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CONSIGLIO REGIONALE DELL ABRUZZO DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL ABRUZZO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Consiglio regionale dell Abruzzo 1 Capitolato speciale d Appalto

L anno duemilaquindici, il giorno del mese di presso gli uffici del Consiglio Regionale dell Abruzzo in L Aquila, Via Michele Iacobucci, n. 4, sono presenti: - Il/La nato/a ad il, domiciliata per la carica ove appresso, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali del CONSIGLIO REGIONALE DELL ABRUZZO, con sede in L Aquila, Via Michele Iacobucci n.4, codice fiscale 80003630664, la quale interviene in rappresentanza del Consiglio Regionale dell Abruzzo, ai sensi della Legge Regionale 14 settembre 1999, n.77 e s.m.i. - il nato ad il in rappresentanza dell Istituto di Credito (di seguito anche tesoriere) con sede in c.f./p.i. iscritto all Albo delle Banche al n.. PREMESSO Che con determinazione n. del si è provveduto ad approvare la documentazione di gara per la gestione del servizio di tesoreria del Consiglio regionale dell Abruzzo per il periodo 01/01/2016 al 31/12/20120 e si è disposto di appaltare il servizio con procedura aperta con aggiudicazione all offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 83 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; Che con la medesima determinazione n. del è stato approvato il verbale di gara e si è proceduto all aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria per il periodo sopra citato; Che il Consiglio regionale dell Abruzzo è sottoposto al regime di tesoreria unica c.d. mista di cui all art. 7 del d.lgs n. 279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998; Che ai sensi dell art. 35, c. 8 del D.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n.27, è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica mista sino al 31/12/2014 e l applicazione sino a tale data del regime di tesoreria unica tradizionale di cui all art. 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720, Che la recente legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) al comma 395 ha modificato il termine di sospensione del regime di tesoreria unica mista dal 31/12/2014 al 31/12/2017; Consiglio regionale dell Abruzzo 2 Capitolato speciale d Appalto

Che in regime di tesoreria mista le disponibilità del Consiglio regionale dell Abruzzo, in base alla natura delle entrate, affluiscono: o nella contabilità speciale infruttifera accesa a nome del Consiglio regionale medesimo presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato; o nel conto di tesoreria. Nella prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rinvenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi dello Stato. Nel conto di tesoreria, invece, sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell Ente; Che, ai sensi dei commi 3 e 4 de3l richiamato art. 7 del d.lgs n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l effettuazione dei pagamenti disposti dal Consiglio regionale, fatto salvo quanto specificato nell ambito dell articolato con riferimento all utilizzo di somme e specifica destinazione; Che durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria mista trovano applicazione le disposizioni contenute nell art. 1 della Legge 29 0ttobre 1984, n. 720 e le indicazioni operative riportate nella circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto. TUTTO CIO PREMESSO E CONDIVISO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Il Consiglio Regionale dell Abruzzo (di seguito Ente) affida all Istituto bancario con sede legale il servizio di cui alla presente Convenzione che deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di seguito indicate, nonché di quelle risultanti dall offerta aggiudicata che, seppur non allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il conto corrente di tesoreria è regolato dalle seguenti condizioni di cui all offerta allegata: a) Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria Spread in aumento, rispetto alla media mese precedente l inizio di ciascun trimestre solare, dell Euribor a 3 mesi (tasso ) rilevato su IL Sole 24 Ore; b) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso l Istituto tesoriere fuori dal circuito della tesoreria unica Spread in aumento, rispetto alla media mese precedente l inizio di ciascun trimestre solare, dell Euribor a 3 mesi (tasso ) rilevato su IL Sole 24 Ore; c) Erogazione di contributi annui a sostegno di iniziative a carattere sociale, culturale e sportivo a favore dell Ente. ( ); Consiglio regionale dell Abruzzo 3 Capitolato speciale d Appalto

