Redazione Approvazione Autorizzazione all emissione Entrata in vigore. Il Direttore di Dipartimento Il Consiglio Direttivo Il Presidente 2013-09-30



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Titolo Sigla Prescrizioni per l accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008. RT-30 Revisione 02 Data 2013-09-30 Redazione Approvazione Autorizzazione all emissione Entrata in vigore Il Direttore di Dipartimento Il Consiglio Direttivo Il Presidente 2013-09-30 REGOLAMENTI TECNICI RT-30 rev.02 Pag. 1 di 10

INDICE INTRODUZIONE... 3 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 2. RIFERIMENTI NORMATIVI... 3 3. DEFINIZIONI... 4 4. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AI SENSI DELL ARTICOLO 7, COMMA 2 DEL DPR)... 4 5. PERSONALE DELL ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE... 6 6. MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE... 6 7. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI... 6 8. DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE... 6 9. PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE... 7 10. VALUTAZIONE... 7 11. RAPPORTO SULLA VALUTAZIONE... 7 12. DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE... 7 13. SORVEGLIANZA... 8 14. USO DELLE LICENZE, DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI DI CONFORMITÀ... 8 15. RECLAMI AI FORNITORI... 8 16. CAMPIONAMENTO... 9 ALLEGATO... 10 REGOLAMENTI TECNICI RT-30 rev.02 Pag. 2 di 10

INTRODUZIONE Il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sulla base della designazione di ACCREDIA, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, ha richiesto l intervento di ACCREDIA, Dipartimento Certificazione e Ispezione, per la definizione di apposite regole e procedure intese ad ottimizzare l attività di Accreditamento degli Organismi di Certificazione degli organismi di attestazione di cui al Regolamento (CE) n. 307/2008 di esecuzione del Regolamento 842/2006/CE su taluni gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi della norma UNI CEI EN 45011:1999 (a breve sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012) e relativi documenti applicabili. Per semplicità di consultazione, il presente documento è strutturato, in linea di principio, secondo la numerazione della Norma UNI CEI EN 45011:1999 e fornisce precisazioni, commenti ed integrazioni, ove applicabili, in ordine ai requisiti della norma stessa, definendo un contesto di riferimento a cui gli Organismi di Certificazione si devono conformare per conseguire e mantenere l accreditamento ACCREDIA, relativamente all emissione delle specifiche certificazioni in esame. In caso di contrasto tra i requisiti dei vari documenti applicabili, valgono le seguenti priorità: - Regolamento (CE) n. 842/2006 e Regolamento (CE) n. 307/2008; - Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012, n. 43 concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (di seguito denominato DPR) - Presente RT; - UNI CEI EN 45011:1999; - UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; - Regolamenti Generali ACCREDIA RG e Guide applicative. 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il campo di applicazione del presente documento è quello dell Accreditamento degli Organismi di certificazione (Organismo di valutazione della conformità ai sensi dell articolo 7, comma 2 del DPR), di seguito OdC che operano le Certificazioni degli organismi di attestazione che erogano corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d applicazione della Direttiva 2006/40/CE, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008. Nell allegato sono indicati i requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 2.1 Regolamenti comunitari e leggi - Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra; - Regolamento (CE) n. 307/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; REGOLAMENTI TECNICI RT-30 rev.02 Pag. 3 di 10

- Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012, n. 43 concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 2.2 Norme e regolamenti tecnici per l accreditamento - UNI CEI EN 45011:1999 Requisiti generali relativi agli Organismi che gestiscono Sistemi di Certificazione di prodotti (ISO/IEC Guide 65) ; - IAF GD5:2006 Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996 (che verrà ritirata con la prossima entrata in vigore della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012); - UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi ; - ISO/IEC 17000:2004 Valutazione della conformità Vocabolario e principi generali ; - RG-01 Regolamento per l accreditamento degli Organismi di Certificazione, (nella revisione vigente); - RG-09 Regolamento per l utilizzo del marchio ACCREDIA, (nella revisione vigente); - IAF MD 1:2007 Certification of Multiple Sites Based on Sampling. 3 DEFINIZIONI Si applicano le definizioni riportate nell Art. 2 del Regolamento (CE) n. 842/2006, e nell Art. 2 del DPR. Si applica, inoltre, la seguente definizione: 3.1 Organismo di attestazione L Organismo di Attestazione è l ente che rilascia gli attestati di formazione alle persone che hanno completato un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze indicate nell allegato del Regolamento (CE) n. 307/2008 ed esposte nella tabella A evidenziate alla fine del presente RT. 4 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE (Organismo di valutazione della conformità ai sensi dell articolo 7, comma 2 del DPR) 4.1 Disposizioni generali L OdC deve avviare, promuovere mantenere e gestire un sistema di certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN 45011 (e successiva UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012). L OdC deve essere indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti e deve garantire il rispetto dei requisiti minimi di cui al Regolamento (CE) n. 307/2008. L OdC ha il compito di rilasciare i certificati agli organismi di attestazione che erogano i corsi di formazione di cui al paragrafo1 del presente RT. L OdC istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati, secondo un Regolamento che disciplina i rapporti con gli organismi di attestazione da sottoporre a valutazione da parte di ACCREDIA e comunque in accordo alla norma UNI CEI EN 45011 (e successiva UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012), al Regolamento RG-01 (e documenti ivi richiamati) e al presente RT. REGOLAMENTI TECNICI RT-30 rev.02 Pag. 4 di 10

