MATRIMONIO COME ATTO. Il matrimonio è un atto volontario con il quale due soggetti di sesso diverso dichiarano la volontà di costituire quel vincolo che la Costituzione, all art. 29, comma I, pone a fondamento della famiglia legittima. Nel nostro ordinamento giuridico sono disciplinati tre diversi tipi di matrimonio: il matrimonio civile, il matrimonio canonico con effetti civili (o concordatario) ed il matrimonio celebrato davanti a ministri diversi dal culto cattolico. Nel matrimonio, come in ogni atto e negozio giuridico, si distingue un profilo attinente all atto, ossia alla manifestazione di volontà, ed un profilo attinente al rapporto, ossia a quel complesso di diritti e di doveri che dall atto scaturiscono. Dal punto di vista dell atto, vengono in questione la forma della celebrazione e, prima ancora, le condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio, inosservate le quali si determina l invalidità dell atto stesso. Dal punto di vista del rapporto vengono in questione, invece, gli effetti che, per gli sposi, derivano dalla avvenuta celebrazione, quindi i rapporti personali e patrimoniali che si instaurano tra i coniugi e con i figli, nonché l eventuale sospensione dell efficacia derivante da separazione personale, ovvero il definitivo scioglimento derivante da morte di uno dei due coniugi o da pronuncia di divorzio, termine questo estraneo al linguaggio legislativo ma entrato ormai nel linguaggio comune ad indicare la fine del rapporto matrimoniale. La distinzione in esame, che solitamente se riferita ad un atto giuridico ha valore puramente descrittivo e sistematico, è particolarmente rilevante in questo ambito in quanto su di essa si modella la diversità di di- 1
sciplina giuridica tra il matrimonio civile (e quello celebrato dal ministro di culto acattolico) da un lato, ed il matrimonio c.d. concordatario dall altro. Nell ambito dell ordinamento giuridico italiano convivono, infatti, sia il matrimonio civile, sia quello concordatario, che altro non è se non un matrimonio contratto secondo le regole proprie del diritto canonico (matrimonio religioso con valore di sacramento) con effetti anche civili, una volta adempiuto, a date condizioni, l onere di trascrizione nel registro degli atti dello stato civile italiano. Invero, mentre per il primo, la disciplina dell atto - che coinvolge tutti i problemi attinenti alla sua validità - e la disciplina del rapporto - che si riferisce al complesso dei diritti e dei doveri da esso scaturenti nei rapporti tra i coniugi e tra genitori e figli - rientrano nell ambito dell ordinamento dello Stato, per il secondo, la disciplina dell atto è demandata, in virtù del Concordato tra l Italia e la Santa Sede, all ordinamento canonico, restando, invece, la disciplina del rapporto quella propria del codice civile. In questo caso, dunque, il matrimonio è atto rilevante non solo nell ordinamento canonico della Chiesa cattolica, ma anche in quello dello Stato italiano. Da ciò deriva che la forma della celebrazione canonica è differente da quella civile, così come sono differenti i presupposti per potersi sposare e, di conseguenza, i criteri con cui è comminata l invalidità. Non solo, ma l attrazione del matrimonio concordatario come atto nell ambito dell ordinamento canonico comporta anche la giurisdizione (peraltro non esclusiva) del giudice canonico per quanto riguarda i giudizi di nullità. Viceversa spetteranno solo al giudice italiano le decisioni in merito alle vicende matrimoniali, cioè al rapporto, ed in particolare 2
quelle attinenti ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, la filiazione, la separazione ed il divorzio. Si discute circa la natura dell atto di matrimonio, se esso, cioè, sia atto negoziale o non negoziale. Senza dubbio non si è in presenza di un contratto, dal momento che gli sposi non costituiscono, né regolano un rapporto giuridico patrimoniale, quindi la qualifica del matrimonio quale contratto deve escludersi proprio perché il matrimonio, essendo volto a costituire un rapporto personale, non ha natura patrimoniale. L estraneità del matrimonio rispetto al contratto si conferma poi nella inapplicabilità della disciplina contrattuale. Il matrimonio ha, infatti, una propria regolamentazione, nella quale non trovano ingresso specifiche norme valevoli per i contratti ed è esclusa la possibilità d introdurvi alcuno degli elementi accidentali del contratto (per esempio la dichiarazione degli sposi non può essere sottoposta né a termine né a condizione). Parte della dottrina sostiene che il matrimonio come atto ha la natura di un negozio giuridico familiare in quanto costitutivo di un rapporto familiare e, cioè, del rapporto di coniugio. Causa del matrimonio è, appunto, la formazione del nucleo familiare che si esprime nel rapporto coniugale. Secondo detta dottrina, strutturalmente, il matrimonio è un negozio giuridico bilaterale, che si perfeziona con la volontà espressa dagli sposi nelle forme di legge. Questa volontà si manifesta come consenso, identificando il matrimonio nell ampia categoria delle convenzioni o dei patti giuridici. In epoca fascista, la contestazione del carattere negoziale del matrimonio, informata alla visione panstatualista propugnata dal regime, 3
