dvr documento di valutazione dei rischi obbligo per le micro imprese a partire da gennaio 2013



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documento di valutazione dei rischi obbligo per le micro imprese a partire da gennaio 2013 arch. Giorgio Valentini CONSORZIO SFERA w w w. c o n s f e r a. i t i n f o r m a z i o n i @ c o n s f e r a. i t Documento Valutazione dei Rischi. modalità operative e riferimenti arch. Giorgio Valentini sede legale via Nizza 20 37136 Verona tel +39 34 85 41 84 29 sede amministrativa via U. Foscolo 32/f 37067 S. Giovanni Lupatoto

Conferenza Stato-Regioni Parere sullo schema di decreto interministeriale sulle procedure standardizzate di cui all articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI SALUTE INTERNO) Parere ai sensi dell articolo 6, comma 8, lettera f) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 25 ottobre 2012 E LE VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e, in particolare: l articolo 6, comma 8, lettera f), con il quale viene attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, il compito di elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore, che devono essere recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell interno, sentita la Conferenza Stato Regioni; l articolo 29, con il quale vengono individuate le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi di cui sopra; VISTA la nota del 13 agosto 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di provvedimento indicato in oggetto, che fa proprio l apposito documento tecnico approvato dalla menzionata Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 16 maggio 2012; VISTA la lettera in data 20 settembre 2012, con la quale il predetto documento è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e delle Amministrazioni centrali interessate; CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 4 ottobre 2012, il rappresentante del Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di lavoro ha espresso parere favorevole; CONSIDERATO che, nel corso dell odierna di seduta di questa Conferenza, il Presidente delle Regioni i e delle Province autonome ha espresso parere favorevole; ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto interministeriale sulle procedure standardizzate di cui all articolo articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. arch. Giorgio Valentini 2

riferimenti di partenza documento di valutazione dei rischi Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo l 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. arch. Giorgio Valentini 3

riferimenti di partenza DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. 2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque,non oltre il 31 dicembre 2012". arch. Giorgio Valentini 4 prese so otto i diec ci addett ti r imp

riferimenti di partenza documento di valutazione dei rischi Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. arch. Giorgio Valentini 5

riferimenti i di partenza documento di valutazione dei rischi Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. arch. Giorgio Valentini 6 otto i diec ci addett ti prese so r imp

riferimenti di partenza documento di valutazione dei rischi Sezione II Valutazione dei rischi Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 agosto 2010. arch. Giorgio Valentini 7

riferimenti di partenza documento di valutazione dei rischi Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi Sezione II Valutazione dei rischi 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione i del nominativo i del responsabile del servizio i di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento arch. Giorgio Valentini 8

riferimenti di partenza sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09): 1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell art. 29, comma 1) Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall Art. 28 lettere: b) misure di prevenzione e protezione e DPI c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità Ammenda da 2.000 a 4.000 3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione i di quanto previsto dall Art. 28 lettere: a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento Ammenda da 1.000 a 2.000 arch. Giorgio Valentini 9

VITP allegato XVII idoneità tecnico-professionale 1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo. 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico-professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2. arch. Giorgio Valentini 10

procedure standardizzate di t per la valutazione dei rischi ai sensi dell art. 29 D.Lgs. 81/08 e D.M.... 1. Scopo 2. Campo di applicazione 3. Compiti e responsabilità 4. Istruzioni operative arch. Giorgio Valentini 11 otto i diec ci addett ti prese so r imp

procedure standardizzate di t per la valutazione dei rischi ai sensi dell art. 29 D.Lgs. 81/08 e D.M.... 1. Scopo Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento cui uniformarsi per la valutazione dei rischi e per il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 2. Campo di applicazione La presente procedura si applica alle imprese fino a 10 dipendenti (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 dipendenti (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08, con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo: Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5) Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6) arch. Giorgio Valentini 12 prese so otto i diec ci addett ti r imp

procedure standardizzate di t per la valutazione dei rischi ai sensi dell art. 29 D.Lgs. 81/08 e D.M.... 3. Compiti e responsabilità Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 e in relazione all attività attività e alla struttura dell azienda 4. Istruzioni operative Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal DL) e il Medico competente, t ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati: arch. Giorgio Valentini 13

schema della procedura standardizzata passo n. 1 passo n. 2 passo n. 3 passo n. 4 arch. Giorgio Valentini 14 prese so otto i diec ci addett ti r imp

schema della procedura standardizzata passo n. 1 Descrizione dell azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni passo n. 2 passo n. 3 passo n. 4 Individuazione id i dei pericoli presenti in azienda Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate Definizione del programma di miglioramento arch. Giorgio Valentini 15 prese so otto i diec ci addett ti r imp

passo n. 1 DESCRIZIONE GENERALE DELL AZIENDA MODULO N. 1.1 Descrizione dell azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni DATI AZIENDALI Ragione sociale Attività economica Codice ATECO Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante Indirizzo della sede sociale. Indirizzo del sito produttivo SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE Nominativo del Datore di Lavoro indicare se svolge i compiti di SPP Sì No Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro interno esterno Nominativi degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, se presenti Nominativi degli addetti al Servizio di Pronto Soccorso Nominativi degli addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione Nominativo del Medico competente (ove nominato) Nominativo del RLS/RLST arch. Giorgio Valentini 16

