La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),



Documenti analoghi
d e c r e t a : I. Disposizioni generali

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Direttive per l'applicazione del regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri

Profilo della formazione in linguistica applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Convenzione tra Confederazione e Cantoni sullo sviluppo dei cicli di studio master delle scuole universitarie professionali

Profilo delle scuole universitarie di teatro (SUT)

Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)

Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Direttive del Consiglio dello IUFFP sulla concretizzazione delle condizioni d'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Profilo della formazione in psicologia applicata nel quadro delle scuole universitarie professionali

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Ordinanza del DFI

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza del DFI

del 16 gennaio/15 febbraio 1995

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Profilo delle scuole universitarie d arti visive e di arti applicate (SUAAV)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Direttive concernenti gli stage previsti nell ambito del ciclo di studio Master of Science in formazione professionale

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Direttive del Consiglio dello IUFFP sulla concretizzazione delle condizioni d'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Giorgio Ostinelli La formazione degli insegnanti nella Confederazione Elvetica

Regolamento Diploma di studi avanzati (DAS) SUPSI in insegnamento della matematica alla scuola media

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direzione Studenti - Area Post Lauream Responsabile Dott.ssa Maria Letizia De Battisti

Piano di studio Animazione di corsi per adulti

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche europee

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport alla Scuola di Macolin

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Regolamento della Scuola superiore di informatica di gestione (SSIG) (del 31 maggio 2011)

Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Bachelor of Arts per la formazione scientifica nelle materie insegnabili nel grado secondario I. BA_SI Italiano 50 crediti

Riconoscimento dei diplomi d'insegnamento esteri

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Permessi per diritto allo studio (150 ore)

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Scuola di Lettere e Beni culturali

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari

Regolamento dell esame di maturità della Scuola Svizzera1 di Roma del 17 gennaio 20012

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,

Promemoria X Qualifiche dei docenti delle scuole di maturità professionale

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Legge sulla formazione continua dei docenti 1 (del 19 giugno 1990)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA

Linee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Scuola di Lettere e Beni culturali

Capitolo II Ammissione e promozione

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTA (AGRARIA-MEDICINA VETERINARIA)

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Maturità professionale

Ordinanza del DDPS sui cicli di studi di bachelor e di master presso la Scuola universitaria federale dello sport 1

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

del 1 novembre 1999 (Stato 26 novembre 2002)

Transcript:

4.2.2.3. Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), visti gli articoli 2, 4 e 6 dell'accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005 1, decreta: I. Disposizioni generali Art. 1 Principio I diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e/o del livello elementare, rilasciati o riconosciuti da uno o più cantoni, vengono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento. Nota: nel testo il termine "scuola universitaria" è da intendersi quale termine generale con cui sono designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte scuole pedagogiche. 1 Revisione totale dello Statuto della CDPE del 3 marzo 2005 1

Art. 2 Campo di applicazione Il presente regolamento si applica a diplomi d'insegnamento che a. attestano che la formazione è stata compiuta in una scuola universitaria, b. permettono ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare sia nel livello prescolastico, sia nel livello elementare, o in entrambi i livelli, e c. permettono ai loro titolari e alle loro titolari di insegnare tutte le materie (generalisti) o una parte importante di esse (semigeneralisti). II. Condizioni di riconoscimento Art. 3 Scopo 2 1 Le formazioni permettono di acquisire le competenze cognitive e pratiche per l'educazione e la formazione delle bambine e dei bambini al livello prescolastico e/o al livello elementare. 2 Le formazioni permettono, in particolare, alle diplomate e ai diplomati di essere in grado di a. adempiere globalmente il proprio mandato formativo ed educativo in funzione delle predisposizioni particolari di ogni bambina o bambino, b. valutare lo stadio di sviluppo delle bambine e dei bambini, nonché il loro comportamento nei confronti dell'apprendimento e di sostenerli nel loro sviluppo con misure appropriate, c. favorire la socializzazione delle bambine e dei bambini, d. collaborare con gli altri docenti, con la direzione della scuola, con i genitori e con le autorità, e. collaborare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti pedagogici, e 2 Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 2

