REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione di cui all art. 27.8 dello Statuto gli Associati che abbiano maturato complessivamente almeno otto anni di iscrizione a FOPEN o, precedentemente, ad altre forme pensionistiche complementari, sempre che non abbiano esercitato il riscatto della posizione individuale. Il numero complessivo delle anticipazioni erogabili in ogni anno solare non potrà essere superiore al 3% del numero di associati al Fondo alla data del 1 gennaio di ogni anno solare. 2. MOTIVI DELL ANTICIPAZIONE La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di fare fronte ad una delle seguenti situazioni: a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per le quali non sia stato erogato o non sia comunque erogabile all associato alcun rimborso da parte di Organismi e/o associazioni e/o fondi sanitari. L importo minimo, al netto dei rimborsi da parte di Organismi e/o associazioni e/o fondi sanitari, al di sotto del quale non si dà luogo all anticipazione è fissato nella misura di 2.500 (duemilacinquecento); b) all acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; documentato con atto notarile, c) alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del 1 comma dell art. 31 della legge 5.8.1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentata come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell art. 1, comma 3, della legge 27.12.1997, n. 449; d) alle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali di cui all art. 7, comma della legge 8 marzo 2000 n. 53; e) alle spese da sostenere durante i periodi di congedo per la formazione e per la formazione continua di cui agli artt. 5 e 6 della legge 8 marzo 2000 n. 53. 1
3. SPESE SANITARIE 3.1 Le spese possono riguardare tanto l Associato quanto i componenti del suo nucleo familiare e che risultino fiscalmente a suo carico. 3.2 La necessità delle terapie e degli interventi straordinari deve essere comprovata da apposita relazione medica redatta dalle competenti strutture pubbliche (A.S.L.). 3.3 Ai fini della determinazione dell ammontare dell anticipazione e per permettere di dare avvio alla pratica di anticipazione, la richiesta deve essere corredata dai preventivi di spesa emessi dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l intervento, nonché della dichiarazione, a cura dell interessato, della parte di spesa che lo stesso ha sostenuto o presume possa rimanere a suo carico, detratta la quota erogata o comunque erogabile all associato a titolo di rimborso da parte di Organismi e/o associazioni e/o fondi sanitari. 3.4 Una volta eseguita la terapia o l intervento, l Associato è tenuto ad inoltrare a FOPEN la fattura dettagliata (originale o in copia autenticata), emessa non oltre 60 giorni prima dalla richiesta, delle spese sostenute. 4. ACQUISTO DELLA PRIMA CASA 4.1 Rientrano nel concetto di acquisto della prima casa le seguenti fattispecie: a) l acquisto da terzi; b) il riscatto dell alloggio nei confronti di un ente o istituto pubblico locatore; c) l assegnazione di alloggio in cooperativa; d) la costruzione in proprio. 4.2 L anticipazione per l acquisto della prima casa, in tutte le accezioni di cui al comma che precede, può essere accordata soltanto se ricorrono le seguenti condizioni: a) che l immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l Associato ha stabilito o stabilirà entro un anno la propria residenza, ovvero, in quello in cui svolge la propria abituale attività lavorativa, ovvero, infine, in un comune confinante con quest ultimo; b) che l Associato o i suoi familiari conviventi non risultino proprietari o comproprietari di altro immobile posto nel comune di residenza o in quello della abituale sede di lavoro, che sia utilizzabile o comunque idoneo al soddisfacimento delle ordinarie e permanenti esigenze abitative dell Associato stesso. 2
4.3 Le stesse condizioni di cui al precedente comma 2, devono sussistere relativamente ai figli dell Associato per i quali si prospetti l acquisto della prima casa. 4.4 La richiesta di anticipazione deve essere corredata, a seconda dei casi, dei seguenti documenti: a) in tutti i casi: certificato o autocertificazione dal quale risulti che nei confronti dell Associato o del di lui figlio sussistono le condizioni di cui all art. 4.2 o 4.3; b) l atto notarile di compravendita o, se non ancora stipulato, una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà dalla quale risulti che il richiedente ha sottoscritto il contratto preliminare, di cui dovranno indicarsi gli elementi essenziali ed al quale dovrà far seguito la produzione di copia autentica dell atto di compravendita; c) l atto pubblico di assegnazione dell alloggio da parte di un ente o istituto pubblico a seguito dell esercizio della facoltà di riscatto da parte dell Associato o, se non ancora stipulato, la richiesta di pagamento del prezzo dell alloggio avanzata dall ente/istituto pubblico, cui dovrà far seguito la produzione di copia autentica dell atto di assegnazione; d) l atto di assegnazione in proprietà individuale dell alloggio da parte della cooperativa o, se ancora non intervenuto, la dichiarazione del Presidente della cooperativa con firma autenticata, attestante la qualità di socio dell Associato (o figlio), le caratteristiche ed il costo dell unità immobiliare prenotata, nonché il prospetto dei pagamenti effettuati o da effettuare; il tutto con l impegno a produrre copia autentica dell atto definitivo di assegnazione; e) in caso di costruzione in proprio: il titolo di proprietà del terreno, la concessione edilizia comunale, i contratti di appalto debitamente registrati o nell ipotesi di costruzione in economia, il progetto e preventivo di spesa redatti da un professionista iscritto all albo. Entro i 24 mesi successivi all erogazione, l Associato sarà tenuto a presentare il certificato di fine lavori e di abitabilità dell immobile, nonché le copie autentiche dei documenti di spesa quietanzati. 5. INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO EX ART. 31 L. 457/1978 5.1 L anticipazione può essere richiesta per la realizzazione, sugli immobili costituenti prima casa di abitazione, dei seguenti interventi di recupero, come meglio definiti dall art. 31 della legge n. 457/1978: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi di manutenzione straordinaria; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo; d) interventi di ristrutturazione edilizia. 3
5.2 La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia autentica del titolo di proprietà dell alloggio; b) Autocertificazione con la quale l Associato o del di lui figlio attesti che l alloggio sul quale intende effettuare uno o più degli interventi di cui al 1 comma, è utilizzato coma prima casa di abitazione; c) copia della documentazione prevista dalla normativa di cui al D.M. 18.2.1998, n. 41 e riportata in allegato alla modulistica di richiesta di anticipazione; d) Fattura dettagliata delle spese sostenute (originale o autenticata), emessa non oltre 60 giorni prima della richiesta. 6. SPESE DA SOSTENERE DURANTE I PERIODI DI FRUIZIONE DEI CONGEDI PARENTALI DI CUI ALL ART. 7, COMMA 1 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000 N. 53. 6.1 La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione rilasciata dall Azienda di appartenenza attestante la fruizione di congedi parentali di cui all art. 7 comma 1 della legge 8 marzo 2000 n. 53; 7. SPESE DA SOSTENERE DURANTE I PERIODI DI CONGEDO PER LA FORMAZIONE E PER LA FORMAZIONE CONTINUA DI CUI AGLI ARTT. 5 E 6 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000 N. 53. 7.1 La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione rilasciata dall Azienda di appartenenza attestante la fruizione di congedi formativi di cui agli art. 5 e 6 della legge 8 marzo 2000 n. 53; 8. DISPOSIZIONI GENERALI 8.1 Le richieste di anticipazione predisposte sull apposita modulistica predisposta dal FOPEN disponibile nella sezione modulistica del sito web www.fondopensionefopen.it e corredate dalla documentazione richiesta, devono essere inoltrate alla Segreteria di FOPEN per raccomandata. Le richieste pervenute via fax non si riterranno pervenute. 8.2 Effettuata la relativa istruttoria e valutata la congruità della documentazione presentata, la richiesta di anticipazione verrà sottoposta all approvazione del Consiglio di Amministrazione. 8.3 L Associato ha la facoltà di richiedere più anticipazioni, nel rispetto delle norme vigenti e fermo restando quanto previsto dal precedente punto 1 ( Beneficiari. 4
8.4 L Associato ha il diritto di richiedere fino al 100% del valore lordo della posizione maturata alla fine del mese precedente alla data di inoltro della richiesta. In nessun caso l anticipazione liquidata potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. 8.5 Al valore lordo della posizione di cui al comma precedente verranno trattenute, a garanzia dell obbligo di partecipazione alle spese di gestione del Fondo, n. 15 quote che continueranno ad essere gestite all interno della posizione previdenziale dell associato. 8.6 Nel caso in cui una volta terminata l istruttoria della pratica ed approvata la relativa anticipazione da parte del Fondo, il valore della posizione dell associato, a causa delle possibili variazioni che dovessero intervenire tra la data di richiesta e quella di effettiva erogazione, dovesse essere inferiore a quello dell importo richiesto il Fondo provvederà ad erogare l anticipazione sulla base della valorizzazione della posizione dell Associato alla fine del mese precedente a quella dell effettiva erogazione. 8.7 Il Fondo liquiderà l importo richiesto al netto delle trattenute fiscali di norma entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione completa; 8.8 Su tutte le somme erogate a titolo di anticipazione, il Fondo effettuerà, in qualità di sostituto d imposta, le ritenute IRPEF secondo la normativa vigente 8.9 L Associato che abbia fruito dell anticipazione potrà reintegrare la sua posizione previdenziale in seno al Fondo mediante versamento di contribuzione volontaria aggiuntiva, in forma ricorrente e/o in forma una tantum, secondo le modalità in atto. 8.10 Nel caso in cui l associato abbia in essere contratti di cessione del quinto della retribuzione, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica richiesta per ogni casistica, dovrà essere corredata anche dall autorizzazione all erogazione dell anticipazione da parte della società finanziaria. Nel caso in cui non sia allegata tale documentazione, la domanda verrà automaticamente rigettata. 8.11 Il Fondo darà comunicazione all Associato dell avvenuto accoglimento o rigetto della richiesta di anticipazione, entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, all indirizzo riportato nel modulo di richiesta. 8.12 Saranno a carico dell Associato le eventuali spese inerenti sia l erogazione dell anticipazione, che la reintegrazione della posizione previdenziale. Roma, 24 maggio 2005 Il Consiglio di Amministrazione 5