Ministero dello Sviluppo Economico



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Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Il Direttore Generale VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII; VISTA la Direttiva n. 89/106/CEE relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri dell Unione Europea concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla Direttiva n. 93/68/CEE; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 21 aprile 1993, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l articolo 9; VISTO il decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 26; VISTA la Circolare del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e del Capo del Dipartimento per l Impresa e l Internazionalizzazione, n. 3 del 9 giugno 2011 riportante Istruzioni operative agli Organismi abilitati ai sensi del decreto 9 maggio 2003, n.156 ; VISTA la nota circolare della Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale Divisione Tecnica I, della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area II e della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Divisione XIV, n. 113 DCPREV del 21 ottobre 2013, indirizzata agli Organismi interessati ad essere notificati ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 e riportante Procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011. VISTI i dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011, n. 001 del 08/05/2013 e n. 290 del 09/0/201 con il quale è stato istituito ed integrato, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, un Comitato incaricato di esaminare e deliberare, ai sensi dell articolo 1.3 del Regolamento (UE) n.305/2011, sulle istruttorie predisposte dalle Amministrazioni competenti ai sensi del DPR 26/93 ai fini dell autorizzazione e notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni sui prodotti da costruzione ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011; 1 di 5

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del marzo 2013 e n.580 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, ai sensi dell articolo 2 del Regolamento (UE) n.305/2011; CONSIDERATO che non risulta ancora implementato e messo in atto il sistema di regole e procedure necessario per l eventuale conferimento della delega all'ente unico nazionale di accreditamento, designato dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 e che non risultano ancora fornite chiare indicazioni a livello comunitario inerenti l armonizzazione di tali metodologie di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione; CONSIDERATO che il Regolamento n.305/2011 è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2013; VISTA l istanza di ulteriore autorizzazione quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata in data 02/12/201 prot. 213851 al Ministero dello Sviluppo Economico dall Organismo ISET srl sito in Moglia (MN) Via Donatori del Sangue 9, a cui è allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.5, della Comunicazione antimafia di cui all art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159; ; CONSIDERATO che il richiedente si è impegnato al pagamento delle somme secondo quanto previsto al punto 15 dell Allegato B alla Circolare, n. 113 DCPREV del 21 ottobre 2013; VISTO l esito favorevole della relativa istruttoria svolta dal competente ufficio della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica; VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui ai Dispositivi del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7077 del 25.07.2011, n. 001 del 08/05/2013 e n.290 del 09/0/201, espressa in data 25.03.2015. DECRETA Art. 1 L Organismo ISET srl sito in Moglia (MN) Via Donatori di Sangue 9, nel seguito denominato Organismo, è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata: 2 di 5

Organismo di certificazione di prodotto ( sistema 1) Mandato Norma Armonizzata Titolo/Prodotto BWR M101 EN 1351-1 M111 EN 0- M111 EN 0-5 M111 EN 0-6 M111 EN 0-7 M111 EN 1317-5 M111 EN 163-1 M111 EN 12352 M111 EN 12368 M111 EN 12899-1 M111 EN 12899-2 M111 EN 12966-1 Finestre e porte - norma di prodotto,caratteristiche prestazionali - Parte1: finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo Pali per illuminazione pubblica -parte :requisiti per pali per illuminazione di calcestruzzo amato e precompresso Pali per illuminazione pubblica -parte 5: specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio Pali per illuminazione pubblica - parte 6: requisiti per pali per illuminazione pubblica di alluminio Pali per illuminazione pubblica - parte 7: specifiche per pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici fibrorinforzati Barriere di sicurezza stradali Parte 5: requisiti di prodotto e valutazione conformità per sistemi di trattenimento veicoli Materiali per segnaletica orizzontale - inserti stradali catarifrangenti - Parte 1: requisiti delle prestazioni iniziali Attrezzature per il controllo del traffico - dispositivi luminosi di pericolo e di sicurezza Attrezzatura per il controllo del traffico - lanterne semaforiche Segnaletica verticale permanente per il Traffico stradale - Parte l: Segnali permanenti Segnaletica verticale permanente per il Traffico stradale - Parte 2: Delineatori di ostacolo transilluminati (TTB) Segnaletica verticale per il Traffico stradale pannelli a messaggio variabile 3,,5,6 Laboratorio di prova Mandato Norma Armonizzata Titolo/Prodotto BWR M111 EN 1388 Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - specifiche,5 3 di 5

Art. 2 1. Ai fini dell espletamento delle attività di cui all articolo 1, il Direttore Tecnico dell Organismo è Gian Luca Ravara. 2. L attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, sara svolta presso la sede del Laboratorio dell Organismo in Moglia (MN) Via Donatori di Sangue 9. 3. L Organismo cura la tenuta di un registro con l elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, con modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto b) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011.. L Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 ed a quelli previsti nelle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente autorizzazione, l Organismo mette a disposizione delle Amministrazioni competenti le informazioni relative all attività svolta, con le modalità e contenuti analoghi a quelli previsti al punto c) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011. 6. Tutti gli atti relativi all attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto g) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011. Art. 3 Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall Organismo nell istanza e nel corso nell istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, ovvero richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto d) della Circolare n. 3 del 9 giugno 2011. Art. 1. L autorizzazione di cui all articolo 1 decorre dalla data del presente decreto ed è valida quattro anni. 2. Durante il periodo di validità dell autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell attività. Art. 5 Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell autorizzazione di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, nonché alla relativa notifica sono a carico dell Organismo e sono corrisposti a di 5

ciascuna Amministrazione competente secondo le modalità e gli importi stabiliti dalle Amministrazioni medesime. Art. 6 L inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 costituisce motivo di sospensione o revoca dell autorizzazione, secondo le modalità fissate dall articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003. Il presente decreto, inoltrato alla Commissione Europea, ai sensi dell art.32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo Economico ( www.sviluppoeconomico.gov.it; Sezione Per l impresa alla voce Autorizzazione organismi ) ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. Roma, lì 20 aprile 2015 Il Direttore Generale (Gianfrancesco Vecchio) F.to Vecchio 5 di 5