f. valutare il proprio lavoro e pianificare il proprio perfezionamento professionale e la propria formazione complementare. 3 La formazione permette inoltre ai docenti e alle docenti con un diploma per il livello prescolastico a. di pianificare le misure di sostegno allo sviluppo e all'educazione delle bambine e dei bambini e di applicarle in una prospettiva interdisciplinare, e b. di facilitare il passaggio armonioso delle bambine e dei bambini alla scuola elementare. 4 La formazione permette inoltre ai docenti e alle docenti con un diploma per il livello elementare a. di pianificare il loro insegnamento in base ai piani di formazione in vigore e di organizzarlo in una prospettiva interdisciplinare, e b. di valutare le capacità e le prestazioni scolastiche delle bambine e dei bambini. Art. 3 bis Struttura della formazione 1 La formazione che porta al diploma d'insegnamento per il livello prescolastico e/o elementare può essere proposta sotto forma di: a. ciclo a tempo pieno o parziale con dei moduli di formazione pratica (ciclo di formazione regolare) oppure b. formazione ai sensi del capoverso 4, cioè destinata alle persone provenienti da altri settori che desiderano accedere all'insegnamento (riconversione all'insegnamento) e che soddisfano inoltre le seguenti condizioni: ba. età minima 30 anni, e bb. esperienza professionale attestata e del volume di almeno 300%; questo volume può essere distribuito su diverse attività professionali svolte in un periodo di tempo massimo di 7 anni. 3 3 Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 3

2 La formazione mette in relazione teoria e pratica, insegnamento e ricerca. 3 La formazione si basa sul piano di formazione emanato o approvato dal cantone o da più cantoni. Essa comprende in particolare le seguenti discipline: le scienze dell'educazione (compresi aspetti della pedagogia specializzata e della pedagogia interculturale), la didattica propria al livello d'insegnamento e la didattica delle discipline, la formazione nelle materie d'insegnamento, nonché la formazione pratica. 4 4 Le persone secondo il capoverso 1 lettera b (riconversione all'insegnamento), possono svolgere la formazione: a. sotto forma di una formazione combinata con un'attività d'insegnamento accompagnata, esercitata a tempo parziale al livello d'insegnamento mirato, dopo aver superato un ciclo di formazione corrispondente a 60 crediti ECTS (formation par l'emploi), oppure b. nel quadro di un ciclo di formazione regolare, ridotto in base alla validazione delle competenze acquisite, in modo non formale e/o informale, rilevanti per l'esercizio di un'attività d'insegnamento (validation des acquis de l'expérience). 5 5 Le persone ammesse su dossier ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera c, sono autorizzate a seguire una formazione ai sensi del capoverso 4 lettera a (formation par l'emploi). Non possono però essere validate le competenze acquisite in modo non formale e/o informale ai sensi del capoverso 4 lettera b (validation des acquis de l'expérience). 6 6 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione può emanare delle direttive per il riconoscimento di abilitazioni all'insegnamento per singole materie e classi del livello prescolastico ed elementare, queste abilitazioni possono essere ottenute a supplemento del diploma d'insegnamento per il livello prescolastico ed elementare riconosciuto. 7 4 Modifica del 28 ottobre 2005; entrata in vigore il 1 gennaio 2006 5 Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 6 Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 7 Modifica del 28 ottobre 2010; entrata immediatamente in vigore 4

Art. 4 Volume della formazione 1 La formazione comprende 180 crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). 8 In caso di una formazione a tempo pieno, 180 crediti corrispondono a tre anni di formazione. 9 2 36 54 crediti sono dedicati alla formazione pratica. 10 3 Se nel livello secondario II è stata svolta, oltre alla formazione liceale, una formazione rilevante per l'ottenimento del diploma della durata di almeno un anno, il volume della formazione può essere ridotto di 60 crediti al massimo. 11 4 La formazione formale, rilevante per l'ottenimento del diploma, seguita in passato, in particolare una formazione di docente per un altro livello, è presa in considerazione in modo adeguato. 12 5 Le persone ammesse alla formazione secondo l'articolo 3 bis capoverso 1 lettera b (riconversione all'insegnamento) e che la svolgono secondo l'articolo 3 bis capoverso 4 lettera b (validation des acquis de l'expérience) possono far validare le competenze che hanno acquisito in modo informale e/o non formale nel quadro di una procedura documentata dall'istituto di formazione; queste competenze possono essere validate al massimo con 60 crediti ECTS. Con riserva dell'articolo 3 bis capoverso 5. 13 6 Le persone ammesse alla formazione secondo l'articolo 3 bis capoverso 1 lettera b (riconversione all'insegnamento) e che la svolgono secondo l'articolo 3 bis capoverso 4 lettera a (formation 8 Determinanti sono le Direttive per l'applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna) emanate dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003. 9 Modifica del 28 ottobre 2005; entrata in vigore il 1 gennaio 2006 10 Modifica del 28 ottobre 2005; entrata in vigore il 1 gennaio 2006 11 Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 12 Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 13 Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 5

