Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze



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Aggiornamenti Professionali Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze a cura di Roberto Camera Funzionario della DTL di Modena e curatore del sito internet www.dplmodena.it * È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento (D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013) con il quale viene attuata la delega, prevista dalla Riforma del Lavoro, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti formali, non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze. L obiettivo è quello di valorizzare le competenze acquisite e realizzare la massima inclusione in termini sociali ed occupazionali. All interno del decreto vengono chiarite le azioni ed il monitoraggio degli Enti preposti. Con il D.Lgs. n.13/13 10, viene data attuazione ad una delle deleghe previste dalla Riforma del lavoro 11 e precisamente quella in materia di certificazione delle competenze. La norma, che entra in vigore il 2 marzo 2013, cerca di creare un pacchetto di regole volte a valorizzare il diritto delle persone all apprendimento permanente, in un ottica sociale e occupazionale. In considerazione di ciò, il decreto definisce le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni, riferite agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze. Il fine ultimo, che il legislatore si pone, è far emergere ed accrescere quel capitale umano rappresentato dalle competenze, finora scarsamente valorizzate, acquisite in tutti i contesti. Difatti, sono oggetto di validazione e certificazione quelle competenze acquisite dalla persona in contesti formali (come la frequenza di scuola, di università ecc.), non formali (come il lavoro nelle imprese) o informali (come l attività del tempo libero), il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definite negli articoli della stessa disposizione legislativa. In parole povere, si cerca di valorizzare il c.d. «apprendimento permanente» e cioè le attività intraprese dalla persona nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di continua crescita dell individuo e per una spendibilità nel mercato del lavoro. Il legislatore definisce anche, in maniera analitica, le tipologie di apprendimento: a) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti * Le considerazioni contenute nel seguente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell autore e non impegnano in alcun modo l amministrazione d appartenenza. 10 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.39 del 15 febbraio 2013 11 Art.4, commi 58 e 68, della L. 28 giugno 2012, n.92 La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 17

anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari; b) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera a), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; c) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. Proprio durante i periodi di studio e di lavoro e, comunque, nel corso della vita professionale e personale di una persona si realizzano le competenze, e cioè un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei tre contesti di apprendimento (formale, non formale e informale). Ente titolato I soggetti abilitati ad erogare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono i c.d. Enti titolati e cioè soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati dall'ente pubblico titolare (amministrazione pubblica, centrale e regionale). Tra questi, soggetti titolati vi sono anche le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oltre che le Camere di Commercio presenti nelle Province. L'Ente titolato può individuare e certificare competenze, risultanti in capo alle persone, prendendo i dati da un repertorio pubblico a livello nazionale o regionale, dove andranno codificate tutte le possibili competenze previste secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni. Proprio il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali, attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave Europea. Come detto i compiti dell Ente titolato sono due. individuazione e validazione delle competenze: processo che conduce al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali; certificazione delle competenze: procedura di formale riconoscimento, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate, acquisite in contesti non formali e informali. Certificazione delle competenze La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato. Questo certificato deve rispettare alcuni standard minimi: a) la presenza, nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati, dei seguenti elementi minimi: La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 18

1. i dati anagrafici del destinatario; 2. i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento; 3. le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 4. i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta; b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino 12, e in interoperatività con la dorsale informativa unica. Saranno oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni ricomprese nel repertorio nazionale, che è costituito dalle raccolte dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali codificati a livello nazionale, regionale o di Provincia autonoma. Standard dell Ente pubblico titolare Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: L'ARTICOLAZIONE NELLE SEGUENTI FASI: identificazione: valutazione: attestazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni; fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute; fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni; L'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. 12 Di cui all'art.2, co.1, lettera i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 19

