Terre e rocce da scavo: novità normative,



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Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Camera di Commercio di Como 24 febbraio 2014 1 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Cenni sulla normativa vigente: D.Lgs. n 152/2006 e il D.M. 161/2012 I decreti di semplificazione del 2013 Rifiuto / Sottoprodotto / End of waste: come considerare il materiale da scavo Confronto tra le procedure applicabili: esclusioni ed obblighi Le linee guida di Arpa Lombardia e i controlli sul territorio Indicazioni operative di Ance Lombardia Campionamento e analisi Casi pratici Responsabilità e aspetti sanzionatori Camera di Commercio di Como 24 febbraio 2014 2 1

Il seminario ha l'obiettivo di: fornire alle imprese che producono terre e rocce da scavo principi base per adempiere correttamente agli obblighi di legge che si presentano nelle varie fasi correlate alla gestione operativa, dalla produzione alla destinazione finale; fare chiarezza sulla normativa e sulla sua applicabilità; Illustrare le criticità della gestione documentale; informare sulle responsabilità delle imprese e sulle sanzioni. 3 Relatori: Avv,.Valeria Bortolotti - Studio Legale Bortolotti Modena opera nel campo del diritto ambientale e amministrativo e in materia di responsabilità di enti e imprese anche ai sensi del D.Lgs. 231/01. Cultore della materia IUS08 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell Università di Modena e Reggio Emilia, Dott. Fabio Carella - Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Lombardia -Dipartimento di Como Dott.ssa Sara Grassi - Ance Lombardia Funzionario di ANCE Lombardia, responsabile regionale per le questioni di natura ambientale afferenti il settore delle costruzioni. Svolge attività di lobby nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di livello regionale anche congiuntamente ad altre associazioni di categoria. Dott. Vito Emanuele Magnante - Ecoricerche S.r.l. (MO) Responsabile Divisione Gestione Rifiuti-Ambiente di ECORICERCHE S.r.l., con oltre quindici anni di attività nel settore ambientale in qualità di consulente e responsabile tecnico in ambito di trasporto e di smaltimento di rifiuti, svolge attività di formazione ambientale 4 2

Introduzione Qualsiasi attività edilizia, dalla piccola costruzione alle grandi opere, presuppone l escavazione del suolo e quindi la produzione di terre e rocce. Premesso che la normativa prevista nella parte IV del D.Lgs 152/06 non esclude automaticamente le terre e rocce da scavo dall ambito dei rifiuti, la varietà delle casistiche del settore rende non facile l applicazione della relativa disciplina Nella gestione delle terre e rocce da scavo, prevista nel testo unico ambientale, sono intervenute diverse modifiche sostanziali della norma di settore 5 Il D.Lgs. 152/06 (cd. Testo Unico Ambientale) Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (pubblicato in G.U., S.O. 14/04/2006) Parte I: Disposizioni comuni e principi generali Parte II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell impatto ambientale (VIA) e per l autorizzazione integrata ambientale (AIA) Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall inquinamento e di gestione delle risorse idriche Parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti Parte V: Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Parte VI: Norme in materia risarcitoria contro i danni all ambiente + Allegati tecnici 6 3

D.Lgs. 152/06 Parte IV: norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti Tit. I - Gestione dei rifiuti: capo I. Disposizioni generali, capo II. Competenze, capo III. Servizio di gestione integrata de rifiuti, capo IV. Autorizzazioni e iscrizioni capo V. Procedure semplificate Tit. II - Gestione degli imballaggi Tit. III - Gestione di particolari categorie di rifiuti Tit. IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Tit. V - Bonifica dei siti contaminati Tit. VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali: capo I. sanzioni, capo II. disposizioni transitorie e finali 7 I PRINCIPI nella gestione dei rifiuti (art. 178 D.Lgs. 152/06) - precauzione, - prevenzione, - sostenibilità, - proporzionalità, - responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, - chi inquina paga..tutti i soggetti coinvolti nella produzione - nella distribuzione nell utilizzo - nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti 8 4

I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti PRODUTTORE DETENTORE TRASPORTATORE DESTINATARIO INTERMEDIARIO Concetto di CORRESPONSABILITA La responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quella dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento (art. 178 del D.Lgs. 152/2006). 9 Il Rifiuto Il D.Lgs. 152/06 prevede la definizione di rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi (art. 183 comma 1 lettera a) 10 5

