CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO PALESTRA COMUNALE INDICE. Oggetto della convenzione



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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO PALESTRA COMUNALE INDICE art. 1 art. 2 Oggetto della convenzione Finalità

art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 Rinvio ai regolamenti comunali Uso dell'impianto Consistenza e descrizione dell'impianto Durata della concessione Cessazione anticipata della concessione Attività obiettivi generali e linee di intervento Gestione bar art. 10 Orario art. 11 Consegna impianto ed inizio attività art. 12 Accesso agli impianti art. 13 Personale art. 14 Introiti derivanti dalle attività e tariffe concordate art. 15 Oneri del concessionario art. 16 Oneri a carico del concedente art. 17 Gestione economica art. 18 Rendiconto della gestione art. 19 Controlli sull'uso e sulla gestione art. 20 Modifiche e migliorie art. 21 Pubblicità art. 22 Responsabilità civile e patrimoniale art. 23 Rispetto delle norme igienico sanitarie art. 24 Sospensione attività art. 25 Divieto di cessione art. 26 Riconsegna delle strutture art. 27 Controversie art. 28 Spese di registrazione 2

art. 29 Rinvio a norme di legge COMUNE DI CAVAGNOLO (Provincia di Torino) 3

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVAGNOLO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA UNISPORT DI CAVAGNOLO PER L'AFFIDAMENTO DELL IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT DI CAVAGNOLO Nell'anno duemilaundici il giorno... del mese di... in una sala del Palazzo Comunale di Cavagnolo: - Premesso che il Comune di Cavagnolo con Deliberazione del Consiglio Comunale ha adottato un regolamento per la disciplina dell affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali; - Che tra gli impianti sportivi individuati per l affidamento in concessione risulta la palestra comunale; - Che l associazione Sportiva Unisport di Cavagnolo opera nel Comune di Cavagnolo per la diffusione e la pratica delle attività sportive dilettantistiche e ricreative senza scopo di lucro, ed ha gestito il Palazzetto dello Sport; - Che l associazione Sportiva Unisport di Cavagnolo ha richiesto l affidamento della gestione del suddetto impianto; - Considerato che per l Amministrazione risulta necessario, in una prospettiva di valorizzazione di tale struttura e di ottimale gestione della stessa in funzione del sostegno alle attività sportive, concedere in gestione all associazione predetta il Palazzetto Comunale dello Sport per la durata di anni uno e con la compartecipazione del Comune alle spese di gestione; Tutto ciò premesso TRA Il Comune di Cavagnolo, con sede in Cavagnolo, Via C. Colombo n 168, C.F. n. 82500670011 nella persona della Dott.ssa GAMBINO Rosetta Segretario Comunale che interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, E L'Associazione Sportiva Unisport di Cavagnolo, C.F. n. 91011680013 nella persona del presidente dell'associazione Sportiva Unisport - Sig.ra SCIASCIA Silvia SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 Oggetto della convenzione La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'impianto Sportivo Comunale denominato Palazzetto dello Sport, sito in Via XXIV Maggio n 35 a Cavagnolo e di tutte le 4

