L'assicurazione contro gli infortuni in ambito...



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L'assicurazione contro gli infortuni in ambito... L'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (note esplicative) 1. Premesse 2. Principi generali applicabili nella materia 3. Peculiari caratteristiche della assicurazione 4. Requisiti soggettivi dell'assicurazione 5. Oggetto dell'assicurazione 6. Prestazioni 7. Premi assicurativi 8. Contenzioso 9. Conclusioni 1. Premesse La legge n. 493 del 3 dicembre 1999 rientra nel sistema di norme che hanno inteso realizzare i principi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei cittadini sanciti dalla Costituzione. Su tali principi, ampiamente ribaditi in sede di Comunità Europea, sono basati l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l obbligo di adottare, nello svolgimento del lavoro, tutte le misure di prevenzione e sicurezza come imposto dal D.Lgs. 626/94. Ora anche il lavoro domestico assurge a meritata dignità con il riconoscimento della sua tutela. Già da tempo si era ravvisata la necessità di riconoscere una tutela alle persone che subivano infortuni domestici, così come da tempo si era rilevata la gravità del problema, in considerazione della molteplicità degli infortuni che si verificano ogni anno nel Paese (circa seicentomila). L uso di attrezzature elettriche, scale ed altro, ha da sempre reso pericoloso il lavoro tra le mura domestiche senza, peraltro, che vi fosse finora previsione di tutela e senza considerare che la nostra Costituzione tutela la salute di tutti i cittadini, come tutela il lavoro, nella sua generale espressione, subordinato o meno ed in qualsiasi ambiente sia svolto. Il Parlamento Europeo, nella risoluzione del 13 gennaio 1986, aveva già individuato l importanza del lavoro non remunerato delle donne nella formazione del prodotto nazionale, mentre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28 del 1995, aveva affermato espressamente che il lavoro effettuato all interno della famiglia, per il suo valore sociale ed economico, può essere compreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l art. 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme. Con la legge ora in esame si è quindi data attuazione al citato articolo della Carta Costituzionale e si è entrati, a ragione, nel nuovo millennio, con la dimostrazione di una realizzata evoluzione sociale e culturale del paese. Detto questo, si rileva, a distanza di qualche anno dalla emanazione della legge, come in effetti la suddetta normativa abbia assunto importanza ed adesione nel contesto sociale, per cui la difesa e la protezione del lavoro domestico è ormai un principio acquisito e consolidato. Il Legislatore ha, inoltre migliorato le condizioni di assicurabilità con interventi sulla legge che hanno agevolato i soggetti tutelati ed è legittimo prevedere ancora ulteriori miglioramenti in futuro. Pertanto si è provveduto ad aggiornare le presenti Note Esplicative secondo quanto modificato dalla normativa di riferimento. 2. Principi generali applicabili nella materia Alcuni principi fondamentali relativi all assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono stati recepiti nella regolamentazione dell assicurazione contro gli infortuni domestici, altri sono peculiari di tale assicurazione. Occorre, infatti, evidenziare che diversa è la struttura fondamentale di quest ultima forma assicurativa, salvo alcuni richiami alle disposizioni dell assicurazione di cui al Testo Unico n. 1124/65.