muoveva dalla concezione pubblicistica dell atto, che vedeva nel matrimonio principalmente l attuazione di un interesse dello Stato e che rimetteva quindi la costituzione del vincolo coniugale alla volontà del potere pubblico. Oggi, all intervento dello Stato nella celebrazione del matrimonio, che si concreta nella presenza dell ufficiale di stato civile che, ricevuto il consenso dei nubendi, li proclama solennemente uniti in matrimonio, non si può attribuire un efficacia costitutiva dell unione medesima. È vero che l art. 107 c.c., che disciplina l aspetto formale della celebrazione, prevede la dichiarazione dell ufficiale come atto conclusivo delle formalità in cui far consistere la celebrazione del matrimonio, però la suddetta dichiarazione chiude la celebrazione, il rito, ma non compie né conclude il matrimonio, e cioè il negozio. Lo stesso contenuto dell art. 107 c.c. conferma ciò. L ufficiale, nel rito civile, dichiara che esse (le parti) sono unite in matrimonio. Non: vi unisco, ma: vi siete uniti, in virtù del consenso, che io ufficiale ho ricevuto e che solennemente attesto. L intervento dell ufficiale non è ad costituendum, bensì ad celebrandum; è cioè volto a rendere solenne il fatto costitutivo compiuto dagli sposi. La dichiarazione dell ufficiale è un atto giuridico solenne con valore ricognitivo; non è un atto discrezionale, ma un atto dovuto e vincolato, in quanto non viene dichiarata una discrezionale volontà dello Stato di unire gli sposi in matrimonio, ma si riceve, e solennemente si attesta, la loro dichiarazione di volersi unire. Ora, senza dubbio la presenza del pubblico ufficiale è indispensabile alla celebrazione e dunque si dovrà ammettere che non si può ravvisare nel matrimonio un qualsivoglia negozio giuridico inter vivos, poiché la volontà degli sposi non è, di per sé sola, sufficiente a perfezionare l atto. 4
Ma, pur se non sufficiente, la volontà dei nubendi costituisce comunque il motore primo della vicenda matrimoniale. Quindi il matrimonio è certamente un atto di autonomia privata, ma che presenta talune peculiarità. Innanzi tutto si tratta di un atto non solo tipico ma anche sottratto a qualsivoglia manifestazione di volontà che non sia il fatidico sì. L autonomia privata, in questo caso, si manifesta unicamente nella libertà di addivenire all atto e non già nella libertà di determinarne il contenuto. Le parti, infatti, non hanno facoltà di limitare o modificare gli effetti dell atto, i quali effetti sono determinati dalla legge. Il che porta parte della dottrina a vedere il matrimonio come un atto giuridico in senso stretto, in quanto costituito per volontà esclusiva delle parti ma i cui effetti sono determinati dalla legge e non dalle parti stesse. Al contrario, la dottrina che ravvisa nel matrimonio un negozio giuridico bilaterale di natura familiare, sostiene che la disponibilità degli effetti non sia un dato essenzialmente ed esclusivamente qualificante del negozio. Come abbiamo precedentemente detto, secondo il disposto di cui all art. 108 c.c., la dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine, né a condizione. Pertanto se le parti aggiungono un termine o una condizione, l ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti. Dunque il matrimonio è un atto puro, che non tollera condizioni o termini, ed è inoltre un atto incoercibile (al pari del testamento); così come sono vietati i patti successori, altrettanto è vietato ogni patto che mira a far nascere un obbligo a contrarre matrimonio. 5
Pertanto, la promessa di matrimonio (matrimonio destinato ad avere effetti civili, quindi sia quello civile sia quello concordatario, ma non quello solamente canonico), ex art. 79 c.c., non obbliga a contrarlo, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di mancato adempimento, ad esempio il pagamento di una somma a titolo di penale; per questo stesso motivo sarebbe ripetibile una caparra eventualmente versata, per nullità della relativa pattuizione. La disciplina del matrimonio con riferimento all atto è prevista dal titolo VI, libro I, c.c., ed il capo I è rubricato sotto la dizione della promessa di matrimonio, intesa come manifestazione di volontà attraverso la quale due soggetti si scambiano la promessa di unirsi in matrimonio. Come abbiamo detto, a differenza di altre manifestazioni di volontà preliminari che operano nel settore dei rapporti patrimoniali obbligatori, le quali possono determinare un vincolo tra i soggetti che le hanno poste in essere, la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento alla promessa stessa. La ratio della norma va ricercata nella tradizione storica dell istituto: in tutti gli ordinamenti moderni, il matrimonio è improntato alla massima libertà, con la conseguenza che non può ammettersi un vincolo in tal senso, né si possono riconnettere alla promessa effetti tipici vincolanti. La dottrina è solita distinguere a tal proposito la promessa di matrimonio in due categorie: la promessa semplice e la promessa formale. Nel primo caso si parla di c.d. fidanzamento. Il mancato adempimento della promessa fa venir meno la giustificazione di eventuali spostamenti patrimoniali che, in conseguenza di essa, si fossero verificati. Pertanto, ex art. 80 c.c., entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiu- 6