ART. 2 Finalità attrezzature installate in detto impianto, di proprietà comunale, da affidarsi secondo le modalità e condizioni stabilite nei successivi articoli. Il Comune di Cavagnolo sarà denominato in seguito concedente e l'associazione Sportiva Unisport di Cavagnolo, sarà denominata concessionario. Con la presente convenzione l'amministrazione Comunale di Cavagnolo, intende realizzare le seguenti finalità, considerate di interesse pubblico: 1. dare attuazione all'art.8 della Legge 18 Agosto 2000, n.267, nel valorizzare tutte le forme associative ed in particolare quelle sportive, operanti nel territorio comunale; 2. realizzare la partecipazione dei cittadini nella gestione degli impianti favorendo il momento associativo; 3. concorrere in modo determinante alla promozione e potenziamento della pratica delle attività sportive, più genericamente delle attività motorie, consentito nel Palazzetto dello Sport oggetto della concessione; 4. di ottenere una conduzione economica che miri, il più possibile, allo sviluppo autofinanziato degli impianti. Il concessionario dovrà operare senza finalità lucrative e condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, operando sulla base di un programma di gestione concordato con l'amministrazione Comunale. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Concedente. ART. 3 Rinvio ai regolamenti comunali 1. Il concessionario si impegna ad osservare, in ogni sua parte, il Regolamento Comunale per la concessione della gestione di impianti sportivi approvato con delibera n. 48 del 29.11.1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.11.2002 nonché il regolamento comunale per l'utilizzo di impianti sportivi Comunali. 2. Si impegna altresì a far rispettare detti Regolamenti da tutti i frequentatori del complesso sportivo ad a segnalare ai soggetti preposti alla vigilanza le violazioni commesse. 3. Il coordinamento della gestione sull'utilizzo degli impianti resta nel periodo convenuto totalmente sotto la responsabilità della Associazione Sportiva Unisport di Cavagnolo. ART. 4 Uso dell'impianto La concessionaria dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza dei buon padre di famiglia. La concessionaria dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto per le proprie attività sportive. ART. 5 Consistenza e descrizione dell'impianto La gestione è relativa all'impianto Sportivo Comunale - Palazzetto dello Sport - e si estende quindi alle strutture murarie, impianti tecnologici, attrezzi ed accessori in dotazione, di cui verrà redatto apposito inventario alla consegna degli impianti, da sottoscrivere tra le parti contestualmente alla stipula della convenzione. 5

ART. 6 Durata della concessione La durata della concessione viene determinata, a far data dal 1 luglio 2013 fino al 30 giugno 2014. ART. 7 Cessazione anticipata della concessione Oltre che per la scadenza del termine finale, per il perimetro del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale. Viene pronunciata la decadenza della concessione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi: 1. omessa presentazione, nei termini, del rendiconto della gestione di cui al successivo art. 18; 2. esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente; 3. cessione della concessione. La concessione può essere revocata nei seguenti casi: 1. per rilevanti motivi di pubblico interesse; 2. per gravi motivi di ordine pubblico. La concessione può essere risolta per inadempimento, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario: 1. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata; 2. gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata, nonché di quella straordinaria a carico dei concessionario; 3. rilevante scadenza del decoro dell'intero impianto sportivo; 4. grave compromissione dell'igiene, in particolare nel servizi igienici, spogliatoi, docce; 5. chiusura non autorizzata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti 6. mancato pagamento del 60% delle bollette così come previsto dall art.15; Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo in caso di estinzione o scioglimento della Associazione. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'amministrazione Comunale almeno sei mesi prima. ART. 8 Attività obiettivi generali e linee di intervento La concessione della gestione in argomento è finalizzata a garantire un servizio pubblico consono all'attuale realtà cittadina e deve tenere conto della tipologia dell'impianto per una proficua programmazione dell attività. Per quanto sopra la concessionaria è tenuta, fatta salva la propria autonomia organizzativa, a garantire ed eseguire, di comune accordo con l'assessorato allo Sport, la più ampia programmazione per tutte le attività da svolgere nella struttura in parola, Nell'orario dalle 8,00 alle 12,00 il complesso polivalente potrà essere utilizzato nei giorni dal lunedì ai sabato compreso, dall'attività programmata delle scuole e dei 6

