Il Ritardato Versamento VERSAMENTO CON SANZIONI RIDOTTE Il contribuente che omette il versamento dell'ici entro i termini previsti può sanare l'errore commesso attraverso l'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO (versamento con sanzioni ridotte). Tale agevolazione viene riconosciuta ai contribuenti che spontaneamente chiedono di definire i rapporti con il Comune, purchè la violazione non sia stata già contestata, ovvero non siano stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di pre - accertamento riferite alla violazione medesima. A) Se il pagamento dell'imposta avviene entro i 30 giorni successivi all'omissione, si applicherà una sanzione del 3,75%, in luogo di quella del 30%, + gli interessi al tasso legale (versamento di breve termine). B) Se il pagamento dell'imposta avviene entro un anno dall'omissione, si applicherà una sanzione del 6%, in luogo di quella del 30%, + gli interessi al tasso legale (versamento di medio termine). TIPOLOGIA SANZIONE Versamento di breve termine (ENTRO I PRIMI 30 GIORNI) 3,75% Versamento di medio termine (ENTRO 1 ANNO) 6% Per perfezionare il ravvedimento il contribuente deve pertanto pagare: l'imposta non versata; la sanzione in misura ridotta; gli interessi.
Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il tasso di interesse legale per l'anno 2004 è pari al 2,5%. Il tasso di interesse legale per l'anno 2005 è pari al 2,5%. PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI E' POSSIBILE UTILIZZARE LA SEGUENTE FORMULA: IMPOSTA x TASSO D'INTERESSE x NUMERO GIORNI DI RITARDO / 36.500 Per il versamento il contribuente deve utilizzare il medesimo modulo usato per pagare abitualmente l'ici. Nelle caselle dedicate alle voci "Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" e "Altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta. Nella casella in cui si specifica l'importo totale del versamento occorre però indicare la somma dell'importo DOVUTO + la SANZIONE + gli INTERESSI. Occorre inoltre barrare la casella "RAVVEDIMENTO" Esempio n 1 Versamento di breve termine = sanzione del 3,75% Un soggetto tenuto a versare 450,00 a titolo di acconto ICI entro il 30 Giugno 2004 omette il versamento nei termini e vi provvede in data 22 Luglio 2004 (22 giorni di ritardo; versamento di breve termine). Imposta non versata 450,00 Essendo un versamento di breve termine, la sanzione è pari al 3,75% di 450, cioè pari a 16,88. FORMULA: 450 x 2,5 (tasso d'interesse legale) x 22 (giorni di ritardo) / 36.500 RISULTATO DELLA FORMULA: 0,68 450 (imposta) + 16,88 (sanzioni) + 0,68 (interessi) = 467,56.
Esempio n 2 Versamento di medio termine = sanzione del 6% Un soggetto tenuto al pagamento di 103,29 a titolo di saldo ICI entro il 30 Giugno 2004 omette il versamento nei termini, e vi provvede in data 19 Agosto 2004 (50 giorni di ritardo; versamento di medio termine). Imposta non versata 103,29 Essendo un versamento di medio termine, la sanzione è pari al 6% di 103,29, cioè pari a 6,20. FORMULA: 103,29 x 2,5 (tasso d'interesse legale) x 50 (giorni di ritardo) / 36.500 RISULTATO DELLA FORMULA: 0,35 103,29 (imposta) + 6,20 (sanzioni) + 0,35 (interessi) = 109,84. VERSAMENTO CON SANZIONE INTERA Decorso il termine di un anno, il contribuente non potrà più beneficiare di una riduzione della sanzione. Quindi si applicherà, in esecuzione della legge, la sanzione del 30% + gli interessi, che in questo caso però, andranno calcolati in ragione del tasso di interesse moratorio per ogni semestre di imposta compiuto: sino al primo semestre dell'anno 2003: 2,5% per ogni semestre compiuto dal 2 semestre dell'anno 2003: 1,375% per ogni semestre compiuto Esempio n 3 Un soggetto, tenuto a versare 150,00 a titolo di saldo ICI entro il 30 Giugno 2002 omette il versamento in tale data e decide di versare in data 20 Dicembre 2004. In tal caso, essendo maturato più di un anno di ritardo il contribuente non potrà beneficiare dell'applicazione delle sanzioni ridotte. Occorrerà pertanto applicare la sanzione intera del 30% e calcolare gli interessi in ragione del 2,5% per i due semestri compiuti dal 1 Luglio 2002 al 30 Giugno 2003, nonchè in ragione dell' 1,375% per i due semestri compiuti dal 1 Luglio 2003 al 20 Dicembre 2004. Per calcolare questo tipo di interessi occorre moltiplicare il saggio di interesse per il numero di semestri compiuti, poi applicare il saggio così ottenuto all'imposta non versata.
Imposta non versata 150,00 La sanzione èpari al 30% di 150,00, cioè pari a 45,00. Tasso di interesse da applicare del 2,5%, per i primi 2 semestri compiuti (dal 1 Luglio 2002 al 30 Giugno 2003), con un saggio al 5 (2,5%x2): 150,00 x 5% = 7,5 Tasso di interesse da applicare del 1,375% per i 2 semestri compiuti (dal 1 luglio 2003 al 30 giugno 2004), con un saggio al 2,75 (1,375 x 2): 150,00 x 2,75% = 4,13 complessivi = 11,63 (7,5 + 4,13) 150,00 (imposta) + 45,00 (sanzioni) + 11,63 (interessi) = 206,63. Nota Bene: Qualora vi siano piú annualitá di imposta che il contribuente intende regolarizzare, deve essere utilizzato un bollettino per ognuna delle singole annualitá di imposta interessate.
Spett.le COMUNE DI SERDIANA Settore Tributi Ufficio I.C.I. 09040 Serdiana CA RAVVEDIMENTO OPEROSO (Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modifiche) Il sottoscritto codice fiscale. comunica di aver proceduto in data al versamento di... a titolo di ravvedimento operoso dell Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per le seguenti motivazioni: Tardivo versamento, effettuato entro 30 gg. dalla data di scadenza del 3,75% (1/8 del 30%) più interessi (21) Tardivo versamento, effettuato entro un anno dalla data di scadenza del 6% (1/5 del 30%) più interessi (1) Omessa comunicazione, presentata con un ritardo non superiore a 30 gg. di Euro 12,91 (1/8 di Euro 103,29) più interessi (1) con riferimento a ciascuna unità immobiliare interessata Omessa comunicazione, presentata con un ritardo non superiore ad un anno di Euro 20,65 (1/5 di Euro 103,29) più interessi (1) Data scadenza comunicazione Imposta dovuta Data scadenza versamento Data ravvedimento Ritardo gg. Si allega copia della ricevuta di versamento. Totale da versare Informativa ai sensi dell art. 10 della L. 675/4996 Tutela della Privacy : i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente ai fini tributari e fiscali. Data In fede.. (1) di mora al tasso legale del 2,5% annuo