to di celebrare il matrimonio, ovvero dal giorno della morte di uno dei promittenti, si può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa a prescindere dal motivo della rottura, cosicchè la legittimazione spetterà anche a chi, con il proprio comportamento, l avrà provocata. L obbligo di restituzione consegue all inadempimento di qualsivoglia tipo di promessa, anche se unilaterale ed anche se espressa in forma non solenne. Nel secondo caso, la promessa è bilaterale ed è fatta per atto pubblico o per scrittura privata (anche con una lettera dalle espressioni inequivoche) da un maggiorenne o da un minore autorizzato a contrarre matrimonio a norma dell art. 84 c.c., oppure risulta dalla richiesta delle pubblicazioni. In questo caso, oltre alla restituzione dei doni, l art. 81 c.c., obbliga il promittente, in caso di inadempimento, a risarcire il danno cagionato all altra parte per le spese sostenute e per le obbligazioni contratte a causa della promessa stessa, risarcimento limitato nel quantum alla misura in cui spese ed obbligazioni corrispondano alla condizione delle parti (dunque la norma contempla una ipotesi di mero indennizzo rispetto alle spese realizzate) e sempre che l azione sia proposta entro un anno dal rifiuto. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che, con la propria colpa, ha dato giusto motivo al rifiuto dell altro. Giusto motivo di rifiuto è ogni fatto non pretestuoso che, se fosse stato conosciuto o si fosse verificato prima della promessa, avrebbe indotto l interessato a non formularla. Così, ad esempio, l infedeltà, la scoperta di precedenti immorali, la tendenza al giuoco o al bere ma non, ad esempio, l opposizione dei genitori. Discusso è il fondamento della responsabilità, sostenendosi sia la natura contrattuale che quella extracontrattuale. Sembra peraltro trattarsi di una particolare obbligazione ex lege posta a carico di chi recede, per 7
una evidente ragione di equità e di tutela dell affidamento incolpevole ingenerato nella controparte con la formalizzazione, anche scritta, della promessa. Nessun risarcimento è infatti previsto in caso di promessa informale, ma solo l obbligo restitutorio di cui all art. 80 c.c. Condizioni necessarie per contrarre matrimonio Il capo III, titolo VI, libro I, c.c., si occupa dell ipotesi del matrimonio celebrato davanti all ufficiale dello stato civile. Nella prima sezione sono definite le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, ossia i requisiti necessari e le situazioni di fatto che costituiscono impedimenti a porre in essere il matrimonio stesso. Requisiti Il primo requisito necessario è la maggiore età, ai sensi dell art. 84, c.c., ovvero l età di almeno 16 anni se il tribunale, su istanza personale del minore, sentito il Pubblico Ministero, i genitori o il tutore, abbia concesso con decreto emesso in camera di consiglio l autorizzazione, sussistendo gravi motivi e sempre che sia stata accertata la maturità del minore e la fondatezza delle ragioni addotte, ex art. 84, c.c. Ciò significa che il tribunale deve compiere due diverse operazioni, ossia valutare la fondatezza delle ragioni e, in un secondo momento, valutare se esse costituiscano un grave motivo per l anticipazione del matrimonio, cosicchè l autorizzazione non potrà essere concessa se non per le ragioni addotte dal minore. Al minore spetta valutare soggettivamente quali sono le ragioni che consigliano una anticipazione del matrimonio, mentre spetta al giudice valutare se esse effettivamente sussistano in fatto e se, in termini obiettivi, costituiscano un grave motivo. 8
Il secondo requisito per contrarre matrimonio è rappresentato dalla piena capacità di agire. Ai sensi dell art. 85, c.c., non può contrarre matrimonio l interdetto per infermità mentale, mentre può essere impugnato quello concluso in stato di incapacità di intendere e di volere, salvo che vi sia stata coabitazione per un anno dopo che l incapace ha recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali, ex art. 120 c.c. Terza delle condizioni necessare a contrarre matrimonio è, secondo il disposto dell art. 86, c.c., la libertà di stato. Non può pertanto contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente. Nell ipotesi in esame, si rileva una problematica di non agevole soluzione: si tratta di verificare cosa si intende per precedente vincolo matrimoniale. Caso tipico in tal senso è quello in cui due soggetti contraggono matrimonio secondo il rito religioso cattolico, ma non lo trascrivono. A ciò consegue l improduttività degli effetti civili del matrimonio stesso. Entrambi i soggetti, o uno solo di essi, potrebbero tuttavia porre in essere un nuovo atto matrimoniale con soli effetti civili; in relazione a ciò, nasce il problema se l ipotesi rientri o meno nella previsione dell art. 86, c.c. La tesi prevalente è nel senso che il principio della libertà di stato risulta rispettato in tutte le ipotesi nelle quali non vi sia un vincolo matrimoniale che produca effetti civili per l ordinamento dello Stato italiano. In essa dunque non può essere ricompreso il matrimonio canonico non trascritto. Quindi, è possibile sposarsi civilmente se si è già sposati con un matrimonio solamente canonico ovvero con un matrimonio con rito concordatario ma non trascritto. Impedimenti Come prima accennato, vi sono poi situazioni di fatto che costituiscono impedimenti a contrarre matrimonio. Vi sono due tipi di impedimenti, a seconda che, se inosservati, determinino la nullità del matri- 9