2.1 OBBLIGATORIETA L assicurazione contro gli infortuni domestici non è volontaria; tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge devono iscriversi a tale forma di assicurazione. Vero è che l individuazione delle persone obbligate e salvo l iscrizione spontanea degli interessati, è demandata agli uffici comunali di anagrafe dello stato civile ed alla Amministrazione finanziaria dello Stato che sono chiamate a collaborare con l INAIL secondo modalità stabilite da appositi decreti ministeriali. L obbligo contributivo sorge dal sesto mese successivo alla data di emanazione del decreto ministeriale di attuazione della assicurazione stessa e del decreto ministeriale che stabilisce le modalità di collaborazione tra l INAIL e le Amministrazioni sopra indicate. Si ha, quindi, un differimento della data di inizio degli obblighi contributivi rispetto alla data di entrata in vigore della legge istitutiva della assicurazione in esame. I decreti ministeriali sono stati emanati in data 15 settembre 2000 e pubblicati sulla G.U. del 22 settembre 2000, l obbligo assicurativo sorge, pertanto, a partire dal 1 marzo 2001 ed il premio deve essere versato entro il 31 marzo 2001 per il primo anno ed entro il 31 gennaio di ogni successivo anno, salvo a dover versare per la prima volta il premio in epoca successiva dell anno alla data di maturazione dei requisiti, per ritornare poi a dover pagare entro il 31 gennaio per gli anni successivi alla maturazione. 2.2 CAPACITA LAVORATIVA - valutazione Anche all assicurazione in esame si applica il principio generale della indennizzabilità del danno alla persona che determina una riduzione permanente della capacità lavorativa. Si rileva che l assicurazione in esame si basa ancora sul concetto tradizionale del danno alla persona, inteso come riduzione della attitudine al lavoro, non considerando il danno biologico che, dopo l entrata in vigore del D.Lgs. n. 38/2000, è divenuto indennizzabile nell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che si riferisce al pregiudizio, non patrimoniale, subito dall infortunato, o più esattamente, alla lesione dell integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale (art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 38/2000). Per capacità lavorativa tutelata dalla presente legge, deve, invece, intendersi quella generica al lavoro e non l attitudine specifica allo svolgimento di una particolare attività lavorativa. Ciò in conformità a quanto espresso a suo tempo dalla stessa Corte Costituzionale in relazione all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Corte Costituzionale n. 350/97) e desunto dal tenore medesimo dell articolo 9 della legge istitutiva della presente assicurazione che fa espresso richiamo al TU Unico n. 1124/65 art. 102. In particolare, la valutazione della riduzione della capacità lavorativa sarà effettuata con i medesimi criteri previsti per la valutazione del danno da infortuni o malattie professionali, secondo quanto specificato nella tabella n.1 allegata al citato Testo Unico 1124 del 1965 e, per i casi ivi non espressamente previsti, si provvede con valutazione medico legale come indicato dall articolo 78 del medesimo Testo Unico parimenti richiamato all articolo 9 sopra citato. Va, a questo proposito, rilevato che la legge in esame fa riferimento alla tabella n. 1 allegata al Testo Unico non ancora riformata dal successivo Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. Se ne deduce che le nuove tabelle delle menomazioni, comprensive del calcolo del danno biologico, non vengono tenute presenti per quanto riguarda gli infortuni domestici. Allo stato della normativa, dunque, l assicurazione in esame si differenzia da quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali perché ad essa non sono applicabili le ultime modifiche normative previste dal citato D.Lgs. n. 38/2000. In sintesi, alla assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico non si applicano in via analogica le disposizioni del Testo Unico, salvo nei casi espressamente indicati dalla legge n. 493/1999. 2.3 RENDITA L esistenza dei presupposti voluti dalla legge comporta, così come per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la corresponsione di una rendita vitalizia. Non sono, invece, previste altre prestazioni quali l indennità per inabilità temporanea, cure mediche e chirurgiche, accertamenti clinici, fornitura degli apparecchi di protesi, assegno per assistenza personale continuativa. La rendita, calcolata in base alla retribuzione convenzionale, è esente da oneri fiscali ed ora viene anche corrisposta ai superstiti in caso di infortunio mortale o di morte causata dai postumi dell infortunio domestico. Infatti, con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emesso in data 31 gennaio 2006, la copertura assicurativa è stata estesa ai casi di infortunio che abbiano come conseguenza la morte. Ai superstiti viene anche