Altre regole per qualificare qualsiasi oggetto o sostanza come RIFIUTO o NON RIFIUTO: NON bisogna considerare il valore economico dello stesso/stessa Occorre sempre considerare il destino finale della sostanza od oggetto (concetto di tracciabilità) Occorre sempre una procedura aziendale 11 Non sono RIFIUTI: SOTTOPRODOTTI così come definiti dall art. 184 bis D.Lgs. 152/06 E.O.W. così come definito dall art. 184 ter D.Lgs. 152/06. Oltre ai BENI USATI 12 6

Non sono RIFIUTI: I SOTTOPRODOTTI D.Lgs. 152/06 Articolo 184-bis Sottoprodotto Comma 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 13 Le condizioni previste dall art. 184 bis devono soddisfatte CONTESTUALMENTE Normale pratica industriale: le uniche definizioni si trovano nel D.M. 161/12 (materiali da scavo) e nella normativa delle discariche (D.Lgs. 36/2003) Occorre una procedura gestionale che giustifichi la classificazione dello scarto di produzione come sottoprodotto 14 7

Non sono RIFIUTI: End of waste D.Lgs. 152/06 Articolo 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto Comma 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 15 La differenza tra SOTTOPRODOTTO e EOW?..nella PROVENIENZA: Il sottoprodotto proviene da un processo industriale (non di consumo) preordinato alla generazione di un altro diverso prodotto, secondo quanto enunciato dalla normativa; La cessazione di qualifica di rifiuto è il risultato di un processo di recupero, riutilizzo, riciclo con ciò escludendo ogni ipotesi di riutilizzo tal quale (sarebbe un sottoprodotto). Un attività produttiva NON produce E.O.W. ma RIFIUTO 16 8

I materiali da scavo sono rifiuti? RIFIUTI SPECIALI classificazione in base all origine art. 184 comma 3 D.Lgs. 152/06): Lettera b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotto);.. omissis 17 CODICI CER RIFIUTI delle OPERAZIONI di COSTRUZIONE e DEMOLIZIONE (compreso il terreno proveniente da siti contaminato) 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 17 01 01cemento 17 01 02 mattoni 17 01 03 mattonelle e ceramiche 17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da 17 01 06 17 02 legno, vetro e plastica 17 02 01 legno 17 02 02 vetro 17 02 03 plastica 17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame 17 04 metalli (incluse le loro leghe) 17 04 01 rame, bronzo, ottone 17 04 02 alluminio 17 04 03 piombo 17 04 04 zinco 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 06 stagno 17 04 07 metalli misti 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 18 9

Art. 185 esclusione dell ambito di applicazione (parte IV del D.Lgs. 152/06) Comma 1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto: omissis b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; Omissis 19 I materiali da scavo sono rifiuti? In base all art. 185 D.Lgs. 152/06 Esclusione dell ambito di applicazione, la risposta è NO. INFATTI il comma 1 del citato articolo prevede che NON rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del presente decreto: omissis; Lettera c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;..omissis allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato 20 10

Per l utilizzo dei materiali da scavo in siti diversi? Se il materiale da scavo deve essere utilizzato fuori dal sito ove è stato scavato, si applica il criterio di valutazione di cui al comma 4 del medesimo art. 185: «il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono strati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell ordine, degli artt. art. 183 comma 1 lettera a) [e un rifiuto?], art. 184-bis [è un sottoprodotto?], art. 184-ter: è un E.O.W. [cessazione qualifica di rifiuto?]» 21 Per l utilizzo di questi materiali in siti diversi? Il criterio di valutazione di cui al comma 4 dell art. 185 per valutare lo status dei materiali da scavo: - art. 183 comma 1 lettera a): e un rifiuto? - art. 184-bis: è un sottoprodotto? - art. 184-ter: è un End Of Waste? 22 11

Art. 186 terre e rocce da scavo Comma 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art 183, comma 1, lettera p). omissis 23 La normativa per la gestione dei materiali da scavo Il 06/10/2012 è entrato in vigore il D.M. n. 161 del 10/08/2012, emanato in attuazione dell art. 49 del D.L. n. 01/2012, convertito con L. 27/2012 (cd. Liberalizzazioni): abrogazione art. 186 D.Lgs n. 152/06 nuova disciplina per terre e rocce da scavo Il D.M. 161/12 in pratica ridefinisce i criteri per considerare il materiale da scavo come sottoprodotto 24 12

