Estratto ai sensi dell art. 122 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998



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Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato, il TUF ) e dell art. 131, comma terzo, lett. b), del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il Regolamento ), si rende noto quanto segue. con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, capitale sociale pari ad Euro 2.360.144.410,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00284160371; e - Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., con sede in Vicenza, Via Battaglione Framarin n. 18, capitale sociale di Euro 154.319.880,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 00204010243, hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto un opzione di vendita su n. 119.088.480 azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il Contratto ); Contratto sono stati pubblicati per estratto ai sensi dell art. 122 del TUF e dell art. 127 e seguenti del Regolamento. si rende noto che, in data 1 febbraio 2006, le parti firmatarie del Contratto hanno convenuto, mediante sottoscrizione di un apposita scrittura privata, la risoluzione consensuale del medesimo Contratto, con effetti decorrenti dalla summenzionata data di sottoscrizione (l Accordo di risoluzione ). L Accordo di risoluzione è stato depositato in data 6 febbraio 2006 presso il Registro delle Imprese di Roma. 8 febbraio 2006

Capitale Sociale 2.221.638.646,32 costituito da n. 3.062.410.900 azioni ordinarie e da n. 23.198.331 - Ai sensi dell art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il TUF) e dell art. 131 del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio1999, come successivamente modificato e integrato (il Regolamento), si rende noto quanto segue. (A) in data 18 luglio 2005 le seguenti parti: con sede in Bologna, Via Stalingrado 45 (Unipol); e - Credit Suisse International (già Credit Suisse First Boston International) con sede in Londra, One Cabot Square (CSi); congiuntamente (le Parti), hanno sottoscritto i seguenti accordi contrattuali: (I) un patto di natura parasociale, rientrante nella tipologia dei patti previsti dall'art. 122, c. 5, lett. b)del TUF (il Patto), avente ad oggetto, tra l'altro, l'aggregazione della partecipazione nel capitale sociale di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL), complessivamente detenuta da CSi, rappresentata da n. 136.313.000 azioni ordinarie pari al 4,50% dell allora capitale sociale ordinario di BNL (le Azioni), con la partecipazione detenuta da Unipol, pari al 14,92% dell allora capitale sociale ordinario di BNL. Il Patto, unitamente ad altri accordi parasociali conclusi da Unipol con altri soggetti (gli Altri Soggetti) contestualmente alla sottoscrizione del Patto, ha determinato il superamento della soglia del 30% del capitale sociale di BNL e dunque, ai sensi degli articoli 106 e 109 del TUF, l obbligo di promuovere un offerta pubblica di acquisto sulle azioni BNL (l OPA), promossa da Unipol lo scorso 16 agosto 2005; (II) un accordo che prevedeva un diritto di opzione di acquisto (call option) a favore di Unipol e un diritto di opzione di vendita (put option) a favore di CSi in relazione alle Azioni (l Accordo di Put e Call). L'esercizio di entrambe le opzioni di call e di put era condizionato al verificarsi di determinate condizioni; (B) in data 26 luglio 2005, i contenuti del Patto e dell Accordo di Put e Call sono stati pubblicati per estratto ai sensi dell art. 122 del TUF e dell art. 127 e seguenti del Regolamento. si rende noto che in data 2 febbraio 2006, CSi ha conferito a Unipol mandato irrevocabile con rappresentanza (il Mandato) a iniziare e condurre trattative, nonché a concludere un accordo per la compravendita delle Azioni dietro contestuale pagamento del prezzo di acquisto (la Vendita). Nel Mandato si prevede altresì che, al verificarsi della Vendita e dell'avvenuto pagamento del relativo prezzo, tutti gli accordi, contratti, impegni, intese e incarichi di qualsivoglia natura in essere tra Csi, Unipol e/o società da essi controllate, ad esse collegate, ovvero controllanti gli stessi, ivi inclusi l'accordo di Put e Call e il Patto (gli Accordi in Essere), si intenderanno automaticamente risolti di diritto e privi di efficacia, salvi e impregiudicati taluni diritti (l Accordo di risoluzione). In relazione al Mandato e nell'ambito di una più ampia operazione in virtù della quale BNP Paribas S.A. (BNP Paribas) si è impegnata ad acquisire le azioni BNL detenute da Unipol e dagli Altri Soggetti - CSi ha sottoscritto con BNP Paribas un accordo ai sensi del quale BNP Paribas si è impegnata ad acquistare da CSi, che si è impegnata a vendere, le Azioni, al verificarsi, tra l altro delle seguenti condizioni sospensive: (a) che intervenga la ratifica dell accordo da parte dei competenti organi sociali di alcuni dei potenziali venditori e del potenziale acquirente, tali comunque da consentire a BNP Paribas l acquisto di almeno il 42% del capitale sociale di BNL; (b) che sopravvenga il provvedimento di diniego dell'autorizzazione all OPA promossa da Unipol sulle azioni di BNL da parte della Banca d'italia e conseguente decadenza o inefficacia dell OPA stessa; (c) che si ottenga da parte della Banca d Italia e dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o, se competente, della Commissione Europea, l autorizzazione all acquisto da parte del potenziale acquirente del controllo della BNL; (d) che siano rilasciate da parte di ogni competente Autorità, ivi compresa la Banca di Francia, tutte le ulteriori autorizzazioni o approvazioni eventualmente necessarie per l esecuzione dell operazione. L estratto del Mandato contenente la disciplina dell Accordo di risoluzione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 7 febbraio 2006. Alla data di perfezionamento della Vendita, pertanto, si risolveranno di diritto tutti gli accordi di natura parasociale perfezionati tra Unipol e CSi 12 febbraio 2006

