C O M U N E D I PONTEDELL OLIO PROVINCIA DI PIACENZA



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ALLEGATO B C O M U N E D I PONTEDELL OLIO PROVINCIA DI PIACENZA VIA VITTORIO VENETO, 147 29028 PONTEDELL OLIO Tel. 0523/874411 Fax 0523/874444 CAPITOLATO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE ANNESSA AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI PONTE DELL OLIO DENOMINATO CEMENTIROSSI TRA IL COMUNE DI PONTE DELL OLIO E ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO Il Comune di Ponte dell Olio, concede all.. con sede in.,., in seguito denominata Concessionaria, la gestione della palestra comunale annessa al centro sportivo comunale denominato Cementirossi di proprietà del Comune di Ponte dell Olio, sito in Via Boggiani. Le aree, i locali e le strutture date in gestione alla Concessionaria sono evidenziati nella planimetria allegata (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente capitolato e comprendono i sottoindicati immobili riservati a specifiche attività: - palestra comunale con spogliatoi e locali annessi (piano terra) con esclusione dello spogliatoio a servizio del campo da calcio in erba sintetica posto sul lato sud ovest del plesso sportivo; - centrale termica ed unità di trattamento aria ed in generale impianti tecnologici a servizio dell impianto; - area scoperta pertinenziale ART. 2 SCOPO DEL CAPITOLATO Lo scopo del capitolato consiste nella gestione dell impianto per le finalità che l Amministrazione Comunale persegue ai sensi delle disposizioni di cui all art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, all art. 90 Disposizioni per l attività sportiva dilettantistica, commi 24 e 25, della Legge 27.12.2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003), agl art. 1 e 2 della Legge Regionale 6 luglio 2007, n. 11 Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali. La gestione dell impianto non può essere effettuata per altri scopi per cui la concessione è disposta. Il Comune concedente considera elemento determinante al fine del presente capitolato gli obiettivi di carattere sportivo e ricreativo, quali risultano dallo statuto della società concessionaria. L eventuale variazione dello statuto comporta la revisione della presente convenzione. ART. 3 USO DELL IMPIANTO La Concessionaria deve gestire l impianto in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia. La concessionaria deve osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell impianto in oggetto.

ART. 4 DURATA E CORRISPETTIVO DELLA CONVENZIONE La presente convenzione ha inizio dalla data della sua stipula e avrà termine il giorno 30.08.2013 con possibilità di proroga di un anno e per una sola volta ad insindacabile giudizio dell Amministrazione ed in ragione degli investimenti che l associazione affidataria, in accordo con il Comune, è disposta a fare sull impianto. La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata all Amministrazione comunale entro e non oltre mesi 4 dalla scadenza della convenzione completa di motivata proposta d intervento sull immobile. La Concessionaria potrà dare in uso l impianto a società sportive e/o ad altri utenti, nel rispetto delle limitazioni di seguito dettagliate e secondo un tariffario che annualmente, se variato, dovrà essere approvato dall Amministrazione comunale; l attuale tariffario è allegato in calce alla presente (Allegato B) ART. 5 ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA La Concessionaria deve indicare un giorno alla settimana, nel quale il Responsabile del Servizio Sport si riserva il diritto di concedere l impianto a terzi, ai sensi dell art. 6 della presente convenzione. Qualora la Concessionaria non indichi il giorno a disposizione dell Amministrazione Comunale, il Responsabile del Servizio Sport lo stabilirà d ufficio. Resta da subito inteso che l impianto sarà a disposizione del Comune di Ponte dell Olio per la tradizionale giornata organizzata Corpo bandistico pontolliese, usualmente prevista nel corso del mese di novembre Sono a carico della Concessionaria le seguenti opere e servizi: - sorveglianza, apertura e chiusura del Centro (aree, attrezzature e locali) ogni e qualvolta si renda necessario; - pulizia completa dell impianto escluse le pulizie straordinarie in occasione di manifestazioni extrasportive di cui al successivo art. 6; - conduzione impianti tecnologici, elettrici, di riscaldamento, termoventilazione, raffrescamento ed erogazione di acqua calda; - trattamento delle acque; - manutenzione ordinaria degli spazi oggetto di convenzione; - manutenzione ordinaria dei locali, dei servizi e delle attrezzature; - organizzazione di attività didattiche; - direzione amministrativa, tecnica e organizzativa; - spese per l acquisto di materiale vario e quant altro necessiti alla normale conduzione dell impianto; - eventuale sgombero della neve nelle immediate vicinanze dell impianto; - il rispetto integrale del piano di utilizzo dell impianto e del piano di conduzione tecnica dell impianto redatti ai sensi dell art. 5, commi 6 e 7, della Legge Regionale 6 luglio 2007, n. 11, documenti da intendersi allegati quali parti integranti alla convenzione; - versamento di un canone annuale pari a. da corrispondere entro il mese di dicembre di ogni anno; il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 31.12.2011 - in ragione di una più o meno virtuosa gestione dei consumi (acqua, luce e gas) e considerato che sulla base dei dati registrati negli ultimi anni è stato individuato un range di spesa compreso tra 28.000 ed 33.000, il Concessionario dovrà versare al Comune il 50% della maggior spesa compresa tra la prima e la seconda soglia ed il 100% della maggior spesa superiore alla seconda soglia. Parimenti, qualora l ammontare della spesa fosse al di sotto della prima soglia, il Concessionario avrà diritto al 50% del risparmio ottenuto. Tale valore verrà determinato a consuntivo e farà riferimento alle fatturazione di acqua, luce e gas riferibili al periodo settembre 2011/agosto 2012 compresi; 2

