Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia Dipartimento di Sanità Pubblica SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO D. Lgs. 81 del 9.4.2008 (S.O. n. 108 - G.U. n. 101 del 30-4-2008) Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Attuazione art. 1 L. 123/2007 Aggiornamento Maggio 2008 = NOVITA
CAP0 I art. 2, comma 1, lettera i Definizione «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SEZIONE VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI artt. 47 52 RLS Organismi Paritetici
Art. 47 Rappresentante per la sicurezza. (commi 1 e 2) aziendale E istituito l RLS territoriale o di comparto di sito produttivo L RLS è eletto o designato in tutte le aziende Art. 47 Modalità di designazione del rappresentante per la sicurezza. (commi 3 e 4) Fino a 15 lavoratori: eletto direttamente o individuato nel territorio o nel comparto (vedi art. 48) > 15 lavoratori: eletto o designato tra le RSA (RSU); in assenza è eletto dai lavoratori al proprio interno
Art. 47 Modalità di designazione del rappresentante per la sicurezza. (commi 5, 6 e 7) N, modalità di elezione, tempo a disposizione, strumenti sono stabiliti dalla contrattazione collettiva L elezione dei RLS avviene in un unica giornata (all interno della settimana europea per la salute e sicurezza) attraverso decreto E previsto un N minimo a seconda delle dimensioni aziendali Art. 47 Rappresentante per la sicurezza territoriale o di sito. (comma 8) In assenza di elezione da parte dei lavoratori le funzioni di RLS, in qualunque tipo di azienda (a prescindere dalle dimensioni), sono esercitate da: RLS Territoriali RLS di Sito produttivo Salvo diversa intesa tra OO SS e AA DD
Art. 48 Rappresentante per la sicurezza territoriale. (commi 1 e 2) RLS-T esercita le funzioni, allo stesso modo del RLS, in TUTTE le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza dove non è stato eletto o designato il RLS Le modalità di elezione/designazione sono oggetto di accordo tra le parti o, in sua assenza, oggetto di decreto ministeriale Art. 48 Rappresentante per la sicurezza territoriale. (commi 3, 4 e 5) Tutte le aziende senza RLS partecipano alla costituzione di un Fondo (art. 52) RLS-T accede ai luoghi di lavoro rispettando modalità e tempi di preavviso previsti dagli accordi collettivi In presenza di infortunio grave non occorre rispettare il preavviso segnalazione all OPT Se l azienda impedisce l accesso, il RLS-T lo comunica all OPT o, in sua assenza, all organo di vigilanza
Art. 48 Rappresentante per la sicurezza territoriale. (commi 6, 7 e 8) L OPT o in sua assenza il FONDO comunica a aziende e lavoratori il nominativo del RLS-T Il RLS-T ha diritto a formazione particolare stabilita dalla contrattazione collettiva: percorso di 64 ore iniziali (entro 3 mesi da designazione) + 8 ore di aggiornamento annuale L esercizio del RLS-T è incompatibile con altre funzioni sindacali Art. 49 Rappresentante per la sicurezza di sito produttivo. (comma 1) E presente nei seguenti contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: Porti Centri intermodali di trasporto Impianti siderurgici Cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno Contesti produttivi con problematiche di interferenza (N complessivo medio > 500 addetti)
Art. 49 Rappresentante per la sicurezza di sito produttivo. (commi 2 e 3) RLS di sito è individuato tra gli RLS delle aziende che vi operano Contrattazione collettiva stabilirà modalità di individuazione e modalità di esercizio delle attribuzioni (per tutte le aziende in cui non c è RLS) e del coordinamento degli RLS già presenti Art. 50 Fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
Art. 50 è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva Art. 50 è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del Medico competente
Art. 50 è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 (formazione lavoratori e RLS) Art. 50 riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali
Art. 50 riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37 Art. 50 promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
Art. 50 formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è di norma sentito Art. 50 partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 fa proposte in merito all'attività di prevenzione avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
Art. 50 può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro Art. 50 sicurezza. (comma 2) il RLS deve disporre del tempo di mezzi di spazi necessari per lo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione nonché dei mezzi necessari per l'esercizio di funzioni e facoltà riconosciutegli anche tramite accesso ai dati infortunistici che saranno comunicati all INAIL per via informatica
Art. 50 sicurezza. (comma 3) Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale Art. 50 sicurezza. (comma 4) Il RLS, su sua richiesta e per l espletamento della funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi (ex art. 17, comma 1, lettera a)
Art. 50 sicurezza. (comma 5) Gli RLS della ditta committente e quelli delle ditte appaltatrici, su loro richiesta e per l espletamento delle funzioni, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi da interferenza (ex art. 26, comma 3). Art. 50 sicurezza. (comma 6) Il RLS è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell esercizio delle funzioni.
Art. 50 sicurezza. (comma 7) L esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione. Art. 51 Organismi Paritetici Prima istanza per le controversie Supporto alle imprese anche attraverso sopralluoghi con proprio personale tecnico Comunicano alle aziende e agli organi di controllo i nominativi degli RLS-T
Art. 52 Fondo È costituito c/o l INAIL per sostegno alla PMI, RLS e OPT per: Finanziare attività RLST (formazione) Formazione dei datori di lavoro (PMI), piccoli imprenditori, stagionali agricoli, lavoratori autonomi Sostegno agli OPT Il RLS-T redige una relazione annuale sull attività svolta da inviare al Fondo