Struttura del D.M. 161/2012 Definizioni (art. 1) Finalità, Ambiti applicazione, Identificazione sottoprodotto (artt. 2 3-4) Piano di utilizzo (art. 5) Emergenza, Obblighi, Modifiche al piano, Realizzazione piano (artt. 6-7-8-9) Deposito, Trasporto, Dichiarazione Avvenuto Utilizzo (artt. 10-11-12) Gestione dati, Controlli, Disposizioni finali, Riconoscimento reciproco (artt. 13-14-15-16) Allegati 25 Elementi del D.M. 161/2012 1.) Si applica alla gestione dei materiali di scavo, intesi come suolo e sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un opera, ad esempio: - scavi in genere (sbancamenti, fondazioni, trincee, ecc) - perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc. - opere infrastrutturali in generale (gallerie, dighe, strade ecc.) 2.) Esclude dall ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti. 26 13

Segue: Elementi del D.M. 161/2012 3.) Le condizioni per cui il materiale da scavo è un sottoprodotto (articolo 4 D.M. 161/12): a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b) il materiale da scavo è utilizzato nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa oppure in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) il materiale da scavo soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'all 4. 27 Segue: Elementi del D.M. 161/2012 4.) Elemento centrale del DM 161/12 è il PdU (Piano di Utilizzo) che prevede 3 soggetti distinti: - Proponente - Esecutore - Autorità competente Sono previste inoltre: le situazioni di emergenza (da affrontarsi in conformità a quanto previsto dall art. 6 del D.M. 161/12 Tempistica di utilizzo e modalità di deposito 28 14

Segue: Elementi del D.M. 161/2012 Proponente: è il soggetto che presenta il PdU e comunica all autorità competente i dati dell esecutore prima dell inizio dei lavori di realizzazione dell opera. Esecutore: è il soggetto che attua il PdU,che diviene responsabile della corretta esecuzione del PdU dalla data comunicazione di cui sopra e che redige la modulistica di tracciabilità conforme agli Allegati 6 (trasporto) e 7 (DAU). Autorità Competente: è l autorità che autorizza realizzazione dell opera (nel caso di VIA o AIA è la corrispondente A.C.). 29 Segue: Elementi del D.M. 161/2012 5.) Durata massima di deposito: è fissata dal PdU e non può superare tale data (max 1 anno dalla data produzione); nel caso di superamento si dovrà gestire come rifiuto, fermo restando impregiudicata la facoltà di presentare nuovo PdU 6.) trasporto del materiale In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato da specifica documentazione di trasporto. 30 15

Segue: Elementi del D.M. 161/2012 Allegati tecnici della norma: Allegato 1: Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo Allegato 2: Procedure di campionamento in fase di progettazione Allegato 3: Normale pratica industriale Allegato 5: Piano di Utilizzo Allegato 6: Documento di trasporto Allegato 7: Dichiarazione Avvenuto Utilizzo (DAU) Allegato 8: Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli ed ispezioni Allegato 9: Materiali di riporto di origine antropica 31 Allegato 3 Normale pratica industriale Articolo 4, comma 1, lettera c) Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. 32 16

Le operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale: la selezione granulometrica del materiale da scavo; la riduzione volumetrica mediante macinazione; la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'arpa o Appa competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo; la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile. 33 Due criticità interpretative del D.M. 161/12: Si applica al riutilizzo in sito del materiale da scavo? La nota del Ministero dell Ambiente prot. n. 36288 del 14/11/2012: Il DM n. 161/2012 sancisce che il DM non si applica al riutilizzo in sito ex art. 185, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 152/06 Il D.M. n. 161/2012 considera i piccoli cantieri (volume escavato < 6.000 m 3 previsti espressamente dall art. 266 D.Lgs. n. 152/06)? 34 17

Nota del Ministero dell Ambiente Prot. n. 36288 del 14/11/2012 Sancisce la non applicabilità del DM n. 161/2012 al riutilizzo in sito (ex art. 185, comma 1, lettera c) D.Lgs. 152/06 35 I piccoli cantieri? Il D.M. n. 161/2012 nella sua stesura iniziale non considera i piccoli cantieri (volume escavato < 6.000 m 3 ). Pertanto la previsione normativa si applicava senza alcuna distinzione in termini di volumi di materiali da scavo prodotti. piccoli cantieri E il D.Lgs. 152/06 articolo 266 Disposizioni finali comma 7?. Con successivo decreto, adottato dal MATT di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. 36 18