gruppi sportivi scolastici, in base agli accordi di utilizzo concordati con l'amministrazione Comunale di Cavagnolo. Il concessionario, dovrà garantire che l'impianto possa essere utilizzato dalle scuole in condizioni di efficienza. La concessionaria dovrà inoltre consentire lo svolgimento di attività a favore di handicap, in orari da concordarsi con l'assessorato allo Sport. Il Comune in accordo con il concessionario, che dovrà mettere a disposizione le attrezzature occorrenti, potrà organizzare e svolgere annualmente, a titolo gratuito, manifestazioni nell'impianto, secondo un calendario ed un orario, da promuoversi in occasione di particolari circostanze legate all'attività comunale. ART. 9 Gestione Bar Per l'eventuale attivazione del servizio bar il concessionario dovrà presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente. Tale servizio potrà essere assicurato anche con il ricorso a forme di subappalto, e l'orario di funzionamento seguirà le ore di apertura e chiusura del centro sportivo. Al termine della concessione la gestione del servizio bar non costituisce titolo di continuare tale servizio, né per sub-ingresso di terzi, né per indennizzo o pretesa alcuna. La concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'arredamento dei locali bar, previa autorizzazione del relativo progetto da parte dell'amministrazione Comunale e da ogni altra spesa, imposte e tasse inerenti, connesse alla conduzione di un pubblico esercizio. Ogni modifica, di qualsiasi genere, alla struttura dei locali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune. Il concessionario si obbliga, altresì, a garantire la massima pulizia, igiene e decoro dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione, nonché degli spazi circostanti. La manutenzione dei locali di somministrazione alimenti e bevande è posta a carico dei concessionario. Il Comune si riserva il diritto di chiedere, nel corso della gestione, l'esecuzione delle opere indispensabili per la buona conservazione dei locali ed il buon andamento dei servizio. E' fatto obbligo al concessionario di consentire ai funzionari ed agli agenti comunali di effettuare tutti i necessari accertamenti e controlli nei locali. ART. 10 Orario L'utilizzo dell'impianto avverrà dal lunedì al sabato con il seguente orario di massima: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 per eventuali attività delle scuole dalle ore 14,00 alle ore 24,00 per l'attività promossa dal Concessionario e per l'attività delle società sportive, associazioni, circoli ecc.. con la facoltà di osservare mezza giornata di chiusura settimanale per la pulizia e manutenzione, da concordare con il concedente. Nelle giornate festive l'impianto sarà utilizzato per le manifestazioni sportive promosse da società sportive ed associazioni, e per le attività promosse dal concessionario. Compete alla concessionaria la responsabilità di assicurare il rispetto, negli orari di apertura, delle prescrizioni di legge e di conseguenza delle disposizioni determinate dalla competente commissione di vigilanza in ordine alla categoria ed agibilità dell'impianto. ART. 11 Consegna Impianto ed inizio attività Con la firma della convenzione la concessionaria dovrà dichiarare di aver preso ampia visione delle condizioni della struttura ed impianti e di accettare la consegna dei medesimi. Alla consegna sarà redatto da parte dell'amministrazione Comunale, un apposito verbale di consegna, nel quale sarà riportato ogni dato tecnico interessante il funzionamento. 7

ART. 12 Accesso agli impianti Ai soggetti portatori di handicap, purché segnalati dall'asl competente e loro accompagnatori, saranno riservate le speciali facilitazioni di accesso dell impianto e della partecipazione alle attività che saranno previste in accordo con l'asl e il concedente. Nel caso di handicap per il quale è indispensabile la presenza dell'accompagnatore, sarà quest'ultimo responsabile dell'incolumità del fruente il servizio, fermo restando la presenza nell'impianto del personale addetto. Per manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento, il concessionario dovrà espletare tutti gli adempimenti previsti per legge. ART. 13 Personale La forma dell affidamento della gestione di cui alla presente convenzione risponde alla volontà del concedente di attuare il principio della partecipazione all'organizzazione ed erogazione dei servizi. L'attività di volontariato nell'organizzazione e nella gestione che il concessionario assicura, dovrà costituire una parte di tutta l'attività necessaria all'intera gestione. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente. La composizione e la dotazione numerica di detto personale, dovrà essere condivisa e approvata dal concedente. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario. Il personale addetto all'istruzione ed all'assistenza durante le attività scolastiche sarà costituito da dipendenti dell'amministrazione scolastica. ART. 14 Introiti derivanti dalle attività e tariffe concordate I proventi derivanti da tutte le attività programmate dal concessionario dell impianto in orario di apertura, saranno introitati dal concessionario stesso, cosi come sono di competenza della concessionaria i proventi derivanti dalla gestione dei bar. Le tariffe generali inerenti l'utilizzo dell'impianto, nonché quelle agevolate per società e associazioni operanti sul territorio ed iscritte all'albo Comunale, e per particolari categorie di cittadini, verranno concordate annualmente tra il concedente e la concessionaria. ART. 15 Oneri del concessionario Alla concessionaria con la firma della convenzione compete l'onere di gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e la responsabilità, sotto tutti gli aspetti di legge, della conduzione del servizio. In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna dei locali e strutture, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso di tutte le strutture e relativi accessori e pertinenza graverà sulla concessionaria, che né risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve, intendendosi delegata dal concedente nell'esercizio di tutti i diritti ed obblighi che comporterebbero al concedente stesso nella gestione. La gestione dell'impianto, dovrà essere svolta dalla concessionaria con propri capitali e propria struttura tecnico operativa e comporterà quindi in specifico l'assunzione del seguenti oneri: 1. manutenzione ordinaria della struttura e delle relative attrezzature, nel rispetto delle 8

