APPUNTI DI PREVIDENZA



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Unione Italiana Lavoratori della COMunicazione Segreteria Provinciale e Regionale Via Alessandria, 21 10152 Torino tel. 011.232188 Fax 011.232176 Posta elettronica : uilcomunicazione@uilcomunicazione.net APPUNTI DI PREVIDENZA Di seguito si rammentano alcune delle principali norme oggi operanti o di prossima applicazione in tema di modalità di calcolo delle pensioni e di accesso al pensionamento. Attualmente le norme di calcolo delle pensioni prevedono tre fondamentali ipotesi: - pensione retributiva, calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili percepite durante l ultima parte dell attività lavorativa. Tale norma è valida per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano un anzianità contributiva pari ad almeno 18 anni interi di contribuzione; - pensione contributiva, calcolata sulla base della contribuzione versata nel corso della intera vita lavorativa. Riguarda lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1 gennaio 1996 e senza precedenti contribuzioni obbligatorie; - calcolo misto, per quei lavoratori che al 31 dicembre del 1995 avevano un anzianità contributiva inferiore a 18 anni. Per tali lavoratori la pensione è calcolata secondo il metodo retributivo per le anzianità ante 1996; con il metodo contributivo per quelle successive. Per quanto concerne il calcolo contributivo si tenga presente che: - la contribuzione non è versata su tutta la retribuzione, ma nei limiti di un massimale rivalutato in base all indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2006 tale massimale contributivo e pensionabile è pari a Euro 85.478,00; - le pensioni di anzianità e di vecchiaia sono sostituite dalla nuova pensione di vecchiaia, la cui caratteristica principale, secondo la normativa preesistente, è la flessibilità del requisito anagrafico di accesso; - il calcolo della pensione avviene, come detto, interamente con riferimento alle contribuzioni versate nel corso del rapporto di lavoro. UIL Comunicazione 1/8

Il calcolo contributivo, applicato pro-quota, anche ai lavoratori interessati dal calcolo misto, viene così effettuato: - alla retribuzione imponibile di ciascun anno (determinata nei limiti del massimale), si applica un aliquota del 33% che è chiamata aliquota di computo; - la contribuzione così determinata è rivalutata su base composta al 31 dicembre di ciascun anno al tasso di capitalizzazione (variazione media quinquennale del Pil nominale); - la somma delle contribuzioni rivalutate, va a comporre il montante dei contributi; - l importo della pensione annua si ottiene applicando al montante dei contributi un coefficiente di trasformazione correlato all età del lavoratore al momento del pensionamento (tabella 1). In base alla normativa attualmente in vigore, possono inoltre optare per il metodo contributivo - e conseguire pertanto il trattamento pensionistico relativo secondo i requisiti per esso previsti - anche i lavoratori che al 31 dicembre 1995 sono in possesso di un anzianità inferiore a 18 anni, a condizione che gli stessi abbiano un anzianità complessiva pari ad almeno 15 anni di cui 5 maturati dopo il 1 gennaio 1996. Pensioni di anzianità sino al 31.12.2007 Il diritto alla pensione di anzianità è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato in presenza di 57 anni di età e 35 anni di contributi ovvero, indipendentemente dall età, qualora ricorra un requisito contributivo più elevato (38 anni per il biennio 2004-2005 e 39 anni per il biennio 2006-2007) sempre che sia cessata l attività lavorativa. Se per il computo del diritto alla pensione di anzianità un lavoratore dipendente utilizza anche contributi da autonomo, automaticamente rientra in tale normativa. Per i lavoratori autonomi iscritti all INPS attualmente sono richiesti 58 anni di età e 35 anni di contributi ovvero, indipendentemente dall età, 40 anni di contributi (tabella 2). Pensione di vecchiaia Per la pensione di vecchiaia i requisiti, per le pensioni retributive e miste, sono rappresentati da almeno 20 anni di con tributi e 60 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini. Per la nuova pensione di vecchiaia calcolata esclusivamente con il sistema contributivo valgono, invece, le condizioni di accesso fissate dalla legge n. 335/1995: almeno 5 anni di contributi, 57 anni di età ed una pensione (da liquidare) di importo pari o superiore a 1,2 volte l assegno sociale; nel 2006 pari a Euro 450,40 (375,33 + 20%). Fermo restando il limite di importo, l accesso alla pensione di vecchiaia contributiva è UIL Comunicazione 2/8

