NOTA INFORMATIVA I. TERMINOLOGIA. il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione;



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B@nca 24-7 S.p.a. NOTA INFORMATIVA ASSISTENZA PERSONA B@NCA 24-7 S.p.A. NOTA INFORMATIVA Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop., e sono redatte secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 303 del 2 giugno 1997. I. TERMINOLOGIA Società Cattolica di Assicurazione: Assicurato: Assicurazione o contratto: Contraente: Sinistro: Indennizzo: Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.; il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; il contratto di assicurazione; il soggetto che stipula l assicurazione e che paga il premio; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; la somma che Cattolica Assicurazioni Soc. Coop., è tenuta a corrispondere all assicurato in caso di sinistro. II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA a) Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00012; b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 37126 Verona, Italia; c) Telefono: 045.8391111; sito Internet: www.cattolica.it, cattolica@cattolicaassicurazioni.it; d) Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N 966; e) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A 00196 Roma. A. Legge applicabile all assicurazione L assicurazione è regolata dalla legge italiana. III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO pag. 1 di 12

B. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 37126 Verona (Italia) Fax: 045.83.72.354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo all ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell impresa, dell intermediario di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria. NOTA BENE: Si richiama l attenzione dell'assicurato sulla necessità di leggere attentamente le condizioni di polizza prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti a Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. pag. 2 di 12

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Il presente contratto ha per oggetto le prestazioni previste dalla Polizza Assistenza, ed è stipulato da B@nca 24-7 S.p.A per conto dei propri clienti, le cui caratteristiche sono indicate nelle definizioni di seguito riportate e che hanno sottoscritto l adesione al servizio assicurativo proposto dal Contraente stesso. DEFINIZIONI Assicurato: Il soggetto, compreso il relativo nucleo familiare convivente, come risultante dallo stato di famiglia, il cui interesse è protetto dall assicurazione e più precisamente tutti coloro che risultano essere titolari di un finanziamento e che hanno sottoscritto l adesione alla polizza come risultante dal modulo di finanziamento. Assicurazione: Il contratto di assicurazione. Contraente: B@nca 24-7 S.p.A.,Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 Bergamo, P. IVA: 02805490162, che stipula l assicurazione per conto degli Assicurati. Polizza: Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l esistenza. Premio: La somma in denaro dovuta dal Contraente alla Società per le garanzie prestate. Società: Società Cattolica di Assicurazioni Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indirizzo a cui spedire comunicazioni e/o eventuali documenti: Via di Valle Pruviniano, 20 37020 San Floriano (Verona). DEFINIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE ASSISTENZA Centrale Operativa: La struttura di Mapfre Warranty S.p.A., Strada Trossi, 66 13871 Verrone (Biella), costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili Malattia: L alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattia Improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui l'assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'assicurato. Prestazioni: Sono le assistenze prestate dalla Centrale operativa. Sinistro: pag. 3 di 12

il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Oggetto del contratto. Con il presente contratto la Società, avvalendosi della cooperazione della Centrale Operativa, garantisce all Assicurato le prestazioni dei servizi di assistenza indicati dettagliatamente dalle NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA qualora si verifichi un sinistro. Il presente contratto viene stipulato dal Contraente per conto dei propri clienti, intendendosi per tali le persone fisiche di cui al punto a), residenti e/o domiciliati in Italia: a) Il soggetto, compreso il relativo nucleo familiare convivente, come risultante dallo stato di famiglia, il cui interesse è protetto dall assicurazione e più precisamente tutti coloro che risultano essere titolari di un finanziamento e che hanno sottoscritto l adesione alla polizza come risultante dal modulo di finanziamento. Assicurazione per conto altrui. Essendo l assicurazione stipulata per conto altrui, il Contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall assicurato così come disposto dall art. 1891 del cod. civ. Costo della garanzia assicurativa. Per ogni Assicurato il costo della garanzia assicurativa è pari a 50,00 (di cui imposte 4,54). Il costo della garanzia assicurativa viene addebitato in unica soluzione per l intera durata del prestito. Si precisa che fermo restando quanto disposto alla successiva voce Decorrenza della garanzia il premio assicurativo viene applicato per tutta la durata complessiva del prestito riportata nel modulo di adesione. Decorrenza della garanzia. L operatività della garanzia decorre per ciascun assicurato dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del modulo di finanziamento e resta in vigore per tutta la durata del prestito e termina alle ore 24 del giorno in cui lo stesso viene estinto. Rimborso del premio per estinzione anticipata del Finanziamento. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento a cui è abbinata la presente copertura, la Compagnia restituisce all'assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L importo del rimborso si determina moltiplicando il premio versato (al netto delle imposte) per il rapporto tra i giorni residui di copertura non goduti (si fa riferimento all anno solare) e i giorni totali di copertura inizialmente comunicati. Dove: R = premio da rimborsare P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura D = durata totale (in giorni) del finanziamento R = P * GR/D Esempio: Premio Imponibile (P) 45,45 Data Inizio Finanziamento 06/09/2010 Data Scadenza Finanziamento 06/09/2015 Data Estinzione Finanziamento 20/11/2012 Durata Totale in giorni (D) 1826 Giorni di copertura trascorsi 806 Giorni di copertura residui (GR) 1020 pag. 4 di 12