Il presente documento definisce anche le competenze di base per i formatori dell organismo di attestazione. È tuttavia piena responsabilità degli OdC adottare le modalità più opportune per verificare la qualifica dei formatori utilizzati dagli organismi di attestazione. Nell allegato sono indicate le conoscenze e competenze specifiche. 4.2 Organizzazione L OdC deve prevedere la presenza nel proprio Comitato di salvaguardia per l imparzialità di almeno un membro rappresentante delle parti interessate al settore formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore. Nell Organo Deliberante le certificazioni devono essere presenti membri con competenze tecniche decisionali relative ad attività di formazione, inclusa quella per il personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore. 4.3 Operatività Gli OdC devono definire condizioni operative (incluse apposite procedure/istruzioni operative) per la corretta applicazione dei documenti di riferimento normativi e tecnici di cui al paragrafo 2. 4.4 Subappalto 4.5 Sistema qualità 4.6 Condizioni e procedure per il rilascio, il mantenimento, l estensione, la sospensione e la revoca della certificazione Concluso positivamente l iter di certificazione, l OdC deve inviare ad ACCREDIA il file aggiornato contenente l elenco dei corsi di formazione certificati e pubblicarlo, regolarmente aggiornato, sul proprio sito web. L OdC deve comunicare ad ACCREDIA eventuali provvedimenti di sospensione e/o revoca adottati aggiornando il proprio database. L OdC deve disporre di un sistema di monitoraggio della scadenza delle certificazioni. 4.7 Verifiche ispettive interne e riesami da parte della direzione 4.8 Documentazione L OdC deve definire uno schema per la certificazione che preveda la predisposizione da parte dell organismo di attestazione di un documento (Progettazione del corso) che, per quanto attiene alle competenze e REGOLAMENTI TECNICI RT-30 rev.02 Pag. 5 di 10

conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione, consideri i requisiti specificatamente riportati nell allegato del presente RT. 4.9 Registrazioni Si applica il requisito di norma, con le seguenti specificazioni. L OdC deve mantenere un registro degli organismi di attestazione certificati. Il registro deve essere conservato almeno per 5 anni. L OdC deve accertarsi che l organismo di attestazione rilasci un attestato alle persone che hanno completato il corso di formazione e che si sono iscritte al Registro di cui al DPR. Inoltre l OdC deve accertarsi che l organismo di attestazione certificato comunichi, entro 10 giorni dal rilascio dell attestato, i nominativi delle persone che lo hanno ottenuto. Entro i successivi 10 giorni, l OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, le informazioni ricevute dagli organismi di attestazione. 4.10 Riservatezza 5 PERSONALE DELL ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 5.1 Generalità 5.2 Criteri di qualifica Si applica il requisito di norma, con la seguente precisazione: Gli organismi di attestazione che erogano i corsi devono dimostrare approfondite conoscenze e competenze sugli argomenti esposti nell allegato. 6 MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE 7 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI 8 DOMANDA PER LA CERTIFICAZIONE 8.1 Informazioni sulle procedure 8.2 Domanda REGOLAMENTI TECNICI RT-30 rev.02 Pag. 6 di 10

9 PREPARAZIONE DELLA VALUTAZIONE 10 VALUTAZIONE La verifica ispettiva deve essere eseguita sulla base dei requisiti normativi. Nel caso in cui l organismo di attestazione effettui il corso fuori sede, il primo aspetto da verificare da parte dell OdC dovrà essere la presenza delle necessarie infrastrutture (aule ed attrezzature ed eventuali nuovi docenti). L OdC dovrà verificare inoltre che l organismo di attestazione abbia predisposto un documento con l elenco delle attrezzature utilizzate per l esecuzione dell attività. 10.1 Esame documentale Per procedere all iter di certificazione, l organismo di attestazione deve rendere disponibili all OdC i documenti del corso, necessari per effettuare l esame documentale. La verifica in campo può avere luogo soltanto se l esito dell esame documentale è positivo. In caso di esito negativo, l organismo di attestazione deve apportare alla documentazione le modifiche necessarie a superare le carenze individuate. La documentazione modificata deve essere preventivamente verificata ed approvata prima di effettuare la verifica in campo. 10.2 Verifica prima certificazione in campo L OdC deve effettuare la verifica ispettiva di prima certificazione rispettando un tempo minimo di 16 ore presso la sede dell organismo di attestazione, parte del tempo deve essere dedicato alla verifica dell erogazione di un corso. 11 RAPPORTO SULLA VALUTAZIONE 12 DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE Si applica il requisito di norma, con le specificazioni indicate nei paragrafi seguenti. 12.1 La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'odc in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. Inoltre il Membro dell Organo deliberante esperto del settore ha diritto di veto. 12.2 L'OdC deve fornire un certificato all organismo di attestazione che ha superato positivamente l iter di certificazione. Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, l OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, le informazioni relative agli organismi di attestazione che hanno ottenuto detto certificato. REGOLAMENTI TECNICI RT-30 rev.02 Pag. 7 di 10

