RACCOLTA E COMMERCIO DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI



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Transcript:

REGIONE TOSCANA Provincia di Firenze RACCOLTA E COMMERCIO DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI (L.R. 16/99 come modificata dalla L.R. 68/99) AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA (ART. 2) La raccolta dei funghi è consentita previa autorizzazione nel rispetto delle specie, dei tempi e delle quantità. (L autorizzazione è sostituita dal versamento che costituisce denuncia di inizio attività vedi artt. seguenti) Non è soggetta ad autorizzazione: La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi e senza limiti di quantità. La raccolta nel territorio del Comune di residenza con i limiti di quantità previsti dall art. 4. La raccolta in tutto il territorio del Comune da parte di soggetti non residenti, purché proprietari di territori boscati con superficie pari o superiore a 5 ha situati nel Comune stesso e purché consentano, sugli stessi fondi, il libero accesso agli altri raccoglitori. In tal caso si applicano i limiti di quantità previsti per i residenti di cui all art. 4 L autorizzazione alla raccolta si configura come denuncia di inizio dell attività. L autorizzazione può essere: PERSONALE (Art.5): Rilasciata dal Comune ai residenti che hanno compiuto 14 anni. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione. Questo tipo di autorizzazione è valida per 6 mesi, 1 o 3 anni. La quantità massima giornaliera di funghi che è consentito raccogliere è pari a 3 Kg. TURISTICA (Art.6): Rilasciata dal Comune a chi ha compiuto 14 anni. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne munita di autorizzazione. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione. La quantità massima di funghi che è consentito raccogliere giornalmente è pari a 3 Kg. L autorizzazione è valida nel territorio del Comune di rilascio e in quello dei Comuni confinanti per 1 o 7 giorni anche non consecutivi dell anno solare in cui è stato effettuato il versamento PER FINI SCIENTIFICI (Art.7): E rilasciata dagli enti gestori dei parchi nazionali e regionali a soggetti aventi scopi per la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro/forestale e/o micologico. La richiesta deve specificare la durata e gli obiettivi

della ricerca. La denuncia di inizio attività consiste nel versamento dell importo di cui all art. 8 sul conto corrente postale indicato dal proprio Comune di residenza, specificando sul bollettino di versamento postale le generalità, luogo e data di nascita, residenza, nonché la causale del versamento (L.R. 16/99) e il tipo di autorizzazione prescelta. L autorizzazione turistica consiste nel versamento dei relativi importi di cui all art. 8 sul conto corrente postale indicato dal Comune in cui s intende esercitare la raccolta, specificando sempre sul bollettino di versamento postale le generalità, luogo e data di nascita, residenza, nonché la causale del versamento (L.R. 16/99) e il tipo di autorizzazione prescelta. I titolari di autorizzazione turistica, sia giornaliera che plurigiornaliera, ogni qualvolta iniziano la ricerca dei funghi, devono scrivere sulla ricevuta del versamento anche la data in cui effettuano la raccolta. Nel caso di minore che abbia compiuto 14 anni il versamento è effettuato dall esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l indicazione delle generalità del minore stesso. RACCOLTA NELLE AREE PROTETTE (ART. 3) 1. I regolamenti delle aree naturali protette possono stabilire, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 ed all'articolo 13, limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. 2. Gli enti di gestione, sentiti i Comuni e le Comunità montane, anche di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti o in parte, nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti nei Comuni stessi. LIMITI DI RACCOLTA PER I RESIDENTI (ART. 4) 1. Nei territori classificati montani, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, è consentita ai residenti la raccolta di funghi epigei spontanei per una quantità giornaliera di sei chilogrammi. 2. Nel territorio di tutti gli altri comuni, è consentita ai residenti la raccolta per una quantità massima giornaliera di tre chilogrammi. IMPORTI DELLE AUTORIZZAZIONI (ART. 8) L. 25.000 (12,91 Euro) per le autorizzazioni personali semestrali (solo per i residenti nella L. 50.000 (25,82 Euro) per le autorizzazioni personali annuali (solo per i residenti nella L.120.000 (61,97 Euro) per le autorizzazioni personali triennali (solo per i residenti nella L. 7.000 (3,62 Euro) per le autorizzazioni turistiche giornaliere (residenti e non in Toscana) L. 25.000 (12,91 Euro) per le autorizzazioni turistiche plurigiornaliere (residenti e non in Toscana) RIDUZIONI: gli importi delle autorizzazioni personali sono ridotti del cinquanta per cento per i residenti nei territori classificati montani. Gli importi delle autorizzazioni, sia personali che turistiche, sono ridotti del cinquanta per cento per i minori che hanno compiuto i quattordici anni in possesso dell'attestato di frequenza ai corsi di cui all'articolo 17.