consentito, indipendentemente dall età, con 40 anni di contribuzione. Si prescinde, invece, dal requisito legato all importo della pensione al compimento dei 65 anni. I lavoratori che nel corso del periodo compreso tra il 2004 ed il 2007 conseguiranno i requisiti sin qui indicati potranno accedere al relativo trattamento pensionistico secondo la normativa e con le stesse decorrenze vigenti anteriormente alle innovazioni inserite nel provvedimento di riordino (legge n. 243/2004). Parimenti rimangono valide le modalità di calcolo e la misura della pensione. Questi stessi lavoratori potranno, inoltre, esercitare il diritto alla prestazione in un qualsiasi momento successivo alla maturazione dei predetti requisiti, indipendentemente da ogni modifica normativa, ferma restando la certificazione del diritto a pensione. Le vecchie regole continuano poi ad applicarsi anche ai lavoratori che raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre 2007, mediante contribuzione volontaria. Restano, peraltro, ferme le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità, oggi vigenti, anche per quei lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1 marzo 2004. Pensione di anzianità dal 1 gennaio 2008 Il diritto al trattamento sarà, in via generale e salvo talune eccezioni, riconosciuto ai lavoratori dipendenti in possesso di un anzianità contributiva minima di 35 anni e di 60 anni di età (per il biennio 2008-2009) ovvero 61 anni (per gli anni 2010-2013). Per i lavoratori autonomi il requisito anagrafico è pari a 61 e 62 per gli anni, rispettivamente, 2008-2009 e 2010-2013. La pensione potrà altresì essere conseguita con il possesso di 40 anni di contributi, indipendentemente dall età. Dal 2014 la legge prevede l incremento di un anno del requisito a nagrafico che passa, quindi, da 61 a 62, per i lavoratori dipendenti, e da 62 a 63, per gli autonomi. Tale ulteriore incremento potrà essere differito con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze qualora, a seguito di apposita verifica da effettuarsi nel 2013, emergano effetti positivi di risparmio sulla spesa previdenziale superiori a quelli che potrebbero derivare dall elevazione del requisito anagrafico. In aggiunta alle precedenti ipotesi la legge di riforma stabilisce che, invia sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che optino per una liquidazione della pensione secondo le regole del sistema contributivo, potranno conseguire il diritto all accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un età di 57 anni (58 anni se lavoratrici autonome). La nuova pensione di vecchiaia Riguarda il trattamento previdenziale previsto per coloro la cu i pensione è liquidata esclusivamente con il metodo contributivo, cioè i lavoratori iscritti per la prima volta a UIL Comunicazione 3/8

forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1 gennaio 1996 ed i lavoratori, già destinatari di una pensione calcolata con il sistema misto, che optino per il calcolo contributivo. Con le nuove norme, e l innalzamento della soglia anagrafica di accesso alla pensione, in luogo dei 57 anni di età (per uomini e donne) saranno richiesti dal 2008, 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni. E confermata inoltre la possibilità di accedere alla pensione con 40 anni di contributi indipendentemente dall età. La nuova legge ha introdotto infine, sempre per gli anni dal 2008 in poi, una t erza modalità di accesso alla pensione contributiva: 35 anni di contributi e 60 anni di età nel biennio 2008-2009, 61 anni nel periodo 2010-2013 e 62 anni nel 2014 (tabella 4). Le modalità di accesso sono, quindi, simili a quelle richieste per la pensione di anzianità, nonostante tale trattamento pensionistico non è, come detto, più previsto per i lavoratori contributivi. Decorrenza dei trattamenti pensionistici Ai lavoratori dipendenti che maturino i requisiti per la pensione di anzianità previgenti entr o il 31 dicembre 2007, si applicano ancora le decorrenze (finestre d uscita) già stabilite dalla legge n. 335 del 1995, e successivamente riviste dalla legge n. 449 del 1997. Pertanto la decorrenza delle pensioni maturate con il concorso del requisito anagrafico di 57 anni e di quello contributivo di 35 continua per questi, ad essere così regolata: - i lavoratori che maturano i predetti requisiti nel primo ovvero nel secondo trimestre dell anno possono accedere alla pensione, rispettivamente, dal 1 luglio o dal 1 ottobre dello stesso anno; - coloro che li raggiungono nel terzo ovvero nel quarto trimestre dell anno possono conseguire la pensione, rispettivamente, dal 1 gennaio o dal 1 aprile dell anno successivo. La decorrenza delle pensioni maturate con il solo (e più elevato) requisito contributivo ovvero in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti per gli operai ed i precoci è, inoltre, così regolata: - 1 luglio per i lavoratori che maturano i requisiti nel primo trimestre e compiono 57 anni entro il 30 giugno; - 1 ottobre, per i lavoratori che maturano i requisiti entro il secondo trimestre e compiono 57 anni entro il 30 settembre; - 1 gennaio dell anno successivo, per i lavoratori che raggiungono i requisiti entro il terzo trimestre; UIL Comunicazione 4/8

- 1 aprile dell anno successivo per i lavoratori che raggiungono i requisiti entro il quarto trimestre. Per i lavoratori autonomi gestiti dall INPS (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) la decorrenza delle pensioni di anzianità ha, invece, cadenza semestrale: - 1 ottobre per i lavoratori che raggiungono i requisiti entro il primo trimestre; - 1 gennaio dell anno successivo per i lavoratori che conseguono i requisiti entro il secondo trimestre dell anno precedente; - 1 aprile per coloro che maturano i requisiti entro il terzo trimestre dell anno precedente; - 1 luglio per i lavoratori che conseguono i requisiti entro il quarto trimestre dell anno precedente. Le decorrenze dei pensionamenti di anzianità debbono intendersi come termini iniziali a partire dai quali gli assicurati che si trovano nelle condizioni richieste possono accedere al pensionamento. I lavoratori che hanno acquisito il diritto alla pensione di anzianità da una determinata decorrenza possono ottenere la liquidazione della pensione anche da un qualsiasi mese successivo alla prima decorrenza utile. Le nuove decorrenze relative alle pensioni i cui requisiti matureranno dal 2008 in avanti si riferiscono sia alle pensioni di anzianità (e quindi a pensioni retributive o miste) sia alla nuova pensione di vecchiaia contributiva. Le finestre vengono ridotte da quattro a due. Nello specifico, i lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento ad una età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, qualora risultino in possesso dei requisiti richiesti entro il secondo trimestre dell anno potranno conseguire la pensione dal 1 gennaio dell anno successivo se in possesso di un età pari o superiore a 57 anni; qualora i requisiti siano invece maturati entro il quarto trimestre, potranno accedere al pensionamento dal 1 luglio dell anno successivo. I lavoratori autonomi gestiti dall INPS qualora conseguano la pensione con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne: Potranno altresì accedere al trattamento pensionistico dal 1 luglio, qualora in possesso dei requisiti richiesti entro il secondo trimestre dell anno precedente; qualora invece, risultino essere in possesso dei requisiti entro il quarto trimestre gli stessi potranno accedere alla pensione dal 1 gennai o del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti stessi. La definizione dei termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici liquidati con anzianità pari o superiore a 40 anni è, invece, interamente demandata al Governo che dovrà p rovvedere entro 18 mesi dall entrata in vigore della legge (teoricamente il termine sarebbe in scadenza il 5 aprile 2006). UIL Comunicazione 5/8

