COMUNE DISCARLINO DISCIPLINARE CONDIZIONI COPERTURA ASSICURATIVA R.C. VEICOLI DEL COMUNE DI SCARLINO



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COMUNE DISCARLINO DISCIPLINARE CONDIZIONI COPERTURA ASSICURATIVA R.C. VEICOLI DEL COMUNE DI SCARLINO A) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI (n. 31) Copertura assicurativa R.C. degli automezzi di proprietà comunale o in uso al Comune (n. 31) VALIDITA della copertura: L assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il SESSANTESIMO giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all art. 1901 C.C.. Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24,00 del SESSANTESIMO giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l assicurazione resterà sospesa e riprenda vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive. I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite il Broker; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente. MASSIMALI di copertura richiesti: Euro 10.000.000,00.= per ognuno dei veicoli da assicurare; Il COMUNE DI SCARLINO intende provvedere alla copertura assicurativa R.C. dei veicoli a motore di proprietà o in uso dell Ente riportati nell elenco allegato. Pagina 1 di 10

Condizioni anche derogative richieste sulle C.G.A. e su quelle R.C. Auto: 1. Il contratto avrà scadenza, per tutti i veicoli, alle ore 24.00 del 31/12/2014 e decorrerà per ognuno dalle ore 24:00 del 31/12/2011. 2. La Compagnia rinuncia alla rivalsa nei confronti del Contraente e degli utilizzatori degli automezzi del Comune, per ragioni di servizio o dati in uso o comodato, nei seguenti casi: - trasporto non conforme alle disposizioni o alla carta di circolazione; - in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo; - in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo; - di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. Inoltre, nei confronti del Contraente nei seguenti casi: - guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti; - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. 3. Sostituzione veicoli e nuovi ingressi. Le sostituzioni veicoli avverranno alle stesse condizioni dei sostituiti se uguali o similari; oppure a parità di sconto sulla tariffa applicata al sostituito se il nuovo veicolo è diverso. Per i nuovi ingressi di veicoli, in aggiunta agli attuali, il Comune si riserva la facoltà di affidarli in copertura alla Compagnia con applicazione da parte della stessa degli sconti di tariffa che hanno formato oggetto della presente offerta, applicabili in via diretta (per veicoli uguali) o per assimilazione con riferimento alla tariffa in vigore al momento del nuovo ingresso. 4. Inoltre: garanzia ricorso terzi da Incendio, esplosione e scoppio del veicolo per fatto non inerente la circolazione fino a Euro 300.000,00 per sinistro Rottura cristalli, comprese spese di installazione, fino ad 1.000,00 per evento; Spese di traino, fino ad 1.500,00 per sinistro; Spese di recupero veicolo, fino ad 1.500,00 per sinistro; Danni da inquinamento dell ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose e necessarie al funzionamento dei veicoli; R.C. dei trasportati: viene garantita la R.C. dei trasportati a bordo dei veicoli assicurati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione; garanzia R.C.A. estesa non solo alla circolazione su aree pubbliche e/o a quelle equiparate, ma anche su aree private contro i danni causati in transito o in sosta; Pagina 2 di 10

la garanzia carico e scarico anche con mezzi e dispositivi meccanici ove previsti e non sia operativa la R.C.T/O. Inoltre, la copertura opera per: - l utilizzo illecito del mezzo contro la volontà del Contraente; - la spese sostenute per l eventuale dissequestro ed il risarcimento per i danni subiti in conseguenza di soccorso a vittime della strada; - il rischio statico; - l emissione carta verde a titolo gratuito. Infine: La Compagnia, entro i limiti di cui all art. 1917 Cod. Civ., per ogni sinistro e veicolo, provvede alla difesa dell Assicurato non solo in sede civile, ma anche in sede penale ove lo stesso si affidi alla medesima in qualunque sede e grado designando ove occorra legali e tecnici, fino all esaurimento del grado di giudizio in corso all atto di liquidazione del danno. CONDIZIONI CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) Condizioni Generali Incendio Furto Eventi Socio Politici Kasko (garanzie operanti qualora ne sia stato corrisposto il relativo premio) 5. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Compagnia indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da: Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine; - Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati; - Eventi socio-politici - disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell evento; - KASKO collisione con altri veicoli; urto contro ostacoli di qualsiasi genere; ribaltamento e fuoriuscita di strada; durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata. L assicurazione è estesa: alle attrezzature inerenti l uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate; Pagina 3 di 10

