RISOLUZIONE N 299/E. Roma,14 luglio 2008



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RISOLUZIONE N 299/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,14 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Risparmio energetico art. 1, comma 346, legge n. 296 del 2006. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 346 della L. n. 296 del 2006, è stato esposto il seguente QUESITO L'istante intende realizzare, su un edificio esistente destinato ad opificio, un impianto di SOLAR COOLING, cioè un impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall'acqua calda prodotta da pannelli solari. Tale impianto può funzionare anche in inverno utilizzando l'acqua calda dei pannelli solari per l'integrazione al riscaldamento invernale. I pannelli solari integrano anche il riscaldamento annuale dell'acqua calda ad uso sanitario. L'istante segnala che per la realizzazione dell'impianto in questione occorrono i seguenti componenti/macchinari: pannelli solari, torre evaporativa, gruppo ad

2 assorbimento a bromuro di litio, caldaia per l'integrazione e chiller per l'integrazione. Inoltre, nell'istanza si fa riferimento anche alle tubazioni di collegamento, ai collettori, all'isolamento, ai bollitori, agli organi di controllo e comando, alle centraline, etc. e ad ogni altro organo/accessorio/componente per collegare all'impianto esistente l'integrazione con solar cooling. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante prospetta incertezze in merito alle spese effettivamente agevolabili, con particolare riferimento ai macchinari indicati nell'elenco di cui sopra, sostenendo che la detrazione dovrebbe spettare quanto meno per la caldaia ed i pannelli solari, ma che le procedure di riqualificazione energetica riguardano anche la climatizzazione invernale. Nel caso in oggetto viene asserito che l'impianto, nel suo complesso, permette l'integrazione energetica invernale con fonte rinnovabile e riguarda anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con la possibilità di ottenere una riduzione del fabbisogno estivo, anche se quest'ultimo non è normato. Alla luce di tali considerazioni l'istante ritiene di poter installare i pannelli solari, per realizzare l'impianto di cui sopra, portando in detrazione il 55 per cento delle spese sostenute nei modi, nei tempi e nei limiti dettati dal comma 346 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), nonché in base alle modifiche introdotte dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria del 2008). L'istante ritiene altresì di poter installare tutti gli altri componenti elencati sopra (sempre per la realizzazione dello stesso impianto) portando in detrazione il 55 per cento delle spese sostenute nei modi, nei tempi e nei limiti dettati dal comma 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria del 2008).

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4 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 55 % delle spese sostenute nel 2007, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Con l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) la predetta agevolazione è stata prorogata al 31 dicembre 2010 ed estesa alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia (comma 286). L'art. 1 comma 349, della legge 296 del 2007 ha disposto la regolamentazione di dettaglio della materia attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, intervenuto in data 19 febbraio 2007, successivamente modificato in data 7 aprile 2008. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, l'agevolazione è applicabile anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detraibilità delle spese relative a quest'ultima tipologia di intervento è peraltro subordinata all'emanazione di uno specifico decreto attuativo (comma 21, legge finanziaria 2008) che non è ancora stato adottato. Considerata la genericità della formulazione della norma, si ritiene che, in attesa delle disposizioni che definiscano la portata dell'agevolazione, non sia possibile in via interpretativa individuare quali impianti di climatizzazione possano rientrare nella previsione agevolativa. In relazione al quesito posto occorre fare riferimento ai commi 346 e 347 dell'art. 1 della legge finanziaria per l'anno 2007 concernenti, rispettivamente, l'installazione dei pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

5 Per quanto concerne i pannelli solari, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario e rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto di attuazione. In tale ipotesi, rientrano tra le spese agevolabili, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto: la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianto di riscaldamento. Per quanto riguarda invece gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, la detrazione spetta a condizione che la sostituzione, integrale o parziale, dell'impianto esistente sia effettuata con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa in distribuzione, o con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Pertanto, a parere della scrivente, l'interpellante non potrà godere dell'agevolazione fiscale della detrazione dall'imposta lorda pari al 55% in relazione all'intervento complessivo realizzato. L'istante potrà eventualmente fruire del beneficio, entro i limiti previsti dalla norma, soltanto in relazione alle spese direttamente ricollegabili all'installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda ed aventi le caratteristiche individuate dal richiamato Decreto del 19 febbraio 2007. La presente risposta, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Campania, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.