Lavoratori in mobilità Gli operai, impiegati o quadri (restano esclusi i dirigenti) dipendenti da aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell intervento straordinario di integrazione salariale, che vengano licenziati a seguito dell espletamento della procedura di mobilità e che possano far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, hanno diritto di fruire della c.d. indennità di mobilità. Tale indennità può essere percepita per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni (nelle aree del Mezzogiorno, l indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni ed a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni). Ai sensi del comma 18, lett. a) della legge 243/04, la possibilità di accedere alla pensione di anzianità sulla base dei criteri vigenti prima della riforma potrà riguardare esclusivamente i lavoratori che, possedendo i requisiti soggettivi per fruire dell indennità di mobilità rientrino nei seguenti casi: - siano stati licenziati sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1 marzo 2004, nell ambito della procedura prevista dall art.4 della legge n. 223/1991; - maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità di cui all art. 7, comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223. Quanto alla prima delle due condizioni va sottolineato che l evento giuridico che deve essersi realizzato entro il 1 marzo 2004, non è il licenziamento, bensì l accordo sindacale (ex art. 5, legge n. 223/1991) propedeutico al licenziamento. E pertanto da ritenersi possibile che risultino interessati dal beneficio, anche lavoratori il cui rapporto venga risolto successivamente alla menzionata data del 1 marzo 2004. Nel caso in cui l accordo sindacale è stato raggiunto in sede di consultazione aziendale, trattandosi di scrittura privata di cui non risulta autenticata la sottoscrizione, la certezza in ordine alla data della stipula potrà desumersi ai sensi dell art. 2704 c.c. dalla ricezione da parte dell Ente pubblico della comunicazione che l impresa è tenuta ad inviare ai sensi dell art. 4, c.6, legge n.223 al termine della consultazione stessa. Altrimenti, in caso di accordo raggiunto nella fase amministrativa, faranno fede le attestazioni dell Ufficio interessato. Relativamente ai soggetti che in concreto potranno beneficiare della previsione, si dovrebbe trattare di un numero tendenzialmente definito di lavoratori, identificabile con gli ultracinquantenni residenti nelle aree del Mezzogiorno collocati in mobilità nell anno 2004, in quanto solo nei loro riguardi potrebbe avere incidenza, durante il previst o periodo di fruizione dell indennità di mobilità (quarantotto mesi), l innalzamento a sessanta anni del requisito dell età anagrafica per l accesso alla pensione di anzianità, previsto a decorrere dal 1 gennaio 2008. UIL Comunicazione 6/8

Tabella 1 Età Coefficienti di trasformazione (legge 335/95) 57 58 59 60 61 62 63 64 65 4,720% 4,860% 5,006% 5,163% 5,334% 5,514% 5,706% 5,911% 6,136% Tabella 2 Pensione di anzianità Requisiti sino al 31-12-2007 Anno Generalità dei lavoratori Lavoratori dipendenti Età + contributi Categorie operai e precoci Solo contributi Età + contributi Lavoratori autonomi Solo contributi 2004 57+35 56+35 38 58+35 40 2005 57+35 56+35 38 58+35 40 2006 57+35 57+35 39 58+35 40 2007 57+35 57+35 39 58+35 40 UIL Comunicazione 7/8

Pensione di anzianità Nuovi requisiti dal 1 gennaio 2008 Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Età + contributi Solo Età + Solo Periodo Generalità dei Categorie contributi contributi contributi lavoratori Tutelate 2008-2009 60 + 35 61 + 35 2010-2013 61 + 35 (*) 40 62 + 35 Dal 2014 (1) 62 + 35 63 + 35 (1) Salvo il differimento della decorrenza ai sensi della legge 243/2004 40 (*) la legge 243/04 prevede (entro 18 mesi) appositi Decreti per precoci, lavori usuranti, lavoratrici madr i Pensione contributiva Periodo 2008-2009 2010-2013 Dal 2014 (1) Comma 6, lett. b) n. 1 dip. e autonomi 60 (Donne) + 5 65 (Uomini) + 5 (1) Salvo differimento della decorrenza Età + contributi Comma 6, lett. b) n. 2 legge 243/04 Lavoratori dipendenti 60 + 35 61 + 35 62 + 35 Lavoratori Autonomi 61 + 35 62 + 35 63 + 35 Solo Contributi 40 Torino, 2 marzo 2006 Segreteria Regionale UILCOM UIL Comunicazione 8/8