par l'emploi) non possono, di regola, far validare le competenze che hanno acquisito in modo informale e/o non formale. 14 Art. 5 Condizioni di ammissione 1 L'ammissione alla formazione richiede un certificato di maturità liceale, un diploma d'insegnamento riconosciuto dalla CDPE o un diploma di una scuola universitaria professionale. Le persone titolari di una maturità professionale che hanno superato l'esame complementare definito nel Regolamento Passerella 15 sono ammesse come le persone con una maturità liceale. 2 Possono essere ammesse alla formazione anche a. le persone titolari di una maturità specializzata riconosciuta con orientamento alla pedagogia, e b. le persone titolari di un certificato rilasciato da una Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) riconosciuta, di un diploma di una Scuola di diploma (SDD) riconosciuta, ottenuto dopo una formazione della durata di tre anni, o di un diploma di una Scuola superiore di commercio (SSC) riconosciuta, oltre che le persone che hanno una maturità professionale o un diploma ottenuto dopo una formazione professionale riconosciuta di almeno tre anni e seguita d'una esperienza professionale di diversi anni. Queste persone prima dell'inizio della formazione devono provare, mediante un esame complementare, che il loro livello di conoscenze è equivalente a quello acquisito nell'ambito della maturità specializzata, con orientamento alla pedagogia. c. Le persone che non soddisfano le condizioni d'ammissione fissate al capoverso 1 e al capoverso 2 lettere a, b possono essere ammesse agli studi quando la loro attitudine alla formazione superiore sarà stata verificata e confermata nel quadro di una procedura d'ammissione documentata dall'istituto di formazione (ammissione su dossier). Le 14 Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 15 Regolamento concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 17 marzo 2011 6

condizioni per essere ammessi alla procedura d'ammissione sono: ca. età minima 30 anni, cb. tre anni di formazione nel livello secondario II conclusa con successo, e cc. esperienza professionale svolta dopo la formazione di tre anni, attestata e del volume di almeno 300%; questo volume può essere distribuito su diverse attività professionali svolte in un periodo di tempo massimo di 7 anni. Con la procedura d'ammissione può essere previsto un esame d'idoneità professionale. 16 3 Se la formazione porta unicamente ad un diploma d'insegnamento del livello prescolastico possono essere ammessi alla formazione anche i titolari e le titolari di un diploma di una Scuola di diploma (SDD) riconosciuta, o di un diploma di una Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) riconosciuta, diploma ottenuto dopo una formazione di tre anni. 4 Le persone che desiderano svolgere la formazione come previsto all'articolo 3 bis capoverso 4 lettera a (formation par l'emploi) oltre a soddisfare le condizioni fissate dall'articolo 3 bis capoverso 1 lettera b (riconversione all'insegnamento) devono superare una procedura di verifica della loro idoneità professionale. 17 Art. 6 Qualifiche dei docenti e delle docenti 1 I docenti e le docenti possiedono un titolo di una scuola universitaria nella o nelle discipline d'insegnamento, qualifiche didattiche per le scuole universitarie e, di regola, un diploma d'insegnamento nonché un'esperienza d'insegnamento. 18 2 In casi specifici, in particolare per quel che concerne la didattica propria al livello d'insegnamento e la didattica delle discipline, si può derogare all'obbligo di possedere un titolo di 16 Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 17 Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 18 Modifica del 28 ottobre 2005; entrata in vigore il 1 gennaio 2006 7

una scuola universitaria, se l'attitudine professionale del docente e della docente è comprovata in altro modo. Art. 7 Qualifiche dei responsabili e delle responsabili della formazione pratica I responsabili e le responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma d'insegnamento del livello prescolastico e/o del livello elementare e hanno insegnato diversi anni. Art. 8 Regolamento di diploma La scuola universitaria dispone di un regolamento emanato o approvato dal cantone o da più cantoni, che stabilisce in particolare le modalità per il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso. Art. 9 Conferimento del diploma Il diploma è conferito sulla base di prove orali, scritte e pratiche fornite durante e/o al termine della formazione. La valutazione si estende in particolare alle seguenti discipline: a. scienze dell'educazione, b. didattica propria al livello d'insegnamento e didattica delle discipline, c. formazione nelle discipline d'insegnamento, d. formazione pratica, e e. lavoro di diploma. Art. 10 Attestato di diploma 1 L'attestato di diploma reca: a. la denominazione della scuola universitaria e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma, b. i dati personali del diplomato o della diplomata, c. la menzione "Diploma d'insegnamento per il livello prescolastico" o "Diploma d'insegnamento per il livello elementare" o 8

"Diploma d'insegnamento per il livello prescolastico ed elementare", d. gli anni di scuola per i quali il diploma è valido, e. per i semigeneralisti inoltre; le materie che il diplomato o la diplomata è legittimato/a ad insegnare, f. la firma dell'istanza competente, nonché g. il luogo e la data. 2 II diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva "II diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del...)". Art. 11 Titolo 1 Il titolare e la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a portare il titolo: a. di "docente diplomata per il livello prescolastico (CDPE)" o di "docente diplomato per il livello prescolastico (CDPE)", nella misura in cui essi possono attestare una formazione di generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel livello prescolastico, b. di "docente diplomata per il livello elementare (CDPE)" di "docente diplomato per il livello elementare (CDPE)", nella misura in cui essi possono attestare una formazione di generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel livello elementare, o c. di "docente diplomata per il livello prescolastico ed elementare (CDPE)" o di "docente diplomato per il livello prescolastico ed elementare (CDPE)", nella misura in cui essi possono attestare una formazione di generaliste o generalisti che permette loro di insegnare nel livello prescolastico ed elementare. 2 Nella misura in cui il titolare o la titolare di un diploma riconosciuto possono attestare una formazione di docente semigeneralista, sono legittimati a portare il titolo di "docente diplomata semigeneralista per il livello... (CDPE)" o di "docente diplomato semigeneralista per il livello... (CDPE)". 9