monio (impedimenti dirimenti), ovvero obblighino a pagare un ammenda (impedimenti impedienti). Nella prima categoria rientrano l esistenza di un rapporto di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra i nubendi, entro i limiti ed il grado fissati dall art. 87, c.c., se il tribunale non può concedere la dispensa, e l omicidio tentato o consumato da un nubendo sul coniuge dell altro, ex art. 88, c.c., purchè non colposo o preterintenzionale e in ogni caso accertato con sentenza di condanna passata in giudicato. La ratio della disposizione va ricercata nell esigenza di evitare che il delitto possa conseguire le finalità per le quali è stato programmato. Nella seconda categoria rientra il c.d. lutto vedovile, ossia il divieto temporaneo per la donna di contrarre nuove nozze, ex art. 89, c.c., in base al quale, al fine di impedire la perturbatio sanguinis, ossia di evitare ogni dubbio in ordine alla paternità di un eventuale figlio, non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui lo scioglimento o la cessazione conseguano a separazione personale per tre anni o a matrimonio non consumato ovvero il matrimonio sia stato annullato per l impotenza, anche se soltanto di generare, di uno dei coniugi. Tuttavia, quando lo stato di gravidanza possa escludersi in modo inequivocabile, il tribunale, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il P. M., può autorizzare il matrimonio. Ulteriore fattispecie della seconda categoria è l omissione di pubblicazione, salvo i casi di esonero concesso dal tribunale per motivi gravissimi, ex art. 100, c.c., e di matrimonio celebrato in imminente pericolo di vita, ai sensi dell art. 101, c.c. 10
Formalità preliminari Essendo presenti i suddetti requisiti, il matrimonio può essere celebrato a seguito, tuttavia, di quelle operazioni che il codice, nella sezione II, definisce come formalità preliminari, ossia le pubblicazioni matrimoniali e, in conseguenza di esse, le c.d. opposizioni. Le pubblicazioni matrimoniali rappresentano un ipotesi di pubblicità notizia, pubblicità tesa a rendere pubblico un atto, un fatto o un comportamento allo scopo di farlo conoscere ai terzi e senza ulteriori effetti. La pubblicazione, fatta a cura dell ufficiale dello stato civile su richiesta di entrambi i nubendi o di persona da essi incaricata, consiste nell affissione, per un periodo di tempo, previsto dall art. 95, c.c., comprensivo di almeno due domeniche, alla porta della casa comunale (e della chiesa parrocchiale per il matrimonio concordatario), di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza dei nubendi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio, ai sensi dell art. 93, c.c.. La pubblicazione deve essere richiesta, producendo i documenti previsti dall art. 97, c.c., all ufficiale dello stato civile del comune dove uno dei nubendi ha la propria residenza e fatta nei comuni di entrambi, ex art. 94, c.c. Se l ufficiale rifiuta la pubblicazione, l art. 98, c.c., prevede la possibilità di presentare ricorso al tribunale, altrimenti, ex art. 99, c.c., il matrimonio deve essere celebrato non prima di quattro e non oltre i 180 giorni successivi all atto di pubblicazione, atto che, come detto, resta affisso per 8 giorni comprensivi di due domeniche successive. Il tribunale può, per gravi motivi, ridurre il termine della pubblicazione ai sensi dell art. 100, c.c. 11
La pubblicazione, in quanto pubblicità notizia, ha essenzialmente la funzione di permettere ai parenti indicati all art. 103, c.c., o al Pubblico Ministero, di fare opposizione al matrimonio per qualsivoglia causa che osti alla sua celebrazione, citando i nubendi e l ufficiale di stato civile innanzi al tribunale. Anche un terzo può dunque denunciare l esistenza di tali cause attivando i poteri del P.M. L opposizione, ex art. 104, c.c., sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando la decisione del giudice non sia passata in giudicato. Se l opposizione è respinta, l opponente, che non sia un ascendente o il P.M., può essere condannato al risarcimento dei danni, ai sensi del II comma dell art. 104, c.c. L omissione delle pubblicazioni non determina l invalidità del matrimonio, ma soltanto una sanzione pecuniaria a carico dell ufficiale di stato civile. Celebrazione del matrimonio Effettuate le prescritte pubblicazioni ed in assenza di opposizione si può procedere alla celebrazione del matrimonio. La celebrazione è un atto solenne le cui modalità sono regolate agli artt. 106 e ss., c.c. L art. 107, c.c., al primo comma disciplina l aspetto formale della celebrazione: nel giorno fissato dalle parti, l ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 c.c., riceve da ciascuna delle parti, personalmente, l una dopo l altra, la dichiarazione che essi si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. 12
