Capitaneria di Porto di Olbia



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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero dell Ambiente e Tutela del Territorio Capitaneria di Porto di Olbia Ordinanza n 34/2005 Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia: il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 1997 istitutivo dell Area Naturale Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo ; il Decreto Ministeriale 28 Novembre 2001 di rettifica del Decreto istitutivo dell Area Naturale Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo ; PRESO ATTO della Convenzione di costituzione del Consorzio di gestione dell A.M.P. Tavolara Punta Capo Coda Cavallo tra i Comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro; il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 2003, con il quale è stata affidata la gestione dell A.M.P. al Consorzio suddetto; VISTA la richiesta, rivolta all Autorità Marittima dal Consorzio di Gestione dell A.M.P. Tavolara Punta Capo Coda Cavallo, di provvedere alla regolamentazione provvisoria delle attività che si svolgono all interno dell A.M.P. anche per l anno 2005; il dispaccio prot. n 35378 in data 7 Giugno 2004, con il quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto autorizza, in via generale, l emanazione, di concerto con i soggetti gestori delle rispettive aree marine protette, di apposite ordinanze contenenti la disciplina delle attività in tali aree; il parere positivo espresso in merito dalla Commissione di Riserva nella convocazione del 15 Aprile 2005; RITENUTO pertanto necessario, ai fini della salvaguardia e della tutela dell ecosistema e alla luce delle disposizioni ricevute, disciplinare transitoriamente, in attesa della emanazione del Regolamento previsto dall art. 8 del citato D.M. 12 Dicembre 1997, le attività nautiche nella suddetta Area Marina Protetta ricadente nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo; il foglio SDM/1218 B-11 del 16 Febbraio 2001 del Ministero dell Ambiente Servizio Difesa Mare avente per oggetto: Linee guida in materia di segnalamenti marittimi nelle aree marine protette; CONSIDERATO opportuno disciplinare l utilizzo delle attrezzature d ormeggio predisposte PRESO ATTO all interno dell Area Marina Protetta; della deliberazione del C.d.A. del Consorzio di Gestione n 4 del 03.02.04, che dispone di rilasciare il parere di compatibilità ambientale in via provvisoria, solo per le concessioni demaniali marittime relative agli interventi promossi direttamente dagli Enti locali facenti parte del Consorzio di Gestione, con finalità pubbliche ; VISTE le precedenti Ordinanze nn. 16/2003 in data 30 Aprile 2003, 31/2004 in data 21 giugno 2004 e 47/2004 in data 8 Settembre 2004; VISTA la legge 31 Dicembre 1982 n. 979 ed in particolare il titolo V;

l articolo 19 comma 7 della legge 6 Dicembre 1991, n. 394; VISTI gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione; RENDE NOTO All'interno dell'area Naturale Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo, ai sensi del decreto ministeriale istitutivo del 12 Dicembre 1997 cosi come rettificato dal decreto ministeriale 28 Novembre 2001, sono individuate le zone appresso elencate, con i relativi regimi di tutela: 1) Zona A - RISERVA INTEGRALE sono CONSENTITI: - l'accesso al personale dell'ente Gestore, per attività di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate; - la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'ente Gestore, in aree limitate secondo percorsi prefissati, tenendo comunque conto delle esigenze di elevata tutela ambientale; sono VIETATI: - la balneazione; - la pesca professionale e sportiva; - il transito di natanti e imbarcazioni fatta eccezione per quelli dell'area marina protetta; 2) Zona B - RISERVA GENERALE sono CONSENTITI: - la navigazione a natanti e imbarcazioni a bassa velocità (non oltre 10 nodi); - le visite, anche subacquee, regolamentate dall'ente Gestore dell'area marina protetta; - la balneazione; - l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'ente Gestore; - la piccola pesca, con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta, con un carico giornaliero regolamentato dall'ente Gestore dell'area protetta medesima; sono VIETATI: - la pesca professionale con reti a strascico e cianciolo; - la pesca sportiva con qualunque mezzo esercitata; 3) Zona C - RISERVA PARZIALE sono CONSENTITI: - la navigazione a natanti e imbarcazioni; - l'ormeggio, come regolamentato dall'ente Gestore dell'area naturale marina protetta; - le immersioni subacquee, compatibili con la tutela dei fondali; - la piccola pesca, con attrezzi selettivi e che non danneggino i fondali, ai pescatori professionisti dei comuni le cui coste sono comprese nell'area naturale marina protetta; - la pesca sportiva, se praticata con i seguenti sistemi e limitazioni: a) lenze e canne da fermo, lenze morte, bolentini, lenze per cefalopodi: non più di una per persona e con massimo 3 ami; b) correntine: non più di una a persona e con massimo di sei ami; c) traina, non più di una per imbarcazione; 4) In TUTTE le zone suddette sono comunque VIETATI: - la pesca subacquea; - l'ancoraggio, salvo che nelle aree appositamente individuate ed attrezzate; - tutte le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima ai sensi dell'art. 19, terzo comma della L. 6 Dicembre 1991, n. 394.

