UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
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- Daniele Milano
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2 REGOLAMENTO PER L INDIVIDUAZIONE, LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Art. 1 - Finalità Il presente regolamento definisce le procedure per l individuazione, la nomina e il funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza presso l Università degli Studi di Pavia ai sensi dell art. 47 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, come previsto dall art 52 CCNL 16/10/2008. Art. 2 - Definizione Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona individuata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Presso l Università degli Studi di Pavia gli RLS sono 12(dodici) di cui 4 (quattro) rappresentanti del personale docente e ricercatore, 6(sei) rappresentanti del personale tecnico amministrativo e 2(due) rappresentanti degli studenti. I rappresentanti verranno scelti di norma in modo che siano rappresentate le sedi distaccate e le quattro seguenti macro aree: umanistica, giuridica ed economica; medico-sanitaria; scientifica; tecnico ingegneristica, fisica e matematica. Art. 3 - Elezioni Gli RLS del personale docente e ricercatore e del personale tecnico amministrativo sono eletti per ragioni di efficacia ed efficienza di norma in concomitanza alle elezioni degli Organi Accademici. Le elezioni sono promosse dall Amministrazione almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. Le candidature devono essere presentate alla Commissione Elettorale almeno 30 (trenta)giorni prima della data fissata per le elezioni. Le candidature devono essere pubblicate all albo dell Ateneo almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni ed essere affisse all ingresso di ogni seggio elettorale. Art. 4 - Designazione I rappresentanti degli studenti sono designati dalle rispettive associazioni presenti negli Organi di Governo dell Ateneo. Qualora risultino esaurite le rispettive graduatorie degli eletti, gli RLS per il personale tecnicoamministrativo possono essere designati dalle R.S.U., per il personale docente dal Senato Accademico. Art. 5 - Nomina Gli RLS, individuati secondo le modalità descritte negli articoli precedenti, sono nominati con decreto rettorale. Gli RLS si intendono regolarmente costituiti anche nel caso di mancata designazione da parte della categoria studenti di cui agli articoli precedenti. Art. 6 Elettorato passivo e incompatibilità Gli RLS del personale docente e ricercatore sono eletti direttamente tra il personale che abbia optato o che opta per il regime di impegno a tempo pieno con l'esclusione dall'elettorato passivo dei soggetti con specifiche funzioni di Presidente di Facoltà, Direttore di Dipartimento, componente di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.
3 I requisiti per l'esercizio del diritto di voto e quelli di eleggibilità devono essere posseduti al giorno precedente la data delle votazioni. Non possono essere nominati quali RLS i Dirigenti, il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo, nonché il personale incaricato di Addetto Locale per la Sicurezza e il personale dipendente che svolga funzione di consulenza nell ambito della sicurezza per l Amministrazione (es: Tecnico Sicurezza Laser, Esperto Qualificato). Art. 7 - Durata Gli RLS durano in carica 3(tre) anni, con possibilità di rinnovo al massimo per un ulteriore mandato consecutivo. Art. 8 - Sostituzione Nei casi di rinuncia alla nomina, di decadenza o di dimissioni di uno o più RLS si procede entro un mese alla individuazione e/o nomina per lo scorcio di tempo rimanente del o dei sostituti individuati tra i non eletti e, in assenza di questi ultimi, alla designazione da parte delle associazioni - rappresentanze secondo quanto previsto nell Art. 4 del presente regolamento. Art. 9 - Attribuzioni degli RLS Gli RLS esercitano le funzioni loro attribuite dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 50, comma 1, in particolare: a) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all individuazione, programmazione, realizzazione e verifica degli interventi di prevenzione in Ateneo; b) sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dai luoghi di lavoro e del medico competente; c) sono consultati in merito all organizzazione della formazione e dell aggiornamento dei lavoratori; d) ricevono una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall art. 37 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni; e) partecipano alla riunione periodica di cui all art 35 del D.Lgs. e successive modifiche e integrazioni; f) possono far ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure adottate di prevenzione e protezione dai rischi e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Gli RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute loro, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche relative agli infortuni sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs 81/08, articolo 18, comma 1, lettera r). Gli RLS, su loro richiesta e per l espletamento della propria funzione, ricevono copia del documento sulla valutazione dei rischi così come previsto dal D.Lgs. 81/08, articolo 17, comma 1, lettera a), nonché del documento unico di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze (D.Lgs. 81/08, art. 26, comma 3). Gli RLS, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti a: garantire disponibilità nei confronti dei colleghi lavoratori, così da instaurare un rapporto di fiducia, che li proponga come referenti naturali per i problemi in materia di sicurezza, di salute e di igiene sul lavoro; formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali di norma sono sentiti;