.. segue Nota MATT 37 Ricorsi Per colmare il vuoto normativo generato dal D.M. 161/12 alcune Regioni (Friuli Venezia Giulia L.R. n. 26/2012, Veneto DGR n. 179/2013, Liguria DGR n. 89/2013) e vari Comuni hanno emanato direttive per l utilizzo dei materiali da scavo prodotti dai piccoli cantieri. Il Governo ha però impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge friulana, in quanto viola la competenza statale assoluta in materia di ambiente. Ance, ANEPLA, 3 imprese milanesi hanno presentato ricorso davanti al TAR Lazio (Registro n. 9769/2012) per l annullamento del D.M. n. 161/2012. In data 20/12/2012 il TAR Lazio ha riconosciuto l'estrema delicatezza della questione e ha quindi ritenuto di fissare la discussione del merito, unitamente alla domanda cautelare, per il giorno 11 luglio 2013. La prossima udienza è stata fissata al 20 febbraio 2014 38 19

Le modifiche al DM 161/12 Nel 2013 il legislatore ha modificato il DM 161/2012, limitandone l applicabilità mediante 2 provvedimenti consecutivi: Legge n. 71 del 26/06/2013 - conversione del DL 43/2013 in vigore dal 27 giugno 2013; Legge n 98 del 09/08/2013 - conversione, con modifiche, del DL 69/2013 (cd decreto Fare ), in vigore dal 21 agosto 2013. 39 Giugno 2013 il 27 giugno 2013 è entrata in vigore la legge n. 71/2013, di conversione del DL 43/2013, la quale all art. 8-bis introduce due importanti deroghe alla disciplina dell utilizzazione di terre e rocce da scavo: il comma 1 conferma l applicazione del DM 161/2012 alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell esecuzione di opere soggette ad AIA o a VIA, il comma 2 stabilisce che alla gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall art. 186 TUA. 40 20

Agosto 2013 Con la pubblicazione (S.O. n 63 della G.U. n 194 del 20 agosto 2013) della Legge n 98 del 9 agosto 2013 di conversione,con modifiche,del DL 69/2013 (cd decreto Fare ), in vigore dal 21 agosto 2013, il campo di applicazione del D.M. 161/12 cambia nuovamente. L articolo 41 comma 2: sancisce che il D.M. 161/2012 si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA o ad AIA (previsione coincidente con quella della Legge n.71/2013) L articolo 41bis abroga l art. 8-bis della Legge n. 71/2013: eliminata la ridondante previsione dell applicabilità del D.M. 161/2012 solo in caso di VIA e AIA annulla la reviviscenza dell art. 186 D.Lgs. 152/06 e definisce nuove modalità operative. 41 D.L. 69/2013 conv. l. 98/13 Art. 41-bis.(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) (1). 1. (Omissis) sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. (1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione. 42 21

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando - le quantità destinate all'utilizzo, - il sito di deposito - e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 43 L Articolo 41 bis e le nuove procedure operative. L articolo 41 bis regola: i cantieri inferiori a 6.000 mc (cantieri di cantieri di piccole dimensioni) tutte le casistiche che non ricadono nel D.M. 161/2012. Tale articolo infatti prevede che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266 comma 7 D.Lgs. 152/06 ed in deroga a quanto previsto dal D.M. 161/12, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis D.Lgs. 152/06, a determinate condizioni, estendendo (cfr. comma 5) tale possibilità anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis D.Lgs. 152/06. 44 22

L applicabilità del DM 161/2012 viene quindi limitata ai materiali da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA come previsto dal nuovo comma 2bis dell art. 184 bis D.Lgs. 152/06 (dopo le modifiche introdotte con la citata legge 98/2013): 2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'arti 49 DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto. Art. 109 D.Lgs. 152/06: Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte 45 In sintesi: applicazione (come previsto dall art. 41, comma 2, della nuova norma) del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA applicazione dell art. 41 bis in tutti gli altri casi, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma per tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012. Per i piccoli cantieri e comunque per tutti i cantieri non sottoposti a VIA o AIA, NON si applica il DM 161/2012, bensì la procedura semplificata prevista dall art. 41-bis della legge n. 98/2013. 46 23