- a garanzia delle somme di cui al punto precedente a costituire, anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, una cauzione per l importo di 7.500,00 e soddisfare l obbligazione assunta a semplice richiesta del Comune, con l esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria La Concessionaria si obbliga a propria cura e spese ad effettuare tutti i lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari per conservare la destinazione dell immobile concesso in relazione all uso per cui è adibito; per la definizione di tali interventi si farà riferimento a quanto disposto alla lett. a) dell art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 1. GESTIONE IMPIANTI E UTENZE IMPIANTI - Riscaldamento (corpi scaldanti) - Elettrici (distribuzione illuminazione sicurezza fari) - Idraulici e sanitari - Antincendio (idranti UNI 70 estintori 34A) Il Comune è responsabile della gestione degli impianti e del rispetto di tutta la normativa vigente per gli impianti e dovrà a propria cura e spesa, provvedere alla conduzione e gestione degli impianti su indicati impiegando personale specializzato. Dovrà altresì mantenere in perfetta efficienza gli impianti provvedendo direttamente alla manutenzione ordinaria preventiva e periodica. Resta comunque salvo quanto determinato nei punti precedenti. ALLACCIAMENTO IMPIANTI Per tutta la durata della convenzione i contratti di utenza saranno in carico al Comune di Ponte dell Olio. Eventuali nuovi allacciamenti e/o collegamenti effettuati dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Sport e la Concessionaria dovrà altresì produrre la dichiarazione di conformità alle vigenti normative di sicurezza. Resta comunque salvo quanto determinato nei punti precedenti. CLASSIFICAZIONE IMPIANTO L impianto oggetto della concessione, destinato alle competizioni sportive, è classificato per capienza superiore a 100 spettatori. Il Comune dovrà fornire alla Concessionaria regolare certificato di collaudo dell impianto oggetto della presente convenzione, completo delle necessarie autorizzazioni; alla Concessionaria sono assegnati, con oneri a suo carico, tutti i rimanenti compiti previsti D.M. 18 Marzo 1996. ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE Sono a carico del Comune di Ponte dell Olio: - tutte le spese di manutenzione straordinaria, ad eccezione di quelle imputabili al cattivo uso degli impianti o per danni causati da persone (atleti, dirigenti, allenatori, pubblico ecc.) da accertare in 1 D.P.R. 08.06.2001 n. 380 3. Definizione degli interventi edilizi. 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; ( omissis ) 3

