SPORTELLO CENTAURUS CONSULENZA GRATUITA PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Contributi e agevolazioni fiscali.



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SPORTELLO CENTAURUS CONSULENZA GRATUITA PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Contributi e agevolazioni fiscali. L acquisto di una poltrona o di una pedana montascale, di una piattaforma elevatrice o di un qualsiasi impianto di abbattimento delle barriere architettoniche è un costo che oggi può non pesare molto, grazie alla possibilità di detrazione IRPEF fino al 50% dell'importo relativo a impianto e spese di muratura oltre ai contributi previsti dalla legge n 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche, con la quale si può ottenere un rimborso che varia dal 70% al 30% circa della spesa. Qui di seguito riportiamo le risposte alle domande più frequenti. Detrazioni e risparmio fiscale Introduzione Chi ha diritto al contributo Cosa occorre fare per fruire della detrazione del 19% Cosa occorre fare per fruire della detrazione del 50% Modalità generali per l'ottenimento della detrazione Spese sostenute nell'interesse di terzi Guida ai contributi Chi ha diritto al contributo? La domanda di contributo La documentazione da allegare Criteri per l'erogazione del contributo Entità del contributo Riepilogo documentazione necessaria per L.13/89 Detrazioni e risparmio fiscale Nota bene: L intenzione della scrivente è solo ed esclusivamente quella di dare una prima sommaria informazione all utente sui contributi e sulle agevolazioni alle quali può accedere chi ne ha diritto. Quanto sopra viene riportato in buona fede. Decliniamo quindi ogni responsabilità circa le variazioni che possono intervenire nell applicazione di quanto fino ad oggi in essere, in particolar modo se erogato e sancito dalle Regioni competenti il nostro territorio operativo. I riferimenti del nostro Utente devono senz altro essere: il proprio consulente fiscale, le associazioni di categoria, i patronati di assistenza, gli uffici tecnici comunali e le A.S.L.

Introduzione L'acquisto di un montascale per l'utilizzo in abitazioni private, in quanto bene finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, gode di significativi benefici fiscali. In particolare dall'imposta lorda a carico del contribuente è possibile detrarre: l'importo pari al 19% della spesa sostenuta, secondo quanto previsto dall' art. 13-bis del DPR n 917 del 22/12/1986 e successive modifiche. L'importo pari al 50% della spesa sostenuta, ai sensi della legge 449/97 e successive modifiche. A partire dal 4 luglio 2006 è obbligatorio riportare separatamente il costo della manodopera in fattura. CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO La detrazione del 19% è applicabile da contribuenti che rientrino nella categoria delle persone disabili che "presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Si tratta di una definizione piuttosto ampia che però limita gli aventi diritto a coloro che siano stati riconosciuti ufficialmente invalidi dalle ASL o da enti allo scopo preposti. L'invalidità come sopra definita, per poter dare diritto a detrarre il costo di un montascale deve comportare per il soggetto interessato il sussistere di "menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie". Ovviamente il soggetto, al reddito del quale viene applicata la detrazione, deve essere in grado di dimostrare con apposita documentazione medica, l'appartenenza alla definizione sopraccitata. Può avere diritto alla detrazione anche il contribuente che abbia fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap. La detrazione del 50% può essere invece applicata da qualsiasi contribuente, anche non residente in Italia e indipendentemente dal suo stato di salute, che si faccia carico della realizzazione di un montascale in un immobile di proprietà o detenuto ad altro titolo (uso, usufrutto, abitazione, locazione, comodato), purché situato in Italia. Pertanto, non è necessario che l'immobile nel quale viene realizzato il montascale coincida con l'abitazione nella quale si ha la residenza, né che sia occupata a titolo di proprietà; è possibile usufruire della detrazione anche da chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato o dal familiare convivente. COSA OCCORRE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 19% Nel caso della detrazione del 19%, la procedura è analoga a quella applicata per le spese mediche. L'avente diritto alla detrazione non farà altro che conservare le fatture relative alle spese sostenute e portarne l'importo in detrazione. La detrazione si applica interamente alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale si è provveduto al pagamento della spesa. COSA OCCORRE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 50% Nel caso della detrazione del 50% (deliberata con la L. Sviluppo Italia 2012) i pagamenti dovranno essere fatti con bonifico bancario, seguendo le procedure in essere, delle quali sono a conoscenza tutte le banche. Si dovrà indicare: la causale del pagamento: "montaggio di un montascale al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche" il numero della fattura che il fornitore avrà rilasciato quale acconto codice fiscale del beneficiario della detrazione (al quale devono essere intestate le fatture) il n di partita IVA del destinatario del bonifico. L'importo pari al 50% della spesa (inclusa IVA) può essere portato in detrazione in parti uguali in 10 anni, ovvero in quote del 10% all'anno. Non potranno usufruire della detrazione i soggetti che hanno già usufruito dell IRPEF relativa all acquisto di articoli sanitari pari al 19% o che hanno intenzione di farlo nella successiva dichiarazione dei redditi. Tuttavia, facendo un calcolo preciso, avvalendosi dei CAF o di un commercialista, si potrà utilizzare il 19% sulla differenze tra il 50% già detratto ed il restante ammontare pagato facendo però attenzione a non superare l importo massimo rimborsabile stabilito dallo Stato.

