Città di Potenza Unità di Direzione Polizia Municipale --- * * * * * ---



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INDICE Articolo 1 Oggetto e definizioni Articolo 2 Finalità del sistema di videosorveglianza

Transcript:

Città di Potenza Unità di Direzione Polizia Municipale --- * * * * * --- REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE (approvato con Delibera di Consiglio n. 64 del 27/07/2007)

Art. 1 - Principi Il Comune di Potenza, per meglio assolvere alle funzioni istituzionali, si avvale anche di sistemi di videosorveglianza, nei limiti imposti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in conformità al Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza, emanato in data 29.04.2004 dal garante per la protezione dei dati personali. Il presente Regolamento disciplina l utilizzi della videosorveglianza nell ambito del territorio comunale nel pieno rispetto dei principi di: liceità, in quanto attività aderente alle funzioni strettamente istituzionali; necessità, poiché ne è escluso ogni uso superfluo e ne sono evitati eccessi e ridondanze; proporzionalità, per essere le caratteristiche degli impianti commisurate all effettivo livello di rischio; finalità, essendo, a priori, determinati gli scopi di specifica competenza che si intendono perseguire. Art. 2 - Finalità In via generale, attraversoi9l sistema di videosorveglianza, si vuole garantire: 1. il monitoraggio del traffico veicolare nelle zone ove ciò possa rappresentare uno strumento efficace di controllo e di prevenzione, con la duplice fianlità di consentire la individuazione, in tempo reale, di aree e luoghi soggetti a congestione per consentire il pronto intervento degli operatori di polizia municipale e la rilevazione di dati anonimi utili per l analisi dei flussi di traffico ai fini dell adeguamento delpiano urbano di mobilità; 2. la prevenzione di atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, previa verifica dell inefficacia o inattuabilità di altre misure. L impiego della videosorveglianza, la raccolta e l uso delle immagini costituiscono esclusivamente strumento di prevenzione e di supporto all attività della Polizia Municipale, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche,con particolare riferimento alla riservatezza e all identità personale. Sono, altresì, garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento. Art. 3 - Impianti Il sistema si baserà su tecnologie miste, consistenti in telecamere dislocate sul territorio comunale collegate alla centrale operativa della Polizia Municipale via cavo o via etere assicurando il minor impatto ambientale. Il numero degli impianti ed il loro posizionamento sul territorio sono deliberati dalla Giunta, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Art. 4 Collegamento del sistema Gli apparecchi di sorveglianza fanno parte di un sistema di rilievo, registrazione e archiviazione dati a disposizione esclusiva del Comune di Potenza. L impianto è a circuito chiuso, non può essere connesso con altri sistemi, archivi o banche dati pubblici o privati e non è accessibile dall esterno. Art. 5 - Sala di controllo 2

La sala di controllo e di monitoraggio del territorio è ubicata presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale di Potenza. I video sono ubicati in apposito spazio, non visibile dall utenza. Le immagini sono visionabili dal Responsabile della gestione e del trattamento dei dati e dagli incaricati alle operazioni, da questo individuati. I sistemi di regolazione, registrazione e gestione dell impianto sono ubicati in apposito locale o in armadi non accessibili se non dal Responsabile della gestione. Art. 6 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati nell ambito del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, è individuato, nella persona del Comandante. Il responsabile vigila sull utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini conformandosi alle direttive dell Amministrazione comunale ed alle disposizioni normative che disciplinano la materia con particolare riguardo a quelle impartite dal Garante per la protezione dei dati personali. Il Responsabile autorizza l accesso ai locali della centrale operativa e custodisce le chiavi dei locali e degli armadi per la conservazione delle apparecchi, delle videocassette, nonché delle parole chiave per l utilizzo dei sistemi. Art. 7 - Accesso alla sala controllo L accesso alla sala di controllo è consentito al Responsabile della gestione e agli incaricati, di cui agli articoli 6 e 9, al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali. L accesso al sistema e quindi alla regolazione, posizionamento e/o brandeggio delle telecamere, al cambiamento del movimento delle stesse, alla modalità di registrazione dei dati è consentito solo al Responsabile della gestione e del trattamento dati o ad un incaricato suo sostituto, nei limiti e con l osservanza delle disposizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali. Art. 8 Registro degli accessi Presso il Comando della polizia municipale è conservato il Registro degli accessi. Ogni operazione effettuata, sul trattamento delle immagini, sul loro utilizzo o archiviazione deve essere trascritta e sottoscritta. Art. 9 - Nomina degli incaricati Il Responsabile, ai fini del disposto dell art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, individua, con propria determinazione, uno o più incaricati del trattamento dei dati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite. Il Responsabile dell impianto di videosorveglianza, così come definito dall art. 4 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 196/2003, è individuato nel Comandante del Corpo di Polizia Municipale, che si avvale, per la gestione dell impianto stesso, degli addetti alla Centrale Radio Operativa del Corpo Polizia Municipale, in qualità di incaricati al trattamento. Art. 10 - Parole chiave Per l esecuzione delle procedure autorizzate, il responsabile e gli incaricati sono dotati di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui devono garantire la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. Gli incaricati, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password. Art. 11 - Principi di pertinenza e non eccedenza Le immagini raccolte e registrate non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nel presente Regolamento. 3

Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l angolo visuale delle riprese in modo da non comprendere nel campo visivo accessi o luci di private abitazioni, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. E, in ogni modo, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento. E vietato utilizzare le immagini anche accidentalmente assunte, per finalità di controllo anche indiretto dei dipendenti, secondo il disposto dell art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori). I dati acquisiti dall impianto non potranno essere utilizzati per l irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada o a Regolamenti ed Ordinanze comunali. Art. 12 - Accertamento di illeciti penali Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti ricadenti nell ipotesi di reato o rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l incaricato alla videosorveglianza provvederà ad informare tempestivamente il Comandante della polizia municipale affinché provveda a trasmettere la notizia di reato all'autorità Giudiziaria o le dovute informazioni alle Autorità competenti in materia di sicurezza pubblica. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione sulle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 11, il Responsabile della gestione o per lui, l incaricato, procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l Autorità Giudiziaria per specifiche indagini. Art. 13 - Conservazione dei dati e custodia dei supporti magnetici I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati dal Responsabile della gestione o dal suo sostituto, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura. In caso di assenza prolungata del Responsabile della gestione sarà comunicato all incaricato alla sostituzione il codice di apertura degli armadi ove è custodito il sistema. A questi, per il periodo di assenza del Responsabile, sarà affidata la custodia, la conservazione e la gestione dei dati. Il Responsabile, al suo rientro in servizio, provvederà al cambio del codice di apertura. Nel Registro degli accessi dovrà anche essere annotato: - la data della registrazione e quella di cancellazione delle immagini; - la firma degli incaricati che hanno effettuato le operazioni. La conservazione delle registrazioni deve essere limitata, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura degli uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate. Art. 14 Accesso ai dati E assicurato il diritto di accesso di cui all art. 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 nei limiti di cui all art. 10, commi 3 e seguenti dello stesso decreto. I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall art. 4, comma 1, 4

lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 15 Misure di sicurezza Sono adottate le misure minime previste dall art. 34 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (escluso punto h) nonché dall allegato B) allo stesso D.Lgs. n. 196/03 recante Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Art. 16 - Trasparenza e informazione La presenza dell impianto di videosorveglianza è resa pubblica tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso: a) affissione del presente Regolamento, in maniera stabile, all Albo Pretorio del Comune; b) pubblicazione della notizia e dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere sul sito web del Comune; c) pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale al momento dell attivazione dell impianto; d) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell allegato grafico al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004; e) localizzazione dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere con delibera della Giunta Comunale. Lungo tutte le vie di accesso alla Città dovranno essere, altresì, posizionati appositi cartelli informativi circa l attivazione del sistema di videosorveglianza nel territorio cittadino. Art. 17 Trasmissione del regolamento Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica, al Prefetto, al Garante per la protezione dei dati personali ed agli Organi di Polizia Giudiziaria presenti sul territorio. Art. 18 - Norma transitoria e di rinvio La responsabilità del servizio di trattazione dati personali di cui all art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, opera a far data dalla consegna del sistema di videosorveglianza completo in ogni sua parte sia tecnica che di conformità alle norme giuridiche previste dal citato decreto 196/03 e dal presente regolamento, effettuata con apposito verbale, da parte della Ditta fornitrice al Comandante del Corpo di Polizia Municipale. Per quanto non previsto nel presente regolamento si attuano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Art. 19 Entrata in vigore Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente all esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso. 5