Applicazione dell art 41bis L'art. 41-bis si applica a tutti i materiali da scavo provenienti da opere non soggette a VIA o ad AlA, indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare, mentre ricadono nelle fattispecie disciplinate dal D.M. 161/12 le attività o opere soggette a VIA o ad AlA, anche qui indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare Fonte: ARPA Lombardia 47 L innovazione più importante apportata dell art 41bis Per tutte le casistiche non ricadenti nel DM 161/2012, prevede che: il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all ARPA (comma 2) territorialmente competente, mentre la modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione deve essere comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l avvenuto utilizzo all Arpa ed al Comune, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto. 48 24

CONTENUTI della DICHIARAZIONE all ARPA del proponente o del produttore Contenuti: il rispetto delle condizioni previste dalla norma tramite dichiarazione ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al DPR n. 445/2000: a.) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b.) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c.) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d.) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 49 La dichiarazione del proponente/produttore La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel comma 1 dell art. 41bis) necessarie per poter classificare il materiale come «sottoprodotto», quindi: quantità e qualità dei materiale da scavo destinate all'utilizzo; sito di produzione, di deposito e di utilizzo; provvedimenti / titoli in possesso del destinatario per l'utilizzo dei materiali di scavo; tempi previsti per I'utilizzo 50 25

La dichiarazione del proponente/produttore In merito al contenuto della dichiarazione, non esiste un obbligo a riguardo ma in ogni caso è necessario che la stessa contenga tutte le informazioni previste dall art. 41-bis, in mancanza delle quali possono crearsi i presupposti per una gestione di rifiuti non autorizzata. La dichiarazione NON deve essere integrata con documentazione tecnica (i documenti tecnici verranno richiesti da ARPA in fase di eventuale controllo). L art. 41-bis comma 2, indica come destinatario obbligatorio la sola ARPA, ma si ritiene opportuno che copia della dichiarazione venga inviata per conoscenza anche ai Comuni in cui si trovano i siti di produzione, deposito e utilizzo e/o alle autorità che autorizzano l opera da cui si generano i materiali La dichiarazione può essere inviata attraverso la PEC 51 Nella modulistica il proponente o produttore DICHIARA il rispetto delle condizioni previste dalla norma tramite dichiarazione ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al DPR n. 445/2000. E si dichiara il falso? Ovvero i dati comunicati non sono sufficienti o non sono riscontrati a seguito dei controlli? 52 26

Gli effetti di una dichiarazione mendace: il d.p.r. 445/2000 Articolo 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1.Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 2.Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 53 Il d.p.r. 445/2000 Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'autorità' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva 54 27

Il d.p.r. 445/2000 Articolo 48 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze. 55 Il d.p.r. 445/2000: i controlli Articolo 71 Modalità dei controlli 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi * tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. 56 28

Il d.p.r. 445/2000: le sanzioni per l Amministrazione Articolo 73 - Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi. Articolo 74 - Violazione dei doveri d'ufficio 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. 2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R) c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02. 57 Il d.p.r. 445/2000: sanzioni procedurali per il dichiarante Articolo 75 - Decadenza dai benefici 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. ATTENZIONE: presupposti per una gestione di rifiuti non autorizzata!!! 58 29

Il d.p.r. 445/2000: sanzioni penali Articolo 76 Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 59 Sanzioni penali: le falsità in atti Libro II, Titolo VII, Capo III - Della falsità in atti Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Art. 489. Uso di atto falso. 60 30

Sanzioni penali: le falsità in atti Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. 61 Sanzioni penali: le falsità in atti Art. 489. Uso di atto falso. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. 62 31

L Articolo 41 bis e i materiali da scavo interessati Per esplicito richiamo dell art. 41bis, comma 1, sono tutti quelli elencati nell art. 1, comma 1, lettera b, del DM 161/2012, vale a dire: b. "materiali da scavo": il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato. Fonte: ARPA Lombardia 63 L Articolo 41 bis e le analisi (1) Quando è necessario fare le analisi della terra da scavare? Il comma 1 lett. b) dell art. 41-bis prevede che chi intende riutilizzare le terre da scavo dimostri "che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/ suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV D.Lgs. 152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. Poiché tale dimostrazione è possibile solo avendo a disposizione i valori di concentrazione dei potenziali contaminanti nel terreno da scavare, l analisi deve essere sempre fatta quando il terreno è destinato a riutilizzo in un sito diverso da quello di produzione. Fonte: ARPA Veneto 64 32