corrisposto un assegno funerario poichè il DM 31 gennaio 2006, nel riconoscere la rendita ai superstiti, fa espresso riferimento all art. 85 del Testo Unico 1965 n. 1124, nel quale è previsto il suddetto assegno una tantum. La modifica migliorativa è stata effettuata in osservanza di quanto disposto dall art. 7, comma 5 della legge n. 493/1999 che aveva già previsto una possibilità di ampliare la copertura assicurativa mediante decreto ministeriale, purchè fosse accertato che l equilibrio finanziario ed economico del Fondo autonomo speciale istituito presso l Inail, gestore della assicurazione, lo consentisse. 3. Peculiari caratteristiche della assicurazione 3.1 NON AUTOMATICITA L obbligo di assicurarsi si coniuga, peraltro, con la non automaticità delle prestazioni, in ciò differendo dalla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La caratteristica determina che le prestazioni, in caso di infortunio, non vengano corrisposte qualora non sia stato pagato il premio. L iscrizione od il pagamento del premio successivi al verificarsi dell infortunio comportano, quindi, la non indennizzabilità dell evento lesivo già verificatosi, mentre si può avere diritto alla rendita solo per gli infortuni indennizzabili verificatisi dal giorno successivo alla data di iscrizione o di pagamento. Il premio deve essere pagato in un unica soluzione: tale scelta legislativa è stata determinata, fra l altro, dalla mancanza di un datore di lavoro responsabile del pagamento del premio. Il mancato pagamento del premio, determinando la violazione di un obbligo di legge, comporta l applicazione di una sanzione che, sospesa per un periodo di cinque anni - periodo ritenuto opportuno per il previsto rodaggio della legge - ora, allo scadere del termine, è applicabile. 3.2 NON INDENNIZZABILITA DELL INABILITA TEMPORANEA ASSOLUTA. L assicurazione prevede l indennizzo della sola invalidità permanente e quando vi siano postumi, che al momento della emanazione della legge erano stabiliti nella misura del 33%, ed a seguito dei miglioramenti legislativi intervenuti sono ora stabiliti nella percentuale del 27%, così come fissato dalla legge Finanziaria 2007 al comma 1257. Si nota, quindi, una evoluzione normativa intesa a potenziare la tutela assicurativa di questa particolare categoria di persone, ma si nota altresì che i passi in avanti vengono effettuati dal legislatore tenendo conto sempre delle condizioni di fattibilità, in relazione alla copertura degli oneri connessi alla estensione della assicurazione. Per tornare alla prestazione erogata, la legge stabilisce che la rendita viene corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; pertanto quest ultima dovrà, comunque, essere accertata ai fini di stabilire il dies a quo della rendita. Sarà, l interessato a documentare detta cessazione salvo il potere di verifica dell INAIL in quanto Istituto gestore dell assicurazione. 3.3 NON INDENNIZZABILITA DELLE MALATTIE DERIVATE DAL LAVORO DOMESTICO L assicurazione in esame prevede l indennizzo degli infortuni derivati dallo svolgimento del lavoro domestico e non il risarcimento delle malattie che possano da esso derivare. Non si può, infatti, escludere che determinate patologie vengano causate dal lavoro domestico, come dermatiti da detersivi o allergie, ma la scelta del legislatore, per ora è stata quella di limitare ai soli infortuni l obbligo assicurativo. Per inciso si rammenta che la differenza tra infortunio e malattia professionale consiste nel fatto che l infortunio è determinato da una causa violenta che agisce con immediatezza nel provocare l evento lesivo, mentre la malattia professionale è causata da un agente che lentamente produce i suoi effetti nel fisico del soggetto e quindi intercorre un lasso di tempo tra la causa e l effetto (malattia). Vi sono, comunque, delle patologie che sono determinate da causa violenta, che vengono perciò considerate infortunio sul lavoro, quali ad esempio l epatite e quindi dovrebbero essere indennizzate qualora verificatesi in occasione dello svolgimento del lavoro domestico. Spetterà all assicurato dimostrare - ed all Inail verificare - il nesso con il lavoro svolto. 3.4 REGRESSO - SURROGA Per espressa disposizione di legge l Istituto non esercita il diritto di regresso nei confronti dell assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare. Infatti, non essendovi un rapporto di subordinazione, non si tratterebbe di un azione di regresso nel senso proprio del termine, visto che non sussiste nessun datore di lavoro. E inoltre comprensibile, oltre ad essere equo ed il legislatore lo ha considerato, che non vi sia nessuna rivalsa tra i componenti di un nucleo legato da vincoli familiari, tenuto conto che trattasi anche di un lavoro gratuito, svolto per la cura del nucleo stesso, con vantaggio della stessa collettività, così come precisa l articolo 6 della legge.