agli accessori di serie, compresi fonoaudiovisivi; nei casi di furto o di rapina ai danni prodotti al veicolo durante l esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina. La Compagnia rimborsa i danni previa deduzione, dall ammontare del danno indennizzabile, dello scoperto e del minimo non indennizzabile previsti in polizza. 6. ESCLUSIONI L assicurazione non comprende i danni: c) determinati o agevolati da dolo del Proprietario, del Conducente, del Contraente e/o dell Assicurato; d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; h) agli accessori aggiuntivi e fonoaudiovisivi non di serie. Per la sola garanzia Incendio e Furto: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; b) cagionati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare; e) derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo; f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; g) conseguenti ad appropriazione indebita; Per la sola garanzia Eventi socio-politici: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; Per la sola garanzia kasko: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; b) avvenuti quando il Conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l influenza dell alcool) o 187 (Guida sotto l influenza di Pagina 4 di 10

sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche; c) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente; d) determinati da vizi di costruzione; e) cagionati da operazioni di carico e/o scarico; f) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada; g) conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio, salvo che non si verifichino in conseguenza di uno degli eventi indicati all art. 4.1 - KASKO; h) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d aria), se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione. 7. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell art. 1916 c.c. nei confronti del Conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell Assicurato. 8. ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo, al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo. 9. SINISTRI INCENDIO, FURTO, EVENTI SOCIO POLITICI E KASKO Pagina 5 di 10

9.1 SCOPERTO MINIMO NON INDENNIZZABILE La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di uno scoperto pari al 10% da calcolare sull ammontare del danno indennizzabile. L importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile fissato in. 250,00. 9.2 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI I sinistri debbono essere denunciati alla Compagnia entro quindici giorni da quando il Contraente e/o l Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Limitatamente alla garanzia furto ed eventi socio politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all Autorità competente trasmettendone copia alla Compagnia e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall art. 1914 del c.c. Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l Assicurato, oltre alla denuncia presentata all Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all Autorità italiana. 9.3 RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE La Compagnia ha la facoltà di fare eseguire a regola d arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. 9.4 DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO Nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell IVA ove l Assicurato la tenga a suo carico. Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l avvertenza che: il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. In nessun caso l entità dell indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Pagina 6 di 10

9.5 LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell Assicurato. I periti devono: 1) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. 9.6 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO La Compagnia, tenuto conto degli eventuali limiti all indennizzo pattuiti su contratto, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento. La Compagnia procede al pagamento dell indennizzo entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità. 9.7 RECUPERI Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Compagnia. Il valore del recuperato realizzato prima dell effettivo pagamento dell indennizzo (nonostante l eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Compagnia che subentra nei diritti dell Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell eccedenza all Assicurato. 9.8 DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE La Compagnia è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza. Pagina 7 di 10

CONDIZIONI PARTICOLARI 1. Gli importi totali offerti dovranno valere senza modifiche (fatte salve le variazioni di merito o di sinistrosità o eventuali modifiche d'imposta e/o SSN) dalle ore 24.00 del 31/12/2011 al 31/12/2014. 2. I termini di mora per le rate successive sono fissati in 60 giorni, tale termine deve intendersi operante anche in relazione al pagamento di eventuali regolazioni. 3. La Compagnia conviene che il termine di denuncia sinistri venga fissato a 15 giorni dal fatto o dalla data in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza. 4. In caso di controversie si conviene che il Foro competente è quello del Comune. 5. Il rilascio dei duplicati sarà gratuito e nell osservanza di quanto disposto dal presente capitolato speciale. 6. Le polizze non avranno tacite proroghe oltre la data del 31/12/2014, per cui, ove non intervenga una comunicazione scritta dal Comune, i contratti si intenderanno automaticamente risolti alla scadenza suddetta. 7. La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all atto della stipula della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissione o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l intesa che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata. 8. Gli oneri fiscali sono a carico del Comune. 9. Restano valide le condizioni generali o particolari di assicurazione per quanto non derogate od integrate dal presente Disciplinare. 10. Alla Società di brokeraggio B&S Italia spa, è affidata la gestione e l esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del d. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni). La Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all esecuzione Pagina 8 di 10

della presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società. 11. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo gara (CIG). Pagina 9 di 10