ORDINA ART. 1: DURATA La disciplina provvisoria delle attività consentite nell'area Marina Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo, qui contenuta, si applica fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 8 del D.M. 12 Dicembre 1997. ART. 2: TRASPORTO PASSEGGERI 1) Per operare all'interno dell'area Marina Protetta, gli armatori delle imbarcazioni da traffico dovranno ottenere specifica autorizzazione da parte del Consorzio di Gestione. 2) A tal fine, gli armatori devono presentare istanza al Consorzio di Gestione, nel periodo 01 Febbraio - 30 Aprile di ciascun anno, corredata dei seguenti documenti: a) copia della licenza di navigazione; b) certificati di sicurezza; c) documenti tecnici previsti dalla vigente normativa dai quali risulti la regolare rispondenza dell'unità e dell'equipaggio ai requisiti previsti per l'attività da svolgere. 3) Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il medesimo periodo, dovrà presentare l'istanza allegando i soli documenti che avranno subito delle variazioni rispetto a quelli già depositati. 4) Fino alla entrata in vigore del Regolamento definitivo di cui all'art. 8 del D.M. 12 Dicembre 1997, potranno essere autorizzate ad operare solo le unità già iscritte alla data del 31.12.2004 nei RR.NN.MM. e GG. di Olbia e Golfo Aranci. 5) Tutte le imbarcazioni da traffico passeggeri che intendono operare nell'area Marina Protetta devono essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione; dovranno altresì munirsi di un registro di scarico delle acque di sentina da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati. 6) E' fatto divieto di scarico a mare nell'area Marina Protetta di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'imbarcazione. 7) Le imbarcazioni da traffico autorizzate dovranno tenere un registro nel quale, giornalmente, dovrà essere annotato il numero dei passeggeri trasportati; è fatto obbligo alle medesime di comunicare, entro il 30 Novembre di ogni anno, al Consorzio di Gestione il numero complessivo dei passeggeri trasportati; tali imbarcazioni dovranno recare in maniera evidente apposita targa indicante la ditta di appartenenza e il numero di autorizzazione del Consorzio. 8) I natanti di servizio alle imbarcazioni da traffico, muniti di motore fuoribordo, entro l'inizio della stagione 2005 e comunque non oltre il 1 Giugno 2005, dovranno essere equipaggiati con motori a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale. ART. 3: NOLEGGIO E LOCAZIONE 1) Per operare all'interno dell'area Marina Protetta, le imprese che esercitano l attività di noleggio e locazione di unità da diporto dovranno ottenere specifica autorizzazione da parte del Consorzio di Gestione. 2) A tal fine, le imprese devono presentare istanza al Consorzio di Gestione, nel periodo 01 Febbraio - 30 Aprile di ciascun anno, corredata dai seguenti documenti/informazioni: a) estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio; b) copia dell'atto costitutivo (se trattasi di Società); c) elenco descrittivo dei mezzi nautici utilizzati per il noleggio; d) l'ubicazione dell attività, la residenza e la reperibilità del proprietario. 3) Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il medesimo periodo, dovrà presentare l'istanza allegando i soli documenti che avranno subito delle variazioni rispetto a quelli già depositati. 4) Fino alla entrata in vigore del Regolamento definitivo di cui all'art. 8 del D.M. 12 Dicembre 1997, potranno essere autorizzate ad operare solo le imprese già iscritte alla data del 31.12.2004 nei predetti