Questo non esclude, però, che sia possibile l azione di surroga dell Istituto nei confronti dei terzi estranei al nucleo familiare qualora di essi sia la responsabilità dell infortunio indennizzabile (es: caduta di un vaso dalla finestra di un condomino che causa danno all assicurato/a). 3.5 DANNO BIOLOGICO - esclusione Il risarcimento del danno biologico, come si è detto in precedenza, non è previsto dalla legge istitutiva della assicurazione in esame. Il Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, nel disporre l indennizzo del danno biologico in attuazione della legge delega n. 144/1999, fa, infatti, riferimento all assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che, salvo espressi richiami della legge ora in esame, è diversa da quella prevista per gli infortuni domestici. L indennizzo del danno biologico derivante da infortunio domestico appare in ogni caso escluso ove si consideri la circostanza che l infortunio domestico è indennizzabile solo se determina una invalidità permanente attualmente pari o superiore al 27%, mentre il citato decreto legislativo prevede l indennizzo per danno biologico pari o superiore al 6%, ovvero pari o superiore al 16%: percentuali ben inferiori a quelle previste per gli infortuni domestici. 4. Requisiti soggettivi dell'assicurazione 4.1 PERSONE ASSICURATE Contrariamente a quello che comunemente si ritiene, l assicurazione non si riferisce solo alle donne cosiddette casalinghe, ma a tutti, uomini e donne che siano compresi tra i 18 e i 65 anni di età, purchè svolgano, in maniera esclusiva, attività di lavoro in ambito domestico. Ne consegue che possono essere persone assicurate gli studenti che vivono in famiglia o comunque a carico della famiglia anche se studiano e vivono periodicamente in una diversa città per ragioni di studio, i pensionati, le donne e gli uomini italiani o extracomunitari, i lavoratori a tempo determinato per il periodo che non lavorano, i lavoratori in cassa integrazione ad ore zero. Le suddette persone non devono svolgere altra attività al di fuori di quella svolta in ambito domestico. Sono, pertanto, escluse quelle persone, in particolare donne, che pur essendo impiegate o comunque svolgendo un lavoro all esterno, regolarmente retribuito e soggetto a forme di contribuzione obbligatorie, si attivino in casa nei lavori domestici che normalmente ogni donna compie nella vita quotidiana. Sono, altresì, escluse quelle persone che svolgono lavoro domestico retribuito, in quanto non deve esservi retribuzione e vincolo di subordinazione; si osserva, inoltre, che le colf sono tutelate dall assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al Testo Unico n. 1124 del 1965. Sono anche esclusi i religiosi in quanto non fanno parte di un nucleo familiare, i lavoratori utilizzati per tirocini formativi, in quanto la loro attività è assimilata alla attività lavorativa e sono già soggetti alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i lavoratori a part-time, perché svolgono una attività lavorativa che comporta l iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. Sono, infine, escluse dall assicurazione tutte le suddette persone che, pur assicurate in Italia, abbiano subito l infortunio al di fuori del territorio nazionale. E, dunque, ribadita la territorialità della esaminata assicurazione a differenza di quella obbligatoria di cui al citato Testo Unico n. 1124/1965 che tutela i lavoratori italiani contro gli infortuni anche nello svolgimento del lavoro all estero. 4.2 AMBIENTE DOMESTICO Le persone assicurate devono svolgere l attività in ambito domestico, pertanto è necessario definire detto ambito. Si intende per ambiente o ambito domestico la sfera di azione circoscritta dalle mura della abitazione o ad essa assimilabile, quali edifici galleggianti fissati alla riva stabilmente ed usati per abitazione, roulotte ecc. nonché le pertinenze di questa (garage, cantina, terrazza, giardino), le parti condominiali (scale, solai, terrazze condominiali, fontane, atri d ingresso ecc.). Nel concetto di ambito domestico è compresa anche la seconda casa di villeggiatura, con le relative pertinenze e le parti condominiali comuni, dove si trasferisce il nucleo familiare periodicamente, così come la casa dove lo studente vive, a periodi, per ragioni di studio in altra città pur essendo a carico della famiglia. La dizione ambito domestico adottata dal legislatore quale requisito per l assicurazione, restringe l ambito di copertura assicurativa, diversamente dalla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per la quale è indennizzabile ogni infortunio avvenuto in occasione di lavoro.