R = 45,45 * 1020/1826 Edizione Aggiornata al 01/06/2011 R = 25,38 In alternativa a quanto sopra previsto la Compagnia, su richiesta dell'assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria. Rinvio alla norme di legge. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge. Recesso in caso di sinistro omissis Con l annullazione del contratto cessa contemporaneamente la garanzia per i singoli assicurati. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande, 16 37126 Verona (Italia) Fax: 045.83.72.354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo all ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell impresa, dell intermediario di cui si lamenta l operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria. pag. 5 di 12

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA Estensione Territoriale La garanzia opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Edizione Aggiornata al 01/06/2011 Consulenza Medica Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Second Opinion (Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l Assicurato, a seguito di malattia o infortunio diagnosticati o trattati terapeuticamente, necessiti di consulenza medica relativa ad un approfondimento del proprio stato di salute, l Assicurato stesso potrà contattare i medici della Centrale Operativa al fine di ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti. Nel caso si ritenga opportuno richiedere una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Centrale Operativa metterà in contatto l Assicurato con la Centrale di Telemedicina ed effettuerà la seconda opinione medica avvalendosi dell esperienza dei propri medici specialisti qualificati a livello internazionale. Per beneficiare della prestazione, l Assicurato dovrà spiegare ai medici della Centrale di Telemedicina il caso clinico per il quale richiede l approfondimento o la seconda opinione medica. I medici della Centrale di Telemedicina, inquadrato il caso con l Assicurato e concordata la necessità della seconda opinione medica, procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria ed elaborano i quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti. La richiesta di seconda opinione medica così formulata sarà trasmessa al Centro Medico Internazionale di riferimento che, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei propri medici specialisti, formula una risposta scritta, che verrà inviata all Assicurato per il tramite della Centrale Operativa. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della seconda opinione medica è facoltà dell Assicurato richiedere di conferire, alla presenza del direttore medico della Centrale Operativa ed eventualmente con l assistenza del proprio medico curante, con il consulente del Centro Medico Internazionale di riferimento mediante collegamento telefonico o video conferenza. Concordata con la Centrale di Telemedicina e con il medico curante la necessità di una video conferenza, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell assicurato e di un eventuale accompagnatore (familiare, medico curante,...) un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di presenziare, presso gli uffici a ciò adibiti dalla Centrale di Telemedicina, alla video conferenza stessa. La Società terrà a proprio carico il relativo costo sino ad un massimo di Euro 500 per sinistro. Invio di un medico generico al domicilio in Italia Qualora, a seguito di infortunio o malattia l'assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese della Società uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza. Trasporto in Autoambulanza in Italia Qualora a seguito di infortunio o malattia l'assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa provvederà ad inviarla direttamente, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). Ricerca e prenotazione Centri Specialistici Qualora l'assicurato debba sottoporsi ad intervento chirurgico o ad accertamenti diagnostici, potrà telefonare alla Centrale Operativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito il medico pag. 6 di 12

pag. 7 di 12 Edizione Aggiornata al 01/06/2011 curante, individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura attrezzato od il centro diagnostico ritenuto più idoneo per il caso. Invio di una baby sitter Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 anni, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di una baby sitter nella zona in cui si trova l'assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 100 Euro per sinistro. Invio collaboratrice familiare Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, sia stato ricoverato in istituto di cura per un periodo superiore a 5 giorni e sia temporaneamente invalido e pertanto impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di una collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l'assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 100 Euro per sinistro. Invio di un fabbro per interventi di emergenza Qualora l Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 200 Euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante per i seguenti casi: 1. furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione; 2. scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione Invio di un elettricista per interventi di emergenza Qualora l Assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interrutori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell impianto di allarme, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di 200 Euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione non è operante per: 1. corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato; 2. interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; 3. guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore. Invio di un idraulico per interventi di emergenza Qualora l Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Centrale Operativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimale di 200 Euro per sinistro. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante per i seguenti casi: 1. allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico; 2. mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell impianto idraulico; 3. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico. La prestazione non è operante: 1. per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell ente erogatore. 2. per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.