4 organizzarsi al proprio interno circa l'utilizzo del monte ore attribuito (40 ore per ciascun RLS par. IV CCNQ 10/07/1996), al fine di garantire ai lavoratori presenza e reperibilità e di rendere un servizio efficiente ed efficace; rendere possibile, anche a mezzo di apposito cartellino rilasciato dall'amministrazione, il proprio riconoscimento durante tutte le attività relative al mandato; contribuire a divulgare quanto ritenuto adeguato circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro, di concerto con il Servizio di prevenzione e protezione dell Ateneo; promuovere e partecipare all'opera di sensibilizzazione dei lavoratori al sistema sicurezza; avvertire il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi individuati nel corso della loro attività; partecipare alle iniziative di consultazione in materia di prevenzione dei rischi indette dall'amministrazione e dalle rappresentanze sindacali; collaborare nell'ambito delle proprie competenze con il Servizio di prevenzione e protezione per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normative; garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del segreto in ordine ai processi lavorativi ed ai programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del mandato; garantire discrezione e riservatezza nei confronti di chiunque ad essi si rivolga, nell'esercizio del mandato. Art Formazione Gli RLS hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione del rischi stessi. I contenuti minimi della formazione sono quelli di cui al D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 11. L'Amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico ed entro i primi sei mesi di attività di ciascun RLS al primo mandato, lo svolgimento di 32 ore iniziali pro capite di formazione, di cui 12 sui rischi specifici presenti nell'università di Pavia e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. Analogamente, l'amministrazione garantisce, con oneri a proprio carico, 8 ore di aggiornamento annue. La formazione e l'aggiornamento potranno essere effettuati anche a distanza. L'attestazione dell'avvenuta formazione e delle verifiche di apprendimento dovranno essere conservate presso l'università degli Studi di Pavia. La formazione degli RLS deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli interessati. Art Permessi retribuiti Il tempo utilizzato dagli RLS si configura come orario di lavoro a tutti gli effetti. Pertanto vengono loro attribuite tutte le indennità del trattamento economico accessorio, comprese quelle legate alla presenza. Per l'espletamento delle proprie funzioni, ogni RLS può usufruire di 40 ore annue di permessi retribuiti. Di tali 40 ore annue pro capite, un massimo di 20 ore annue potranno confluire in un monte ore a disposizione anche degli altri RLS della propria categoria. La ripartizione di questo monte ore complessivo tra i singoli rappresentanti è effettuata dagli RLS stessi. Ai fini di una corretta programmazione dell'attività delle Strutture presso le quali gli RLS prestano servizio, la ripartizione deve essere comunicata all'amministrazione. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali esigenze di modifica. Il predetto monte ore non viene utilizzato per l'espletamento delle funzioni seguenti, per le quali vengono formalmente convocati e l'attività viene considerata tempo di lavoro:
5 consultazione in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'ateneo; consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; consultazione in merito all'organizzazione della formazione; formazione di cui all'art.10 del presente regolamento; formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. Art Riunione periodica di prevenzione e protezione La riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi è convocata con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi e con ordine del giorno scritto. Della riunione viene redatto un verbale a cura del Servizio di prevenzione e protezione, trasmesso a tutti i soggetti interessati, ivi compresi gli RLS. Ogni RLS può richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Ateneo. Art Strumenti per l'espletamento delle funzioni Gli RLS sono autorizzati all'utilizzo di strumenti in disponibilità dell'amministrazione, fatta salva la necessità di dimostrare le competenze necessarie per l'utilizzo degli stessi. In tali strumenti rientrano le pubblicazioni nella specifica materia, nonché il necessario materiale di cancelleria, telefono, fax e fotocopie. Gli RLS possono nominare tra loro un coordinatore per facilitare le comunicazioni sia al loro interno che con altri soggetti. Art Tutela Gli RLS non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Art Norme transitorie e finali Fino all'insediamento dei nuovi RLS nominati secondo quanto stabilito dal presente regolamento vengono prorogati i termini di scadenza del mandato degli attuali RLS fino alle prime elezioni del Senato Accademico. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme contenute nel citato D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
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