contraddittorio tra la Concessionaria e i tecnici Comunali dell Ambito Servizi al Patrimonio ed Infrastrutture, anche se l impianto fosse stato concesso a terzi dal Comune di Ponte dell Olio. - Le spese per i consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento della struttura, fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 5. Il Responsabile del Servizio Sport del Comune di Ponte dell Olio, previo nulla osta dell Amministrazione comunale, si riserva comunque il diritto di concedere l impianto a terzi per svolgere manifestazioni di carattere sportivo e/o extrasportivo, nei giorni e negli orari liberi da impegni. La Concessionaria in tali occasioni è tenuta a svolgere i compiti ad essa assegnati dalla presente convenzione, esigendo per tali servizi la quota del tariffario vigente con esclusione delle attività esentate. ART. 7 OBBLIGATORIETA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione s intende vincolante per la Concessionaria dal momento dell accettazione della medesima, mentre per l Amministrazione Comunale tale vincolo avrà effetto solo dopo la data di esecutività della Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi dell art. 192 del D.L.vo 267/2000. ART. 8 SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE REVOCA E MODIFICA DELLA CONVENZIONE RINUNCIA DELLA CONCESSIONE Il Responsabile del Servizio Sport, potrà revocare o sospendere l attività programmata della Società Concessionaria sugli impianti stessi, per ragioni di carattere eccezionale o per lo svolgimento di manifestazioni di particolare importanza. Per motivi di interesse pubblico, il Responsabile del Servizio Sport può sostenere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Concessionaria. La presente convenzione può essere revocata dal Responsabile del Servizio Sport, previa diffida, con provvedimento motivato per ragioni di interesse pubblico. Tale facoltà deve essere preceduta da preavviso da notificarsi alla concessionaria non meno di 30 giorni prima della data fissata per la revoca, senza alcun obbligo di indennizzo per la risoluzione anticipata. Il Responsabile del Servizio Sport ha diritto di promuovere, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, la revoca o la sospensione del contratto, previa diffida, in caso di violazione da parte della Concessionaria delle presenti norme, che a tale riguardo si ritengono tutte essenziali, con riserva di ogni e più ampio risarcimento danni. Il Responsabile del Servizio Sport e la Concessionaria possono, in accordo, procedere a modificare la presente convenzione. E facoltà della Concessionaria rinunciare alla concessione con l obbligo di comunicare la rinuncia, con raccomandata R/R alla proprietà con un preavviso almeno di 180 giorni dalla data del rilascio. ART. 9 RESPONSABILITA DI GESTIONE Per la gestione dei servizi agli immobili concessi la Concessionaria destinerà il proprio personale, sollevando il Comune di Ponte dell Olio da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Sono inoltre a carico della Concessionaria tutti gli eventuali oneri di natura fiscale, previdenziale e assistenziale derivanti dall utilizzo di detto personale. La Concessionaria risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, per le mansioni assunte segnalando per iscritto ogni difetto di funzionamento al Responsabile del Servizio Sport interrompendo l uso nei casi di disfunzione e prendendo le immediate precauzioni. 4