3 La denominazione dei titoli come prevista nell'ambito della riforma di Bologna segue il Regolamento concernente i titoli della CDPE 19. III. Procedura di riconoscimento Art. 12 Commissione di riconoscimento 1 Una commissione di riconoscimento è incaricata di valutare le domande di riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento. 2 La commissione si compone di undici membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate. 3 II Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente. 4 Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento. Art. 13 Domanda di riconoscimento 1 II cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame. 2 La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE. 3 Essa può assistere alle lezioni e agli esami e richiedere una documentazione supplementare. 19 Regolamento concernente la denominazione, nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei master di perfezionamento nel campo della formazione delle insegnanti e degli insegnanti (Regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005 10

Art. 14 Decisione 1 La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE. 2 In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto. 3 Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento poste dal presente regolamento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai cantoni interessati un congruo termine per porvi rimedio. L'autorità responsabile della scuola universitaria ne è informata. Art. 14 bis Verifica dei cicli di formazione riconosciuti 20 1 Le condizioni fissate per il riconoscimento dei cicli di formazione sono verificate periodicamente. 2 Qualsiasi cambiamento a un ciclo di formazione riconosciuto deve essere comunicato alla commissione di riconoscimento. Le modifiche importanti, in particolare quelle in merito alle condizioni d'ammissione, alla validazione delle competenze già acquisite o alla struttura della formazione, portano a una verifica dell'adempimento delle condizioni di riconoscimento secondo la procedura prevista nell'articolo 13. Art. 15 Registro La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti. IV./Art. 16 21 20 Modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 21 Abrogato; modifica del 27 ottobre 2006 entrata in vigore il 1 gennaio 2008 11

V. Rimedi di diritto Art. 17 Le decisioni dell'autorità di riconoscimento possono essere impugnate con azione di diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (articolo 10 Accordo sul riconoscimento dei diplomi). 22 VI. Disposizioni finali 1. Disposizioni transitorie Art. 18 Diplomi cantonali 1 I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni a. che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, o b. che sono rilasciati durante un periodo transitorio di dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a loro volta riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi d'insegnamento ai sensi del presente regolamento. 2 I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 sono legittimati a portare il titolo corrispondente menzionato all'articolo 11 capoverso 1 e 2. 23 3 Il segretariato della commissione di riconoscimento rilascia, su richiesta, un attestato di riconoscimento. Art. 19 24 22 Modifica del 29/30 ottobre 2009; entrata immediatamente in vigore 23 Modifica del 28 ottobre 2005; entrata in vigore il 1 gennaio 2006 24 Abrogato; modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 12

2. Disposizioni transitorie circa le modifiche del 28 ottobre 2005 Art. 20 25 Art. 21 26 Art. 22 Revisione delle decisioni di riconoscimento 27 1 I cicli di formazione, i cui diplomi sono stati riconosciuti dal Comitato della CDPE in base al precedente regime giuridico, devono essere adeguati al nuovo regime giuridico entro cinque anni dall'entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005. Gli adeguamenti attuati devono essere sottoposti alla commissione di riconoscimento per la verifica. 2 Se da questo esame risulta che le modifiche attuate ai cicli di formazione soddisfano le nuove disposizioni, la commissione di riconoscimento propone al Comitato della CDPE di confermare la decisione di riconoscimento. Se l'esame mostra, invece, che gli adeguamenti attuati sono insufficienti, la decisione di conferma del riconoscimento è legata a delle condizioni. 3. Entrata in vigore Art. 23 1 II presente regolamento entra in vigore il l o agosto 1999. 2 28 3 Il regolamento è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all'accordo sul riconoscimento dei diplomi. 25 Abrogato; modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 26 Abrogato; modifica del 21 giugno 2012; entrata in vigore il 1 agosto 2012 27 Modifica del 28 ottobre 2005; entrata in vigore il 1 gennaio 2006 28 Abrogato; modifica del 28 ottobre 2005; entrata in vigore il 1 gennaio 2006 13

Berna, 10 giugno 1999 In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: Hans Ulrich Stöckling Il segretario generale: Moritz Arnet 14