Tale dichiarazione è un actus legittimus, non sottoponibile né a termine né a condizione, se ciò dovesse verificarsi, come abbiamo precedentemente detto, l ufficiale può non procedere alla celebrazione e, se vi procede, condizione o termine si hanno per non apposti. Oltre all ipotesi in esame, ai sensi dell art. 112, c.c., l ufficiale di stato civile non può rifiutare la celebrazione se non per una causa ammessa dalla legge. Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione, salvo che per necessità o convenienza, ai sensi dell art. 109, c.c., costui non richieda la celebrazione ad ufficiale di altro luogo. Il matrimonio può anche essere celebrato nel luogo dove si trova uno degli sposi che sia impedito per infermità o per altra giustificata causa; in tale ipotesi il codice, all art. 110, prevede la presenza di quattro testimoni. L ufficiale di stato civile che celebra il matrimonio benchè incompetente o senza testimoni è soggetto ad una ammenda. Il matrimonio definito apparente dall art. 113, c.c., celebrato innanzi ad ufficiale di stato civile che tale appare ma che tale non è (ad esempio un ufficiale che sia stato destituito), è valido ed efficace, purché gli sposi fossero in buona fede. Matrimonio per procura L art. 111, c.c., stabilisce che i militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. Detta ipotesi si verifica anche quando uno degli sposi risiede all estero e, per gravi motivi valutati dal tribunale ove risiede l altro sposo, non può recarsi nel luogo della celebrazione. 13
La procura ha la forma dell atto pubblico; sotto il profilo sostanziale deve contenere l indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre ed ha una validità di durata pari a 180 giorni dalla data in cui è stata rilasciata. L efficacia limitata nel tempo implica che se il matrimonio viene celebrato oltre il termine prescritto, esso è invalido (si discute se esso sia nullo o inesistente). I vizi della procura si riflettono sulla validità del matrimonio. Così esso è nullo se la procura non è stata rilasciata per atto pubblico, ovvero se non indica il nome dell altro nubendo. La procura, inoltre, può essere revocata; in tal caso il matrimonio è nullo anche se celebrato nell ignoranza della revoca, salvo che non vi sia stata coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, ai sensi dell art. 111, c.c. Invalidità matrimoniali Da un punto di vista terminologico, il codice fa riferimento esclusivo, in caso di vizi dell atto, alla nullità, ma dalla disciplina delle varie ipotesi concrete si desume che le sanzioni sono diversificate. Le semplici irregolarità non comportano mai invalidità dell atto ma sono solo punite con una ammenda nei casi previsti dagli artt. 134 e ss., c.c. Può parlarsi di invalidità dell atto - rectius: negozio - giuridico quando, nella fase di compimento dello stesso, si realizzano delle anomalie attinenti alla presenza dei requisiti essenziali che la legge prevede per esso. Nell ambito dell invalidità si ritiene che vada distinta l ipotesi di inesistenza da quella di nullità. L inesistenza si ravvisa essenzialmente quando manca la stessa parvenza di un atto matrimoniale (ad esempio 14
qualora la celebrazione avvenga senza la presenza dell ufficiale di stato civile salvo che sia applicabile il disposto dell art. 113, c.c.), ovvero quando si attesti un consenso degli sposi che non è mai stato dato. Si ritiene, invece, che non sia causa di inesistenza il matrimonio celebrato sotto falso nome, potendo semmai invocare l inesistenza colui il cui nome fosse stato eventualmente usurpato. Ulteriore distinzione ravvisabile è quella tra nullità e annullabilità. La nullità si verifica a seguito di una anomalia che coinvolge la stessa essenza ontologica dell atto, mentre per l annullabilità l anomalia che la determina è più limitata, è relativa, e non coinvolge l atto nella sua essenza fondamentale. La disciplina giuridica della nullità e dell annullabilità è diversamente articolata, in funzione di questa alterazione definibile genetica, in quanto attiene al processo formativo dell atto stesso. Nonostante il codice civile definisca le anomalie dell atto matrimoniale sotto il profilo della nullità, una corretta analisi degli artt. 117 e ss., c.c., consente di osservare come non tutte le anomalie ivi presenti possano qualificarsi come vizi radicali rilevanti sotto il profilo della nullità; talune ipotesi, infatti, possono essere ricomprese nella categoria delle anomalie relative e dunque dell annullabilità. Tale distinzione ha rilevanza specialmente per quanto riguarda la prescrizione dell azione. Infatti, a fronte della teoria che afferma la generale imprescrittibilità delle azioni in materia di invalidità matrimoniale, la giurisprudenza ritiene imprescrittibile solo quella di nullità ( ad esempio quella derivante da bigamia), mentre, nel caso di annullabilità, ritiene applicabile la prescrizione ordinaria decennale e non quella abbreviata quinquennale prevista dall art. 1442, c.c., in materia di contratto. 15
Talvolta però è la legge stessa a fissare un termine di decadenza di un anno. Così nell ipotesi di cui al secondo comma dell art. 117, c.c., (raggiungimento della maggiore età da parte di un minore) e al quarto comma dello stesso (celebrazione del matrimonio tra parenti ed affini senza previa autorizzazione del tribunale, nei casi dispensabili), nonché nell ipotesi prevista dal secondo comma dell art. 123, c.c., qualora si ravvisi, nel caso di matrimonio simulato (che successivamente vedremo), un caso di annullabilità. Altre volte, sempre nel caso di vizi che determinano l annullabilità, la legge individua taluni fatti cui consegue la decadenza dell azione che diviene così improponibile. È il caso della maggiore età (o del concepimento o della procreazione) che, unitamente all accertata volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale, impedisce al genitore e al P.M. di iniziare il giudizio o, se iniziato, conduce alla reiezione della domanda, ai sensi del secondo comma dell art. 117, c.c. Più spesso, il fatto che determina la decadenza dell azione è la coabitazione protratta una volta venuta meno la causa efficiente del vizio, derivante da un consenso imperfetto per non essersi potuta formare la volontà del soggetto liberamente e correttamente. È il caso di cui agli artt. 119, II comma, 120, II comma e 122, quarto comma, c.c. Singole fattispecie di nullità Si ravvisa nullità nei seguenti casi previsti dall art. 117, c.c.: 1. Matrimonio contratto senza godere dello stato civile libero, in violazione dell art. 86, c.c. 2. Matrimonio contratto dal coniuge del morto presunto (art. 65, c.c.), qualora successivamente si accerti che costui è vivo (art. 68, c.c.). 16