d) Costo delle operazioni bancarie a carico di terzi nei rapporti di credito/debito con il Consiglio Regionale. e) Condizioni praticate ai dipendenti e al personale in quiescenza dell Ente, titolari di conto corrente presso gli sportelli del Tesoriere: Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa: Tasso di rifinanziamento Eurosistema (T.R.E.) diminuito di punti ; Tasso di interesse Passivo sullo scoperto di conto corrente: ; Costo tenuto conto:. trimestre; Costo singola operazione:. ; Costo invio corrispondenza:. trimestre; Home-Banking:. mensili; Costo carta Bancomat: rilascio gratuito rinnovo annuale. ; Costa Carta di Credito: gratuita il primo anno anni successi. per la Carta Personale; OGGETTO DELLA CONVENZIONE Art. 1 La presente convenzione ha per oggetto il Servizio di Tesoreria del Consiglio regionale dell Abruzzo che consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell Ente, comprendente: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese gli adempimenti previsti dall assetto normativo e regolamentare vigente; gli adempimenti previsti dal Regolamento di contabilità del Consiglio Regionale in attuazione della L.R. n. 18/2001 come modificata ed integrata dalla LR n. 48/2014 e nel rispetto del D.lgs. n. 118/2011. Il Servizio di Tesoreria è gestito con metodologie e criteri informatici. Il Tesoriere si impegna a realizzare quanto eventualmente necessario a consentire l interscambio dei dati e della documentazione riguardante la gestione tra il Servizio finanziario dell Ente ed il Tesoriere stesso, che si impegna inoltre a garantire l adeguamento del sistema all evoluzione della normativa. Di comune accordo delle parti, nel rispetto delle procedure di rito e tenendo conto delle indicazioni di cui all art. 213 del d.lgs 267 del 2000, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necesari per il migliore svolgimento del servizio stesso. Art. 2 Il Tesoriere, assume oltre agli impegni di cui al disciplinare di gara, anche in particolare: 1. Qualora nel periodo di validità della convenzione, l Ente disponga il passaggio completo alla gestione del servizio di tesoreria informatizzato, per la gestione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento (reversali e mandati) integrata con firma digitale qualificata accreditata, il tesoriere è impegnato ad automatizzare la trasmissione, l acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di Consiglio regionale dell Abruzzo 4 Capitolato speciale d Appalto

incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la firma digitale, secondo le specifiche tecniche da sottoscrivere in un protocollo tecnico da formularsi ai sensi del D. Lgs n. 159/2006 Codice dell Amm. Digitale e s.m.i. e, inoltre, quanto previsto dal D.Lgs. n. 11 del 27.01.2010 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2007/64/CE. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento dei software sarà a carico del tesoriere, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l erogazione dei servizi forniti dai suddetti software (ad esempio costi hardware, di collegamento ai sistemi dell Ente, di gestione ecc.) 2. Indipendentemente dall operatività di quanto indicato al punto 1) il Tesoriere rende disponibili senza alcun onere per l Ente, in tempo reale on line il conto di tesoreria, e l eventuale conto intestato all Economo del Consiglio Regionale attraverso il collegamento telematico. Il servizio on line deve consentire la comunicazione tra il sistema informativo dell Ente ed il sistema informativo del Tesoriere. Il Tesoriere, deve, pertanto, impegnarsi a consentire all Ente l accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. Con il servizio on line, il tesoriere deve impegnarsi, inoltre, a mettere giornalmente a disposizione dell Ente i dati analitici e cumulati di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti, dagli estremi dello sportello della banca tesoriere presso cui le stesse sono avvenute e dalla valuta applicata. Analogamente, il tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposizione dell Ente i dati analitici e cumulati di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli anche con la data e le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di tesoreria, la valuta applicata all Ente, e nel caso di pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente presso altre banche, oltre all indicazione di quest ultime, le valute applicate ai beneficiari. Si precisa che il servizio on-line deve consentire l interoperabilità applicativa secondo le indicazioni tecniche fornite dall Ente. 3. impegno ad eseguire per conto e nell interesse dell Ente oltre all ordinario servizio di cassa ogni altro servizio bancario, anche all estero, alle migliori condizioni di mercato. 4. Mettere a disposizione dell Ente carte di credito, alle migliori condizioni di mercato, per le spese di rappresentanza e di missione del Presidente del Consiglio. Art. 3 In conformità a quanto offerto in sede di gara, il Tesoriere è disponibile ad erogare un contributo annuo a favore dell Ente per iniziative di rilevante interesse istituzionale, sociale e culturale per l importo. ( ), da versare entro il 30 Giugno di ogni anno. Art. 4 Le operazioni relative alle riscossioni ed ai pagamenti sono accentrate in un unico conto di Tesoreria presso la Banca con sede. Al Tesoriere del Consiglio Regionale dell Abruzzo incombe l onere della resa del conto giudiziale nel quale lo stesso agisce come contabile di diritto. Consiglio regionale dell Abruzzo 5 Capitolato speciale d Appalto