MODALITA DI RACCOLTA (ART. 9) 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e non sia, in alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. 2. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. 3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l'uso di sacchetti o buste di plastica. 4. Se la raccolta consiste in un unico esemplare in un solo cespo di funghi concresciuti, i limiti giornalieri di cui alla presente legge posso essere superati. RACCOLTA RISERVATA (ART. 11) I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo - forestali, residenti nei territori classificati montani ed in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 20, possono chiedere, alla Provincia o alla Comunità montana, l'autorizzazione alla costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, nelle quali è a loro riservata, in via esclusiva, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 e senza limitazioni quantitative, la raccolta a fini economici, secondo quanto disposto dai regolamenti locali cui all'articolo 15 1. La richiesta di autorizzazione (in bollo) è corredata da: Visura catastale aggiornata, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il titolo di possesso delle particelle interessate, prodotta nelle forme stabilite dall art. 47 del D.P.R. 445/00; nel caso in cui il richiedente non sia proprietario o sia comproprietario dell area oggetto di autorizzazione, egli deve allegare dichiarazione (corredata di copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità del dichiarante) o altro idoneo documento comprovante il consenso del proprietario o degli altri comproprietari. L elenco delle particelle catastali interessate La planimetria catastale aggiornata con evidenziata l area interessata Indicazione delle caratteristiche dell insegna delle tabelle che verranno affisse lungo il perimetro dell area a spese del titolare della comunicazione, delle loro dimensioni, dei materiali costruttivi e della loro distanza reciproca; Un piano di condizione atto a garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema; Copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità. Le province o le Comunità montane provvedono, entro sessanta giorni, sulla richiesta di autorizzazione alla costituzione di aree riservate alla raccolta a fini economici. L'autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata ha validità di cinque anni e può essere rinnovata dietro richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza. Le autorizzazioni di cui al presente articolo decadono per il venir meno dei requisiti e delle condizioni in base alle quali sono state rilasciate. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti locali di cui all'articolo 15 1, l'autorizzazione viene ritirata e al titolare non potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione, per

gli stessi o per altri terreni, prima che siano trascorsi tre anni dall'adozione del provvedimento di ritiro. RACCOLTA A PAGAMENTO (ART. 12) Le aree di raccolta a pagamento sono quelle i cui titolari di diritti di possesso consentono solo alle persone da essi autorizzate di raccogliere i funghi. Aree di raccolta a pagamento possono essere istituite su fondi privati; di tale istituzione è data comunicazione alla Provincia o alla Comunità montana territorialmente competente, allegando: L elenco delle particelle catastali interessate La planimetria catastale aggiornata con evidenziata l area interessata Visura catastale aggiornata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il titolo di possesso della stessa area, prodotta nelle forme stabilite dall art. 47 del D.P.R. 445/00; Indicazione delle caratteristiche dell insegna delle tabelle che verranno affisse lungo il perimetro dell area a spese del titolare della comunicazione, delle loro dimensioni, dei materiali costruttivi e della loro distanza reciproca Copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità. DIVIETI (ART. 13) 1. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sottoindicate è vietata la raccolta e commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di esemplari con dimensione minima del cappello inferiore a: a) cm 4 per il gruppo Boletus; b) cm 2 per l'hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe gambosa (=Tricholoma georgii) (prugnolo). 2. È vietata la raccolta e commercializzazione dell'amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria. 3. È vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini di qualsiasi specie. 4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata: a) nelle riserve naturali integrali; b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione; c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Regione, dalle Province, dalle Comunità montane e nelle aree specificatamente interdette dagli stessi Enti per motivi selvicolturali; d) dal 1 aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende faunistico-venatorie. 5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi. 6. La raccolta è infine vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade classificate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" con l'eccezione delle strade vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorché dismesse, e nelle aree industriali.

7. Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportare la lettiera e lo strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze di coltura, di regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade e di altre opere autorizzate e fermo restando l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. INFORMAZIONE (ART. 17) La Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori 2. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza. Note: 1 fino alla data odierna la Provincia di Firenze non ha emanato regolamenti specifici in materia. 2 non si prevede nel breve periodo l organizzazione di corsi di informazione ed educazione da parte della Provincia di Firenze Per eventuali richieste di informazioni scrivere a r.lopresti@provincia.fi.it