La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione



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Pag. 1 di 5 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO CREDITO (predisposta in conformità dell art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) Avvertenza La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS -Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni- ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Informazioni generali -impresa di assicurazione con sede legale in Belgio- è stata autorizzata in data 10/10/2011 ad operare in Italia in regime di stabilimento attraverso la (iscrizione nell'elenco IVASS al n. I.00099). Il contratto di assicurazione è concluso con la (Sede secondaria) di sita in Italia, via Raffaello Matarazzo, 19-00139 Roma Tel. 06/8700. 1 - www.eulerhermes.com centroassistenza@eulerhermes.com Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il capitale sociale della EULER HERMES S.A. (N.V. ) a seguito della fusione per incorporazione in data 4 novembre 2014 della EULER HERMES FRANCE in EULER HERMES S.A. (N.V.) è pari ad 229.390.287,00 interamente versato. B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO RAMO CREDITO La polizza ha normalmente durata dodici mesi ed è tacitamente rinnovabile Avvertenza: il termine di disdetta è espressamente indicato nelle Condizioni di Polizza: le Parti (Contraente e Assicuratore) hanno facoltà di esercitare la disdetta mediante inoltro di lettera raccomandata. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni La copertura assicurativa riguarda il risarcimento delle perdite derivanti dall insolvenza dei Clienti dell Assicurato. Il contratto assicurativo è stipulato dal Creditore nel proprio interesse e in forma globale, deve, cioè, essere riferito a tutti i Clienti del Creditore o almeno a gruppi omogenei di rischio: la globalità è un principio cardine l inosservanza del quale comporta la risoluzione del contratto e la decadenza dal diritto all indennizzo; in caso di risoluzione i premi riscossi resteranno acquisiti all Assicuratore salvo maggiori rimborsi o danni che l Assicuratore possa pretendere dal Contraente Assicurato. Sono previste alcune regole, derivanti sia dalle disposizioni che disciplinano l esercizio del Ramo Credito sia della natura del rischio: lo scoperto obbligatorio è una percentuale che rappresenta (nell ambito del Limite Massimo Assicurabile stabilito preventivamente) la quota di perdita che, in caso di insolvenza, rimarrà comunque a carico del Contraente Assicurato. Per insolvenza si intende: a) il non ancora avvenuto pagamento decorso un certo numero di giorni -determinato a norma di polizza a seconda del Paese di appartenenza del Cliente dell Assicurato- dalla data della scadenza originaria o prorogata del credito; b) l accertamento della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive; c) la concorde constatazione che la situazione del Cliente dell Assicurato è tale che un pagamento è improbabile e che un esecuzione forzata può prevedersi di risultato trascurabile; d) la conclusione di un concordato stragiudiziale opponibile dal Cliente dell Assicurato a tutti i creditori; e) l ammissione del Cliente dell Assicurato ad una procedura concorsuale.

Pag. 2 di 5 Il sinistro si costituisce al verificarsi degli eventi sopra menzionati. L Assicuratore corrisponderà al Contraente Assicurato l indennizzo dovuto entro i termini indicati in polizza i quali decorrono, in ogni caso, dalla costituzione del sinistro. Nei casi di contestazione del credito da parte del Cliente dell Assicurato, la garanzia assicurativa resta sospesa fino al riconoscimento formale del credito assicurato. il massimo indennizzo è un moltiplicatore da rapportare ai premi imponibili versati, con cui viene fissato il limite massimo di indennizzi e spese che l Assicuratore si impegna a rimborsare al Contraente Assicurato nel corso di ciascun periodo assicurativo. Affinché la garanzia venga attivata è necessario che il rischio Cliente, riferito a ciascun azienda con cui il Contraente Assicurato intende operare a credito, sia stato preventivamente analizzato dall Assicuratore, sia stato, cioè, stabilito per ogni nominativo segnalato dal Contraente Assicurato il relativo Limite Massimo Assicurabile, limite che potrà essere, in qualsiasi momento, oggetto di revisione da parte dell Assicuratore. E previsto in polizza l obbligo per il Contraente Assicurato di conferire all Assicuratore il mandato per il recupero dei crediti assicurati. A tale scopo le Parti concordano che il mandato di recupero sia conferito a Società del gruppo Euler Hermes. Autonomia e/o Latitudine: Clausola con cui viene data all Assicurato la possibilità, per importi definiti, di inserire in copertura i propri Clienti senza dover richiedere il Limite Massimo Assicurabile all Assicuratore. L Autonomia si basa sul servizio Infocover di Euler Hermes Services Italia S.r.l., i relativi dossier hanno validità analoga ai Limiti Massimi Assicurabili. Franchigie La franchigia è quella porzione del danno che rimane a carico dell'assicurato. La franchigia viene definita relativa quando non dà il diritto all indennizzo al di sotto di un certo importo. Al di sopra di detto importo l indennizzo è pieno. Sui sinistri che comportano un indennizzo pari o inferiore all importo fissato nell apposita clausola, l Assicuratore non corrisponde alcun risarcimento. La franchigia indicata è applicata anche alle spese sostenute per il recupero dei crediti assicurati. Se l'indennizzo risulta invece di importo superiore al suddetto limite, viene interamente corrisposto. Diversamente, la franchigia si definisce assoluta, quando viene sempre applicata al momento dell indennizzo: ne consegue che l Assicuratore liquida l indennizzo dovuto al netto della franchigia. La franchigia viene applicata anche alle spese sostenute per il recupero dei crediti assicurati. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio- Nullità Le dichiarazioni rese dall Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione o rinnovo del contratto hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile italiano; se inesatte, false o reticenti possono avere effetti sulla prestazione assicurativa. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve comunicare all Assicuratore ogni circostanza che possa costituire aggravamento o diminuzione del rischio. La mancata comunicazione di circostanze relative all aggravamento del rischio può comportare effetti sulla prestazione assicurativa.