Art. 5 E affidata, inoltre al Tesoriere, la custodia e l Amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell Ente nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore dell Ente stesso, alla cui restituzione, il Tesoriere, che è responsabile di tutte le somme e di tutti i titoli e valori di cui è depositario in nome e per conto dell Ente, provvederà soltanto in base a regolari ordini dell Ente, comunicati per iscritto e sottoscritti dalle stesse persone autorizzate a firmare gli ordinativi finanziari. Tale servizio sarà fornito a titolo gratuito. Art. 6 Il servizio va espletato nei giorni lavorativi del calendario ufficiale delle banche nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico. Per le modalità di gestione si prende atto delle condizioni indicate nell offerta e si conviene di rinviare ad un eventuale protocollo aggiuntivo la disciplina concreta di dette modalità ispirandosi a criteri di efficienza massima quanto ai tempi, precisione e tempestività nelle riscossioni e nei pagamenti, ottimizzando i risultati attraverso l utilizzazione degli strumenti telematici e informatici. Art. 7 I mandati di pagamento, le reversali d incasso, gli ordini di accreditamento nonché gli ordini relativi al deposito, prelievo e, comunque, il movimento dei titoli e valori di proprietà dell Ente sono emessi dall Ufficio Bilancio e Stipendi e firmati dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali o suo vicario. L Ente si impegna a comunicare preventivamente: - i nominativi e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di incasso, i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento nonché i ruoli di spesa fissa; - il nominativo dell Economo del Consiglio Regionale. Gli esemplari delle firme saranno tempestivamente depositati presso il Tesoriere, il quale non darà esecuzione ai titoli sprovvisti delle suddette firme. Art. 8 Il Tesoriere riscuote le somme, riceve i titoli ed ogni altro valore di spettanza dell Ente e rilascia, in nome e per conto, quietanza liberatoria. Le entrate sono riscosse dal Tesoriere in base a ordinativi di incasso emessi dal competente ufficio e sottoscritti dal Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali. L Ente delega il Tesoriere a riscuotere tutte le somme che fanno riferimento al bilancio del Consiglio Regionale. Il Tesoriere deve accettare, salvo espressa diffida dell Ente, le somme ed i valori che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo, con l esatta indicazione del versante, del codice fiscale e della causale di versamento, e rilasciandone ricevuta bancaria con l indicazione di titolo di versamento e con la clausola Salvo conferma ed accettazione da parte dell Ente. Il Tesoriere segnala tali incassi tempestivamente alla struttura che cura le entrate e comunque non oltre il successivo giorno lavorativo, richiedendo l emissione dei relativi ordini di riscossione. Consiglio regionale dell Abruzzo 6 Capitolato speciale d Appalto