TIPO TARGA USO/CONTO MARCA/MODELLO IMMATRICOLATO ALIMENTAZIONE CF/Q.LI/CC AUTOCARRO ZA734TV PROPRIO LAND ROVER mar-05 DIESEL Q.LI 24 AUTOCARRO ZA065VK PROPRIO LAND ROVER DEFENDER DIESEL Q.LI 31 AUTOCARRO CZ987SG PROPRIO FIAT IVECO DIESEL Q.LI 35 AUTOCARRO DP489FB PROPRIO PORTER 4WD giu-08 DIESEL Q.LI 15 AUTOCARRO DH687FT PROPRIO FIAT DUCATO giu-07 DIESEL Q.LI 35 AUTOCARRO BG696YN PROPRIO PIAGGIO PORTER DIESEL Q.LI 16 AUTOCARRO BD585KC PROPRIO MITSUBISHI DIESEL Q.LI 29 AUTOCARRO EJ640ZB PROPRIO PIAGGIO PORTER set-11 BENZINA/GPL Q.LI 15 Q.LI 105 RIMORCHIABILI AUTOTRENO ZA712LC PROPRIO MERCEDES DIESEL 150 AUTOTRENO CE208FW PROPRIO IVECO BREMACH DIESEL Q.LI 75 AUTOVEICOLO GR213324 SPECIALE FIAT 35 DIESEL Q.LI 35 AUTOVETTURA ZA052NV PRIVATO MITSUBISHI PAJERO gen-02 DIESEL CF 27 AUTOVETTURA CZ740SB PRIVATO FIAT PANDA 4X4 gen-06 DIESEL CF 15 AUTOVETTURA CY789WD PRIVATO ALFA 156 dic-05 DIESEL CF 19 AUTOVETTURA CY766WD PRIVATO FIAT DOBLO set-05 METANO CF 17 AUTOVETTURA BM438KC PRIVATO FORD FOCUS dic-00 DIESEL CF 18 AUTOVETTURA YA892AA PRIVATO FIAT PANDA 4X4 dic-09 DIESEL CF 15 AUTOVETTURA AY586VY PRIVATO TOYOTA PICNIC gen-98 DIESEL CF 21 AUTOCARRO EG287YZ PROPRIO FIAT PANDA ott-11 BENZINA CF 12 MACCHINA AGRICOLA GR026468 PROPRIO GOLDONI DISESEL MACCHINA AGRICOLA FI025393 PROPRIO TERRATRACK DIESEL MACCHINA AGRICOLA AV793L PROPRIO LANDINI lug-06 DIESEL MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ABB663 SPECIALE TERNA CAT 428 set-08 DIESEL Q.LI 151 MOTOCICLO BW48090 PRIVATO PEUGEOT 125 ott-03 BENZINA CC 124 TRATTORE AGRICOLO AN868Z PROPRIO JHON DEERE apr-04 DIESEL TRATTORE AGRICOLO AH148J PROPRIO FIAT giu-98 DIESEL Q.LI 11 AUTOCARRO AD747HF PROPRIO FIAT 79-14 gen-95 DIESEL Q.LI 75 AUTOCARRO DW181DD PROPRIO FIAT DOBLO' giu-09 DIESEL Q.LI 22 RIMORCHIO AGRICOLO GRA002X PROPRIO BICCHI set-09 TRATTRICE AGRICOLA AY877R PROPRIO SAME SILVER mar-05 DIESEL AUTOCARRO DZ865JX PROPRIO FIAT FIORINO feb-10 DIESEL Q.LI 22 Pagina 10 di 10