Estratto di patto parasociale ai sensi dell art. 122 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 Capitale Sociale Euro 2.221.638.646,32 costituito da n. 3.085.609.231 azioni ordinarie e da n. 23.198.331 - Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. ( Unipol ) e BNP Paribas S.A. ( BNP Paribas ) comunicano di aver stipulato, in data 2 febbraio 2006, un protocollo di intesa (il Protocollo ). 1. Contenuto del Protocollo. Nel Protocollo, Unipol e BNP Paribas, nel quadro delle intese sottoscritte il 2 febbraio 2006 relative alla cessione a BNP Paribas di una partecipazione corrispondente al 48% di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ( BNL ), hanno delineato i termini della futura collaborazione industriale nel settore della c.d. banca-assicurazione tra BNL, BNL Vita S.p.A. ( BNL Vita ) e Unipol. In particolare, Unipol e BNP Paribas hanno promesso che, qualora BNP Paribas acquisti una partecipazione di controllo di diritto in BNL: (i) BNL ceda l uno per cento di BNL Vita a Unipol, che verrà così a detenere il 51% del capitale della società, ad un prezzo determinato da un esperto indipendente sulla base del fair market value tenuto conto, fra l altro, delle conseguenze che la compravendita stessa avrà sul controllo di BNL Vita; (ii) BNL e BNL Vita negozino e sottoscrivano un nuovo accordo di distribuzione dei prodotti assicurativi BNL Vita (l Accordo di Distribuzione ). L art. 6.2(iv) del Protocollo prevede che Unipol e BNP Paribas saranno ciascuna tenuta a fare in modo che l Accordo di Distribuzione preveda un impegno di BNL di far sì che in considerazione del ruolo strategico che BNL Vita avrà nello sviluppo dell attività di banca-assicurazione di BNL e al fine di meglio favorire lo sviluppo di ulteriori collaborazioni industriali con il Gruppo BNL faccia parte del Consiglio di Amministrazione di BNL una persona designata da Unipol, per tutto il periodo in cui l Accordo di Distribuzione sarà in vigore. 2. Società interessata dal Protocollo. Il Protocollo, ed in particolare l art. 6.2(iv) sopra indicato, interesseranno BNL, società avente sede in Roma, via Vittorio Veneto 119, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale 006511990582, capitale sociale versato di Euro 2.221.638.646,32, diviso in numero 3.062.410.900 azioni ordinarie e numero 23.198.331 azioni di risparmio n.c. del valore nominale unitario di Euro 0,72 cadauna. 3. Parti. Sono parti del Protocollo: (i) BNP Paribas, la quale non detiene, attualmente, azioni BNL; (ii) Unipol la quale detiene, direttamente e indirettamente, tramite la controllata Aurora Assicurazione S.p.A. ( Aurora ), n. 451.820.000 azioni ordinarie BNL, corrispondenti al 14,75% del capitale sociale. 4. Azioni detenute dalle Parti. Il Protocollo è sottoposto alla condizione sospensiva dell acquisto di una partecipazione di controllo di diritto in BNL da parte di BNP Paribas. A tale riguardo, si segnala che Unipol e la sua controllata Aurora si sono impegnate, subordinatamente al verificarsi di certe condizioni sospensive, a vendere a BNP Paribas le azioni BNL da esse detenute ed indicate al precedente punto 3(i). Pertanto, quando diverrà efficace il Protocollo: (i) BNP Paribas deterrà una partecipazione di controllo di diritto in BNL, di entità variabile in funzione dei risultati dell offerta pubblica di acquisto che BNP Paribas potrebbe promuovere, secondo quanto comunicato al mercato in data 3 febbraio 2006; (ii) Unipol e Aurora avranno venduto le azioni BNL attualmente detenute a BNP Paribas, in forza di accordi sottoscritti con BNP Paribas il 2 febbraio 2006. 5. Efficacia e durata del Protocollo. Il Protocollo e, con esso, gli impegni di Unipol e BNP Paribas di cui all art. 6.4(iv) che interessano BNL, sono sottoposti alla condizione sospensiva dell acquisto da parte di BNP Paribas di una partecipazione di controllo di diritto in BNL. A sua volta, l acquisto del controllo di BNL da parte di BNP Paribas richiede la previa autorizzazione da parte della Banca d Italia, dell ISVAP, delle Autorità Antitrust competenti (nazionali e/o comunitarie) e delle altre autorità eventualmente competenti. Pertanto, il Protocollo, e l art. 6.2(iv) in particolare, diverranno efficaci e costituiranno diritti ed obblighi in capo alle parti solo se, e a partire dal momento in cui, si verificherà la condizione sospensiva sopra indicata. Una volta divenute efficaci, le pattuizioni del Protocollo che interessano BNL, in particolare l art. 6.4(iv), rimarranno in vigore sino a quando, con la sottoscrizione da parte di BNL e BNL Vita dell Accordo di Distribuzione, le parti non vi avranno dato esecuzione. 6. Deposito della Scrittura. Una copia della Scrittura sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Roma. 12 febbraio 2006