Invio di un artigiano per interventi ordinari Qualora presso l'abitazione dell'assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all'invio dello stesso. Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.). Trasloco (Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell'assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso. Resta a carico dell'assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro. Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Società effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione. Informazioni Legali (Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l'assicurato desideri avere informazioni legali relative a: - Famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela; - Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico; telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni desiderate. La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'assicurato a un proprio legale. Informazioni per la casa (Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l'assicurato necessiti di ricevere informazioni su nominativi e recapiti di artigiani, servizi di riparazioni d'emergenza, Autorità Pubbliche e servizi di pronto intervento, telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere tutte le informazioni richieste. ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI 1. Tutte le prestazioni sono fornite ad ogni assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza. 2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o tentato suicidio; d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; pag. 8 di 12

e) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6 mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; f) l'espianto e/o il trapianto di organi. 3. L'assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa polizza i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso. 4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 5. La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili. 6. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.. 7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro. 8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana. 9. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. pag. 9 di 12

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: oppure dall'estero il numero +39.015.25.59.587 800-828.169 Oppure se impossibilitato a telefonare può inviare una comunicazione a: Mapfre Warranty S.p.A. Strada Trossi, 66 13871 Verrone (Biella) In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. - Il tipo di assistenza di cui necessita; 2. - Nome e Cognome; 3. - Numero di polizza preceduto dalla sigla FINC; 4. - Indirizzo del luogo in cui si trova; 5. - Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell assistenza. La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. pag. 10 di 12

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni (di seguito chiamata Legge) Per rispettare quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 e successive modificazioni, La informiamo sull uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI I Suoi dati personali, forniti da Lei o da altri per suo conto, sono utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa allo scopo di: emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, ivi comprese la gestione e la liquidazione dei sinistri e l assistenza alla clientela; qualora necessario, ridistribuire il rischio derivante dalla stipula del contratto di assicurazione, mediante la conclusione di contratti di coassicurazione e di riassicurazione; adempiere ad obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, connessi con l attività assicurativa. Tali dati, senza i quali non potremmo dar corso al contratto di assicurazione, si riferiscono alle seguenti categorie: dati anagrafici ed altri elementi di identificazione personale, dati attinenti il rischio o il servizio assicurato ivi compresi eventuali dati personali sensibili, dati relativi alle modalità del pagamento premi e del risarcimento sinistri. II - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI, INFORMATIVI E PROMOZIONALI Qualora Lei acconsenta, i Suoi dati personali, a esclusione di quelli sensibili, saranno utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa al fine di: rilevare la qualità dei servizi e/o i bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche; svolgere attività promozionale dei propri prodotti e servizi e di quelli di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni; In aggiunta questi Suoi dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni per il perseguimento, da parte delle stesse, delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali. La mancata prestazione del consenso avrà come unica conseguenza l impossibilità di trattare i Suoi dati per tali fini e non produrrà alcun impedimento all esecuzione del contratto di assicurazione. III - MODALITA' D USO E CIRCOLAZIONE DEI DATI I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per gli scopi sopra indicati, utilizzando supporti cartacei ed informatici. È previsto l utilizzo del telefono e della posta elettronica. Il trattamento dei Suoi dati personali è svolto direttamente dagli incaricati preposti di Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa e di altri soggetti, in taluni casi operanti all estero, che collaborano con la stessa e che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa ed assicurativa. Ad essi vengono trasmessi solo i Suoi dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati. Si tratta, in modo particolare, di: intermediari di assicurazione e riassicurazione, società di assicurazione e riassicurazione; consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per nostro conto quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche mediche; società di riparazione danni; società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e di stampa; società di servizi amministrativi; società di servizi assicurativi quali valutazione dei rischi, gestione e pag. 11 di 12

liquidazione dei sinistri; società di servizi postali; società di revisione; società di ricerche di mercato; società di informazione commerciale, società di servizi investigativi, società di recupero crediti. Sempre per il perseguimento delle medesime finalità potremmo avere la necessità di trasmettere i Suoi dati ad altri soggetti terzi: ANIA, ISVAP, CONSAP, Casellario Centrale Infortuni, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio: INPS, INAIL, ecc.), altri organismi consortili propri del settore assicurativo (ad esempio Convenzione Indennizzo Diretto CID, Concordato Cauzione e Credito, Pool Handicappati, ecc). In alcuni casi la comunicazione avviene per obbligo di Legge, regolamento o normativa nazionale o comunitaria (lo prevedono ad esempio la disciplina di antiriciclaggio e la normativa in materia di controllo societario e contabile e di vigilanza sull attività assicurativa), oppure per l esercizio di azioni a tutela dell attività assicurativa, ad esempio, contro le frodi. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie di soggetti terzi. I Suoi dati personali non saranno diffusi. IV - DIRITTI DELL INTERESSATO Lei ha il diritto, ai sensi della Legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto, l origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l esattezza o chiederne l aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione della Legge, Lei ha il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre Lei si può opporre in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per l esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, Lei si potrà rivolgere a Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, Titolare del trattamento dati, contattando il Servizio Privacy, Lungadige Cangrande n. 16 37126 Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all indirizzo data.protection@cattolicaassicurazioni.it. pag. 12 di 12