Per le somme in ogni modo riscosse il tesoriere rilascia quietanza liberatoria da staccare da apposito bollettario contrassegnato da un numero progressivo nell ambito di ciascun esercizio finanziario. Art. 9 I pagamenti vengono disposti dall Ente sulla base di mandati individuali o collettivi, nonché di ruoli di spesa fissa ed elenchi di spese ricorrenti. L Ente trasmette i titoli di pagamento al Tesoriere con apposita distinta in duplice esemplare, uno dei quali, debitamente firmato per ricevuta, va restituito al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali. I titoli di spesa sono ammessi a pagamento come segue: a) sulla piazza di L Aquila entro il primo giorno lavorativo per le aziende di credito, susseguente a quello di consegna al Tesoriere; b) sulle altre piazze entro il secondo giorno lavorativo per le aziende di credito, susseguente a quello di consegna al Tesoriere. In casi di particolare urgenza, l Ente può chiedere che detti titoli siano ammessi a pagamento il giorno stesso di ricezione da parte del Tesoriere. I pagamenti sono effettuati dal Tesoriere che, a suo rischio, si avvale, per le piazze ove esso non è presente, di banche corrispondenti sulle piazze sprovviste di sportelli bancari, il Tesoriere si avvale di altri tramiti, al fine di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni in qualsiasi località dell Italia e dell estero. Il tutto alle stesse condizioni in cui viene svolto il Servizio di Tesoreria per l Ente. I mandati di pagamento emessi a favore dei dipendenti regionali, che risultano inestinti alla fine del mese di riferimento, dovranno essere commutati d ufficio in assegni circolari non trasferibili intestati agli stessi creditori e trasmessi a cura del Tesoriere ai creditori a mezzo raccomandata a.r. I pagamenti a scadenza devono essere eseguiti nel termine indicato sul relativo titolo. Il Tesoriere non dovrà dare corso al pagamento di titoli non completi in ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze fra l importo scritto in lettere e quello in cifre. Tali titoli dovranno essere tempestivamente restituiti all Ente per la loro regolarizzazione formale ed alle conseguenti convalide sarà provveduto con il visto del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali o un suo vicario. Il Tesoriere risponderà in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori, secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento. L Ente impartirà istruzioni, mediante apposite annotazioni sui titoli, per l assoggettamento dei titoli di spesa all imposta di bollo. Spettano al Tesoriere tutti gli adempimenti connessi all esecuzione dei titoli di spesa compresi quelli di compilazione di bollettini ed altri modelli di versamento. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari, per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito Consiglio regionale dell Abruzzo 7 Capitolato speciale d Appalto

all applicazione delle norme di legge, essendo compito dello stesso Tesoriere di provvedere ai pagamenti nell esatta misura risultante dai relativi mandati. L Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 (venti) dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre. Le commissioni spese di ogni pagamento ordinato dall Ente a carico di terzi sono pari a 0,00 come risulta dall offerta presentata in sede di gara. Le tasse inerenti all esecuzione di ogni pagamento ordinato dall Ente sono poste a carico dei beneficiari come riportato nell ordinativo di pagamento. Pertanto, il Tesoriere, trattiene dall importo nominale del mandato l ammontare degli oneri in questione, con la formale evidenziazione sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti, degli importi dei suddetti oneri. Sono in ogni caso effettuati gratuitamente, in esenzione da quelle spese di bonifico i seguenti pagamenti: - emolumenti al personale dipendente e/o in quiescenza nonché gli emolumenti per lavoro atipico o flessibile di qualsiasi natura (retribuzioni, rimborsi spese, cessioni) oneri e imposte connessi, nonché rimborsi e qualsiasi altro onere dovuto al personale dipendente; - trattamento economico dei Consiglieri Regionali e Assessori, assegni vitalizi ex Consiglieri Regionali, oneri e imposte connessi; - trattamento economico componenti CO.RE.COM e Difensore Civico Regionale, oneri e imposte connessi; - compensi corrisposti ai componenti commissioni concorsi e di gara, oneri e imposte connessi; - pagamenti di canoni di locazione, bollette per utenze, assicurazioni; - pagamenti disposti su conto corrente intrattenuto presso lo stesso istituto di credito del Tesoriere; - pagamenti disposti in esecuzione a sentenze. In presenza di più mandati emessi nella stessa data a favore del medesimo beneficiario, anche a valere su impegni diversi, le spese di bonifico sono contabilizzate una sola volta. Art. 10 I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere secondo i termini di legge, nei limiti dei fondi stanziati nelle previsioni di cassa dei singoli capitoli del bilancio annuale del Consiglio Regionale, tenendo conto delle eventuali successive variazioni e, in ogni caso, nei limiti della giacenza di cassa. In caso di necessità, è in facoltà dell Ente di sostituire, con altri, i titoli di spesa giacenti presso il Tesoriere e non ancora estinti, nei limiti del fondo di cassa disponibile ed in relazione all urgenza di pagamenti determinati. Ai fini di una tempestiva regolazione del flusso dei pagamenti, il Tesoriere, all inizio di ogni settimana, è tenuto ad inviare all Ufficio Bilancio e Stipendi la situazione aggiornata delle disponibilità liquide di cassa. L estinzione dei titoli di spesa verrà disposta con una delle modalità indicate: a) in contanti; Consiglio regionale dell Abruzzo 8 Capitolato speciale d Appalto