Estratto di patto parasociale ai sensi dell art. 122 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 Capitale Sociale Euro 2.221.638.646,32 costituito da n. 3.085.609.231 azioni ordinarie e da n. 23.198.331 Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato, il TUF ) e dell articolo 131, comma terzo, lett.b), del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il Regolamento ), si rende noto quanto segue: con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, anche per conto della controllata Aurora Assicurazioni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (Mi), Via dell Unione Europea n. 3 ( Unipol ); - Coop Adriatica S.c. a r.l., con sede in Castenaso (BO), Via Villanova n. 29/7; - Coop Estense Società Cooperativa S.c. a r.l., con sede in Modena, Viale Virgilio n. 20; - Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A., con sede in Savona, Via F. Baracca n. 1/R; - Nova Coop Società Cooperativa, con sede in Galliate (NO), Via Trieste n. 104; - Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, Via Cassa di Risparmio n. 15; - Nomura International Plc., con sede in Londra, 1st St. Martin s-le-grand, Regno Unito, sostituita da Nomura Securities Company Ltd; - Hopa S.p.A., con sede in Brescia, Corso Zanardelli n. 32, hanno sottoscritto un patto parasociale (il Patto ) avente ad oggetto complessivamente n. 934.682.434 azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ( BNL ), rappresentanti il 30,52% dell attuale capitale sociale ordinario di BNL; Patto sono stati pubblicati per estratto ai sensi dell art. 122 del TUF e dell art. 127 e seguenti del Regolamento. si rende noto che, in data 8 febbraio 2006, le parti firmatarie del Patto hanno riconosciuto e, ove occorrer possa, convenuto, mediante sottoscrizione di un apposita scrittura privata (la Scrittura ), l avveramento della condizione risolutiva contenuta nell art. 6.2 del Patto stesso a seguito del provvedimento emesso lo scorso 3 febbraio 2006, da Banca d Italia avente ad oggetto il diniego alla richiesta di Unipol di essere autorizzata ad assumere una partecipazione di controllo in BNL. Il Patto è, pertanto, da ritenersi risolto con effetto dalla summenzionata data del 3 febbraio 2006. La Scrittura è stata depositata in data 8 febbraio 2006 presso il Registro delle Imprese di Roma. 12 febbraio 2006