L Articolo 41 bis e le analisi (2) I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi? La legge non richiede esplicitamente l effettuazione di analisi per cui non esiste un obbligo in tal senso, tuttavia il dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di dimostrare che il materiale rispetta i limiti qualitativi (colonne A e B della tab, 1, all. 5, Parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) previsti dalla norma e che non costituisce fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. E pertanto opportuno disporre di valide documentazioni tecniche (ad es. documenti progettuali, referti analitici, ) a supporto di quanto dichiarato, da esibire in fase di eventuali controlli. Fonte: ARPA FVG 65 L Articolo 41 bis e il trasporto Quale documentazione è necessaria per il trasporto del materiale di scavo? Come prevede il comma 4 dell art. 41-bis "l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del D. Lgs. 286/2005 e s.m.i."'. Fonte: ARPA Veneto 66 33

L Articolo 41 bis e le autorizzazioni Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l iter edilizio. Il comma 1 dell art. 41-bis recita che la norma si applica in riferimento ai materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti e il comma 2 afferma che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. E opportuno pertanto riportare gli estremi delle autorizzazioni nella dichiarazione. Nel caso in cui la realizzazione dell opera ricada in procedure che non prevedono un espressione della autorità competente inserire comunque i riferimenti relativi all autorità e all abilitazione o alla comunicazione rilevanti ai fini dell esecuzione dell opera. Fonte: ARPA FVG 67 In conclusione, le alternative per la gestione dei materiali da scavo sono: 1.) Riutilizzo nel sito di produzione 2.) Riutilizzo in sito diverso da quello di produzione 3.) Riutilizzo come sottoprodotto 4.) Recupero come rifiuto 68 34

1.) Riutilizzo nel sito di produzione Il suolo escavato e riutilizzato in loco ai sensi dall art. 185, comma 1, lettera c), D.Lgs. 152/06 NON è un rifiuto ed è escluso dall applicazione del DM 161/2012. L'esclusione è infatti prevista per la sola attività di escavazione direttamente collegabile a un'attività di costruzione sullo stesso sito (un possibile riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 3 del DPR 380/2001, "Testo Unico Edilizia"), mentre il DM 161/2012 copre concetti molto più ampi sia in termini di definizione di opera, sia di materiali di scavo (si vedano in proposito le definizioni riportate all art. 1 del DM 161/2012). L'assenza di contaminazione del suolo, obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale, deve essere valutata con riferimento all'allegato 5, tabella 1, Dlgs 152/2006 Parte IV Titolo V "Bonifica dei siti contaminati«, unico riferimento nazionale possibile in materia di contaminazione del suolo e del sottosuolo. 69 Esempio di analisi con riferimento all'allegato 5, tabella 1 D.Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V "Bonifica dei siti contaminati " 70 35

2.) Riutilizzo in sito diverso da quello di produzione Ai sensi dell art. 185 c. 4 del D.Lgs 152/2006 il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine: degli art. 183, comma 1, lettera a) [RIFIUTO], 184-bis [SOTTOPRODOTTO] e 184-ter [CESSAZIONE QUALIFICA DEL RIFIUTO]. In questo caso non è prevista alcuna deroga espressa alla normativa sulla gestione dei rifiuti, ma il legislatore si limita a rimandare alle nozioni generali di rifiuto, sottoprodotto e cessazione della qualifica di un rifiuto previste dal D.Lgs 152/2006 71 3) Riutilizzo come sottoprodotto In questo caso vanno distinte due ipotesi: a) materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA. Si applica il Regolamento di cui al DM 161/2012, come previsto dall art. 41 comma 2 della Legge n. 98/2013. b) materiali da scavo derivanti da opere NON sottoposte a VIA o ad AIA. Si applica la disciplina generale del sottoprodotto come previsto dall art. 41-bis della Legge n. 98/2013. 72 36

4) Recupero come rifiuto Nei casi dove non sono verificati, non sussistono o vengono meno i requisiti dei punti precedenti, le terre e rocce da scavo sono da classificare rifiuti. Infatti l art. 184 del D.Lgs 152/06 definisce come speciali i rifiuti prodotti dalle attività di scavo; che possono essere avviati ad attività di recupero, in particolare: recupero semplificato Dm 05 febbraio 1998 e s.m.i., art. 214 e 216 D.Lgs 152/06 o recupero ordinario, art. 208 D.Lgs 152/06. In entrambe le casistiche possono trasformarsi in prodotti e rientrare nel circuito economico. Le condizioni generali previste per la cessazione della qualifica di rifiuto sono descritte nell art. 184-ter del D.Lgs 152/06. 73 Le linee guida di Arpa Lombardia e i controlli sul territorio 74 37