13 SORVEGLIANZA La certificazione della competenza degli organismi di attestazione ha una durata di 5 anni. La verifica di mantenimento (annuale) deve avere durata minima di 8 ore presso la sede dell organismo di attestazione. Entro 10 giorni dalla verifica, l OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, il suo esito (mantenimento o meno della certificazione). Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione. Al termine degli accertamenti l OdC deve deliberare il rilascio della nuova certificazione. Entro 10 giorni dal rilascio del nuovo certificato, l OdC deve inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, le informazioni relative agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la nuova certificazione. 14 USO DELLE LICENZE, DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI DI CONFORMITÀ Ogni OdC deve prevedere regole per la concessione del proprio Logo/Marchio di certificazione agli organismi di attestazione certificati. Le regole devono rispettare i requisiti delle norme di riferimento e del Regolamento sull uso del marchio di ACCREDIA (rif. RG-09). Gli usi inappropriati della certificazione o l'uso ingannevole dei certificati e marchi o loghi in pubblicazioni, cataloghi, ecc... devono essere sanzionati tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni legali. L OdC deve sospendere e/o revocare la certificazione all organismo di attestazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali; b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi; c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione; d) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento; e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall organismo di attestazione all atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l immagine dell OdC e delle parti coinvolte; f) formale richiesta da parte dell organismo di attestazione certificato. Le revoche e le sospensioni delle certificazioni devono essere inserite per via telematica dagli Stessi Organismi di certificazione nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, entro 10 giorni dalle suddette decisioni. Le informazioni sui certificati in vigore possono essere pubblicate anche sul sito Accredia, in quanto Organismo di accreditamento, tramite interconnessione diretta con il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del DPR 43/2012. 15. RECLAMI AI FORNITORI REGOLAMENTI TECNICI RT-30 rev.02 Pag. 8 di 10

16 CAMPIONAMENTO È possibile applicare il campionamento, effettuando le verifiche presso i centri di formazione permanenti e/o temporanei secondo la logica del multisito. L'OdC, per la gestione del multisito, dovrà dotarsi di apposite regole, inserite in uno specifico regolamento o in uno esistente, con i seguenti i principi generali: 1. tutte le sedi territoriali degli organismi di attestazione devono avere un legame giuridico o contrattuale con l'organizzazione certificata; 2. il campionamento delle sedi territoriali degli organismi di attestazione dovrà essere annuale utilizzando i criteri del documento IAF MD 1 con le seguenti particolarità: a. l audit non può essere condotto esclusivamente su base documentale; b. nei cinque anni di durata della certificazione degli organismi di attestazione, dovranno essere verificati tutti i centri di erogazione della formazione; c. l OdC, in occasione di una sorveglianza, potrà effettuare una verifica anche presso siti temporanei, se applicabile. 3 tutti i siti (centri di erogazione della formazione), devono rientrare nel campo di applicazione della certificazione. Eventuali siti temporanei devono essere riportati in un apposito allegato al certificato; 4. l organismo di attestazione certificato dovrà avere l obbligo di invio all OdC di tutte le notizie inerenti i singoli siti (centri di erogazione della formazione sia permanenti, che temporanei): corsi erogati, attestati emessi, reclami, verifiche/sanzioni da enti di controllo, variazioni alla proprietà, variazioni docenze, variazioni degli argomenti formativi, documentazione per la qualifica dei siti (permanenti e/o temporanei), etc.; 5. per le definizioni l OdC dovrà attenersi al documento IAF MD1. REGOLAMENTI TECNICI RT-30 rev.02 Pag. 9 di 10

ALLEGATO Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione per il personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d applicazione della direttiva 2006/40/CE. I formatori dei corsi dovranno possedere conoscenze e competenze approfondite negli argomenti esposti nella tabella. Gli OdC dovranno accertare le modalità con cui gli organismi di attestazione hanno effettuato la scelta dei docenti formatori. Il corso di formazione comprende: a) un modulo teorico, indicato con la lettera T nella colonna Tipo di modulo ; b) un modulo pratico, indicato con la lettera P nella colonna Tipo di modulo durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari. 1. Competenze e conoscenze minime Tipo di modulo 1. Funzionamento degli impianti di condizionamento d aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale. 1.1 Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d aria nei veicoli a motore. T 1.2 Conoscenza di base dell impiego e della proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d aria nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici). T 1.3 Conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del Regolamento (CE) n. 842/2006 e della Direttiva 2006/40/CE. T 2. Recupero ecocompatibile dei gas ad effetto serra 2.1 Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra. T 2.2 Maneggiare una bombola refrigerante. P 2.3 Collegare e scollegare un apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d aria di un veicolo a motore contenente gas fluorurati ad effetto serra. P 2.4 Utilizzare un apparecchiatura per il recupero del refrigerante. P REGOLAMENTI TECNICI RT-30 rev.02 Pag. 10 di 10