Ne consegue che è da ritenere non indennizzabile l infortunio verificatosi fuori dal portone dello stabile, nel portare, ad esempio, la spazzatura al cassonetto o nel recarsi al negozio sottostante l abitazione per la spesa, pur essendo l attività svolta connessa con il lavoro domestico. Per espressa volontà del legislatore l infortunio in itinere non è, quindi, previsto nella assicurazione in esame. 4.3 LAVORO DOMESTICO La legge definisce lavoro domestico l attività o insieme di attività svolte nell ambito domestico (come sopra definito). Tale attività deve necessariamente avere tre caratteristiche: 1. essere svolta gratuitamente; 2. essere effettuata senza vincolo di subordinazione (il che, come già precisato, esclude dalla assicurazione il lavoro svolto dalle colf e da chiunque assista persone di una famiglia dietro compenso); 3. essere svolto in via esclusiva, con ciò escludendo dalla tutela assicurativa chi svolga attività domestica pur avendo un lavoro esterno retribuito e soggetto a forme obbligatorie di previdenza sociale. In quest ultima ipotesi potremmo chiederci se la tutela assicurativa persista anche nel caso in cui la persona svolga fuori dal nucleo familiare un lavoro in nero. In teoria, si dovrebbe escludere la tutela, in quanto il lavoro è svolto al nero, per inadempienze del datore di lavoro, ma rimane sempre un lavoro che dovrebbe comportare l iscrizione alle forme obbligatorie di previdenza sociale. Più propriamente, l attività deve consistere nella cura delle persone che fanno parte del nucleo familiare (es: preparare i pasti, alzare dal letto la persona e coricarla, sorreggere la persona nel camminare, provvedere alla pulizia, ecc) e nella cura dell ambiente dove vive il nucleo familiare ( es: lavare i pavimenti, le finestre, chiudere le porte o le finestre in occasione di intemperie o per difesa della privacy, usare elettrodomestici ecc). 4.4 NUCLEO FAMILIARE Il lavoro domestico deve essere finalizzato alla cura del proprio nucleo familiare. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il nucleo familiare viene definito il complesso delle persone abitualmente conviventi tra loro, siano esse legate da vincoli di sangue o di affinità, sia che tra esse esista un obbligo di mutua assistenza. In sostanza, secondo la Corte di cassazione, il nucleo familiare è caratterizzato dalla convivenza e dalla reciproca assistenza. Più in particolare, il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 stabilisce quello che si intende per famiglia ai fini anagrafici: ossia un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Tale ultima definizione è stata, sostanzialmente, recepita dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2000 di attuazione della legge. Ci si domanda, innanzitutto se, da tale previsione, debba considerarsi esclusa una persona single. Soccorre lo stesso D.P.R. n. 223/1989 che testualmente stabilisce come una famiglia anagrafica possa essere costituita da una sola persona. Mutando il termine di famiglia con quello di nucleo familiare, si può ritenere che anche un single è tutelato contro gli infortuni domestici; in tal senso si è espresso anche il Decreto interministeriale di attuazione della legge. Ugualmente è da valutare il caso di un coniuge separato che resta, però, economicamente a carico dell altro coniuge: in effetti con la separazione personale, non vivendo più nell abitazione comune, il coniuge separato non fa più parte del nucleo familiare dell altro coniuge, anche se è a carico di quest ultimo ai fini economici. Al contrario i conviventi, proprio in quanto tali, possono ritenersi parte del medesimo nucleo familiare, anche se non legati da vincolo matrimoniale; si potrebbe ancor più ipotizzare che i conviventi costituiscano un nucleo familiare ancorchè siano del medesimo sesso. Sarebbe, invece, da considerare al di fuori della previsione normativa, l infortunio verificatosi nella abitazione di un parente che viene assistito, ma dimora in casa distinta da quella in cui si trova il proprio nucleo familiare, ciò in quanto la persona anche se assistita, non fa parte del medesimo nucleo familiare. Potrebbe creare qualche perplessità il caso in cui lo studente, pur essendo ancora a carico della famiglia, abbia casa in altro comune per ragioni di studio. Senonchè si può affermare che lo studente faccia tuttora parte del medesimo nucleo familiare, anche se temporaneamente distaccato per quei periodi coincidenti con gli impegni scolastici.