MODULO N. 1.2 Ciclo Produttivo: elencazione di quelle relative a ciascuna fase 1 2 3 4 5 6 Materie prime, Area/ Attrezzature di lavoro Fasi del semilavorati e Descrizione Reparto/ macchine, apparecchi, Mansioni/ ciclo sostanze impiegati Fasi Luogo di utensili, ed impianti (di Postazioni produttivo lavoro produzione e servizio) individuazione delle fasi che compongono il ciclo produttivo descrizione sintetica di ciascuna fase e prodotti. Scarti di lavorazione elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase Indicazione dell ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all aperto, aperto, o del reparto in cui si svolge la fase individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out). arch. Giorgio Valentini 17

MODULO N. 1.2 Individuazione delle fasi che compongono il ciclo produttivo arch. Giorgio Valentini L esame delle fasi che compongono il ciclo deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc. ti ci addett otto i diec prese so r imp

MODULO N. 1.2 Ad ogni Mansione deve essere possibile associare, anche attraverso documentazione esterna al DVR (p.es.: Libro Unico del Lavoro, contratto di lavoro, mansionario o altro), il nominativo dei lavoratori operanti in azienda anche al fine di poter ottemperare agli obblighi di Legge relativi a: mansione Valutazione dei rischi connessi a stato di gravidanza, differenza di genere, età, provenienza da altri paesi e specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08); informazione, Formazione ed Addestramento (artt. 36 e 37 del D.L.gs 81/08); sorveglianza Sanitaria, qualora ne ricorra l obbligo (art. 41 del D.L.gs 81/08); uso dell attrezzatura di lavoro (art. 71 del D.L.gs 81/08); uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, eventualmente messi a disposizione dei lavoratori (art. 77 del D.L.gs 81/08). arch. Giorgio Valentini 19

imprese sotto i dieci addetti MODULO N. 1.2 arch. Giorgio Valentini 20

passo n. 2 Individuazione id i dei pericoli presenti in azienda Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); all organizzazione del lavoro adottata e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Per individuare i pericoli si utilizza il MODULO 2, che deve essere barrato nelle caselle delle ultime due colonne. arch. Giorgio Valentini 21 prese so otto i diec ci addett ti r imp

r imprese sotto i dieci addetti MODULO N. 2 arch. Giorgio Valentini 22

MODULO N. 2 Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all aperto N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art.63 comma2-3 Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento Lavori in quota famiglia di pericoli Attrezzature di lavoro Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi Attrezzature di lavoro - Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili. Apparecchi termici trasportabili Attrezzature in pressione trasportabili Attrezzature di lavoro -Altre attrezzature a motore Attrezzature di lavoro -Utensili manuali Scariche atmosferiche Lavoro al videoterminale Agenti fisici Sostanze pericolose Agenti biologici arch. Giorgio Valentini 23

MODULO N. 2 Atmosfere esplosive Incendio Fattori organizzativi Condizioni di lavoro particolari famiglia di pericoli Pericoli connessi all interazione con persone Pericoli connessi all interazione con animali Movimentazione manuale dei carichi Lavori sotto tensione Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici ALTRO arch. Giorgio Valentini 24 prese so otto i diec ci addett ti r imp

passo n. 3 Vlt Valutazione dei dirischi associati itiai pericoli liidiid individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate MODULO N. 3 Il MODULO 3 consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento. Il modulo è suddiviso in due sezioni: Valutazione dei rischi e misure attuate Programma di miglioramento arch. Giorgio Valentini 25

MODULO N. 3 MODULO 1.2 MODULO 2 Si può scegliere se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del MODULO 3 a partire dall Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati. arch. Giorgio Valentini 26

passo n. 4 Definizione del programma di miglioramento MODULO N. 3 Sulla base dei risultati della valutazione auta dei rischi, sono o definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate. Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori devono essere indicate in colonna 6 Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione, attuate e previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria. arch. Giorgio Valentini 27

La gestione informatica del sulla base delle procedure standardizzate sicureasy arch. Giorgio Valentini 28 otto i diec ci addett ti prese so r imp

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Processo da attivare nel processo relativo alla stesura del micro imprese: raccolta dati di base identificazione checklist specializzata elaborazione documento con sistema sicureasy audit dedicato aziendale identificazione bisogni ed esigenze elaborazione documento con sistema sicureasy avanzamento con sistema gestione impresa coordinato arch. Giorgio Valentini 30