Ulteriori standard minimi, il legislatore li presuppone anche in merito all attestazione/certificazione ed al sistema nazionale di certificazione. Sistema nazionale di certificazione delle competenze A monte del sistema nazionale di certificazione delle competenze vigono alcuni princìpi che le parti in causa dovranno rispettare e che vengono così classificati: a) l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione; b) i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente; c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel regolamentare e organizzare i servizi, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale; d) il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa 13, mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; e) l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale. Comitato tecnico nazionale Al fine di verificare il rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, entro il 1 aprile 2013 verrà istituito un comitato tecnico nazionale presieduto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero dell'istruzione, inoltre, sarà composto dai rappresentanti del Ministero per la pubblica amministrazione, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni pubbliche, centrali, Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato tecnico avrà, inoltre, il compito di adottare (con decreto interministeriale) apposite linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni prioritariamente finalizzate: alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi; alla definizione dei criteri per l'implementazione del repertorio nazionale, anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni; alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica 14. 13 Di cui all'art.4, co.51, della L. 28 giugno 2012, n.92. 14 Di cui all'art.4, co.51, della L. 28 giugno 2012, n.92. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 20

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali Al fine di uniformarsi alle direttive Europee e per favorire l incontro tra domanda ed offerta all interno del mercato del lavoro Europeo, il decreto legislativo n.13/3013 istituisce il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali 15. Detto repertorio costituirà il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave Europea. Il repertorio nazionale sarà costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio previsto dal Testo Unico dell'apprendistato 16, codificati a livello nazionale, Regionale o di Provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: 1. identificazione dell'ente pubblico titolare; 2. identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio; 3. referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 4. referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF. Il decreto indica anche il periodo transitorio, di 18 mesi, per l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. In questo periodo, gli Enti pubblici titolari continueranno ad operare, in base alle disposizioni presenti nel proprio ordinamento. Una volta istituito, il repertorio sarà accessibile e consultabile da tutti per via telematica. Monitoraggio e valutazione di sistema Il legislatore pone particolare attenzione anche al monitoraggio, ciò al fine di un miglioramento costante del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Detto monitoraggio sarà effettuato dai Ministeri del Lavoro e dell'istruzione, oltre che dalle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di enti pubblici titolari. I risultati del monitoraggio e della valutazione del sistema saranno oggetto di comunicazione triennale al Parlamento. Interesse dell azienda sulla certificazione delle competenze Le modalità previste dal Decreto, e relative alla valorizzazione del patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro della persona, possono sicuramente interessare anche l'eventuale datore di lavoro che riceve il curriculum professionale con le allegate certificazioni competenziali del candidato. 15 Previsto dall'art.4, co.67, della L. 28 giugno 2012, n.92. 16 Art.6, co.3, D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 21

Attraverso queste certificazioni, l'azienda è maggiormente consapevole dell'acquisizione delle competenze inserite nel curriculum, soprattutto in caso di assunzione del soggetto come apprendista. Proprio il Ministero del Lavoro, con la circolare n.5 del 21 gennaio 2013 in materia di apprendistato, ha evidenziato l'importanza della verifica del possesso dei requisiti di "qualificazione" in capo all'apprendista all atto dell instaurazione del rapporto di lavoro. In tal caso, infatti, il contratto di apprendistato sarebbe nullo per l impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso. Va, comunque, chiarito che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. In particolare, così come chiarito dallo stesso Ministero del Lavoro con l'interpello n.8/2007, occorre valutare se nell ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali già possedute dal lavoratore e verificabili con le certificazioni previste dal Decreto Legislativo n.13/2013. Nell ambito della valutazione rileva, peraltro, anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con altro datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore. Il Ministero, proprio in tal senso, non ritiene ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato nel caso in cui l'acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, possano prevalere sull instaurando rapporto. Considerazioni finali Sono ormai anni che si cerca di dare definizione ad un sistema di certificazione delle competenze che dia la possibilità, ad ogni cittadino, di vedersi certificate le professionalità acquisite a livello scolastico e lavorativo. Sicuramente l opera del Governo è lodevole nel fine, un po meno nei mezzi. I meccanismi di verifica dei requisiti utilizzati sono particolarmente burocratizzati, rendendo l impianto alquanto farraginoso nell attuazione prospettata. La realizzazione dell impianto giuridico è solo la parte di un tutto che è ancora da realizzare e che si dovrà scontrare con i reali bisogno del mercato del lavoro, sia interno che Europeo. Infine, prevedere un qualche riconoscimento del c.d. «apprendimento informale» può risultare alquanto complicato e poco fattibile, anche in considerazione del fatto che, nella maggior parte dei casi potrà essere esclusivamente autocertificabile dal singolo soggetto e si potrà, addirittura, avallare l eventualità di rapporti di lavoro irregolari. La Circolare di Lavoro e Previdenza, pag. 22