registri della Camera di Commercio di Sassari e Nuoro. 5) Entro l'inizio della stagione 2005 e comunque non oltre il 01 Giugno 2005, tutte le unità adibite a noleggio e locazione con motore fuoribordo, dovranno essere equipaggiate con motori a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale. 6) Tutte le unità adibite a noleggio-locazione devono portare sullo scafo apposita targa indicante la ditta di appartenenza ed il numero di autorizzazione del Consorzio. 7) Le imprese di noleggio e locazione dovranno tenere un registro nel quale giornalmente dovrà essere annotato l elenco delle unità noleggiate e il numero delle persone a bordo; è fatto obbligo alle medesime di comunicare, entro il 30 Novembre di ogni anno, al Consorzio di Gestione il numero complessivo delle unità noleggiate e delle persone a bordo. 8) Le imprese di noleggio-locazione di imbarcazioni a vela non sono soggette alle limitazioni di cui al precedente punto 4). ART. 4: IMMERSIONI SUBACQUEE 1) Per operare all'interno dell'area Marina Protetta, i Centri di immersione che intendano effettuare visite subacquee dovranno ottenere specifica autorizzazione da parte del Consorzio di Gestione. 2) A tal fine, i Centri di immersione, in possesso di assicurazione per responsabilità civile, che risultino iscritti all Elenco Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione (L.R. n 9/99), devono presentare istanza al Consorzio di Gestione, nel periodo 1 Febbraio - 30 Aprile di ciascun anno, corredata dei documenti attestanti: a) i requisiti sopra richiesti; b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili; c) la validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo del centro; d) elenco descrittivo dei mezzi di cui si dispone. 3) Chi deve richiedere il solo rinnovo, entro il medesimo periodo, dovrà allegare all'istanza i soli documenti che avranno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati. 4) Fino alla entrata in vigore del Regolamento definitivo potranno essere autorizzati ad operare solo i Centri già iscritti alla data del 31.12.2004, nei predetti registri Regionali. 5) Entro l'inizio della stagione 2005 e comunque non oltre il 01 Giugno 2005, tutte le unità adibite a immersioni subacquee e dotate di motore fuoribordo, dovranno essere equipaggiate con motori a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale. 6) I Centri di immersione dovranno tenere un registro nel quale giornalmente dovrà essere annotato il numero delle immersioni effettuate, suddiviso per punto di immersione; è fatto obbligo ai medesimi Centri di comunicare, entro il 30 Novembre di ogni anno, al Consorzio di Gestione, il numero complessivo delle immersioni effettuate, suddivise per punto di immersione. 7) Il responsabile della singola unità impegnata deve annotare in apposito registro/documento, presente a bordo, l'elenco dei partecipanti all'immersione, l'indicazione dei brevetti posseduti, i nominativi degli eventuali accompagnatori. 8) Laddove posti in opera secondo quanto stabilito dalla presente Ordinanza, l unità di appoggio dovrà essere ormeggiata solo agli appositi gavitelli; in caso contrario, sarà consentito l ancoraggio, purché in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 5. 9) Durante l'immersione, l'unità di appoggio dovrà essere presidiata da una persona in grado di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza. 10) Durante la sosta diurna, dovrà essere esposta sul mezzo nautico di appoggio una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a 300 mt. 11) Durante la sosta notturna, l'unità dovrà tenere accesa la luce a 360 di "unità alla fonda". 