzionamento all estero di rappresentanze permanenti (uffici, sale espositive, magazzini, centri di assistenza, ecc.), studi di mercato, promozione, dimostrazione, pubblicità, servizi di assistenza pre e post-vendita alla clientela. Si richiede che tali spese siano correlate alle capacità organizzative, economiche e finanziarie del soggetto che intende accedere al contributo. I progetti finanziabili potranno essere realizzati: a) mediante gestione diretta, tramite la costituzione all estero di insediamenti durevoli, gestiti direttamente con l impiego di proprio personale; b) mediante una società partecipata di diritto locale; c) mediante collaborazione con importatori, distributori, rappresentanti o altre imprese di diritto locale. La domanda di finanziamento, redatta su apposito modulo approvato da Simest, dev essere naturalmente corredata dall illustrazione del programma di penetrazione commerciale e dall indicazione analitica delle singole voci di spesa previste e presentata a Simest, che la registra in ordine cronologico avviando un apposita istruttoria, compiutamente disciplinata nel regolamento. La deliberazione ha luogo nei tre mesi dal deposito della domanda. 2

Ogni finanziamento può essere concesso per importo non superiore a quattro miliardi di lire (elevabili a sei qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio, una società consortile o un raggruppamento di piccole e medie imprese) ed è destinato a coprire fino alla misura dell 85% le spese complessivamente previste dal programma di penetrazione commerciale approvato. Il tasso d interesse agevolato da applicare ai finanziamenti è fisso e pari al quaranta per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, stabilito dal Ministero del Tesoro ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994. I finanziamenti sono concessi per una durata non superiore a sette anni; il rimborso è effettuato entro i cinque anni successivi al termine del periodo di utilizzo in rate semestrali posticipate. Eventuali interessi di mora sono calcolati ad un tasso pari a quello legale vigente, maggiorato di cinque punti. Legge 24 aprile 1990 n.100: la già citata legge istitutiva di Simest s.p.a. prevede le seguenti modalità d intervento: acquisizione diretta da parte di Simest s.p.a., fino a un massimo del 25%, di partecipazioni al capitale dell impresa mista; la quota acquisita dovrà essere ceduta entro otto anni dall acquisizione stessa a prezzo non inferiore alle condizioni di mercato. Il CIPE, peraltro, può, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del Commercio con l Estero, stabilire le ipotesi in cui il limite del 25 % della partecipazione può essere aumentato e quelle in cui il termine per la cessione può essere prorogato. L acquisizione di partecipazioni da parte di SIMEST s.p.a. è subordinata all impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicati dalla legge. Legge 20 ottobre 1990 n.304: prevede e disciplina l erogazione di finanziamenti agevolati (fino a un importo massimo di due miliardi di lire) alle imprese italiane per le spese richieste dalla partecipazione a gare internazionali all estero, al di fuori dell'ambito dell Unione Europea. I settori di interesse sono i seguenti: lavori e costruzioni, impianti e progettazioni, prestazioni di servizi e aggiudicazione di forniture purchè richiedano specifici studi e progettazione. Decreto Legislativo 143/98 del 31 marzo 1998: stabiliva che a partire dal 1 gennaio 1999 la gestione del fondo rotativo per finanziamenti alle imprese esportatrici venisse attribuita alla Simest s.p.a., con la possibilità di riconoscere un accesso prioritario ai finanziamenti a favore di aziende in possesso di una certificazione di qualità del prodotto. Ulteriori indicazioni applicative possono altresì rinvenirsi nella successiva delibera CIPE del 2 giugno 1999. b) Iniziative MIN.COM.ES. Il Ministero del Commercio con l estero (MINCOMES) per favorire l insediamento sui mercati esteri delle imprese italiane ha previsto una serie 3

