REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 80 del 27-2-2015 O G G E T T O Rinnovo convenzione tra l'associazione Vicentina Leucemie e Linfomi (A.Vi.L.L.) - Sezione Provinciale Autonoma di A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie e Linfomi) e l'u.l.ss. n. 6 di Vicenza per l'assistenza medica ed infermieristica domiciliare a pazienti ematologici. Proponente: Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali Anno Proposta: 2015 Numero Proposta: 44 1
Il Direttore del Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali riferisce: La legge 11 agosto 1991 n. 266 (c.d. Legge quadro sul volontariato ) ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo per il conseguimento di finalità a carattere sociale, civile e culturale, individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali. Ai sensi della precitata Legge, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro e per esclusivi fini di solidarietà sociale (articolo 2). L articolo 7 della legge 266/199 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa La Legge Regionale del Veneto 30 agosto 1993 n. 40 (Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato) stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti ed inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, apposite forme di copertura assicurativa per il personale delle organizzazioni, nonché fissare le modalità di rimborso delle spese eventualmente sostenute dalle organizzazioni medesime (articolo 7). Alla luce dei principi sopra esposti, questa Azienda U.L.SS. ha approvato, con Deliberazione del Direttore Generale n. 604 del 01.08.2012 e a valere per il biennio 2012 / 2013, la convenzione con l Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi (A.Vi.L.L.), sezione provinciale autonoma di A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi), con sede a Vicenza in viale Dal Verme n. 39/41 ed iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato al numero di classificazione VI0062, per l assistenza medica ed infermieristica domiciliare a favore di pazienti ematologici residenti nell ULSS 6 di Vicenza; pazienti che necessitano di specifica assistenza medica ed infermieristica, di tipo domiciliare non palliativo, comprese le trasfusioni di emocomponenti a domicilio, in prosecuzione dei programmi terapeutici definiti dall Unità Operativa di Ematologia dell Azienda ULSS n. 6 di Vicenza. Poiché detta convenzione è scaduta alla data del 01 Agosto 2014, si fa presente che l Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi (A.Vi.L.L.), sezione provinciale autonoma di A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi), ha dichiarato, con nota in data 20.05.2014 (prot. n. 196), la propria disponibilità a continuare la collaborazione nelle attività previste dalla convenzione e che, a tale proposito, il Responsabile della Direzione Medica Ospedaliera funzione organizzativo-gestionale, con nota in atti del 19 gennaio 2015, ha espresso parere favorevole alla prosecuzione delle attività con la medesima Associazione. Posto quanto sopra, si propone di rinnovare, con l Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi (A.Vi.L.L.) sezione provinciale autonoma di A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi), la convenzione per l assistenza medica ed infermieristica domiciliare a favore di pazienti ematologici residenti nell ULSS 6 di Vicenza, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale e per un periodo di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione. 2
Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di approvare il testo della Convenzione tra l ULSS n.6 di Vicenza e l Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi (A.Vi.L.L.) sezione provinciale autonoma di A.I.L. per l assistenza medica ed infermieristica domiciliare a favore di pazienti ematologici residenti nell ULSS 6, a valere per il biennio 2015-2016 e nei termini di cui al documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale; 2. di dare atto che l applicazione della convenzione di cui al punto n. 1 non comporterà alcun costo a carico di questa Azienda, poiché le prestazioni cliniche previste dall accordo, anziché essere eseguite presso gli ambulatori della U.O. di Ematologia, verranno eseguite a domicilio del paziente grazie al supporto del personale sanitario messo a disposizione dall A.Vi.L.L. A.I.L., generando un risparmio per questa ULSS in termini di costi del personale e di costi generali della struttura; 3. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all Albo dell Azienda. ***** 3
Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Roberto Toniolo) Il Direttore Sanitario (App.to Dr. Francesco Buonocore) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Paolo Fortuna) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Ing. Ermanno Angonese) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, Copia conforme all originale, composta di n. amministrativo. Vicenza, fogli (incluso il presente), rilasciata per uso IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI 4
CONVENZIONE TRA L AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA E L ASSOCIAZIONE VICENTINA LEUCEMIE E LINFOMI (A.Vi.L.L.), SEZIONE PROVINCIALE AUTONOMA DI A.I.L. (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE E I LINFOMI) PER L ASSISTENZA MEDICA E INFERMIERISTICA DOMICILIARE A PAZIENTI EMATOLOGICI FRA L Azienda Sanitaria ULSS 6 di Vicenza, con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n.37, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02441500242, nella persona del suo Direttore Generale Dr. Ing. Ermanno Angonese, E A.Vi.L.L. A.I.L. Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi - Associazione Italiana Leucemie ONLUS con sede legale in Vicenza, Viale J. Dal Verme n.39/41, Codice Fiscale 95010340248, nella persona del Presidente Sig.ra Sandra Daniela Vedana, CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 FINALITA L Azienda ULSS 6 di Vicenza e l A.Vi.L.L. A.I.L. intendono erogare assistenza medica e infermieristica domiciliare a pazienti ematologici residenti nell ULSS 6 di Vicenza, che necessitano di assistenza medica e infermieristica domiciliare non palliativa, comprese le trasfusioni di emocomponenti a domicilio, in prosecuzione dei programmi terapeutici definiti dall Unità Operativa di Ematologia dell Azienda Sanitaria ULSS 6 di Vicenza. ARTICOLO 2 RISORSE DISPONIBILI L Unità Operativa di Ematologia dell Azienda ULSS 6 di Vicenza assume la responsabilità dell intervento stesso, designando un dirigente medico dell U.O. stessa quale coordinatore e supervisore dell attuazione del programma oggetto della presente convenzione, compresa la programmazione delle prestazioni a domicilio da parte di medici e di infermieri messi a disposizione e incaricati dall A.Vi.L.L. A.I.L. (Associazione Vicentina Leucemie e Linfomi - Associazione Italiana Leucemie), che effettueranno gli interventi terapeutici. Il dirigente medico dell U.O. di Ematologia dell Azienda ULSS 6 di Vicenza coordina e sorveglia la qualità del servizio del personale sanitario messo a disposizione dall A.Vi.L.L. A.I.L., e segnala eventuali irregolarità all Azienda ULSS 6 di Vicenza e all A.Vi.L.L. A.I.L. L Azienda ULSS 6 di Vicenza fornisce, inoltre, il materiale sanitario per le prestazioni a domicilio. I farmaci ad alto costo e i chemioterapici sono forniti dall Azienda ULSS 6 di Vicenza; essi sono preparati in ambiente ospedaliero e trasportati a domicilio del paziente in idoneo contenitore, da parte del medico incaricato dall A.Vi.L.L. A.I.L., che li ritirerà presso l U.O. di Ematologia. Il personale medico e infermieristico incaricato dall A.Vi.L.L. A.I.L. viene dotato dalla stessa Associazione di un automezzo per assicurare gli spostamenti al domicilio del paziente. L A.Vi.L.L. A.I.L. provvede alla stipula di una polizza assicurativa a favore dei medici e infermieri incaricati, per gli infortuni e per i danni a cose/persone che potrebbero derivare dall espletamento delle prestazioni mediche e infermieristiche definite dal presente documento. 1 5
Tutte le prestazioni effettuate saranno inserite in un data base al fine di consentire una valutazione statistica ed economica. ARTICOLO 3 CRITERI PER L AMMISSIONE I destinatari dell assistenza medica e infermieristica a domicilio sono soggetti in stato di notevole dipendenza sanitaria o socio-sanitaria, le cui condizioni cliniche sono state valutate dall U.O. di Ematologia, e che necessitano della prosecuzione di un programma terapeutico non palliativo principalmente a seguito delle seguenti patologie (ICD-9-CM 20100-20891): malattie mieloproliferative e linfoproliferative croniche; linfomi di Hodgking o non Hodgking; mieloma multiplo in progressione; sindromi mielodisplastiche; e nei quali ricorre almeno una delle seguenti caratteristiche: non deambulabilità; condizioni cliniche generali tali da rendere molto disagevole la loro permanenza presso gli ambulatori ospedalieri per il tempo necessario all espletamento delle procedure; difficoltà a raggiungere gli ambulatori ospedalieri a causa della presenza di una rete di sostegno parentale e sociale deboli. ARTICOLO 4 RICHIESTA DI AMMISSIONE E PERCORSI DI ASSISTENZA L eleggibilità del paziente viene stabilita dal dirigente medico dell U.O. di Ematologia dell Azienda ULSS 6 di Vicenza, a seguito di una richiesta del Medico di Medicina Generale, del paziente e/o dei familiari. L attivazione dell assistenza verrà comunicata dall U.O. di Ematologia al Medico di Medicina Generale, con la lettera di dimissioni del paziente o con apposita comunicazione scritta. Al domicilio del paziente viene mantenuta la documentazione sanitaria. Le prestazioni erogabili a domicilio nell ambito del presente piano assistenziale, possono comprendere: prelievi di campioni biologici; somministrazione di farmaci che non richiedono una supervisione specialistica; adozione di interventi di assistenza infermieristica o di interventi di competenza medica non specialistica (es. medicazioni del catetere venoso centrale, ecc.). La responsabilità degli specifici atti medici e infermieristici eseguiti a domicilio del paziente ricadono sotto la diretta responsabilità del medico e dell infermiere che li effettuerà. ARTICOLO 5 DURATA Le parti concordano che il presente accordo ha validità di due anni dalla data della firma della presente convenzione. Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente rispetto alle scadenze concordate, dandone avviso tre mesi prima con raccomandata A.R. ARTICOLO 6 COPERTURA ASSICURATIVA L A.Vi.L.L. A.I.L. garantisce la copertura assicurativa del personale sanitario messo a disposizione per le attività di cui alla presente convenzione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. 2 6
ARTICOLO 7 FORO COMPETENTE Per ogni eventuale controversia è competente il Tribunale di Vicenza. ARTICOLO 8 MONITORAGGIO Le attività oggetto della presente convenzione verranno svolte sotto il monitoraggio della Direzione Medica dell Ospedale di Vicenza, alla quale faranno riferimento sia i medici della UO di Ematologia che il personale dell AVILL-AIL individuato ai sensi dell articolo 2. ARTICOLO 9 GARANZIA PER L ATTIVITA DI COLLABORAZIONE L Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione e, allo scopo, si impegna a trasmettere, all inizio di ogni anno di applicazione della convenzione, l elenco del personale che accederà alle strutture dell U.L.SS.; tali elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Medica dell Ospedale di Vicenza. L Associazione è tenuta, al termine dell anno di vigenza della Convenzione, a predisporre una breve relazione sull attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica dell Ospedale di Vicenza. ARTICOLO 10 PRECISAZIONE La presente convenzione non produrrà costi aggiuntivi a carico dell Azienda ULSS n. 6 di Vicenza rispetto a quelli che sarebbero sostenuti, dalla stessa ULSS 6, per erogare le medesime prestazioni in ambiente ospedaliero. Articolo 11 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 12 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY L A.Vi.L.L. A.I.L., con i propri volontari, si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui al Progetto di collaborazione, e nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ). Vicenza, li Per l AZIENDA ULSS 6 DI VICENZA IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Ing. Ermanno Angonese) Per L A.Vi.L.L. A.I.L. di Vicenza Onlus IL PRESIDENTE (Sig.ra Sandra Daniela Vedana) 3 7