normative vigenti, nonché delle strutture tecnologiche interne: - riparazione e/o riferimento di tinteggiature là dove le pareti siano state macchiate o segnate o graffiate o, comunque, danneggiate indipendentemente dall'usura del tempo; - riparazione o sostituzione, se danneggiato, di parti accessorie di infissi e serrature interne, riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; - riparazione e/o sostituzione, se danneggiate a causa dei maldestro uso o da azioni vandaliche, di parti accessorie di tutte le apparecchiatura elettriche installate, cambio lampade, interruttori, punti prese, valvole, apparecchi illuminazione, vetri; - riparazione e/o manutenzioni della superficie dei campi da gioco, di tutto le attrezzature (arredi, attrezzi sportivi, ecc.) presenti nell'impianto e, se, necessario, sostituzione delle stesse se danneggiate irreparabilmente; - controllo e rilevazioni periodiche volte al perfetto funzionamento delle apparecchiatura presenti all'interno della centrale termica, 2. esecuzioni delle opere di straordinaria manutenzione, di norma a carico dei concedente come da successivo art. 16, nel caso si rendessero necessarie, non a causa della vetustà, ma della negligenza nell'esecuzione della manutenzioni ordinarie; 3. custodia con presenza di propri addetti durante l'orario di funzionamento dell'impianto; 4. pulizia e riordino degli spogliatoi, dei servizi igienici e di tutti gli spazi utilizzati, al termine dell'attività giornaliera o nelle prime ore antimeridiane, prima cioè dell'inizio delle attività sportive. Inoltre, se necessario, il riordino degli spogliatoi e la sistemazione metodica degli attrezzi durante le partite o gli allenamenti, al fine dell'ottimale svolgimento delle attività che si susseguono nell'arco della giornate; 5. apertura e chiusura dell'impianto con proprio personale di fiducia nel rispetto degli orari concordati con il concedente; 6. pulizia dell'intero impianto e delle aree esterne di pertinenza, provvedendo al reperimento ed all'uso dei necessari prodotti atti a garantire la migliore igienicità dei servizi (bagni, docce, lavabi, ecc.); 7. spese per polizze assicurative; 8. spese per il materiale di cancelleria, tessere, biglietti di ingresso; 9. spese per la pubblicità, 10. pagamento pari al 60% delle bollette del gas metano, energia elettrica e acqua. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla liquidazione effettuata dal Responsabile del Servizio. Il pagamento dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Asti agenzia di Cavagnolo; Inoltre la concessionaria dovrà provvedere a: a) a dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme per la gestione dell'impianto in oggetto e dei servizi annessi (bar manifestazioni, spettacoli sportivi); come già scritto, resta inteso che alla risoluzione della convenzione, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni, decadono automaticamente e si intendono acquisite dal concedente, che ne potrà disporre liberamente, senza che la concessionaria possa vantare diritti di qualsiasi natura,, b) alla tenuta delle scritture contabili come previsto dal successivo art. 17; c) alla presentazione al concedente, al termine dell'anno di gestione dei bilancio consuntivo relativo alla gestione stessa con allegata relazione consuntivo, come previsto all'art. 18; d) a dotarsi dei materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione a norma di legge; 9