ART. 10 VIGILANZA Il Responsabile del Servizio Sport, tramite gli uffici competenti mantiene la vigilanza dei beni oggetto della presente convenzione. Al Responsabile del Servizio Sport, è attribuito il controllo e la verifica della buona esecuzione della conduzione di tutti i beni concessi e l osservanza della presente convenzione con l ausilio di incaricati di sua fiducia. ART. 11 PUBBLICITA COMMERCIALE La Concessionaria è autorizzata ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all interno dell impianto oggetto dalla concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. L Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, a causa dell installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ponte dell Olio. La Concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico della concessionaria l onere del canone sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale. Tutte le forme pubblicitarie, all interno e all esterno del complesso sportivo sono tenute al pagamento del canone di pubblicità secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507 e del Regolamento Comunale relativo. Detto canone deve essere versata al gestore del servizio per l accertamento e la riscossione del Canone Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni. La Concessionaria risponde in solido per l assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi. La manutenzione dei cartelloni, delle reclames, delle insegne ovvero dei mezzi pubblicitari in genere saranno a carico totale della Concessionaria. ART. 12 RESPONSABILITA VERSO TERZI La Concessionaria si obbliga a condurre gli immobili concessi, comprensivi degli impianti sportivi e la relativa attrezzatura, ai sensi della presente convenzione, con tutte le cautele necessarie per evitare danni a terzi di qualsiasi genere. Il Comune si obbliga a stipulare tempestivamente e a mantenere per tutta la durata della convenzione, con primaria Compagnia, assicurazione avverso i rischi di incendio, scoppio, danneggiamento e simili anche per atti vandalici (compreso il rischio vicini), in relazione alla concessione, nonché idonea copertura assicurativa per eventuali danni arrecati, nell esercizio della propria attività, alla proprietà o a terzi; terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i relativi danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza della concessione, da chiunque o comunque provocati. ART. 13 INTERVENTI STRAORDINARI La Concessionaria ha la facoltà di eseguire con totale onere a suo carico, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Sport, tutte le opere, anche murarie, che fossero necessarie per il miglior godimento del lotto concesso, purchè non comportino modifiche alla destinazione d uso. La Concessionaria deve, in ogni caso, richiedere a propria cura e spese la relativa D.I.A. o Permesso di costruire. Tutte le opere effettuate accederanno gratuitamente alla proprietà senza che la Concessionaria possa vantare alcun diritto o compensi ed altro. Il Comune di Ponte dell Olio, su regolare richiesta della Concessionaria per lavori ed interventi preventivamente autorizzati a norma di legge, valuterà la possibilità fatti salvi i provvedimenti che saranno adottati in sede di approvazione dei Bilanci Comunali di erogare un contributo finanziario. 5

E vietato utilizzare i locali, le aree e le attrezzature diversamente da quanto previsto dalla presente Convenzione. Qualora la Concessionaria intervenga abusivamente sui beni concessi, nonché ponga in essere opere che modifichino la destinazione d uso degli immobili dati in concessione, dovrà entro cinque (5) giorni dalla notifica dell ordine di ripristino dello stato di fatto, dare avvio ai lavori a propria cura e spesa, nei tempi e nelle modalità indicate dal Responsabile del Servizio Sport, senza alcun rimborso da parte del Comune di Ponte dell Olio al termine del contratto. Non ottemperando a tale ordine, la Concessionaria sarà dichiarata decaduta ai sensi dell art. 15 della presente convenzione e dovrà risarcire i danni nonché gli oneri derivanti all Amministrazione per l esecuzione dei lavori di ripristino. ART. 14 DANNI ALLE ATTREZZATURE ED AGLI ARREDI La Concessionaria è direttamente responsabile dell uso di tutti i beni oggetto della presente convenzione, delle attrezzature e degli arredi, di proprietà del Comune di Ponte dell Olio. La Concessionaria è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, fatte salve le normali usure, di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati agli immobili e impianti sportivi concessi, alle attrezzature ed agli arredi di cui sopra. La Concessionaria è tenuta ad usare tutti gli immobili concessi con diligente cura, provvedendo alle spese di manutenzione ordinaria nonché ai lavori che si rendessero necessari per conservare agli immobili la loro destinazione d uso in relazione all uso a cui sono adibiti. Gli eventuali danni arrecati ai beni di proprietà del Comune di Ponte dell Olio dovranno essere risarciti sulla base delle perizie dei competenti Uffici comunali. ART. 15 UTILIZZO PALESTRA DA PARTE DI SOCIETÀ SPORTIVE PONTOLLIESI La Concessionaria si obbliga a concedere prioritariamente in uso l impianto sportivo a Società sportive pontolliesi sulla base di un calendario che le Società stesse dovranno predisporre e trasmettere al Comune ed alla Concessionaria entro e non oltre mesi uno dalla stipula della presente convenzione. La Concessionaria si obbliga deve consentire la piena fruibilità da parte degli associati e dei terzi al fine di garantire l uso pubblico dell impianto per l esercizio delle attività sportive di pertinenza, evitando nel modo più assoluto tutte quelle discipline che seppur sportive, possano creare danni alle superfici di gioco, agli attrezzi, alle aree esterne ed a tutto quanto formi la dotazione degli impianti. La Concessionaria si obbliga inoltre a concedere prioritariamente in uso l impianto sportivo a Società sportive pontolliesi ed a garantire, in modo agevolato, la fruizione da parte di scuole, disabili, minori ed anziani, nonché a riservare l uso gratuito dell impianto per 10 giorni all anno per eventuali iniziative direttamente organizzate dal Comune. La Concessionaria in tali occasioni è tenuta a svolgere i compiti ad essa assegnati dalla presente convenzione, esigendo per tali servizi la quota del tariffario vigente con esclusione delle attività esentate. ART. 16 INADEMPIMENTO E DECADENZA DELLA CONCESSIONARIA Nel caso in cui la Concessionaria, a seguito di formale diffida, non ottemperi agli obblighi della presente convenzione o a norma di legge o regolamentari relativi ai servizi d istituto, il Responsabile del Servizio Sport potrà sostituirsi ad essa nel compimento degli atti necessari al fine di assicurare la continuità del servizio, fatta salva comunque la responsabilità per danni della concessionaria medesima. Si potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza della concessionaria, sempre che la medesima, diffidata ad eliminare le irregolarità riscontrate, non vi provveda entro un perentorio termine indicato nel provvedimento di diffida. La Giunta Comunale può dichiarare decaduta la Concessionaria quando, sulla base delle risultanze di verbali di accertamento per negligenza e imperizia, è compromessa la buona riuscita dei servizi e dei lavori. In caso di decadenza, la concessionaria ha solo diritto al 6

pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà tenuta a rimborsare il maggiore onere che derivasse all Amministrazione dalla stipula di una nuova convenzione e di un appalto diretta. ART. 17 CONTROVERSIE In caso di controversia tra il Comune di Ponte dell Olio e la Concessionaria, le parti eleggono domicilio legale in Piacenza e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto competente il Foro di Piacenza. E esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale. ART. 18 ONERI FISCALI E SPESE Tutte le spese, ivi comprese quelle di registrazione, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a carico della Concessionaria, nessuna esclusa. ART. 19 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI E fatto espresso divieto alla Concessionaria di cedere a terzi il presente contratto, fatta salva l eventuale stipula di apposite scritture private, da sottoscrivere esclusivamente con associazioni sportive pontolliesi, atte a regolare diversi rapporti tra le parti; l Amministrazione comunale resterà comunque indenne da qualsiasi responsabilità nella gestione del palazzetto. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e determina la revoca della concessione. Al termine del contratto la Concessionaria dovrà restituire al Comune gli immobili, mantenuti efficienti, funzionanti ed in buone condizioni di conservazione. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del regolamento comunale per la gestione degli impianti, del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. Il presente capitolato si costituisce di n. 7 fogli scritti su un unica facciata oltre a n. 2 allegati Letto, approvato e sottoscritto Ponte dell Olio lì f.to. in qualità Presidente.. f.to Sozzi Arch. Mario in qualità di Responsabile del Servizio Sport del Comune di Ponte dell Olio 7

ALLEGATO A 8

ALLEGATO B Tariffe palazzetto dello sport Attività Tariffe Tariffe per associazioni sportive pontolliesi Attività sportiva e partite giovanili (orari pomeridiani e mattutini) 22,00/ora 18,00/ora Attività sportiva adulti (volley, calcetto, pallacanestro, ecc..) Gare pallavolo, pallacanestro, calcetto Manifestazioni sportive varie e tornei di durata fino a 5 ore comprensive degli allestimenti Manifestazioni sportive varie e tornei di durata di una giornata 44,00/ora 100,00 a partita 200,00 fino a 5 ore 350,00 una giornata 37,00/ora 85,00 a partita 170,00 fino a 5 ore 300,00 una giornata 9