b) versamento in c/c postale; c) accreditamento in c/c bancario o Bancoposta; d) commutazione in assegno circolare in favore del creditore o dei creditori da spedire agli stessi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; e) mediante bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso). Le suddette modalità si intendono eseguite anche nella forma telematica e del RID bancario. Sui titoli di pagamento estinti deve risultare il timbro del Tesoriere e la data di quietanza. Il Tesoriere apporrà il timbro con la data del pagamento su ogni titolo di spesa estinto: su quelli collettivi, a fianco del nominativo di ciascun creditore avendo cura di allegare le relative quietanze. Art. 11 Il Tesoriere è tenuto a provvedere tempestivamente al puntuale assolvimento degli adempimenti di natura fiscale cui sono oggetto i pagamenti, secondo le leggi in vigore. Il Tesoriere avrà la custodia nel corso dell esercizio finanziario di tutti gli assegni circolari N.T. la cui riscossione da parte del legittimo creditore, non ha avuto esito positivo, (cambio residenza, motivazioni varie segnalate dall Ente Poste etc.). Al termine dell esercizio finanziario e comunque non oltre il 30 giugno, gli assegni non reclamati sono oggetto di specifica comunicazione da parte del Tesoriere all Ente. Art. 12 Il Tesoriere ha l obbligo di tenere aggiornati: a) il conto del movimento di cassa, da tenere nella forma del conto corrente ordinario; b) il bollettario delle riscossioni; c) l archivio magnetico dei dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati, costituito per capitoli, distintamente in conto competenza e in conto residui, in modo da rilevare, in ogni momento, la situazione di ciascun capitolo del bilancio; d) il conto riassuntivo del movimento dei titoli e valori ricevuti in amministrazione, custodia e deposito. Il Tesoriere è tenuto a segnalare tempestivamente all Ente gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio. Art. 13 La presente convenzione avrà la durata di cinque anni decorrenti dal giorno 01.01.2016 con scadenza 31.12.2021 e con possibilità di proroga per un anno. Art. 14 Il servizio di tesoreria, ivi compresa la custodia e l amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell Ente, nonché dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo da parte di terzi a favore dell Ente stesso, è reso gratuitamente. Tutte le spese per la sede, l impianto e la gestione del servizio, comprese quelle postali, telegrafiche e telefoniche, di stampati, registri e bollettari pur se riferite ai necessari rapporti con l Ente, sono a carico esclusivo del Tesoriere. Compete, tuttavia, a quest ultimo il rimborso delle spese di spedizione degli avvisi, quello per i bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e di pagamento qualora tali oneri siano a carico dell Ente per legge o convenzione ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli emessi. Consiglio regionale dell Abruzzo 9 Capitolato speciale d Appalto