e) al rigoroso rispetto delle norme di legge in ordine a: - affluenza di utenti consentita - affluenza di pubblico consentita - rapporto con terzi - rispetto degli orari secondo la norma vigenti in materia di pubblica sicurezza; f) costituire sede presso l'impianto sportivo; g) esercitare direttamente la gestione assunta, essendo vietato il subappalto fatta eccezione per il servizio bar ; h) individuare, nell'area destinata la pubblico, uno spazio riservato ai portatori di handicap, che potranno accedere con un accompagnatore a tutte le manifestazioni sportive. Il concessionario ha inoltre l'obbligo di adottare tutte le necessarie misure di sicurezza e prevenzione previste dalle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza ed incolumità, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., limitatamente alle proprie attività sportive, sollevando l'amministrazione ed i suoi dipendenti da ogni responsabilità ivi derivante. E' fatto divieto al concessionario di: - utilizzare o anche depositare bombole GPL od altro gas compresso; - utilizzare materiali, rivestimenti, arredi che non siano certificati ed omologati secondo le vigenti disposizioni sui locali di pubblico spettacolo. ART. 16 Oneri a carico del concedente Il concedente, per l'utilizzo dell'impianto assume a proprio carico i seguenti oneri: 1. la manutenzione straordinaria della struttura, consistente in quanto non previsto al punto 1 del precedente art. 15; 2. ad organizzare, ove necessario, con la docenza dei propri tecnici, un corso specifico di attivazione degli impianti, necessario ai funzionamento della struttura (attivazione o regolazione dell'impianto di riscaldamento, accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione, ecc.) a favore dei responsabili della concessionaria incaricata, al fine di consentire l'uso corretto degli impianti ed una ottimale autonomia della gestione dell'intera struttura. 3. copertura assicurativa dello stabile; 4. eventuali interventi di adeguamento secondo la normativa di legge vigente; 5. oneri ammortamento mutui. ART. 17 Gestione economica La particolare forma di affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale, impone al concessionario un attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in prevalenza del volontariato molto presente nel mondo sportivo. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma associativa del concessionario, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, secondo la forma di bilancio sotto indicata, al fine di permettere, al termine dei periodo di concessione, la verifica dei costi di gestione. Schema di bilancio: ENTRATE 10

Quote associative; Introiti derivanti da attività promosse da terzi; Attività promosse dal concessionario; Introiti del bar Contributi vari (Coni, Comune, Provincia, Fondazioni, altri enti pubblici ecc.) Tariffe utenti; Rimborsi vari; Erogazioni liberali; Indennità di preparazione e promozione; Biglietti ingresso gare; Proventi pubblicitari; Sponsorizzazioni; Proventi cessioni atleti; Altre entrate commerciali; USCITE Personale Pagamenti pari al 60% dell importo delle bollette versate al Comune Manutenzioni ordinarie Spese tecniche Organizzazione Spese di gestione (assicurazioni, spese postali ecc.) Ogni movimento contabile di cui al comma precedente, deve trovare dimostrazione in specifica documentazione allegata. li concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche, anche presso gli utenti. ART. 18 Rendiconto della gestione Al termine della gestione, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione come da schema contabile riportato al precedente art. 17. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente per i successivi anni di funzionamento dell'impianto. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. L Amministrazione verificato il risultato economico, in caso di avanzo di esercizio, obbliga il concessionario o ad istituire dei corsi gratuiti di attività a vantaggio dei ragazzi della Scuola dell obbligo o ad investire gli eventuali utili della gestione in opere di miglioria dell impianto o delle attrezzature, previo formale assenso del concedente. ART. 19 Controlli sull'uso e sulla gestione La concessionaria designerà e comunicherà al concedente il responsabile dell'impianto e delle attrezzature (fisse e mobili) di proprietà del concedente. Le variazioni delle cariche sociali della concessionaria debbono essere tempestivamente comunicate al concedente. L'intero impianto, al termine della gestione, dovrà essere riconsegnato al concedente in buono stato. Eventuali danni non derivanti dal normale deterioramento saranno posti a carico dei concessionario. Il concedente si riserva di effettuare controlli attraverso i propri uffici, sullo stato d'uso e di gestione dell'impianto e qualora vengano rilevate situazioni di incuria nonché di mancanza di funzionalità 11