3. Matrimonio contratto senza osservare i divieti non dispensabili derivanti da parentela, affinità, adozione, affiliazione, contro il disposto del I comma dell art. 87, c.c. 4. Matrimonio contratto in violazione dell impedimento da omicidio tentato o consumato (art. 88, c.c.). In tutti questi casi la legittimazione all impugnativa spetta ai conuigi, agli ascendenti prossimi, al P.M. e a tutti coloro i quali abbiano per impugnarlo un legittimo e attuale interesse. 5. Matrimonio contratto non volontariamente. Il difetto di consenso è, naturalmente, cosa diversa dal semplice vizio, quando l atto è voluto anche se in base ad una volontà non liberamente e correttamente formatasi. Si ritiene dunque che determini nullità la violenza fisica, lo stato ipnotico, l ubbriachezza e l intossicazione da droga quando impediscono addirittura di comprendere il significato dell atto che si compie, nonché l intenzione ludica, cioè il matrimonio contratto ioci causa. La legittimazione in tal caso spetterà, in base ai principii generali, a qualunque interessato. Singole fattispecie di annullabilità Si ravvisa invece annullabilità nei seguenti casi: 1. Matrimonio contratto senza osservare i divieti dispensabili derivanti da parentela, affinità, adozione e affiliazione e senza previa autorizzazione del tribunale (art. 87, IV comma, c.c.). in tal caso la legittimazione è la stessa prevista dall art 87 per i casi di nullità, ma l impugnativa deve essere proposta entro un anno dalla celebrazione (art. 117, IV comma, c.c.). 17
2. Matrimonio contratto da minore infrasedicenne o ultrasedicenne senza autorizzazione del tribunale ex art. 84, c.c. Legittimati sono i coniugi, ciascuno dei genitori e il P.M. e l azione può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. 3. Matrimonio contratto dall interdetto per infermità di mente se, al tempo della celebrazione, vi era già sentenza passata in giudicato ovvero se l interdizione è stata pronunciata posteriormente ma l infermità già esisteva al momento della celebrazione. Legittimati sono il tutore, il P.M. e tutti coloro che abbiano un legittimo interesse. In caso di revoca all interdizione l impugnativa spetta anche all interdetto, ma l azione non potrà essere proposta se, dopo la revoca, vi è stata coabitazione per un anno (art. 119, II comma, c.c.). 4. Matrimonio contratto dall incapace di intendere e volere (art. 120, c.c.). la legittimazione spetta al solo coniuge incapace, ma l azione non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali (art. 120, II comma, c.c.) Vizi del consenso Molto delicata è la materia dei vizi del consenso che è stata regolamentata specialmente in sede di riforma del diritto di famiglia nel 1975, dandosi più spazio alla tutela della volontà effettiva degli sposi. Detti vizi costituiscono motivo di annullamento, secondo quanto previsto dall art. 122, c.c., e riguardano violenza, timore ed errore. Ai sensi di detto articolo, il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne al coniuge stesso. 18
Violenza La nozione di violenza morale, rilevante secondo tale disposizione, si deve intendere come forma di coercizione morale di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni ad un male ingiusto e notevole, tenendo conto dell età, del sesso e delle condizioni della persona. Timore La violenza morale si distingue dal timore, il quale non presuppone una minaccia, ma deve essere di eccezionale gravità e derivare da cause esterne allo sposo. Pertanto il c.d. timore reverenziale, che dipende da una condizione soggettiva dell intimorito, è del tutto irrilevante. Il caso del padre che spinge alle nozze potrà rilevare solo in caso di minacce e dunque di violenza. La dottrina ravvisa ipotesi di timore nelle persecuzioni razziali e politiche alle quali si cerchi scampo con il matrimonio. Poiché la legge non richiede la riconoscibilità, il timore può anche non essere esternato, cosicchè esso può atteggiarsi come riserva mentale rilevante. Errore Il II comma dell art. 122, c.c., occupandosi dell errore, stabilisce che il matrimonio può altresì essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull identità della persona o di errore essenziale sulle qualità personali dell altro coniuge. L errore può essere definito come una falsa rappresentazione della realtà e, nel matrimonio, il legislatore ha sottolineato che esso può cadere sia sulla identità della persona, sia sulle qualità personali del coniuge. Riguardo quest ultimo aspetto, l errore essenziale, è definito tale qualora, tenute presenti le condizioni dell altro coniuge, si accerti che lo stesso 19