Il rimborso avviene, a richiesta, su presentazione di distinta documentazione. Il Tesoriere è responsabile di tutte le somme e di tutti i titoli e valori di cui è depositario a nome e per conto dell Ente stesso. Art. 15 La sede del servizio di Tesoreria del Consiglio Regionale è stabilita nell ubicazione indicata dal Tesoriere, in locali propri e nei giorni lavorativi per le aziende di credito e con orario per il pubblico come per quello vigente sulla piazza per le aziende di credito. Art. 16 La vigilanza sulla gestione sotto il profilo tecnico amministrativo del servizio di tesoreria è esercitato dal Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali ai sensi della deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 104 del 15.1.2009. Art. 17 - Il Tesoriere prende atto del bilancio di previsione dell Ente, delle sue variazioni e dell eventuale autorizzazione all esercizio provvisorio, a mezzo comunicazione a cura dell Ente e si impegna ad osservare il regime di cui alle norme della contabilità regionale e nazionale. Art. 18 Il Tesoriere è obbligato a uniformare le proprie scritture inerenti al servizio di tesoreria alla modulistica e ai sistemi contabili che l Ente metterà in atto o modificherà, anche nel corso della gestione. Su richiesta dell Ente, il Tesoriere procede al raccordo della propria contabilità con quella dell ente stesso: copia del quadro del predetto raccordo sarà inviata al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale. A chiusura di ciascun esercizio finanziario, raccordate le risultanze del conto, l Ente dispone il trasferimento, a nuovo, del saldo di cassa dell esercizio scaduto, inviando apposita comunicazione al Tesoriere. Art. 19 Oltre agli adempimenti previsti nei precedenti articoli, il Tesoriere è tenuto a trasmettere all Ente entro i primi dieci giorni di ciascun mese: a) l elenco distinto per capitolo, delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti nel mese precedente; b) l elenco degli ordini di riscossione non eseguiti e dei titoli di pagamento non estinti; c) la copia del conto corrente di tesoreria; d) giornalmente, apposito modulo in duplice esemplare, di cui uno per ricevuta, l elenco delle riscossioni e dei pagamenti effettuati sul conto ordinario di Tesoreria. Il Tesoriere, alla chiusura dell anno finanziario e comunque entro il 31 marzo dell anno successivo, è tenuto ad inviare al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali del Consiglio Regionale contro rilascio di ricevuta: 1) i titoli di riscossione e di pagamento estinti nell esercizio scaduto, ordinati per capitolo e per numero progressivo, distintamente per il conto della competenza e per quello dei residui, accompagnati da apposito elenco; 2) i titoli parzialmente o totalmente rimasti inestinti, ordinati ed accompagnati nel modo sopra indicato; 3) il conto giudiziale relativo all esercizio scaduto. Il Tesoriere è tenuto a segnalare tempestivamente all Ente gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio. Consiglio regionale dell Abruzzo 10 Capitolato speciale d Appalto

Art. 20 L Ente ed il Tesoriere procedono ogni tre mesi, ovvero su richiesta dell Ente, al raccordo delle risultanze contabili, comprese quelle iscritte nelle eventuali contabilità speciali. Copia del quadro del predetto raccordo, nonché l elenco degli ordini ineseguiti, saranno inviati, in plico raccomandato, al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali che, entro i successivi 30 giorni, è tenuto a segnalare al Tesoriere eventuali discordanze. Art. 21 Il Tesoriere risponderà, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di tutte le somme e di tutti i valori che terrà in consegna per conto dell Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al Servizio di Tesoreria del Consiglio Regionale. Art. 22 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio di Tesoreria, il Consiglio Regionale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere Responsabile del trattamento, ai sensi dell art. 29 del citato decreto. Il Tesoriere si impegna a: - Trattare i dati personali che verranno comunicati all Ente per le finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Servizio di Tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza; - Nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; - Garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale - espressamente nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie e i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa espressa autorizzazione scritta dell Ente. A tale scopo il Tesoriere adotta: - idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell art. 31 del D. Lgs 196/03; - tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all art. 31, analiticamente specificate nell allegato B al decreto stesso, denominato Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ; - L Ente si riserva la facoltà di eseguire controlli sul rispetto delle istruzioni impartite nonché delle misure di sicurezza adottate. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati trattati dal Tesoriere per conto d altri titolari, detti controlli saranno preventivamente concordati. Consiglio regionale dell Abruzzo 11 Capitolato speciale d Appalto

Art. 23 Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai Regolamenti emanati in materia, con particolare riguardo alla Legge dello Stato 19.5.1976 n. 335 e alla Legge Regionale del 3 aprile 2002 n.. 3 e successive modifiche od integrazioni. Art. 24 I contraenti eleggeranno il domicilio presso le rispettive sedi centrali. Per qualsiasi controversia inerente il presente atto ove l Ente fosse attore o convenuto resta intesa fra le parti la unica competenza è del foro di L Aquila con espressa rinuncia di qualsiasi altro. Art. 25 - Le parti di comune accordo stabiliscono che la presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d uso. Sono a totale carico del Tesoriere tutte le eventuali spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc..). La presente convenzione viene letta e sottoscritta in segno di accettazione. IL TESORIERE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Consiglio regionale dell Abruzzo 12 Capitolato speciale d Appalto