5. Oggetto dell'assicurazione Oggetto della assicurazione sono gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro domestico e che abbiano determinato una invalidità permanente al lavoro del 27%. La legge Finanziaria 2007, art.1, comma 1257 ha ridotto la percentuale che prima era del 33%. Appare evidente che il legislatore è intervenuto con l intento di migliorare le condizioni di indennizzabilità avuto riguardo al fatto che, la percentuale, in precedenza prevista era, in effetti, molto alta e lasciava fuori dall indennizzo una buona parte di infortunati. La definizione di infortunio può sicuramente essere ripresa dal concetto generale recepito dal Testo Unico 1965 n. 1124, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, né il legislatore risulta aver diversamente voluto in questa particolare forma di assicurazione. A riprova di quanto detto sta il testo della legge n. 493/1999 che, nell istituire l assicurazione in esame, afferma, fra l altro, come lo Stato riconosca e tuteli il lavoro anche svolto in ambito domestico, con ciò equiparandolo in linea generale al lavoro esterno e retribuito ed affermando la tutela del rischio di invalidità permanente derivante da infortunio così come previsto dal citato Testo Unico. Pertanto, si intende per infortunio domestico l evento lesivo determinato da causa violenta, in occasione di lavoro, in ambito domestico, dal quale sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27%. Nella causa violenta si dovrebbe intendere compresa anche quella più specificatamente definita come virulenta cioè quella che determina una patologia per effetto di un fattore che agisce immediatamente e con violenza. La legge fa una distinzione tra infortunio avvenuto in occasione e infortunio avvenuto a causa dello svolgimento del lavoro svolto in ambito domestico. Detta distinzione appare un ulteriore elemento per escludere i casi di infortunio che non possono considerarsi in alcun modo collegati con lo svolgimento del lavoro domestico. Potrebbe così considerarsi infortunio direttamente causato dal lavoro domestico la caduta da una scala dove la persona assicurata era salita per pulire le finestre, i libri di una libreria ecc. Potrebbe considerarsi verificata in occasione di lavoro domestico la caduta dell assicurato sulle scale del proprio condominio mentre lo stesso si recava al portone per gettare l immondizia nel cassonetto; in quest ultimo caso ipotizzato, l infortunio, a rigore, si sarebbe verificato nello svolgimento di un attività (andare al cassonetto) connessa con quella più specificatamente domestica di pulizia della casa. Sono, parimenti, esclusi, in quanto derivati da fattori eccezionali e non prevedibili, tutti gli infortuni causati dal crollo di immobili per cedimenti strutturali, da tumulti popolari, guerra, alluvioni. Come già detto, costituiscono ora oggetto di assicurazione gli infortuni mortali a seguito di quanto disposto dal D.M. 31 gennaio 2006. Questa è stata una scelta del legislatore che ha disciplinato la materia ponendo altresì, dei limiti. L ampliamento dell assicurazione ai casi di infortunio da cui sia derivata la morte, elimina i sospetti di incostituzionalità della legge che si potevano avere, considerando che, in precedenza, era innegabile una disparità di trattamento con quanto previsto per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Peraltro si osserva che l assicurazione in esame è stata trattata a parte dal legislatore, con apposita legge distinta dal Testo Unico 1124/1965 e con peculiarità proprie e che rientra nel potere discrezionale del legislatore regolare distintamente una materia che riguarda gli infortuni di categorie diverse di soggetti. D altra parte la volontà del legislatore di differenziare la materia in esame dalla disciplina degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali appare evidente, in quanto la legge n. 493/1999 è inserita in un contesto di norme essenzialmente diverse, quali quelle di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di civile abitazione (art. 3) di spettanza del Servizio sanitario nazionale. Più specificatamente, dal lato tecnico si evince che la legge istitutiva della assicurazione in esame richiama le norme del Testo Unico 1224/1965 in casi particolari, con ciò dimostrando che per il resto la materia viene diversamente disciplinata.