gestionale, la concessionaria verrà invitata ad ottemperare a quanto richiesto formalmente dal concedente, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimento. In caso di inottemperanza a quanto sopra, il concedente revocherà il diritto di gestione oggetto della presente convenzione, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo alla concessionaria. La concessionaria potrà rivalersi sulla società o associazioni sportive o gruppi spontanei di cittadini che svolgono attività nel complesso sportivo, qualora siano responsabile dei fatti e/o azioni di cui sopra. ART. 20 Modifiche e migliorie La concessionaria, volendo apportare delle migliorie, modifiche ed integrazioni alla struttura o locare in essa nuove attrezzature, dovrà richiedere preventiva autorizzazione scritta al concedente. La concessionaria potrà procedere a quanto richiesto solo a seguito di formale assenso del concedente. Tali interventi saranno a carico della concessionaria senza alcun diritto di rimborso. La concessionaria si impegna altresì a passare, alla scadenza dell appalto, la proprietà di ogni opera di addizione agli impianti al patrimonio del concedente, con effetto dalla data dei relativo verbale di consegna. Se le modifiche o innovazione o arricchimenti strutturali effettuati dalla concessionaria dovessero richiedere prove di usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito a cura e spese della stessa. ART. 21 Pubblicità La concessionaria potrà gestire autonomamente la pubblicità all'interno dell'impianto, ogni adempimento relativo agli oneri fiscali che ne derivano è a carico della stessa. ART. 22 Responsabilità civile e patrimoniale La concessionaria, con l'assunzione della gestione, esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. La concessionaria è responsabile degli eventuali atti vandalici che potranno verificarsi alla struttura ed alle attrezzature, danni a cose, atleti e terze persone all'interno dell'impianto ed è obbligata a stipulare apposita polizza di assicurazione R.C. - Furto Incendio. Detta polizza dovrà essere presentata al concedente al momento della firma della presente convenzione e mantenuta in vigore per la durata della gestione ART. 23 Rispetto delle norme igienico sanitario La concessionaria dovrà eseguire tutte le operazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di conduzione degli impianti sportivi. ART. 24 Sospensione attività Con la firma della convenzione il concedente garantisce, per tutta la durata della concessione, il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta salva, comunque, ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie o disfunzioni sugli impianti che richiedessero delle interruzioni per interventi straordinari. ART. 25 Divieto di cessione E' fatto assoluto divieto, salvo particolare autorizzazione del concedente e ad eccezione dei servizio bar, alla concessionaria di cedere in tutto o anche solo in parte ad altri la conduzione dell'impianto di cui si tratta, pena la revoca immediata della concessione. 12

ART. 26 Riconsegna delle strutture Alla scadenza della gestione, la concessionaria dovrà restituire la struttura con relativi impianti ed accessori d'uso in buono stato d'uso e funzionamento. L'atto di riconsegna dovrà avvenire alla presenza di un Funzionario Comunale e di ciò dovrà essere redatto apposito verbale. Quando per una qualsiasi ragione dovesse avvenire la risoluzione della presente convenzione, si procederà come segue: 1. l impianto di proprietà del concedente, sarà riconsegnato a questo in buono stato d'uso e di funzionamento; ART. 27 Controversie Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'amministrazione Comunale e il concessionario, sarà competente il Foro di Torino. Le parti contraenti eleggono il loro domicilio come appresso: il concedente presso il Palazzo del Municipio, Via C. Colombo - Cavagnolo la concessionaria presso la sede dei Palazzetto dello Sport - Via XXIV Maggio Cavagnolo ART. 28 Spese di registrazione La presente convenzione potrà essere registrata solo in caso d'uso e con spese di registrazione ripartite al 50% fra le parti. ART. 29 Rinvio a norme di legge Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione od erroneamente non disciplinato si fa riferimento alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale in quanto compatibile. p. IL COMUNE DI CAVAGNOLO: Il Segretario Comunale Dott.ssa Gambino Rosetta... p. L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA UNISPORT: Il Presidente Sig.ra Sciascia Silvia... 13