di strumenti normativi, fra cui in particolare la legge 1083/54 ( Concessioni e contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane ), in forza della quale quest ultimo è autorizzato a concedere contributi ad enti e associazioni per l organizzazione di mostre all estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere, per l incremento delle esportazioni dei prodotti dell artigianato, dei traffici, dei rapporti commerciali con l estero, nonché per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la diffusione di prodotti italiani all estero. Va inoltre segnalata la legge n.83/89 che contempla la possibilità per il Mincomes di concedere un contributo annuale sulle spese sostenute per l esportazione di beni e servizi prodotti dalle imprese affiliate ai Consorzi Export. c) garanzie assicurative SACE Istituito con la legge n.227 del 24 maggio 1977, l Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero ( S.A.C.E.) ha, come noto, il compito di coprire i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, cui sono soggette le esportazioni e gli investimenti all estero. Esso adempie a tale compito con l emissione di apposite polizze assicurative e con il rilascio di garanzie; il tutto a condizioni economiche particolarmente vantaggiose. Le polizze emesse e le garanzie rilasciate sono a loro volta garantite dallo Stato italiano. I Paesi verso i quali possono assumersi garanzie assicurative sono stati classificati da SACE in sette categorie di rischio e gli Stati Uniti sono stati classificati in categoria 1: vale a dire che essendo tale Stato a bassissimo rischio, anche il relativo tasso di premio assicurativo si attesterà al livello più basso tra i sette dell apposita scala. A seguito di importanti modifiche normative introdotte con il d.lgs. n.143/ 98 del 31 marzo 1998, è stato significativamente modificato ed ampliato l ambito della copertura assicurativa offerta dall istituto. Si possono attualmente stipulare le seguenti tipologie di polizza: globale; per esportazioni di merci e prestazioni di servizi; per esecuzione di lavori all estero; per depositi all estero per vendita e partecipazione a fiere e mostre; per investimenti diretti all estero; per locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto (leasing) ; per programmi di penetrazione commerciale. 2. FINANZIAMENTI ED AGEVOLAZIONI DISPONIBILI NEGLI STATI UNITI D AMERICA a) Neutralità federale e incentivi locali 4

Gli Stati Uniti d America, seguendo in ciò una loro peculiare tradizione, perseguono una politica liberista nei confronti degli investimenti stranieri sul loro territorio, e garantiscono pertanto agli operatori economici provenienti dall estero una tendenziale parità di trattamento rispetto ai cittadini. Il mercato statunitense è in genere molto aperto e alieno da discriminazioni fondate sulla cittadinanza, se si eccettuano le restrizioni espressamente previste dalla legge a tutela di taluni settori economici ritenuti particolarmente sensibili per ragioni di sicurezza nazionale, quali la difesa, l energia nucleare, i trasporti aerei e navali. In termini pratici, l atteggiamento delle autorità governative è dunque improntato alla neutralità, e dunque alla tutela della libera concorrenza, per cui tendenzialmente l investitore straniero non dovrà attendersi specifici ostacoli burocratici, ma neppure trattamenti di particolare favore. I singoli Stati godono a loro volta di una notevole autonomia per quanto riguarda l imposizione fiscale e dunque frequentemente essi propongono specifiche condizioni di favore e incentivi fiscali ai nuovi insediamenti produttivi, soprattutto nelle aree geografiche considerate depresse, anche in questo caso considerando tra loro su un piano di parità residenti e non residenti, cittadini americani e investitori stranieri. Ne emerge un quadro per certi versi singolare, se visto con gli occhi dell operatore straniero: i singoli Stati della Federazione competono tra loro per offrire le più appetibili condizioni all installazione di nuove realtà produttive sul rispettivo territorio, così che la scelta della localizzazione andrà operata solo in seguito ad una non superficiale comparazione delle opportunità offerte dai differenti Stati. Informazioni dettagliate al riguardo possono essere ottenute rivolgendosi al Dipartimento del Commercio dei singoli Stati, mentre a livello locale possono essere intraprese trattative ad hoc con le singole amministrazioni al fine di concordare le condizioni fiscali per l insediamento produttivo o commerciale. Quanto invece ai veri e propri incentivi statali agli investimenti stranieri, essi si concentrano principalmente nell esenzione dal pagamento di talune imposte e nell assistenza finanziaria per mezzo di crediti a tassi agevolati. Taluni Stati hanno inoltre introdotto agevolazioni di fatto, ad esempio intervenendo nei confronti del sistema scolastico locale e incoraggiando la formazione di specifiche figure professionali, le cui qualifiche risultino particolarmente orientate alle esigenze dei nuovi insediamenti produttivi. b) Agenzie di assistenza all impresa Vogliamo segnalare la possibilità di ottenere utili informazioni aggiornate e complete presso lo Small Business Administration (SBA): si tratta di un agenzia governativa che da quasi cinquant anni fornisce agli interessati assistenza tecnica e finanziaria per la creazione di nuove piccole aziende. In tutti le principali città americane sono presenti sportelli dell agenzia SBA, il cui indirizzo web è il seguente: www.sba.gov. Il modus operandi dello Sba consiste precipuamente nel fungere da garante in vista dell erogazione di finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese; in taluni casi, peraltro, tale agenzia copre direttamente il 5