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari ESEMPIO Se la quota annua detraibile è di 1.200 euro e l Irpef (trattenuta dal sostituto d imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo. L importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell imposta dovuta per l anno successivo. Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all esercizio di un attività commerciale, dell arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) locatari o comodatari soci di cooperative divise e indivise imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce soggetti indicati nell articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l acquirente dell immobile ha diritto all agevolazione se: è stato immesso nel possesso dell immobile esegue gli interventi a proprio carico è stato registrato il compromesso. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. MODALITA' GENERALI PER L' OTTENIMENTO DELLA DETRAZIONE Nel caso in cui l'acquirente non sia solito presentare il mod. UNICO in quanto pensionato o lavoratore dipendente senza altri redditi, ricordiamo che, al fine di ottenere la detrazione, è comunque necessario provvedere alla presentazione del mod. 730 o mod. UNICO. Il mod. 730, che può essere presentato da tutti i lavoratori dipendenti e da tutte le categorie di pensionati, anche se sono presenti redditi da altre fonti (terreni, immobili, capitali etc), presenta un ulteriore vantaggio rispetto al mod. UNICO: infatti, nel caso il dichiarante, a seguito della detrazione d'imposta, risultasse in credito d' imposta, potrà ottenere l'immediato rimborso del credito con la liquidazione della pensione o stipendio del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. SPESE SOSTENUTE NELL' INTERESSE DI TERZI Le spese per l'acquisto di un montascale sono detraibili anche se l'onere è stato sostenuto dal dichiarante nell' interesse delle persone fiscalmente a carico.

Guida ai contributi Questo capitolo ha lo scopo di fornire informazioni sui contributi previsti dalla legge n 13/1989 ("disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"). Tra gli interventi previsti per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, rientra ovviamente anche l'installazione del montascale che, a differenza di eventuali interventi alternativi (realizzazione di rampe o altre opere edilizie, installazione di ascensori, etc.) gode anche del vantaggio di non avere bisogno di concessione edilizia o dichiarazione inizio attività per poter essere montato. Chi ha diritto al contributo? Il contributo viene rilasciato a favore di chiunque sia portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che determinino obiettive difficoltà alla mobilità; pertanto non è necessario essere formalmente riconosciuti invalidi, ma presentare una patologia tale da rendere impossibile, difficoltoso o pericoloso affrontare a piedi una rampa di scale. Tale condizione può essere attestata da un certificato medico, in carta semplice, rilasciato da qualsiasi medico; è sufficiente che precisi da quali patologie dipende la limitazione del richiedente e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano. I portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda Sanitaria Locale, hanno diritto di precedenza nella graduatoria delle domande ammesse al contributo. La Domanda di contributo La domanda di contributo (richiedetene una copia all Ufficio Tecnico del vostro Comune) va presentata agli Uffici preposti del Comune dove è situato l immobile e nel quale il richiedente abbia stabile e abituale dimora". Il comune non interviene direttamente sulle scelte relative all erogazione dei fondi, in quanto questi sono stabiliti annualmente dal Ministero dei Lavori Pubblici, distribuiti alle regioni e da quest ultime, erogati ai comuni, sulla base delle domande complessivamente ricevute. La domanda deve essere sempre presentata dalla persona che ha le difficoltà di deambulazione o da chi ne esercita la tutela o la potestà. Nel caso il costo dell intervento sia a carico di una altro soggetto (familiare con a carico il soggetto richiedente, condominio, proprietario dell immobile), quest ultimo, per ottenere il diritto al contributo, dovrà sottoscrivere per adesione e consenso la domanda stessa. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell anno; la legge definisce che le domande relative ad un certo anno (per esempio il 2011) possano essere presentate entro il primo marzo del 2012, quelle presentate successivamente a tale termine saranno comunque prese in considerazione per l anno successivo. La documentazione da allegare Oltre alla domanda, da presentare con marca da bollo da 16,00, vanno allegati: Certificato medico in carta semplice attestante la menomazione funzionale e permanente Descrizione sommaria delle opere da realizzare (preventivo) Autocertificazione del richiedente dal quale risultino l ubicazione dell immobile, le difficoltà di accesso, le opere che si intendono eseguire e la conferma che tali opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione e che per esse non è stato concesso altro contributo. Nel caso di invalidi al 100%, va allegata fotocopia autenticata del certificato di invalidità Criteri per l'erogazione del contributo La legge stabilisce che abbiano diritto al contributo tutti coloro che presentino menomazioni funzionali e permanenti atte a compromettere la mobilità. Nel definire la graduatoria di erogazione dei fondi vengono tenuti in considerazione due soli elementi: 1. il diritto di precedenza concesso agli invalidi al 100% 2. l ordine cronologico di presentazione della domanda

pertanto non vengono tenuti in alcuna considerazione altri parametri come il reddito, l età, il tipo di opera e la spesa affrontata. Le domande che per mancanza di fondi sufficienti non riescano ad essere soddisfatte nell anno di presentazione vengono automaticamente tenute valide per l anno successivo. Entità del contributo La legge n 13 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro. Riepilogo documentazione necessaria per L.13/89 1. Domanda in carta da bollo da 16,00 euro 2. Autocertificazione 3. Certificato medico in carta libera con identificata la menomazione e la limitazione funzionale 4. Codice fiscale del beneficiario del contributo 5. Fotocopia carta d'identità 6. Descrizione sommaria delle opere nonché l importo della spesa prevista con I.V.A. (preventivo) In taluni casi si rendono necessari anche i seguenti documenti: Certificato di invalidità rilasciato da ASL, in originale o in copia autenticata (invalidità al 100%) Autorizzazione del Condominio risultante da deliberazione firmata dall'amministratore pro-tempore Atto comprovante l'assenso del locatore (per opere interne all'alloggio in affittanza) Atto di tutela, in originale o in copia autenticata (per minori o incapaci) Al termine dei lavori si dovrà includere nel dossier presentata anche la fattura di saldo fornita dall installatore al termine dei lavori. Ultimo aggiornamento Scandicci, 13 Dicembre 2013