12) Le unità di appoggio dei Centri di immersione autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte, dovranno esporre, all interno dell A.M.P., una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "CENTRO DI IMMERSIONE AUTORIZZATO" oppure "DIVING AUTORIZZATO". 13) Le immersioni nelle zone consentite dovranno svolgersi secondo le seguenti modalità: - non più di 2 (due) unità con al più 12 (dodici) sub contemporaneamente in immersione potranno sostare nei punti consentiti;

- ciascun accompagnatore qualificato (istruttori brevettati) potrà guidare nell'immersione non più di n 6 (sei) subacquei contemporaneamente, rispettando i limiti di profondità previsti dal brevetto di ciascun partecipante. In caso di brevetti di livello diverso, nello stesso gruppo, saranno rispettati i limiti dettati da quello di livello inferiore. - ciascun partecipante all'immersione non potrà fare uso di guanti, dovrà mantenere l'attrezzatura aderente al corpo e mantenere assetto neutro al fine di impedire ogni contatto con il fondale. - le dotazioni di sicurezza previste dalle norme in vigore, per la tipologia dei mezzi nautici e per la navigazione effettuata, dovranno essere integrate con le seguenti: apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione a domanda con bombola della capacità di litri 5 munita di erogatore o con sistemi analoghi omologati; mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso; cassetta di primo soccorso; bombola di riserva contenente aria munita di doppio erogatore o dispositivo diverso che consenta le stesse funzioni. Immersioni subacquee. Siti 1) Ferme restando le prescrizioni in precedenza indicate circa le visite subacquee, sono individuati i seguenti siti (centrati nei punti indicati per un raggio di 50 mt.) ove è possibile effettuare visite subacquee: CAPO CERASO - Secca di Capo Ceraso Lat. 40 55.2 N, Long. 009 39.2 E - Secca del Muzzone Lat. 40 55.1 N, Long. 009 39.0 E ISOLA DI TAVOLARA - Isolotto dei Topi Lat. 40 53.8 N, Long. 009 40.4 E - Beach rock di Spalmatore Lat. 40 53.8 N, Long. 009 40.8 E - L archetto Lat. 40 53.30N, Long. 009 41 8 E - Cala Cicale Lat. 40 53.50 N, Long. 009 42.30 E - Occhio di Dio Lat. 40 53.8 N, Long. 009 42.5 E - Il Grottone Lat. 40 54.0 N, Long. 009 42.7 E - Secca del Papa 1 Lat. 40 54.9 N, Long. 009 44.8 E - Secca del Papa 2 Lat. 40 54.9 N, Long. 009 44.8 E - Tedja liscia 1 Lat. 40 53.91 N, Long. 009 42.58 E - Tedja liscia 2 Lat. 40 53.91 N, Long. 009 42.58 E AREA DEI CERRI - Relitto Omega Lat. 40 51.7 N, Long. 009 45.6 E - Secca di Sud Ovest Lat. 40 51.5 N, Long. 009 45.5 E - Secca Sud Lat. 40 51.5 N, Long. 009 45.8 E - Secca Nord Ovest Lat. 40 51.8 N, Long. 009 45.7 E ISOLA DI MOLARA - Secca dell elefante Lat. 40 52.7 N, Long. 009 42.6 E - Secca delle ancore Lat. 40 52.7 N, Long. 009 42.3 E - Aereo (relitto) Lat. 40 52.7 N, Long. 009 42.1 E - Scoglio del fico Lat. 40 52.6 N, Long. 009 42.6 E - Secca del castello Lat. 40 52.8 N, Long. 009 43.9 E - Secca di Punta Arresto Lat. 40 52.6 N, Long. 009 44.2 E - Secca di Punta Levante Lat. 40 52.3 N, Long. 009 44.6 E - Cala del Grano Lat. 40 51.9 N, Long. 009 44.5 E - Secca di Punta Scirocco Lat. 40 51.5 N, Long. 009 44.3 E ISOLA ROSSA - Reulino Lat. 40 52.6 N, Long. 009 40.4 E S. TEODORO - Secca S. Teodoro 1 Lat. 40 47.2 N, Long. 009 43.7 E - Secca S. Teodoro 2 Lat. 40 47.4 N, Long. 009 43.8 E - Secca Mensole Lat. 40 46.7 N, Long. 009 44.9 E