6. Prestazioni Facendo riferimento a quanto in precedenza detto, l assicurazione in esame prevede le seguenti prestazioni: 1. una rendita per invalidità permanente; 2. una rendita ai superstiti; 3. un assegno funerario. Sono invece escluse le cure mediche e chirurgiche, gli accertamenti clinici, la indennità per l invalidità temporanea, la fornitura degli apparecchi di protesi. 7. Premi assicurativi Il legislatore ha voluto riconoscere il carattere eminentemente sociale della assicurazione stabilendo un premio unitario molto basso, che consenta il pagamento alla maggior parte della popolazione e, nello stesso tempo, ha previsto che, laddove i soggetti abbiano un reddito inferiore a un prefissato parametro, il premio sia a carico dello Stato. Più precisamente, il premio resta a carico dello Stato quando il reddito individuale lordo non sia superiore a Euro 4.648,11 o si appartenga ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non sia superiore a Euro 9.296,22 annui. E esonerato dal pagamento del premio anche quel soggetto che non ha nessun reddito personale e nello stesso tempo appartenga ad un nucleo familiare che abbia un reddito complessivo non superiore a Euro 9.296,22 e cioè tanto basso che non consenta di pagare il premio alla persona che abbia i requisiti per l assicurazione. Diversamente sarebbe il caso in cui l assicurato/a non abbia reddito personale, ma il nucleo familiare abbia un reddito complessivo superiore ad Euro 9296,22; in questa ipotesi non sussiste l esonero dal pagamento in quanto si presume che lo stesso nucleo familiare provveda a pagare il premio. Al fine di valutare se il soggetto assicurato sia o meno a carico dello Stato, bisogna considerare quali voci siano da escludere dal concetto di reddito. Per analogia di questioni, si possono considerare i medesimi parametri individuati ai fini della erogazione dell assegno sociale, di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335 art. 3, comma 6. Pertanto dovrebbero essere esclusi dal concetto di reddito: l assegno sociale, la pensione per un importo pari ad 1/3 della pensione, la casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto. 8. Contenzioso Per la gestione dell assicurazione la legge ha previsto l istituzione di uno speciale Fondo presso l INAIL, con contabilità separata. Al fondo sovraintende un comitato cui vengono attribuiti speciali compiti tra i quali quello di vigilare sull afflusso dei contributi e sulla erogazione delle prestazioni. Considerato il suddetto potere di vigilanza al Comitato Amministratore del Fondo spetta, di conseguenza, quello di decidere sui ricorsi che gli assicurati possono proporre sia in materia di contributi sia in tema di prestazioni nel caso che non accettino le decisioni adottate dall Istituto. La legge prevede, quindi, un particolare, specifico ricorso amministrativo, diverso da quelli indicati dal Testo Unico 1965 n. 1124 per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, in ordine alla medesima materia dei contributi e delle prestazioni. I termini di proposizione del ricorso sono di 90 gg. dalla data del provvedimento impugnato e si deve dedurre che il suddetto termine decorra, più precisamente, dalla comunicazione del provvedimento stesso. La legge prevede che, trascorsi inutilmente 120 gg. dalla presentazione del ricorso, gli interessati possano adire l autorità giudiziaria. E, pertanto, previsto un silenzio rifiuto dell Amministrazione che consente di rivolgersi al giudice ordinario in analogia a quanto previsto per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Detto termine non esclude quanto anche disposto dall articolo 443 del codice di procedura civile che prevede la possibilità di ricorrere all autorità giudiziaria quando, comunque, siano trascorsi 180 gg. dalla data in cui sia stato proposto il ricorso amministrativo.