75 LA MODULISTICA PER L UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO predisposta da ANCE Lombardia. La modulistica si compone di: 1- MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 2- COMUNICAZIONE DI MODIFICA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO 3- COMUNICAZIONE DI COMPLETO UILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO 76 38

1- MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Costituiscono parte integrate della Dichiarazione i seguenti allegati: Allegato 1: dati del sito di produzione Allegato 2: dati dell eventuale sito di deposito Allegato 3: dati del sito o ciclo di destinazione Allegato 4: tempi previsti per l utilizzo Allegato 5: qualità dei materiali da scavo 77 2- COMUNICAZIONE DI MODIFICA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO Costituiscono parte integrate della Comunicazione gli allegati oggetto di modifica 3- COMUNICAZIONE DI COMPLETO UILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO 78 39

79 80 40

81 82 41

83 84 42

Casi pratici: I. Riporto nel terreno di scavo II. Inerti da demolizione III. Inerti con bitume IV. Se il materiale da scavo è un rifiuto? V. Il Piano di Utilizzo del DM 161/12 VI. Analisi e campionamenti VII. Responsabilità e aspetti sanzionatori 85 Caso pratico I. Se tra i materiali di scavo si sia riscontrata la presenza di materiali di riporto quali accertamenti è necessario fare ai fini del loro riutilizzo? Sia per il riutilizzo nello stesso sito che, a maggior ragione, per il riutilizzo in altro sito diverso da quello di produzione i materiali di riporto devono essere sottoposti a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche da utilizzare, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Infatti l art. 41 della L. 98/2013 al comma 3 prevede che le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonte di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. Ne risulta che esse non sono riutilizzabili se non è stata eseguita la verifica di conformità ai limiti del test di cessione. Essi devono comunque rispettare anche i limiti di cui alla tab. 1, All.5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06. Fonte: ARPA Veneto 86 43

Caso pratico II. inerti da demolizione processo produttivo = demolizione edilizia prodromo della realizzazione di una nuova opera prodotto finale = nuova opera utilizzo certo = riempimento degli scavi (realizzazione dei piazzali accessori all'opera edilizia) nessun trattamento diverso dal versamento nello scavo assenza di lesioni all'ambiente o alla salute umana rientra nel concetto di sottoprodotto? 87 Caso pratico: inerti da demolizione La demolizione di un edificio non può considerarsi processo di produzione: una nuova costruzione può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni. Un macchinario che raccoglie e tritura materiale già qualificabile come rifiuto, e precisamente rifiuti da demolizione, realizza un'attività di recupero dei rifiuti, necessitante quindi di autorizzazione (Cass. 15 ott 2013, n. 42342). NON è un SOTTOPRODOTTO Inoltre: gli INERTI da DEMOLIZIONE NON sono TERRE e ROCCE da SCAVO (Corte di Cassazione Sez III penale sentenza 09 mag 2013 n 19942) 88 44

Caso pratico III. inerti con bitume Le recenti modifiche normative che hanno interessato le rocce e terre da scavo, conclude la Suprema Corte (sentenza 46243/2013), non hanno quindi alcun rilievo in un caso riguardante materiale bituminoso che comunque, al pari di ogni prodotto proveniente da scavo o demolizione, può essere considerato sottoprodotto e quindi non rifiuto soltanto in ipotesi di totale riutilizzazione nel rispetto delle condizioni fissate dal successivo articolo l84-bis. Rigettato quindi il ricorso contro il sequestro preventivo del mezzo utilizzato per il trasporto del materiale in questione, non autorizzato al trasporto di rifiuti, visto che la previsione contenuta nel D:Lgs. 152/2006, articolo 259 che prevede l'obbligatoria confisca del mezzo in ipotesi di condanna è da sola sufficiente per giustificare il sequestro dello stesso qualora si ravvisi il fumus di reato e si debba escludere l'estraneità del terzo titolare.. I materiali bituminosi provengono dal petrolio e presentano un evidente potere di contaminazione, con conseguente classificazione degli stessi come rifiuto. 89 Caso pratico IV. Se il materiale da scavo è un rifiuto, come posso recuperarlo per un suo utilizzo futuro? Occorre considerare l art. 184-ter: cessazione qualifica di rifiuto 90 45