- Secca Adele Lat. 40 48.2 N, Long. 009 42.5 E - Fiume Fossile Lat. 40 49.3 N, Long. 009 43.1 E Immersioni subacquee in ZONA C. 1) Le immersioni subacquee sono consentite ovunque, purché compatibili con la tutela dei fondali. 2) I siti della Zona C, che sono stati infrastrutturati con il posizionamento di gavitelli di ormeggio (le cui caratteristiche sono appresso indicate) per l'attività d'immersione subacquea, sono i seguenti: ISOLA ROSSA - Reulino TAVOLARA - L'archetto, Occhio di Dio, Cala Cicale 3) Le suddette strutture d ormeggio in Zona C possono essere utilizzate, oltre che dai Centri di immersione autorizzati, anche da imbarcazioni private, purché l ormeggio sia finalizzato ad effettuare immersioni subacquee. Immersioni subacquee in ZONA B 1) Presso i sotto individuati siti, le visite subacquee sono consentite solo con l assistenza di Centri di immersione autorizzati (ad eccezione di quanto stabilito al punto 2 del presente articolo); tali siti sono infrastrutturati con gavitelli d ormeggio (le cui caratteristiche sono appresso indicate): TAVOLARA - AREA DEI CERRI - Relitto Omega ; ISOLA DI MOLARA - Beach rock di Spalmatore, Il Grottone, Secca del Papa 1, Secca del Papa 2, Tedja liscia 1, Tedja liscia 2; Scoglio del fico, Secca di Punta Arresto, Secca di Punta Levante, Secca Ancore, Secca Elefante. 2) Presso i siti di Secca di Punta Arresto, Relitto Omega e Cala Cicale possono essere effettuate visite subacquee anche da parte di privati non assistiti da Centri di immersione; le relative strutture d ormeggio, pertanto, possono essere utilizzate anche dalle imbarcazioni private, purché l ormeggio sia finalizzato ad effettuare immersioni subacquee; nell arco orario 12:00 17:00, l utilizzo di tali strutture di ormeggio è riservato ai privati non assistiti da Centri di immersione. Caratteristiche dei gavitelli di ormeggio per l attività subacquea 1) Le attrezzature per immersioni subacquee sono realizzate con gavitelli biconici di colorazione giallorosso riportante la dicitura "AMP TAVOLARA- CODA CAVALLO DIVING MAX 13 MT". 2) Le attrezzature suddette devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita subacquea. Ancoraggio in Zona B ART. 5: ANCORAGGIO 1) Nella zona "B", limitatamente al tratto compreso tra Cala Spagnola e Punta l'aia (piscine di Molara), l'ancoraggio è consentito unicamente entro i 2 (due) specchi acquei appositamente delimitati con boe sferiche gialle. 2) L ancoraggio è altresì consentito esclusivamente negli specchi acquei caratterizzati da FONDALI SABBIOSI O CIOTTOLOSI NON INTERESSATI DALLA PRESENZA DI ALCUN TIPO DI VEGETAZIONE MARINA, ubicati nelle sotto elencate località site nelle zone "B : Area B di Capo Ceraso: Sa Enas Appara, Spiaggia del Dottore

Area B di Tavolara: Spiaggia di Tramontana Area B di Molara: Cala Chiesa, Punta Scirocco Ancoraggio in Zona C 1) Nelle aree della zona C, esclusa la fascia di rispetto per la balneazione, l'ancoraggio è consentito ovunque, purché negli specchi acquei caratterizzati da FONDALI SABBIOSI O CIOTTOLOSI NON INTERESSATI DALLA PRESENZA DI ALCUN TIPO DI VEGETAZIONE MARINA. ART. 6 NAVIGAZIONE 1) E vietata, in tutta l area dell AMP, la navigazione delle moto d acqua e di qualsiasi unità che eserciti sport acquatici con attrezzature a rimorchio. ART 7: ATTREZZATURE D'ORMEGGIO PER IMBARCAZIONI DA TRASPORTO PASSEGGERI E DA DIPORTO Ormeggio in Zona B 1) Nell'area "B" è stata posizionata la seguente attrezzatura d'ormeggio (Boe, le cui caratteristiche sono appresso indicate): Località Latitudine Longitudine Molara - Piscine 1 40 51 89' N 009 42.84' E Molara - Piscine 2 40 52.62' N 009 40.40' E Ormeggio in Zona C 1) Nell'area "C" sono state posizionate le seguenti attrezzature d'ormeggio (Boe, le cui caratteristiche sono appresso indicate): Località Latitudine Longitudine Tavolara - Spalmatore di terra 1 40 53.37' N 009 40.57' E Tavolara - Spalmatore di terra 2 40 53.42' N 009 41.10'E Caratteristiche delle boe per l ormeggio delle imbarcazioni da traffico e le unità da diporto. 1) Le attrezzature per imbarcazioni da diporto e trasporto Passeggeri sono realizzate con boe cilindriche di colorazione gialla riportante la dicitura "AMP TAVOLARA CODA CAVALLO DIPORTO MAX 15 MT" e sono utilizzabili sia da unità da diporto di lunghezza non superiore ai 15 metri che da unità da trasporto passeggeri di lunghezza non superiore ai 18 metri con diritto di precedenza per queste ultime. Le unità da diporto che utilizzeranno tali attrezzature dovranno pertanto mantenere a bordo il Comandante per il pronto disormeggio all'arrivo dell'unità da traffico passeggeri che gliene facesse richiesta. 2) Le attrezzature suddette devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a soddisfare lo scopo al quale le unità sono destinate ovvero per il tempo necessario a soddisfare le attività ludiche. ART. 8: NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 1) Nelle more dell approvazione del Regolamento definitivo, previsto dall art. 8 del citato D.M. 12 Dicembre 1997, non saranno accolte ulteriori richieste di concessioni demaniali, fatte salve le richieste provenienti direttamente dal Consorzio di Gestione e dagli Enti Locali facenti parte del Consorzio. Per le richieste in corso di istruttoria, il rilascio è subordinato al parere favorevole

dell Ente di Gestione. 2) I titolari di concessioni demaniali marittime relative a campi boe, oltre all osservanza delle prescrizioni contenute nel rispettivo titolo concessorio, sono tenuti ad adeguarsi entro la data del 1 Giugno 2007 a quanto prescritto dal Disciplinare tecnico del Ministero dell Ambiente, per quanto concerne le caratteristiche dei sistemi di ormeggio. 3) I titolari di concessioni demaniali marittime relative a campi boe, dovranno provvedere annualmente alla bonifica dell area da ogni tipo di rifiuto depositato sul fondale ed al loro conferimento in discarica autorizzata. ART. 9: VIOLAZIONI E SANZIONI 1) I trasgressori alla presente Disciplina provvisoria saranno perseguiti ai sensi dell art. 30 della Legge 6 Dicembre 1991 n. 394 ( Legge quadro sulle aree protette ), salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato. ART. 10: DISPOSIZIONI FINALI 1) Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà curare e mantenere l'esposizione della presente ordinanza in un luogo ben visibile agli utenti. 2) Il responsabile di ogni esercizio adibito a noleggio natanti e imbarcazioni dovrà mantenere un registro in cui tutti i comandanti delle unità noleggiate dovranno firmare per presa visione e per ricevuta, tra i documenti di bordo, di una copia della presente disciplina. 3) Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza deve essere fatto riferimento al Decreto Ministeriale istitutivo del 12 Dicembre 1997. 4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente disciplina, che entra immediatamente in vigore e sostituisce le norme precedentemente emanate. Olbia, 27 Aprile 2005 IL COMANDANTE C.V. (CP) Pietro SOTGIU F.to