non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purchè l errore riguardi l esistenza di una malattia psicofisica o di una anomalia o deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale (ad esempio l impotenza); l esistenza di una condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore ai 5 anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio; la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; la condanna per reati concernenti la prostituzione a pena non inferiore ai 2 anni; lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purchè vi sia stato disconoscimento della paternità ai sensi dell art. 223, c.c., se la gravidanza è stata portata a termine. Inoltre, l ultimo comma dell art. 122, c.c., dispone che l azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per almeno un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l errore. Anche questo caso rientra nel quadro di applicazione del principio del favor matrimonii. Matrimonio simulato La fattispecie della simulazione è prevista all art. 123, c.c., che stabilisce che il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei due coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. Simulazione significa finzione, si simula un comportamento quando si fa apparire una cosa diversa da quella che realmente si vuole. È l ipotesi in cui, ad esempio, un cittadino extracomunitario, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dai limiti dell immigrazione, si unisce in matrimonio con un cittadino italiano per acquisire la cittadinanza, en- 20
trambi accordandosi a priori sull inottemperanza dei diritti e doveri matrimoniali. L azione, anche in questo caso, non può essere proposta se vi sia stata coabitazione per almeno un anno dalla celebrazione, ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi. Matrimonio putativo Diversa è l ipotesi contemplata all art. 128, c.c., che, sotto il titolo matrimonio putativo, esprime un ulteriore elemento in applicazione del favor matrimonii. Putativo è il matrimonio invalido, cioè dichiarato nullo o annullato con sentenza costitutiva, ma contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi. In caso di nullità del matrimonio, gli effetti di esso si producono in favore dei coniugi fino alla sentenza che pronuncia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, ovvero quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza di nullità. Nell ipotesi in cui la buona fede o il consenso estorto nei termini di cui sopra si verifichino per uno solo dei coniugi, essendo l altro in mala fede, gli effetti del matrimonio putativo si verificano solo in favore del coniuge in buona fede; diversamente, nel caso in cui entrambi i coniugi siano in mala fede, il matrimonio dichiarato nullo spiega gli effetti del matrimonio valido solo rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, 21
salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto (nel qual caso i figli perdono lo status di figli legittimi acquisendo quello di figli naturali riconosciuti, sempre che il riconoscimento sia consentito), ma non nei confronti dei figli nati prima e riconosciuti anteriormente alla sentenza di nullità. Inoltre l art. 129, c.c., precisa che, per quel che concerne il periodo successivo alla sentenza, qualora le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi, e per un periodo non superiore ai tre anni, l obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro in proporzione alle sue sostanza, a favore dell altro coniuge, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per converso, l art. 129 bis, c.c., prevede che il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, comprendente una somma corrispondente al mantenimento per tre anni, ed è altresì tenuto a prestare gli alimenti, sempre che non vi siano altri obbligati. Altrettanto obbligato alla corresponsione di tale indennità, salvo gli alimenti, è il terzo imputabile per la nullità del matrimonio. Matrimonio concordatario Prima dell unità d Italia, la Chiesa cattolica aveva il monopolio della disciplina del vincolo coniugale matrimoniale, quanto meno nel Regno Pontificio. A seguito dell unificazione del 1861, lo Stato non ha più riconosciuto efficacia giuridica al matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico; dunque, i cittadini italiani che professavano la religione cattolica, per contrarre un vincolo valido sia per lo Stato, sia per la Chiesa, dovevano procedere alla doppia celebrazione. 22
Nel 1929, lo Stato italiano e la Santa Sede raggiunsero un accordo, il quale ha avuto due proiezioni: la prima, tipicamente religiosa, realizzatasi attraverso il Concordato tra Santa Sede e Italia; l altra, di natura istituzionale, che ha creato lo Stato Città del Vaticano. L art. 29 del Concordato, in materia di matrimonio, creava una situazione di incontro tra i due ordinamenti, nel senso che il profilo dell atto veniva demandato alla regolamentazione propria del diritto canonico e quella del rapporto alla regolamentazione del diritto civile. Questo però portò ad una duplicazione di discipline che si evidenziava, in particolare, riguardo le cause di nullità del matrimonio. L art. 7 della nostra Costituzione ha fatto chiarezza a riguardo stabilendo che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Disciplina del matrimonio concordatario Come abbiamo detto, nel matrimonio concordatario la disciplina dell atto, riguardante tutti gli aspetti attinenti alla sua formazione e alla sua validità, è demandata all ordinamento canonico. Questa disciplina si desume dall analisi combinata del Concordato del 1929 (a cui è stata data esecuzione con la l. 810/ 29), della l. 847/ 29 (contenente le disposizioni per l applicazione del Concordato) e della l. 121/ 85 (di ratifica ed esecuzione dell accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato del 29). In tali leggi si prevede che il matrimonio celebrato innanzi al ministro di culto cattolico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi 23
effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile. Anche per il matrimonio concordatario sono previste delle formalità specifiche inerenti le pubblicazioni, la celebrazione e la trascrizione. Le pubblicazioni - che possono essere richieste dalle persone indicate all art. 96, c.c., e dal parroco davanti al quale il matrimonio sarà celebrato - devono essere fatte a norma degli artt. 93 e ss., c.c. Trascorsi tre giorni dalla pubblicazione, l ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione, rilascia un certificato in cui dichiara che non risulta l esistenza di cause le quali si oppongono alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. Se, diversamente, ad esso venga notificata opposizione a norma dell art. 103, c.c., l ufficiale non potrà rilasciare il certificato e dovrà comunicare al parroco l opposizione. L intervento dell autorità giudiziaria in tale senso si palesa necessario solo quando l opposizione sia fondata su una causa prevista dagli art. 85 e 86, c.c. Un intervento della Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo ricomprendere, nella fattispecie in esame, anche il disposto di cui all art. 84, c.c. La celebrazione del matrimonio da parte del ministro del culto cattolico deve essere eseguita con la lettura degli artt. 143, 144 e 147, c.c., in materia di diritti e doveri che nascono dal matrimonio, lettura prevista dall art. 107, c.c., riguardante la forma della celebrazione. L atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Una copia viene di norma subito trasmessa all ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato, ovvero entro 5 giorni dalla celebrazione. L ufficiale, ricevuto l atto, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile entro 24 ore dal rice- 24
vimento e, nelle successive 24 ore, deve esserne trasmessa notizia al parroco con l indicazione della data in cui è stata effettuata. La trascrizione dell atto può, tuttavia essere tardiva ovvero ritardata. È tardiva quando è stata omessa per qualsiasi causa (anche per volontà degli sposi). Chiunque ne abbia interesse può richiederla in ogni tempo, sempre che le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione e non siano venute meno successivamente. A ciò si aggiunga che qualora la trascrizione sia stata richiesta trascorsi i 5 giorni dalla data della celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Si ha trascrizione ritardata quando, invece, la richiesta è tempestiva ma non può essere eseguita per l esistenza di vizi formali impedienti la trascrizione stessa. Dal momento in cui è adempiuto l onere della trascrizione, gli effetti di questa retroagiscono al momento della celebrazione e non sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi. Per quel che concerne gli impedimenti alla trascrizione, essi possono essere assoluti e relativi. Si verificano impedimenti assoluti quando anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata ad altro matrimonio valido agli effetti civili, nonché se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da altro vincolo matrimoniale valido agli effetti civili. Inoltre sono impedimenti assoluti il delitto, l affinità in linea retta e l età inferiore ai 16 anni. Si verificano impedimenti relativi se l atto di matrimonio non è stato trasmesso in originale, ovvero se l atto non contiene le indicazioni prescritte dalla legge; in tal caso l ufficiale di stato civile sospende la trascrizione e rinvia l atto per la sua regolarizzazione; inoltre se la celebrazione non sia stata preceduta dalle pubblicazioni, salvo dispensa; in tal caso la trascrizione può avere luogo dopo l accertamento che non vi è al- 25
cuna delle circostanze impeditive. Altri casi di impedimenti relativi sono l interdizione per infermità di mente, sino alla revoca della stessa; il difetto di età, comunque non inferiore ai 16 anni; il rapporto di parentela, affinità e affiliazione, salvo la dispensa del tribunale. La trascrizione del matrimonio concordatario può essere impugnata qualora sia stata eseguita nonostante l esistenza di un impedimento e a ciò consegue il venir meno degli effetti civili del matrimonio, e qualora sussista incapacità di intendere e di volere di uno degli sposi. Per quanto riguarda le cause di nullità, nonostante gli effetti del matrimonio canonico si producano nell ordinamento civilistico a seguito della trascrizione, il Concordato ha previsto la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici. Tali sentenze di nullità, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, sono presentati in forma autentica alla Corte d Appello della circoscrizione a cui appartiene il comune presso il quale fu trascritto l atto di celebrazione, ai fini della esecutività della sentenza nell ordinamento civilistico. La Corte d Appello, una volta accertata la competenza del giudice ecclesiastico ed il rispetto del diritto di agire delle parti e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell ordinamento italiano, rende esecutiva la sentenza e ne ordina la annotazione a margine dell atto di matrimonio. 26