Pag. 3 di 5 6. Premi Il premio assicurativo è il corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa. Il premio è calcolato sul fatturato assicurato. Le modalità ed i termini per la determinazione ed il pagamento del premio sono indicati nella Condizioni Operative e Particolari. Il premio deve essere pagato mediante RID. Il minimo di premio, indicato nelle Condizioni di Polizza, è sempre dovuto per ciascun periodo assicurativo. 7. Surroga A seguito del pagamento dell indennizzo l Assicuratore è surrogato nei diritti e nelle azioni del Contraente Assicurato relative al credito assicurato. 8. Recesso L Assicuratore ha il diritto di recedere dalla polizza in caso di trasformazione o aggravamento del rischio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell articolo 2952, 2 comma, del codice civile italiano. 10. Legge applicabile al contratto Il contratto è redatto in lingua italiana, la valuta contrattuale è l euro e la legislazione applicabile è quella italiana. Le Parti potranno, comunque, convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative del diritto italiano. Resta fermo che gli eventuali reclami in merito al contratto stesso dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. L IVASS faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente ed il Contraente Assicurato. 11. Regime fiscale Il regime fiscale applicabile alla polizza è quello vigente nel Paese di residenza dell Assicurato; in Italia le imposte assicurative sono pari al 12,50%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Il Contraente Assicurato deve denunciare all Assicuratore, entro 15 giorni da quello in cui ne abbia avuto conoscenza: le situazioni di insolvenza giudizialmente accertate a carico del Cliente dell Assicurato; i titoli di credito insoluti soggetti a protesto in cui il Cliente dell Assicurato sia l obbligato principale; Per le sole situazioni diverse da quelle sopra indicate il Contraente Assicurato deve denunciare: ogni mancato incasso, entro 15 giorni dalla scadenza originaria del credito o da quella prorogata secondo quanto disposto nelle Condizioni di polizza; il mancato pagamento di titoli di credito non soggetti a protesto, di ricevute bancarie e di titoli di credito soggetti a protesto in cui il Cliente dell Assicurato non sia l obbligato principale entro 15 giorni dalla scadenza originaria del credito o da quella prorogata secondo quanto disposto nelle Condizioni di polizza, oppure, se la conoscenza è successiva a tale termine, entro 15 giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia. Il Contraente Assicurato decade dal diritto all'indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini suddetti. L Assicuratore corrisponderà al Contraente Assicurato l indennizzo dovuto entro i termini indicati in polizza i quali decorrono, in ogni caso, dalla costituzione del sinistro, secondo le modalità di calcolo indicate nelle Condizioni di Polizza. E prevista la partecipazione e il conseguente rimborso della parte delle spese sostenute per l azione di recupero di competenza dell Assicuratore.

Pag. 4 di 5 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Euler Hermes S.A. Rappresentanza Generale per l Italia - 00139 Roma Funzione Compliance/Gestione Reclami, Fax: +39 06 87007597 Email: reclami@eulerhermes.com avendo cura di indicare i dati relativi al numero di polizza e nominativo completo, numero e data del sinistro al quale si fa riferimento, l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo di doglianza e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale 21 00187 Roma avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere le circostanze. Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza della normativa di settore possono essere presentati direttamente all IVASS secondo le modalità sopra riportate. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la facoltà di adire l'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per ulteriori approfondimenti si invita alla lettura della Guida ai reclami pubblicata dall IVASS sul sito internet www.ivass.it EULER HERMES S.A. Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale per l'italia Michele Pignotti

Pag. 5 di 5 GLOSSARIO Cliente garantito: imprenditore privato, residente in uno dei Paesi previsti in polizza, con cui l Assicurato opera a credito ed inserito in polizza mediante apposito Limite Massimo Assicurabile o clausola di Autonomia/Latitudine. Credito assicurato: credito derivante dall attività imprenditoriale dell Assicurato fatturato in vigenza di polizza a clienti garantiti. Durata massima di copertura: periodo di tempo, stabilito sulla base della dilazione di pagamento accordata dall'assicurato ai propri Clienti garantiti, in cui è operante la garanzia assicurativa. decorre dalla fine del mese di fatturazione. Globalità: principio di base della polizza che prevede che l Assicurato non selezioni i rischi da sottoporre a copertura; da cui consegue l obbligo di sottoporre a copertura tutti i Clienti con cui opera a credito e di notificare tutte le operazioni assicurabili. Limite Massimo Assicurabile: importo entro cui l Assicuratore accorda la garanzia per ciascun Cliente sottopostogli dall'assicurato. E un plafond rotativo. Mancato pagamento: credito impagato alla scadenza originaria o prorogata a norma di polizza. Massimo indennizzo: limite complessivo di risarcimenti e spese a carico dell Assicuratore per ogni periodo assicurativo. Minimo di premio: premio minimo dovuto per ogni periodo assicurativo. Percentuale di copertura: percentuale applicata alla perdita garantita per determinare l importo dell indennizzo. Premio: corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa. Procedure di recupero: azioni, amichevoli o giudiziarie, intraprese per il conseguimento del recupero del credito. Recupero: qualsiasi valore ottenuto a fronte di un mancato pagamento. Sinistro: evento che determina la perdita del credito assicurato. Surroga: trasferimento all Assicuratore di tutti i diritti e le azioni dell Assicurato connessi a un importo indennizzato. Valuta di polizza: valuta in cui verrà convertito qualsiasi importo inerente alla gestione della polizza.