ruolo di ente finanziatore, per importi che si avvicinano ad un milione di $ Usa. A sua volta, un altra agenzia governativa federale, denominata Economic Development Administration, ha la funzione di sostenere anche finanziariamente programmi di ricerca e sviluppo economico in aree dichiarate depresse o ad elevato tasso di disoccupazione. c) Sistema creditizio U.S.A. Fonte primaria di finanziamento negli Stati Uniti d America rimangono comunque le banche commerciali, cui possono agevolmente accedere persone fisiche e imprese straniere. Soffermandoci per un attimo sul sistema creditizio statunitense, è noto che la banca centrale del Paese è la Federal Reserve, la quale viene amministrata attraverso dodici uffici regionali sotto la supervisione del consiglio direttivo (Federal Reserve Board), composto da sette membri direttamente nominati dal Presidente degli Stati Uniti con ratifica del Senato. Operano inoltre negli USA oltre tredicimila istituti di credito, suddivisi tra banche commerciali e casse di risparmio. Di queste, circa 3.500 sono considerate banche a carattere nazionale e pertanto aderiscono al Federal Reserve System. Coerentemente ai principi liberistici, è consentito l insediamento di filiali e succursali di banche straniere nel rispetto delle leggi e delle regole del Federal Reserve System. d) Le zone franche e altri incentivi Un importante strumento per attirare capitali stranieri negli Usa sono le c.d. Free Zones o Free Ports. Si tratta di zone franche nelle quali, come è tipico di analoghe realtà diffuse in altre realtà geografiche, è possibile operare in parziale o totale franchigia da dazi doganali. L operatore economico straniero che decida di insediare un attività economica in una zona franca o in un porto franco da un lato potrà pagare dazi minori rispetto alla normale importazione di beni direttamente dall estero, dall altro potrà svolgere attività industriale di trasformazione e quindi commercializzare negli USA o riesportare semilavorati o prodotti finiti, fruendo di manodopera specializzata e d infrastrutture eccellenti, in esenzione da dazi o altre imposte o comunque con importanti riduzioni. La localizzazione produttiva in zona franca è dunque per molti aspetti raccomandabile ai fini di un primo approccio stanziale con il mercato statunitense. Può infine ravvisarsi una modalità di agevolazione dell investimento straniero negli Stati Uniti d America nel diritto riconosciuto all investitore di trasferire nel proprio Paese in qualsiasi momento gli utili conseguiti ed il capitale investito. A tale riguardo, è noto che dal 1 gennaio 1985 è in vigore tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d America un trattato bilaterale contro le doppie imposizioni fiscali, oggetto di revisione concordata nell agosto del 1999. Tale trattato si applica a persone fisiche e società residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti con riguardo alle imposte sui redditi (utili d impresa, dividendi, interessi, royalties, etc) complessivamente intese. 6

A questa importante convenzione bilaterale, cui peraltro American Chamber of Commerce in Italy ha già dedicato ampi e tempestivi contributi informativi ai quali rinviamo, si deve un impulso certamente non secondario, in virtù della razionalizzazione del prelievo fiscale, allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due Paesi. * Studio Legale Gardenal Milano-Conegliano (Treviso) www.gardenal.it in collaborazione con: Studio La Naia & Partners - Milano 7