CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 29/06/2015-0012298 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA ^ Consiglio Regionale del Veneto I del 29/06/2015 Prot.: 0012298 Titolano 2.6 CRV CRV spc-upa PROGETTO DI LEGGE N. Z2, PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Luca Zaia MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 18 MARZO 2011, N. 7 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011" E ULTERIORI DISPOSIZIONI ' Presentato alla Presidenza del Consiglio il.. 2 6 GIÙ. 2015

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 18 MARZO 2011, N. 7 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011" E ULTERIORI DISPOSIZIONI Relazione: // progetto di legge intende affrontare alcuni aspetti della gestione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale e degli Enti da essa dipendenti, proseguendo nel lavoro di razionalizzazione dello stesso intrapreso nel corso della passata legislatura. In primo luogo, in considerazione della normativa di settore vigente in materia di razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi utilizzati ad uso ufficio dalle Pubbliche Amministrazioni, normativa nazionale recepita a livello regionale con la L.R.47/2012, si prevede il completamento del processo di contenimento delle spese di locazione passiva sostenute dalla Amministrazione, mediante la cessazione dei relativi contratti con concentrazione delle sedi istituzionali e di quelle utilizzate ad uso ufficio, in complessi immobiliari di proprietà regionale. In particolare, poi, si intende creare, analogamente a quanto avviene in altri contesti regionali, un vero e proprio polo di sedi istituzionali atte ad ospitare gli organi della Giunta regionale e di uffici delle strutture operative, che si collochi logisticamente entro un perìmetro spaziale ravvicinato. In tal senso si individua l'asse che origina dal complesso immobiliare recentemente acquisito ed ubicato vicino alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia e comprende le altre proprietà regionali collocate nelle prossime vicinanze dello stesso. Sul versante della razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto e dei sui Enti dipendenti e/o strumentali, con il presente progetto si intende ovviare ad alcune criticità emerse in sede di attuazione del Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzati, approvato con l'art. 16 della Legge regionale 18 Marzo 2011 n. 7. Viene introdotta, in ottica acceleratoria, la obbligatorietà, in luogo della vincolatività, del parere da esprimersi, ex art.7 L.R. 18/2006, da parte del Consiglio regionale sui beni da inserire nel Piano succitato. Vengono tipizzati successivamente, gli strumenti a cui l'amministrazione può ricorrere per la dismissione dei beni facenti parte del Piano, nell 'ipotesi in

cui le procedure di asta pubblica degli stessi non abbiano avuto esito positivo: ciò al fìne di rendere il più trasparenti possibile, nell'ottica della accountability cui le PP.AA. sono tenute, le decisioni gestionali in merito alla alienazione del proprio patrimonio. Infine si ribadisce come le risorse che vengano ricavate dalle dismissioni dei beni di proprietà degli Enti dipendenti e strumentali della Amministrazione regionale vengono introitate dalla stessa e destinate alla fìnalità strategiche quali individuate dall'art.5 della succitata L.R. 11/2011 che ha normato il Piano delle Alienazioni.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 18 MARZO 2011, N. 7 "LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011" E ULTERIORI DISPOSIZIONI Art. 1 - Razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta Regionale, dei suoi organi e degli uffici operativi dell'amministrazione. 1. La Regione del Veneto, in attuazione delle finalità previste dairart.2 commi 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, intende proseguire nella politica di ottimizzazione degli spazi attualmente occupati ad uso ufficio. 2. L'accorpamento degli uffici regionali ed il riuso razionale degli spazi costituiscono azioni prioritarie in materia. 3. A tal fine la Giunta Regionale è autorizzata a disporre tutti gli atti e provvedimenti necessari al raggiungimento di tale obiettivo, anche mediante la dismissione di immobili di proprietà utilizzati ad uso istituzionale e la cessazione dei rapporti di locazione passiva in essere. 4. Le dismissioni e cessazioni di cui al comma precedente sono finalizzate anche all'accorpamento dei locali ospitanti il Presidente della Regione del Veneto, la Giunta regionale con i suoi componenti, nonché gli uffici operativi dell'amministrazione regionale, presso i compendi immobiliari di proprietà ubicati in prossimità della Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Art. 2 - Modifiche dell'art. 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge fìnanziaria regionale per l'esercizio 2011". 1. Al fine di dare compiuta attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, stmmentali o dipendenti, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati, è apportata la seguente modifica all'art. 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n.7: a) il secondo periodo dell'art. 3 è sostituito dal seguente: "// parere previsto dall'art. / comma 2 della legge regionale 10 Agosto 2006 n. 18 deve essere espresso dal Consiglio Regionale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla trasmissione alla competente Commissione consiliare della deliberazione di Giunta Regionale di inserimento dei beni nel Piano. Decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. " b) dopo il comma 4 è introdotto il comma 4bis:

"La Giunta Regionale è autorizzata, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a: - conferimento del bene a Fondi immobiliari gestiti da organismi pubblici, nel rispetto della normativa di settore; - inserimento del bene a parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'art 5 3 del D.lgs 163/2006. Laddove il ricorso agli strumenti di cui al comma precedente non sia possibile, la Giunta Regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura regionale competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta. In ogni caso il valore da porre a base del conferimento, ovvero della trattativa diretta non potrà essere inferiore oltre il 20%> del valore attribuito allo stesso, tramite perizia di stima, da parte dell'agenzia delle Entrate competente per territorio. " Art. 3 - Modifìca dell'art. 7 comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18. 1. All'art. 7, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 il termine vincolante è sostituito con il termine "obbligatorio ". Art. 4 - Norma di interpretazione autentica. 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli Enti e/o Aziende indicati dall'art. 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. 2. Le risorse derivanti dalla dismissione dei beni di proprietà degli Enti e/o aziende succitate sono accertate dalla Amministrazione regionale ed impiegate per il perseguimento delle finalità previste dal comma 5 dell'art. 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7.

INDICE Art. 1 - Razionalizzazione delle sedi istituzionali della Giunta Regionale, dei suoi organi e degli uffici operativi dell'amministrazione 3 Art. 2 - Modifiche dell'art. 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 20U" 3 Art. 3 - Modifica deirart.7 comma 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n.l8 4 Art. 4 - Norma di interpretazione autentica 4