Il termine di 180 gg. va inteso come termine ultimo per attendere il provvedimento amministrativo di decisione del ricorso e per non incorrere nella dichiarazione di improcedibilità della domanda da parte del giudice medesimo. L azione giudiziaria per conseguire la rendita si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell infortunio, con postumi permanenti, essendo questo il momento in cui sorge il diritto dell infortunato e quindi la possibilità di far valere detto diritto secondo i principi generali (art. 2935 c.c.). La prescrizione rimane però sospesa durante la liquidazione amministrativa della rendita. Tuttavia, la liquidazione amministrativa della rendita si deve concludere entro il termine di 330 giorni trascorsi i quali la prescrizione torna, quindi a decorrere. In sintesi, i termini da tenere presenti sono: 1. 90 gg. per proporre ricorso al Comitato Amministratore contro i provvedimenti dell Istituto che riguardano l obbligo assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione, la misura della prestazione; 2. 120 gg. dalla presentazione del ricorso per adire il giudice sia che l Istituto si sia pronunciato in senso sfavorevole, sia che l Istituto non si sia pronunciato (silenzio rigetto) nel senso che prima dei suddetti 120 gg. non si può andare dal giudice; 3. 3 anni dal giorno dell infortunio indennizzabile piu 330 giorni per proporre l azione giudiziaria al fine di conseguire la prestazione. Da quanto sopra si evidenzia come nella materia non siano stati considerati i termini già previsti per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al T.U. 1124/65, ma siano stati stabiliti autonomamente. 9. Conclusioni Da quanto sopra indicato, appare evidente che, l assicurazione contro gli infortuni domestici ha peculiarità proprie e ben si distingue dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal Testo Unico 1124/65, come riformato dal Decreto Legislativo n. 38/2000. E innegabile, tuttavia, che vi siano dei punti in comune con l assicurazione prevista dal Testo Unico del 1965 se non altro perché in più occasioni la legge istitutiva dell assicurazione contro gli infortuni domestici lo richiama espressamente. Innanzi tutto, entrambe le assicurazioni sono obbligatorie per legge e sono gestite dal medesimo Ente Pubblico, né può negarsi che l assicurazione contro gli infortuni domestici assolva anch essa a quel dovere di tutela della salute del cittadino sancito dalla Costituzione. Vero è che l assicurazione in esame offre un minimo di tutela, non prevede le stesse prestazioni che sono stabilite in caso di infortuni sul lavoro, non indennizza le eventuali malattie che potrebbero, in ipotesi, derivare dal lavoro domestico, non prevede l indennità per invalidità temporanea né le cure mediche né l assegno per assistenza personale ecc. Ma la tutela del lavoro domestico, realizzata per la prima volta nel nostro Paese, costituisce un importante passo in avanti nel riconoscimento della dignità e del valore sociale di ogni forma di lavoro. Sicuramente la legge dovrà essere perfezionata ancora e non si escludono ulteriori miglioramenti, oltre quelli effettuati con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2006 e con la Legge Finanziaria 2007, ma per il momento ha garantito la tutela ad una fascia di persone prima ignorate con un minimo di spesa e, perfino, gratis laddove le persone assicurate non abbiano alcuna possibilità di pagare, intervenendo lo Stato a sopportarne i costi, così ribadendo la rilevanza sociale della assicurazione stessa.