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il TUF ) e dell art. 131, comma terzo, lett. b), del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il Regolamento ), si rende noto quanto segue: con sede in Bologna, Via Stalingrado 45; e - Banca Popolare Italiana Banca Popolare di Lodi Società Cooperativa con sede in Lodi, Via Polenghi Lombardo 13, hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto un opzione di vendita su n. 50.550.000 azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il Contratto ); Contratto sono stati pubblicati per estratto ai sensi dell art. 122 del TUF e dell art. 127 e seguenti del Regolamento. si rende noto che, per effetto dell intervenuto diniego dei provvedimenti di autorizzazione propedeutici all avvio dell OPA BNL promossa da Unipol, si è verificata la risoluzione del Contratto, con effetti decorrenti dal 9 febbraio 2006 (la Risoluzione ). La Risoluzione è stata comunicata in data 13 febbraio 2006 al Registro delle Imprese di Roma. 16 febbraio 2006

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il TUF ) e dell art. 131, comma terzo, lett. b), del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il Regolamento ), si rende noto quanto segue: con sede in Bologna, Via Stalingrado 45; e - Avv. Alvaro Pascotto, residente a Malibù, California (USA), 6116 Merrit Drive, hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto un opzione di vendita su n. 15.145.000 azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il Contratto ); Contratto sono stati pubblicati per estratto ai sensi dell art. 122 del TUF e dell art. 127 e seguenti del Regolamento. si rende noto che, per effetto dell intervenuto diniego dei provvedimenti di autorizzazione propedeutici all avvio dell OPA BNL promossa da Unipol, si è verificata la risoluzione del Contratto, con effetti decorrenti dal 9 febbraio 2006 (la Risoluzione ). La Risoluzione è stata comunicata in data 13 febbraio 2006 al Registro delle Imprese di Roma. 16 febbraio 2006

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il TUF ) e dell art. 131, comma terzo, lett. b), del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il Regolamento ), si rende noto quanto segue: (i) in data 18 luglio 2005, le seguenti parti: con sede in Bologna, Via Stalingrado 45; e - Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. con sede in Torino, Via Bonzanigo 22, hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto un opzione di vendita su n. 15.132.000 azioni ordinarie della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (il Contratto ); Contratto sono stati pubblicati per estratto ai sensi dell art. 122 del TUF e dell art. 127 e seguenti del Regolamento. si rende noto che, per effetto dell intervenuto diniego dei provvedimenti di autorizzazione propedeutici all avvio dell OPA BNL promossa da Unipol, si è verificata la risoluzione del Contratto, con effetti decorrenti dal 9 febbraio 2006 (la Risoluzione ). La Risoluzione è stata comunicata in data 13 febbraio 2006 al Registro delle Imprese di Roma. 16 febbraio 2006